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Document 32007R0618

Regolamento (CE) n. 618/2007 del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

GU L 143 del 6.6.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrog. impl. da 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/618/oj

6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO (CE) N. 618/2007 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 301,

vista la posizione comune 2007/246/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2007/140/PESC (2) modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC prevede, tra l’altro, un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

(2)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 423/2007 (3) ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC prima della sua modifica. È opportuno inserire nuovi divieti nel regolamento, che dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, per tener conto della posizione comune 2007/246/PESC.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato come segue:

a)

all’articolo 2, il testo esistente è numerato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente:

«2.   Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4).

b)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

c)

fornire investimenti a imprese presenti in Iran che producono i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nell’allegato I;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

I divieti di cui al presente paragrafo non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e degli Stati membri in Iran.»;

c)

all’articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;»

d)

all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.

(2)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(3)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/242/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 51).

(4)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.»;


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