EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0143

Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto

GU L 44 del 20.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/143/oj

20.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/1


REGOLAMENTO (CE) N. 143/2008 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le modifiche relative al luogo delle prestazioni di servizi introdotte dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (3), implicano il fatto che le prestazioni di servizi ai soggetti passivi sono di norma effettuate nel luogo dove il destinatario è stabilito. Se il prestatore e il destinatario delle prestazioni sono stabiliti in Stati membri diversi, il meccanismo di inversione contabile si applicherà più spesso di quanto finora avvenuto.

(2)

Per assicurare la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, i dati raccolti dallo Stato membro del prestatore dovrebbero essere comunicati allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (4), dovrebbe prevedere tale comunicazione.

(3)

La direttiva 2008/8/CE estende anche l’ambito di applicazione del regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

(4)

La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5), semplifica la procedura di rimborso dell’IVA in uno Stato membro in cui il soggetto passivo interessato non è identificato ai fini dell’IVA.

(5)

L’estensione dell’ambito di applicazione del regime speciale e le modifiche della procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nell'altro Stato membro di rimborso implicano la necessità di uno scambio di un considerevole volume di informazioni aggiuntive tra i vari Stati membri interessati. Lo scambio di informazioni richiesto non dovrebbe comportare un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri interessati. Tale scambio di informazioni dovrebbe pertanto essere effettuato con mezzi elettronici sulla base dei sistemi di scambio di informazioni esistenti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:

1)

All’articolo 1, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

2)

All’articolo 2, i punti da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

“fornitura intracomunitaria di beni”: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

9.

“prestazione intracomunitaria di servizi”: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

10.

“acquisizione intracomunitaria di beni”: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;

11.

“numero d’identificazione IVA”: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;»

3)

All’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.»

4)

All’articolo 23, primo comma, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.»

5)

All’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni o le prestazioni intracomunitarie di servizi imponibili nel suo territorio, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

1.

i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 23, primo comma, punto 2;

2.

il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona titolare di un numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 23, primo comma, punto 1.»

6)

All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II di detta direttiva, siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona.

Nel periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»

7)

Il titolo del capo VI è formulato come segue:

 

«DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REGIME SPECIALE DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE»

8)

L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.»

9)

All’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»

10)

All’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all’articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»

11)

L’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE.»

12)

L’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Gli articoli da 28 a 33 del presente regolamento si applicano per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE.»

13)

È inserito il seguente capo VI bis:

«CAPO VI bis

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO E ALLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA DIRETTIVA 2008/9/CE.

Articolo 34 bis

1.   L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (7), la trasmette, qualora non sia applicabile l’articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento.

2.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati.

I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90.

14)

All’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.»

Articolo 2

A decorrere dal 1o gennaio 2015, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:

1)

All’articolo 1, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi prestati conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detti regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.»

2)

All’articolo 2, il comma unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.»

3)

All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni.

Nonostante il primo comma e fatto salvo il disposto dell’articolo 40 del presente regolamento, un’indagine sugli importi dichiarati da un soggetto passivo relativamente alla prestazione di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi per via elettronica che siano imponibili nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha la sua sede e per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, può essere rifiutata dall’autorità richiesta soltanto se sono già state fornite all’autorità richiedente informazioni sullo stesso soggetto passivo ottenute in un’indagine amministrativa effettuata meno di due anni prima.

Tuttavia, per quanto concerne le richieste di cui al secondo comma presentate dall’autorità richiedente e valutate dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione di migliori prassi concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 40, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lo Stato membro che rifiuti di effettuare un’indagine amministrativa in base all’articolo 40 fornisce all’autorità richiedente le date e i valori delle pertinenti prestazioni rese negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.»

4)

All’articolo 17 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini di quanto disposto dal primo comma, ciascuno Stato membro di stabilimento coopera con ciascuno Stato membro di consumo in modo da permettere di accertare se i soggetti passivi stabiliti nel suo territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.»

5)

All’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria di informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato. Tuttavia, ciascuno Stato membro partecipa agli scambi di informazioni di cui disponga relativamente ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione e ai servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE.»

6)

All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona.

Gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»

7)

Il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

 

«DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE»

8)

L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.»

9)

L’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. I pertinenti dettagli per l’identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito.

Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.»

10)

All’articolo 30, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all’articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»

11)

L’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.»

12)

All’articolo 32 è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui al primo e secondo comma:

a)

il 30 % dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

b)

il 15 % dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;

c)

lo 0 % dal 1o gennaio 2019.»

13)

L’articolo 34 è soppresso.

14)

All’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 1 e 2 sono applicabili a decorrere dalle date seguenti:

a)

l’articolo 1 dal 1o gennaio 2010;

b)

l’articolo 2 dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  Parere del 7 settembre 2005.

(2)  Parere del 12 maggio 2005.

(3)  Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»

(7)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23»


Top