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Document 32007R1449

Regolamento (CE) n. 1449/2007 della Commissione, del 7 dicembre 2007 , recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 508/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2008 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

GU L 323 del 8.12.2007, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1449/oj

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2007

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 508/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2008 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nell’elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (4), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (5), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (6), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (7), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (8), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (9), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (10), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (11), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (12), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (13) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014, da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065, dall’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi (14) il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (15) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (16), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (17), il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (18), il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (19), e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (20), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097.

(4)

Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (21) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti da 09.4331 a 09.4351, da 09.4315 a 09.4320, da 09.4324 a 09.4328, 09.4380 e 09.4390.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (22) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti 09.4361 e 09.4362.

(6)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (23) prevede che le regole relative ai titoli di importazione di cui al regolamento (CE) n. 950/2006 si applichino alle importazioni di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4365 e 09.4366.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (24) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi nel 2008 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 508/2007 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi, per garantire il rispetto dei volumi contingentali in questione.

(9)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (25), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (26), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (27) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (28), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(10)

Tenuto conto dei giorni festivi nel 2008 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Patate dolci

1.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2008 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate prima del 2 gennaio 2008 né dopo il lunedì 15 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alle date indicate nell’allegato I nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (29).

Articolo 2

Fecola di manioca

1.   In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2008 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate prima del 2 gennaio 2008 né dopo il lunedì 15 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato II nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Cereali

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

Articolo 4

Riso

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

Articolo 5

Zucchero

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 508/2007, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti da 09.4331 a 09.4351, da 09.4315 a 09.4320, da 09.4324 a 09.4328, 09.4365, 09.4366, 09.4380 e 09.4390 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1100/2006, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4361 e 09.4362 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

Articolo 6

Olio di oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d’oliva richiesti il lunedì 17 o il martedì 18 marzo 2008 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati il venerdì 28 marzo 2008, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 7

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1445/95, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato III del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(4)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(8)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(10)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

(11)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(12)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(13)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).

(14)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/2007 (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 3).

(15)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

(16)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2022/2006.

(17)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

(18)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19. Rettifica pubblicata nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 15.

(19)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

(20)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006.

(21)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(22)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

(23)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.

(24)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(25)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

(26)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(27)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(28)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(29)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2008

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

martedì 18 marzo 2008

venerdì 28 marzo 2008

martedì 29 aprile 2008

venerdì 9 maggio 2008


ALLEGATO II

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2008

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

martedì 18 marzo 2008

venerdì 28 marzo 2008

martedì 29 aprile 2008

venerdì 9 maggio 2008


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

Dal 17 al 21 marzo 2008

27 marzo 2008

Dal 5 al 9 maggio 2008

15 maggio 2008

Dal 14 al 18 luglio 2008

24 luglio 2008


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