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Document 32007D0674

2007/674/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007 , concernente l'aiuto di Stato N 575/04, cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Ernault, e la misura C 32/05 (ex N 250/05) oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato [notificata con il numero C(2007) 1405] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 277 del 20.10.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/674/oj

20.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

concernente l'aiuto di Stato N 575/04, cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Ernault, e la misura C 32/05 (ex N 250/05) oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

[notificata con il numero C(2007) 1405]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con decisione del 20 gennaio 2005 (2) la Commissione ha autorizzato la Francia ad accordare un aiuto al salvataggio a favore dell'impresa Ernault. L'aiuto consisteva in un prestito di 2 milioni di euro al tasso d'interesse del 4,43 % per una durata non superiore a sei mesi a decorrere dalla prima erogazione di somme prestate all'impresa. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, a tale aiuto è stata data esecuzione il 14 febbraio 2005.

(2)

Con lettera del 19 maggio 2005, registrata presso la Commissione il 23 maggio 2005, la Francia ha notificato alla Commissione europea l'intenzione di concedere all'impresa Ernault un aiuto alla ristrutturazione di 2 milioni di EUR. Il caso è stato registrato con il numero N 250/05. Con lettera del 2 giugno 2005 la Commissione ha formulato domande supplementari concernenti la notifica, cui la Francia ha risposto con lettera del 12 luglio 2005.

(3)

Con lettera del 6 settembre 2005 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura notificata al considerando 2. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull'aiuto in causa.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità francesi, registrate il 16 novembre 2005, il 16 maggio 2006, il 29 giugno 2006, il 24 luglio 2006 e il 21 settembre 2006. Il 3 luglio 2006 e il 26 ottobre 2006 si sono svolte riunioni tra le autorità francesi e i servizi della Commissione.

(5)

Con comunicazione del 13 dicembre 2006, registrata presso la Commissione il 14 dicembre 2006, le autorità francesi hanno informato la Commissione che l'impresa Ernault era stata posta in liquidazione giudiziaria e che quindi ritiravano la notifica dell'aiuto alla ristrutturazione.

(6)

Con comunicazione del 2 marzo 2007, registrata presso la Commissione il 5 marzo 2007, le autorità francesi hanno informato la Commissione che il 13 settembre 2006 avevano dichiarato il credito relativo all'aiuto al salvataggio all'amministratore giudiziario incaricato del fascicolo Ernault.

2.   IN MERITO ALL'AIUTO AL SALVATAGGIO

(7)

Nella succitata decisione del 20 gennaio 2005 la Commissione ha ritenuto che il prestito di 2 milioni di EUR fosse compatibile con il mercato comune a titolo di aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in prosieguo «gli orientamenti»). Tale valutazione si basava sul rispetto di determinate condizioni e, in particolare, sull'impegno delle autorità francesi di presentare alla Commissione un piano di liquidazione, un piano di ristrutturazione oppure la prova del rimborso integrale del prestito entro sei mesi a decorrere dall'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione.

(8)

È vero che le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione il 19 maggio 2005, ossia entro il termine di sei mesi a decorrere dalla decisione della Commissione. Ciononostante, queste stesse autorità hanno successivamente ritirato la notifica.

(9)

La notifica alla Commissione di un piano di ristrutturazione è una condizione necessaria per la proroga del termine di rimborso del prestito, conformemente al punto 26 degli orientamenti. Di conseguenza, quando un piano notificato è ritirato, la proroga del termine non può essere mantenuta al di là della data del ritiro e il prestito diventa immediatamente rimborsabile.

(10)

La Commissione osserva inoltre che le autorità francesi non le hanno fornito la prova del rimborso del prestito né hanno inviato un piano di liquidazione dell'impresa. Di conseguenza non è soddisfatta nessuna delle condizioni richieste per la proroga del termine ai sensi del punto 26 degli orientamenti.

(11)

In tali circostanze la Commissione deve constatare che il prestito accordato dalle autorità francesi a Ernault a titolo di aiuto al salvataggio è incompatibile con il mercato comune in base agli orientamenti succitati e ciò a decorrere dal 14 dicembre 2006, data del ritiro della notifica del progetto di aiuto alla ristrutturazione. La Commissione constata peraltro che l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di altre basi giuridiche. Di conseguenza il prestito accordato a titolo di aiuto al salvataggio deve essere considerato come un aiuto di Stato incompatibile essendo stato mantenuto al di là del 14 dicembre 2006, e quindi la Francia è tenuta a ordinarne il recupero presso il beneficiario, ossia l'impresa Ernault.

(12)

La Commissione osserva che le autorità francesi hanno dichiarato il credito relativo all'aiuto al salvataggio all'amministratore giudiziario in caricato del fascicolo della liquidazione giudiziaria di Ernault.

3.   IN MERITO ALL'AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

(13)

La Commissione rileva che in base all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (5), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all'aiuto. Qualora la Commissione abbia già avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

(14)

Di conseguenza, occorre chiudere il procedimento d'indagine formale avviato dalla decisione succitata del 6 settembre 2005 divenuta, in seguito al ritiro della notifica, priva di oggetto per quanto riguarda l'aiuto alla ristrutturazione a favore di Ernault,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui la Francia ha dato esecuzione a titolo di aiuto al salvataggio a favore di Ernault e oggetto della decisione della Commissione del 20 gennaio 2005 è incompatibile con il mercato comune in quanto è stato mantenuto al di là del 14 dicembre 2006.

Articolo 2

1.   La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1 illegalmente messo a sua disposizione.

2.   Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure di diritto nazionale purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data alla quale sono state messe a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. Per il periodo compreso tra il 14 dicembre 2006, data del ritiro della notifica del piano di ristrutturazione, e la data del recupero effettivo dell'aiuto, l'interesse è calcolato conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (6).

Articolo 3

Il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviato con decisione della Commissione del 6 settembre 2006 (misura C 32/05) è chiuso in seguito al ritiro della notifica del 23 maggio 2005.

Articolo 4

La Francia comunica alla Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure previste e quelle già attuate per conformarsi agli articoli 1 e 2 della medesima. La Francia fornisce tali informazioni mediante il questionario allegato alla presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 324 del 21.12.2005, pag. 23.

(2)  GU C 16 del 21.1.2006, pag. 21. Caso N 575/04 — Aiuto al salvataggio a favore dell'impresa Ernault.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(5)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l'attuazione della decisione della Commissione del 4 aprile 2007 relativa all'aiuto di Stato N 575/04 cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'impresa Ernault e la misura C 32/05 (ex N 250/05) oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

1.   Calcolo dell'importo da recuperare

1.1.

Si prega di fornire le seguenti informazioni concernenti l'importo dell'aiuto illegalmente concesso al beneficiario:

Data del pagamento (1)

Importo dell'aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Si prega di precisare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi da pagare sull'importo dell'aiuto da recuperare.

2.   Misure previste e misure già attuate per recuperare l'aiuto

2.1.

Si prega di precisare quali sono le misure previste e quali sono le misure già adottate per recuperare l'aiuto senza indugio e in maniera efficace. Indicare inoltre, se del caso, la base giuridica su cui dette misure sono state/saranno basate.

2.2.

Indicare a quale data il recupero dell'aiuto è stato totalmente effettuato.

3.   Recupero già effettuato

3.1.

Fornire le seguenti informazioni concernenti l'importo (gli importi) dell'aiuto che ha (hanno) già formato oggetto di recupero presso il beneficiario:

Data(e) (3)

Importo dell'aiuto recuperato

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Si prega di presentare la relativa documentazione attestante il rimborso degli importi di aiuto indicati nella tabella di cui al punto 3.1.


(1)  

(°)

Data(e) in cui l'aiuto (o singole rate dell'aiuto) è stato messo a disposizione del beneficiario (qualora la misura in questione consista di versamenti distinti, indicarli utilizzando linee separate).

(2)  Importo dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo).

(3)  

(°)

Data(e) in cui l'aiuto è stato rimborsato


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