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Document 32008R0856

Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti

GU L 235 del 2.9.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/856/oj

2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO (CE) N. 856/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuale contesto giuridico, costituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (1) e dalle prescrizioni tecniche complementari adottate dalla Commissione il 7 febbraio 1996 e il 27 dicembre 2000, non consente ricerche affidabili nel sistema d’informazione visti istituito con regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (2).

(2)

Il sistema di numerazione vigente non consente in particolare di introdurre un numero sufficiente di caratteri nei visti rilasciati dagli Stati membri che ricevono tante domande.

(3)

Ai fini delle verifiche nel VIS è pertanto essenziale disporre di un sistema coerente e unico di numerazione del visto adesivo.

(4)

È opportuno quindi modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

(5)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(6)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE (5) e 2004/860/CE (6) del Consiglio.

(7)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7).

(8)

A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né al Regno Unito né all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non sono pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è cancellato;

3)

l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi il 1o maggio 2009. Essi possono esaurire le scorte di visti negli uffici consolari non ancora connessi al sistema d’informazione visti (VIS).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.


ALLEGATO

È inserito il seguente modello:

Image

Caratteristiche di sicurezza

1.

Inserimento di una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.

2.

In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.

3.

In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Il codice appare chiaro quando è tenuto orizzontale e scuro quando viene fatto ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito.

4.

Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e inchiostro otticamente variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5.

In questa casella figura il numero del visto nazionale di 9 cifre, che è prestampato. È utilizzato un carattere speciale.

5 bis.

In questa casella figura il codice paese di 3 lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD) (1), che identifica lo Stato membro emittente.

Il «numero di visto adesivo» è l’insieme del codice paese di 3 lettere riportato nella casella 5 bis e del numero nazionale che figura nella casella 5.

Zone da completare

6.

Questa casella deve cominciare con la dicitura «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.

7.

Questa casella inizia con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.

8.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «tipo di visto». L'autorità emittente dovrà indicare la categoria del visto, in conformità degli articoli 5 e 7 del regolamento. Più oltre, sulla riga devono figurare le diciture «numero di ingressi», «durata del soggiorno» (cioè periodo di permanenza previsto dal richiedente) e «giorni».

9.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e sarà usata per indicare il luogo di rilascio.

10.

Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.

11.

Questa casella deve cominciare con le parole «cognome, nome».

12.

Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13.

Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo integrato nella stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

La carta è di colore naturale, con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale della Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.


(1)  Eccezione per la Germania: il richiamato documento ICAO 9303 prevede per la Germania il codice paese «D».


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