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Document 32008R1056

Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 283 del 28.10.2008, p. 5–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; abrogato da 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1056/oj

28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha effettuato una valutazione degli effetti delle disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento in questione.

(2)

L’Agenzia ha determinato che le attuali disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono troppo rigorose per gli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale e, in particolare, per gli aeromobili non classificati come «aeromobili a motore complessi».

(3)

Dato che è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avevano la possibilità di applicare deroghe agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2003 — che la maggior parte degli Stati membri ha effettivamente applicato — le disposizioni dell’allegato I (parte M) devono essere integralmente applicate da tutti gli Stati membri a partire dal 28 settembre 2008, salvo modifiche adottate nei termini previsti.

(4)

L’Agenzia ha suggerito di apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2042/2003, in particolare all’allegato I (parte M), per adeguare le vigenti prescrizioni alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai diversi tipi di operazioni senza compromettere il livello di sicurezza.

(5)

Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti interessate di familiarizzarsi in misura sufficiente con i nuovi requisiti della parte M e di procedere agli adattamenti necessari, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a differire l’applicazione della parte M agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale per un ulteriore periodo di uno o due anni, in funzione delle disposizioni in questione.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento tengono conto della comunicazione della Commissione «Agenda per un futuro sostenibile nell’aviazione generale e di affari» (3) dell’11 gennaio 2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1)

le seguenti lettere k) e l) sono aggiunte all’articolo 2:

«k)

per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo:

i)

un aeroplano, veleggiatore o veleggiatore a motore con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 1 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iii)

un dirigibile progettato per il trasporto di due persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 2 500 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;

l)

per “aeromobile LSA” si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:

i)

una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;

ii)

una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

iii)

un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;

iv)

un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e

v)

una cabina non pressurizzata.»;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.»;

3)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).»;

5)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le disposizioni dell’allegato I, tranne M.A.201 h), punto 2 e M.A.708 c), si applicano a partire dal 28 settembre 2005;

b)

il punto M.A.201 f) dell’allegato I si applica agli aeromobili che non sono impiegati in trasporto aereo commerciale effettuato da vettori di paesi terzi a partire dal 28 settembre 2009.»;

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le disposizioni dell’allegato I per il trasporto aereo non commerciale, fino al 28 settembre 2009;»

ii)

è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni, la necessità di rispettare l’allegato III (parte 66) nelle seguenti disposizioni, fino al 28 settembre 2010:

M.A.606 g) e M.A.801 b)2 dell’allegato I (parte M),

145.A.30 g) e h) dell’allegato II (parte 145).»;

6)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  COM(2007) 869 def.


ALLEGATO

1.

L'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1)

al punto M.1, punto 4, è aggiunto il seguente punto iii):

«iii)

In deroga al punto 4, i), quando il mantenimento della navigabilità di un aeromobile non adibito al trasporto aereo non commerciale è gestito da un'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M), non soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, purché concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:

a)

l'autorità designata dallo Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità; o

b)

l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa in questione si trovi in un paese terzo.»;

2)

al punto M.A.201, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),

i)

il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative alla manutenzione dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia approvata, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni;

ii)

il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conformemente all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) per lo sviluppo del programma di manutenzione e la relativa approvazione in conformità del punto M.A.302. Questo contratto limitato trasferisce la responsabilità dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione all'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.»;

3)

al punto M.A.201, lettera i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà:»;

4)

al punto M.A.202, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

La persona o l'impresa responsabile in base al punto M.A.201 deve riferire all'autorità competente designata dallo Stato di registrazione, all'impresa responsabile del progetto di tipo o dei progetti integrativi e, se applicabile, allo Stato membro dell'operatore, qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che possa seriamente compromettere la sicurezza di volo.»;

5)

il punto M.A.302 è sostituito dal seguente:

«M.A.302   Programma di manutenzione

a)

La manutenzione di ogni aeromobile deve essere organizzata in conformità di un programma di manutenzione degli aeromobili.

b)

Il programma di manutenzione e le eventuali correzioni successive devono essere approvate dall'autorità competente.

c)

Nel caso in cui l'aeronavigabilità di un aeromobile sia gestita da un'impresa incaricata di gestire il mantenimento della navigabilità del tipo descritto alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative correzioni possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.

i)

In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve istituire la procedura di approvazione indiretta nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e tale procedura deve essere approvata dall'autorità competente responsabile dell'impresa in questione.

ii)

L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura d'approvazione indiretta se non è soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia posto in essere un accordo conforme al disposto del punto M.1, punto 4, ii) o 4, iii), ove applicabile, che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

d)

Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

i)

alle istruzioni rilasciate dall'autorità competente;

ii)

alle istruzioni per il mantenimento della navigabilità emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del relativo allegato (parte 21);

iii)

alle istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto ad approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302 b).

e)

Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve contenere i dettagli, inclusa la frequenza, di tutti gli interventi da eseguire, compresi eventuali compiti specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni.

f)

Per gli aeromobili di grandi dimensioni, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità.

g)

Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, se del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell'esperienza operativa e delle istruzioni dell'autorità competente, tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dai titolari del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione supplementare nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»;

6)

al punto M.A.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I registri del mantenimento dell'aeronavigabilità sono costituiti dai seguenti documenti:

1.

un quaderno dell'aeromobile, uno o più quaderni dei motori oppure schede dei moduli di motori, uno o più libri delle eliche e schede per qualsiasi componente a vita limitata; e

2.

dal quaderno tecnico dell'operatore, ove prescritto al punto M.A.306 per il trasporto aereo commerciale o dallo Stato membro per le operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale.»;

7)

alla lettera b) del punto M.A.403 il testo «in conformità a M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 od alla parte 145» è sostituito con «in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145)»;

8)

alla lettera a) del punto M.A.501 il testo «specificato nella parte 145 e nel capitolo F» è sostituito dal testo «specificato nell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento»;

9)

il punto M.A.502 è sostituito dal seguente:

«M.A.502   Manutenzione dei componenti

a)

La manutenzione dei componenti deve essere eseguita da imprese debitamente autorizzate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145).

b)

In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) nonché da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2 soltanto quando tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa in questione o da personale autorizzato a certificare, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

c)

In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente di motori/APU (Auxiliary Power Unit, unità di potenza ausiliaria) in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria B approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) soltanto quando tali componenti sono montati sul motore/APU. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa di categoria B in questione, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo.

d)

In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 non destinato al trasporto aereo commerciale, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi di M.A.801 b) 2, a eccezione dei seguenti casi:

1.

revisione di componenti diversi da motori ed eliche; e

2.

revisione di motori ed eliche per aeromobili diversi da CS-VLA, CS-22 e LSA.

La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.»;

10)

il punto M.A.503 è sostituito dal seguente:

«M.A.503   Componenti a vita limitata

I componenti a vita limitata, installati sull'aeromobile, non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma approvato di manutenzione e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504 c).»;

11)

al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili a grande capacità, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.»;

12)

il punto M.A.601 è sostituito dal seguente:

«M.A.601   Campo di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).»;

13)

al punto M.A.604 a), i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

un elenco del personale autorizzato a certificare con il rispettivo oggetto dell'approvazione; e

6.

un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti.»;

14)

al punto M.A.606 è aggiunta la seguente lettera h):

«h)

In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:

1.

in caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, a condizione che l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di applicare la direttiva di aeronavigabilità secondo gli standard prescritti;

2.

nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.»;

15)

il punto M.A.607 è sostituito dal seguente:

«M.A.607   Personale autorizzato a certificare

a)

Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare i propri privilegi soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:

1.

il personale autorizzato a certificare è in grado di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 66.A.20 b) dell'allegato III (parte 66), salvo quando l'allegato III (parte 66) si riferisce alla normativa dello Stato membro, nel qual caso deve soddisfare i requisiti di tale normativa; e

2.

il personale autorizzato a certificare possiede un'adeguata conoscenza dei relativi aeromobili e/o componenti aeronautici sottoposti a manutenzione, in relazione alle procedure specifiche dell'impresa.

b)

Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

1.

a uno dei suoi dipendenti, purché qualificato per la manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi; oppure

2.

a un addetto con almeno tre anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi della parte I del presente documento e purché l'impresa incaricata riceva e tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

Tutti i casi sopra descritti devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo.

c)

L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente al campo di applicazione dell'approvazione quale parte del manuale dell'impresa in conformità del punto M.A.604 a) 5.»;

16)

al punto M.A.608 a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

possedere l'equipaggiamento e gli attrezzi, specificati nei dati di manutenzione descritti al punto M.A.609 o l'attrezzatura equivalente verificata, così come elencata nel manuale dell'impresa di manutenzione, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione quotidiani stabiliti nell'oggetto dell'approvazione; e»;

17)

il punto M.A.610 è sostituito dal seguente:

«M.A.610   Ordini di manutenzione

Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.»;

18)

al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell'AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità dei punti M.A.502 b) e M.A.502 d) e per i componenti fabbricati in conformità del punto M.A.603 b).»;

19)

il punto M.A.615 è sostituito dal seguente:

«M.A.615   Privilegi dell'impresa

L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:

a)

eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa;

b)

organizzare la realizzazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, a condizione che siano istituite procedure adeguate nell'ambito del manuale dell'impresa di manutenzione approvato direttamente dall'autorità competente;

c)

eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione;

d)

rilasciare i certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione, in conformità del punto M.A.612 o M.A.613.»;

20)

il punto M.A.703 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall’autorità competente.»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

L’entità delle attività riconosciute all’impresa è specificata nel manuale dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704.»;

21)

il punto M.A.704 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), il punto 3, è sostituito dal seguente:

«3.

i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i);»;

ii)

alla lettera a) è aggiunto il punto 9:

«9.

l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'elenco di programmi di manutenzione “generali” e “di riferimento.”»;

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Nonostante la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall’impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell’impresa ed è approvata dall’autorità competente responsabile di tale impresa.»;

22)

al punto M.A.706, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

«i)

Quando le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dei punti M.A.711 a) 4 e M.A.901 f), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente.

j)

L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i).»;

23)

al punto M.A.707, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per poter svolgere la revisione dell’aeronavigabilità, un’impresa deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A.

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e.

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707 a) 1.b può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707 a) 1.a.

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e.

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707 a) 2.b può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707 a) 2.»;

24)

al punto M.A.708 b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

presentare il programma di manutenzione e i relativi emendamenti all’autorità competente per l’approvazione [sempre che non sia prevista una procedura di autorizzazione indiretta ai sensi del punto M.A.302 c)] e fornire una copia del programma al proprietario degli aeromobili non adibiti al trasporto commerciale;»;

25)

il punto M.A.709 è sostituito dal seguente:

«M.A.709   Documentazione

a)

L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento della navigabilità descritti al punto M.A.708. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall’operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l’operatore. In questo caso, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, tranne quando prescritto dal punto M.A.714.

b)

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione “di riferimento” e/o “generici” per consentire l’approvazione iniziale e/o l’estensione del campo di applicazione di un’approvazione senza disporre dei contratti di cui all’appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione “di riferimento” e/o “generici” non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità del punto M.A.302 a tempo debito prima dell’esercizio dei privilegi di cui al punto M.A.711.»;

26)

il punto M.A.711 è sostituito dal seguente:

«M.A.711   Privilegi dell’impresa

a)

L’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:

1.

gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale, in base all’elenco contenuto nel certificato di approvazione;

2.

gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale elencati sul certificato di approvazione e sul certificato del rispettivo operatore aereo;

3.

svolgere attività limitate di mantenimento dell’aeronavigabilità con l’impresa incaricata, lavorando nel rispetto del suo sistema di qualità, come indicato sul certificato di approvazione;

4.

estendere, alle condizioni previste al punto M.A.901 f), un certificato di revisione dell’aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall’autorità competente o da un’altra impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

b)

Un’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell’aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:

1.

a rilasciare il relativo certificato di revisione dell’aeronavigabilità e successivamente a estenderlo conformemente ai requisiti di cui ai punti M.A.901 c) 2 o M.A.901 e) 2; e

2.

a formulare una raccomandazione per la revisione dell’aeronavigabilità all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.»;

27)

al punto M.A.712, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Nel caso di una piccola impresa che non provveda al mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall’impresa STESSA e soggette all’approvazione dell’autorità competente, fatta eccezione per le imprese che rilasciano certificati di revisione dell’aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l’impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità.»;

28)

al punto M.A.714, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Se l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l’impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza del privilegio di cui al punto M.A.711 a) 4.»;

29)

il punto M.A.801 è sostituito dal seguente:

«M.A.801   Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

a)

Fatta eccezione per gli aeromobili rimessi in servizio da un’impresa di manutenzione approvata conforme all’allegato II (parte 145), il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo.

b)

Gli aeromobili possono essere riammessi in servizio solo se, dopo aver completato la manutenzione e aver accertato che tutti gli interventi di manutenzione prescritti sono stati eseguiti correttamente, un certificato di riammissione in servizio è rilasciato:

1.

da idoneo personale autorizzato a certificare per conto dell’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M); oppure

2.

da personale autorizzato a certificare in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato III (parte 66), tranne per gli interventi di manutenzione complessi elencati nell’appendice VII del presente allegato ai quali si applica il punto 1; oppure

3.

dal proprietario-pilota in conformità del punto M.A.803;

c)

in deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non adibiti al trasporto aereo commerciale, gli interventi di manutenzione complessi elencati all’appendice VII possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2.

d)

in deroga al punto M.A.801 b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un’impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell’allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un’esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l’aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:

1.

ottenere e custodire nei registri dell’aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che ha emesso il certificato; e

2.

assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e autorizzata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801 b) o da un’impresa approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell’allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro 7 giorni; e

3.

darne notifica all’impresa responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201 e), o all’autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell’autorizzazione a certificare.

e)

Nel caso di riammissione in servizio in conformità del punto M.A.801 b) 2 o del punto M.A.801 c), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nello svolgimento degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.

f)

Il certificato di riammissione in servizio deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

1.

informazioni di base sulla manutenzione effettuata;

2.

la data di completamento della manutenzione;

3.

l’identità dell’impresa e/o della persona che rilascia la riammissione in servizio, fra cui:

i)

il riferimento dell’autorizzazione dell’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) e del personale autorizzato a certificare che rilascia il certificato; oppure

ii)

nel caso di un certificato di riammissione in servizio di cui al punto M.A.801 b) 2 o M.A.801 c), l’identità ed eventualmente il numero di licenza del personale di certificazione autorizzato a rilasciare tale certificato.

4.

Le eventuali restrizioni all’aeronavigabilità o alle operazioni.

g)

In deroga alla lettera b) e nonostante le disposizioni della lettera h), quando la manutenzione prescritta non può essere completata, il certificato di riammissione in servizio può essere rilasciato nel rispetto delle restrizioni approvate per l’aeromobile. Questo fatto, unitamente alle eventuali restrizioni applicabili all’aeronavigabilità o alle operazioni, deve essere annotato nel certificato di riammissione al servizio dell’aeromobile prima del rilascio in quanto inerente alle informazioni prescritte alla lettera f) 4.

h)

Un certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato in caso di non conformità note che mettono seriamente a rischio la sicurezza del volo.»;

30)

il punto M.A.802 è sostituito dal seguente:

«M.A.802   Certificato di riammissione in servizio di un componente

a)

Al termine di un intervento di manutenzione eseguita su un componente dell’aeromobile in conformità con il punto M.A.502 deve essere rilasciato un certificato di riammissione in servizio.

b)

Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell’AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b) o M.A.502 d), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.»;

31)

il punto M.A.803 è sostituito dal seguente:

«M.A.803   Autorizzazione del pilota-proprietario

a)

Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:

1.

detenere un brevetto di pilota valido (o un documento equivalente) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con l’abilitazione appropriata di tipo e di classe, e

2.

essere proprietario esclusivo o comproprietario dell’aeromobile; il proprietario o comproprietario deve:

i)

essere una delle persone fisiche menzionate nel modulo di registrazione; o

ii)

essere un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come comproprietario oppure come operatore nel documento di registrazione, e la persona partecipi direttamente al processo decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario.

b)

In caso di aeromobile privato a motore di semplice progettazione con MTOM non superiore a 2 730 kg, veleggiatore, veleggiatore a motore o aerostato, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell’appendice VIII.

c)

La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302.

d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere riportato nei registri e deve contenere i dettagli fondamentali dell’intervento di manutenzione eseguito, i dati di manutenzione utilizzati, la data di completamento dell’intervento nonché l’identità e il numero di licenza del pilota-proprietario rilasciante il certificato.»;

32)

il punto M.A.901 è sostituito dal seguente:

«M.A.901   Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile

Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.

a)

Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità è emesso secondo quanto stabilito nell’appendice III (modulo 15a o 15b dell’AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno.

b)

Un aeromobile in ambiente controllato è un aeromobile che, in primo luogo, nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato costantemente gestito da un’unica impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e che, in secondo luogo, durante i precedenti 12 mesi, è stato sottoposto a manutenzione da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell’allegato II (parte 145). Ciò comprende la manutenzione svolta come precisato al punto M.A.803 b) e la riammissione in servizio come specificato al punto M.A.801 b) 2 oppure al punto M.A.801 b) 3.

c)

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che sono in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710, e;

2.

nel caso dei certificati di revisione della navigabilità emessi, qualora l’aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato, prorogare due volte la validità del certificato di revisione di navigabilità, ogni volta per un periodo di un anno.

d)

Tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, ad eccezione degli aerostati, che non si trovano in ambiente controllato, o la cui aeronavigabilità è gestita da un’impresa che non ha il privilegio di effettuare revisioni dell’aeronavigabilità, il certificato di revisione dell’aeronavigabilità deve essere rilasciato dall’autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un’impresa di gestione dell’aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell’operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della navigabilità svolta in conformità del punto M.A.710.

e)

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall’operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare il certificato di revisione in conformità del punto M.A.710; e

2.

nel caso dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità emessi, qualora l’aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato nell’ambito della sua gestione, estendere la validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità per due volte per un periodo di un anno ciascuna.

f)

In deroga ai punti M.A.901 c) 2 e M.A.901 e) 2, per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, fatta salva l’osservanza della lettera k), può estendere due volte per un periodo di un anno ciascuna la validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato dall’autorità competente o da un’altra impresa di gestione della manutenzione dell’aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

g)

In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 h) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non adibito al trasporto aereo commerciale ed escluso dal campo di applicazione del punto M.A.201 i), il certificato di revisione dell’aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall’autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall’autorità competente e che soddisfi i requisiti dell’allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a) 2 a, inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell’operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità del punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi.

h)

Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l’autorità competente svolge autonomamente la revisione della aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato.

i)

Oltre alle disposizioni di cui alla lettera h), l’autorità competente può anche svolgere autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato nei seguenti casi:

1.

per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale quando l’aeromobile è gestito da un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo.

2.

per tutti gli aerostati e altri aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, se prescritto dal proprietario.

j)

Quando l’autorità competente svolge autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e/o rilascia il relativo certificato, il proprietario o l’operatore deve fornire quanto segue all’autorità competente:

1.

la documentazione prescritta dall’autorità competente; nonché

2.

idoneo alloggio per il proprio personale nella sede appropriata; nonché

3.

se necessario, il supporto di personale adeguatamente qualificato in conformità dell’allegato III (parte 66) o personale equivalente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 145.A.30 j) 1 e 2 dell’allegato II (parte 145).

k)

Un certificato di revisione dell’aeronavigabilità non può essere esteso se l’impresa è a conoscenza del fatto, o se ha ragione di credere, che l’aeromobile non sia navigabile.»;

33)

al punto M.A.904, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Per trasporre un aeromobile nel registro di uno Stato membro da un paese terzo, il richiedente deve:

1.

presentare istanza allo Stato membro di registrazione per il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; nonché

2.

per gli aeromobili non nuovi, far eseguire una revisione dell’aeronavigabilità soddisfacente conformemente al punto M.A.901; nonché

3.

far eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari per assicurare la conformità al programma di manutenzione in conformità del punto M.A.302.

b)

Una volta accertata la conformità dell’aeromobile con i requisiti pertinenti, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.»;

34)

il punto M.B.301 è modificato come segue:

i)

alla lettera b) «M.A.302 e)» è sostituito con «M.A.302 c)»;

ii)

alla lettera d) «M.A.302c) e d)» è sostituito con «M.A.302 d), e) e f).»;

35)

al punto M.B.302, «articolo 10, paragrafo 3» è sostituito da «articolo 14, paragrafo 4»;

36)

al punto M.B.303, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente elabora un programma di controllo per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.»;

37)

la seguente lettera i) è aggiunta al punto M.B.303:

«i)

Per favorire l’adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera h).»;

38)

il punto M.B.606 è sostituito dal seguente:

«M.B.606   Modifiche

a)

L’autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell’approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all’impresa notificata conformemente al punto M.A.617.

b)

L’autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l’impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità medesima stabilisca che l’approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti.

c)

In caso di modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione:

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.604 b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.604 c), l’autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).»;

39)

il punto M.B.706 è sostituito dal seguente:

«M.B.706   Modifiche

a)

L’autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell’approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all’impresa notificata conformemente al punto M.A.713.

b)

L’autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l’impresa approvata di gestione della manutenzione dell’aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità medesima stabilisca che l’approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche.

c)

In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità:

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.704 b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.704 c), l’autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).»;

40)

al punto M.B.901, «M.A.902d)» è sostituito con «punto M.A.901.»;

41)

il punto M.B.902 è sostituito dal seguente:

«M.B.902   Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

a)

Nel caso in cui l’autorità competente svolga la revisione dell’aeronavigabilità e rilasci il certificato di revisione (modulo 15a dell’AESA, appendice III), l’autorità competente effettua una revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710.

b)

L’autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell’aeronavigabilità.

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione che comporti un’adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 1 b. può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 1 a.

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione che comporti un’adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 2 b può essere sostituito da 4 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 2 a.

c)

L’autorità competente deve conservare un registro del personale di revisione della aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a un sommario della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e dell’addestramento ricevuto.

d)

L’autorità competente, durante lo svolgimento della revisione dell’aeronavigabilità, deve avere accesso ai dati applicabili, come specificato ai punti M.A.305, M.A.306 e M.A.401.

e)

Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, al completamento di una revisione soddisfacente, rilascia il modulo 15.»;

42)

i punti 5.1 e 5.2 dell’appendice I «Accordo per il mantenimento dell’aeronavigabilità» sono sostituiti dai seguenti:

«5.1.

Obblighi dell’impresa autorizzata:

1.

il tipo di aeromobile deve rientrare nell’oggetto dell’approvazione;

2.

rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, qui di seguito riportate:

a)

elaborare un programma di manutenzione per l’aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità;

b)

dichiarare gli interventi di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere effettuati dal pilota-proprietario conformemente al punto M.A.803 c);

c)

occuparsi dell’approvazione del programma di manutenzione dell’aeromobile;

d)

consegnare una copia approvata del programma di manutenzione al proprietario;

e)

predisporre un’ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell’aeromobile;

f)

organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un’impresa approvata;

g)

garantire l’applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di aeronavigabilità;

h)

garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o riferiti dal proprietario da parte di un’impresa di manutenzione approvata;

i)

coordinare la manutenzione programmata, l’applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e garantire le condizioni necessarie all’ispezione dei componenti;

j)

informare il proprietario ogni volta che l’aeromobile viene inviato ad un’impresa approvata per la manutenzione;

k)

gestire tutta la documentazione tecnica;

l)

archiviare tutti i registri tecnici;

3.

predisporre l’approvazione relativa a qualsiasi modifica all’aeromobile in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, prima dell’integrazione di detta modifica;

4.

predisporre l’approvazione relativa a qualsiasi riparazione effettuata sull’aeromobile in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, prima dell’esecuzione di detta riparazione;

5.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l’aeromobile all’impresa di manutenzione, come prescritto dall’impresa approvata;

6.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo non venga rispettato;

7.

eseguire la revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile in caso di necessità e compilare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o la raccomandazione per l’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

8.

inviare entro 10 giorni una copia di qualsiasi certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato o prorogato all’autorità competente dello Stato membro di registrazione;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti.

5.2.

Obblighi del proprietario:

1.

possedere una comprensione generale del programma di manutenzione approvato;

2.

possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);

3.

affidare l’aeromobile all’impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con quest’ultima, al momento stabilito, secondo la richiesta dell’impresa autorizzata;

4.

non modificare l’aeromobile senza previa consultazione dell’impresa autorizzata;

5.

informare l’impresa autorizzata circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all’insaputa e senza il controllo dell’impresa autorizzata;

6.

notificare all’impresa autorizzata, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;

7.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti;

8.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione e l’impresa autorizzata della vendita dell’aeromobile;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare periodicamente l’impresa autorizzata in merito alle ore di volo dell’aeromobile e a qualsiasi altro dato relativo all’utilizzo, come concordato con l’impresa medesima;

11.

riportare il certificato di riammissione in servizio nei registri, come specificato al punto M.A.803 d), quando si eseguono gli interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario, senza superare i limiti posti a tali interventi, secondo quanto dichiarato nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.803 c);

12.

informare l’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile non oltre 30 giorni dopo il completamento di interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.305 a).»;

43)

l’appendice II, punto 2 «COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE DA PARTE DEL DICHIARANTE» è modificata come segue:

a)

Nel campo 13, quarto comma, l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Dichiarazione del certificato di riammissione in servizio di un componente di cui al punto M.A.613»;

b)

Il campo 19 è sostituito dal seguente:

«Campo 19 Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 occorre spuntare la casella “altra norma specificata nel campo 13” e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel campo 13.

Nel campo 13 deve essere inserita la seguente dichiarazione relativa al certificato di riammissione in servizio specificata al punto M.A.613:

“Certifica che, se non diversamente specificato nel presente campo, gli interventi individuati nel campo 12 e descritti in questo campo sono stati effettuati in conformità dei requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003”.

La dichiarazione di certificazione “se non diversamente specificato nel presente campo” si riferisce alle seguenti situazioni:

i)casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;ii)casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dal presente allegato (parte M);iii)casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nel presente allegato (parte M). In questo caso il campo 13 specifica il regolamento nazionale specifico.

Qualunque di questi casi o combinazioni di casi deve essere specificata nel campo 13.»;

44)

l’appendice III è sostituita dalla seguente:

«Appendice III

Certificati di revisione della navigabilità

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45)

all’appendice IV, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Una valutazione di classe A significa che l’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile e sui componenti [inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria (Auxiliary Power Units, APU)] solo fintantoché detti componenti sono montati sull’aeromobile, in conformità dei dati di manutenzione dell’aeromobile o, se concordato con l’autorità competente, con i dati di manutenzione del componente. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell’impresa e giudicata accettabile dallo Stato membro. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

5.

Una valutazione di classe B significa che l’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori/APU, in conformità dei dati di manutenzione del motore e/o APU o, se concordato con l’autorità competente, con i dati di manutenzione del componente, solo fintantoché detti componenti sono montati sull’aeromobile, in conformità dei dati di manutenzione dell’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M), con valutazione di classe B, può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione “di base” o “di linea”, purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale di manutenzione dell’impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dallo Stato membro.»;

46)

l’appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

Certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G

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47)

l’appendice VII è modificata come segue:

a)

la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.502 d) 3, M.A.801 b) 2 e M.A.801 c):»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 3, 4 e 5:

«3.

L’esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:

a)

smontaggio e successivo rimontaggio di un motore a pistoni per effettuare operazioni diverse da accedere ai gruppi pistone/cilindro; oppure rimuovere il coperchio del gruppo posteriore per ispezionare e/o sostituire il gruppo delle pompe dell’olio, se tale intervento non implica la rimozione e o la reinstallazione degli ingranaggi interni;

b)

smontaggio e successivo rimontaggio di ingranaggi di riduzione;

c)

interventi di saldatura e brasatura di giunture diversi dalle saldature di riparazione di minore entità, effettuati da un saldatore debitamente approvato o autorizzato, ma senza escludere la sostituzione dei componenti;

d)

la perturbazione di singole parti di unità che sono fornite come unità sottoposte a “bench test” (prova a punto fisso), a eccezione della sostituzione o dell’aggiustamento di elementi normalmente sostituibili o aggiustabili in servizio.

4.

Il bilanciamento di un’elica, eccetto:

a)

per la certificazione del bilanciamento statico, se prevista dal manuale di manutenzione;

b)

il bilanciamento dinamico su eliche installate utilizzando apparecchiature elettroniche, se consentito dal manuale di manutenzione o da altri dati di aeronavigabilità approvati.

5.

Qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:

a)

strumenti, apparecchiature o strutture speciali; o

b)

impegnative procedure di coordinamento, dovute alla durata dei compiti e al coinvolgimento di più persone.»;

48)

l’appendice VIII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VIII

Manutenzione limitata del pilota-proprietario

Oltre ai requisiti di cui all’allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell’ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:

a)

Competenza e responsabilità

1)

Il pilota-proprietario è sempre responsabile di qualsiasi intervento di manutenzione da lui stesso eseguito.

2)

Prima di eseguire interventi di manutenzione, il pilota-proprietario deve accertarsi di avere le competenze adatte per svolgere l’incarico. È responsabilità dei piloti-proprietari acquisire dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per il loro aeromobile e con il programma di manutenzione dell’aeromobile. Se il pilota-proprietario non ha le competenze adatte per effettuare l’intervento di manutenzione, egli non è autorizzato a rilasciare il certificato per tale intervento.

3)

Il pilota-proprietario (o l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al capitolo G, parte A, del presente allegato) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia puntualmente aggiornato.

4)

Il programma di manutenzione deve essere approvato in conformità del punto M.A.302.

b)

Interventi

Il pilota-proprietario può svolgere semplici ispezioni visive o semplici operazioni per verificare le condizioni generali e i danni più evidenti nonché il normale funzionamento della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti.

Gli interventi di manutenzione non devono essere effettuati dal pilota-proprietario quando tali interventi:

1)

sono importanti per la sicurezza e un’esecuzione scorretta degli stessi potrebbe drasticamente compromettere l’aeronavigabilità dell’aeromobile oppure si tratta di interventi di manutenzione delicati dal punto di vista della sicurezza del volo, come specificato al punto M.A.402 a); e/o

2)

implicano la rimozione di importanti componenti o comportano operazioni impegnative di montaggio; e/o

3)

sono effettuati in conformità con una direttiva concernente l’aeronavigabilità o con una voce di limitazione dell’aeronavigabilità, a meno che tale intervento non sia specificatamente autorizzato nell’AD o nell’ALI; e/o;

4)

comportano l’uso di attrezzi speciali, strumenti calibrati (a eccezione di chiavi dinamometriche e strumenti di crimpatura); e/o

5)

comportano l’uso di apparecchiature per test o l’esecuzione di altre forme specifiche di verifiche (ad esempio, NDT, test di sistema o controlli operativi per la strumentazione avionica); e/o

6)

prevedono una serie di ispezioni particolari fuori programma (ad esempio, un controllo di atterraggio pesante); e/o;

7)

riguardano sistemi fondamentali per le operazioni IFR; e/o

8)

figurano nell’elenco dell’appendice VII o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente al punto M.A.502.

I criteri da 1 a 8 summenzionati non possono trovare un limite in istruzioni meno restrittive emesse in conformità con “M.A.302 d) Programma di manutenzione”.

Qualsiasi intervento descritto nel manuale di volo dell’aeromobile necessario per predisporre l’aeromobile al volo (ad esempio: montaggio delle ali dell’aliante o pre-volo), è considerato un intervento del pilota e non un intervento di manutenzione del pilota-proprietario, e pertanto non rende obbligatorio un certificato di riammissione in servizio.

c)

Esecuzione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e registri

I dati di manutenzione specificati al punto M.A.401 devono sempre essere disponibili durante la manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Nel certificato di riammissione in servizio devono essere inseriti i particolari dei dati menzionati nell’esecuzione della manutenzione del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.803 d).

Il pilota-proprietario deve informare l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile (se del caso) entro 30 giorni dal termine dell’intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità del punto M.A 305 a).»;

2)

l’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1)

al punto 145.A.50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato una volta appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall’impresa, in conformità delle procedure specificate al punto 145.A.70, e tenendo conto della disponibilità e dell’uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45 ed appurato che non vi sono non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.»;

2)

all’appendice II «Classi di approvazione e sistema di definizione dell’impresa», i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Una valutazione di classe A significa che l’impresa di manutenzione approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile e sui componenti [inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria (Auxiliary Power Units, APU)], in conformità dei dati di manutenzione dell’aeromobile o, se concordato con l’autorità competente, in conformità dei dati di manutenzione del componente, solo fintantoché detti componenti sono montati sull’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso ai fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell’impresa e giudicata accettabile dallo Stato membro. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

5.

Una valutazione di classe B significa che l’impresa approvata ai sensi della parte 145 può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso al componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), con valutazione di classe B, può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione “di base” o “di linea”, purché si attenga ad una procedura di controllo stabilita nel manuale di manutenzione dell’impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dallo Stato membro».


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