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Document 32007D0252

Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2007 , che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia

GU L 110 del 27.4.2007, p. 33–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 461–467 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/252/oj

27.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

(2007/252/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

(2)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), tenuto conto del suo status giuridico e della sua portata con le relative spiegazioni, rispecchia i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(3)

Nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha riconosciuto l’importanza della comunicazione per ravvicinare tutti i cittadini al progetto europeo incoraggiando una cittadinanza attiva.

(4)

Nella comunicazione del 15 ottobre 2003 al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, la Commissione ha sottolineato l’importanza del ruolo che la società civile riveste nella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali; pertanto, la Commissione dovrebbe instaurare un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile.

(5)

In conformità al programma dell’Aia il rafforzamento della cooperazione reciproca richiede uno sforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i diversi ordinamenti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione e sostegno a tale riguardo.

(6)

La Conferenza delle Corti costituzionali europee e l’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea contribuisce, in particolare tramite la gestione di banche dati pertinenti, allo scambio di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l’organizzazione e il funzionamento dei loro membri nell’espletamento delle funzioni giudiziarie e consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria. Dovrebbe essere possibile cofinanziare le attività della Conferenza e dell’associazione nella misura in cui le spese sono sostenute per perseguire un obiettivo di interesse europeo generale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia implicare che un futuro programma abbracci siffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino del sostegno alle loro attività a norma della presente decisione.

(7)

È opportuno sottolineare l’importanza dell’informazione e della comunicazione sui diritti che la cittadinanza dell’Unione conferisce ai cittadini per migliorare la consapevolezza dei loro diritti e offrire un facile accesso a informazioni affidabili.

(8)

La promozione di un dialogo interconfessionale e multiculturale a livello di Unione europea contribuirebbe a preservare e rafforzare la pace e i diritti fondamentali.

(9)

Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere complementari a quelli dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (3) e dovrebbero concentrarsi in quei settori in cui possa generarsi valore aggiunto europeo. A tal fine dovrebbe essere intrapreso un opportuno coordinamento.

(10)

Al fine di raggiungere la complementarità e di garantire il miglior uso possibile delle risorse, dovrebbe essere evitata qualsiasi duplicazione tra le azioni sostenute da questo programma e le attività svolte dalle organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, quali il Consiglio d’Europa, pur permettendo attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi del presente programma. A tal fine dovrebbe essere intrapreso un opportuno coordinamento.

(11)

Conformemente al principio dell’apertura dei programmi comunitari ai paesi candidati e ai paesi dei Balcani occidentali, sancito dall’Agenda di Salonicco, il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei paesi dei Balcani occidentali. Tale partecipazione dovrebbe essere soggetta all’ottemperanza alle condizioni generali dell’accordo bilaterale e a un contributo al bilancio del programma. Qualora ciò risponda agli obiettivi dell’azione in questione, dovrebbe altresì essere possibile associare all’azione come partner autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi che non partecipano al programma, a condizione però che non siano i beneficiari principali del progetto.

(12)

Dovrebbero essere inoltre adottate misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (5), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

(13)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), (di seguito il «regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (8) del Consiglio, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego.

(14)

Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

(15)

Alla luce della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9), è opportuno che le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione siano adottate operando una distinzione tra le misure che sono soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle che sono soggette alla procedura del comitato consultivo. Quest’ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata per garantire una maggiore efficacia.

(16)

Poiché gli obiettivi del programma, vale a dire il sostegno alle organizzazioni della società civile e la lotta al razzismo, alla xenofobia e all’antisemitismo, la tutela dei diritti fondamentali e la tutela dei diritti dei cittadini, grazie a un dialogo interconfessionale e multiculturale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Il trattato non prevede per l’adozione della presente decisione poteri d’azione diversi da quelli dell’articolo 308.

(18)

Al fine di garantire l’efficace e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(19)

Il Comitato economico e sociale ha espresso un parere (10),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma «Diritti fondamentali e cittadinanza», in seguito denominato «il programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3.   Il programma è attuato nei limiti dell’ambito d’applicazione del diritto comunitario.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali quali riconosciuti nell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione;

b)

rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali;

c)

combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l’Unione europea;

d)

migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

2.   Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007.

3.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo e all’attuazione delle politiche comunitarie nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere i diritti fondamentali quali riconosciuti nell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e informare i cittadini dell’Unione dei loro diritti, compresi quelli che derivano dalla cittadinanza dell’Unione, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell’Unione;

b)

esaminare, se necessario, il rispetto dei diritti fondamentali specifici nell’Unione europea e negli Stati membri, nell’applicazione del diritto comunitario e ottenere pareri su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito;

c)

sostenere le organizzazioni non governative e gli altri operatori della società civile per rafforzare la loro capacità di partecipare attivamente alla promozione dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia;

d)

creare strutture adeguate al fine di promuovere il dialogo interconfessionale e multiculturale a livello dell’Unione europea.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti negli articoli 2 e 3, il programma sosterrà i seguenti tipi di azione:

a)

azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;

b)

progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un’autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

c)

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

d)

sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro permanente della Conferenza delle Corti internazionali europee e dell’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea, che gestisce alcune banche dati in cui sono raccolte a livello europeo le sentenze nazionali relative all’attuazione della normativa comunitaria, nella misura in cui le spese sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione di scambi di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l’organizzazione e il funzionamento dei loro membri nell’espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi

1.   Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, (di seguito «paesi partecipanti»): paesi aderenti, paesi candidati e paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi;

2.   Le azioni di cui all’articolo 4, possono coinvolgere autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi che non partecipano al programma a norma del paragrafo 1, qualora ciò sia utile alla preparazione all’adesione dei paesi di cui al paragrafo 1 o sia in linea con gli obiettivi delle azioni in questione.

Articolo 6

Destinatari

Il programma è diretto ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini dei paesi partecipanti o ai cittadini dei paesi terzi residenti legalmente nel territorio dell’Unione europea e alle organizzazioni della società civile, tra altri gruppi che promuovono gli obiettivi del programma.

Articolo 7

Accesso al programma

1.   L’accesso al programma è aperto, fra l’altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, regionali e locali, alle organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell’Unione europea o in uno dei paesi partecipanti a norma dell’articolo 5.

2.   Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d’Europa, in base a contributi comuni e conformemente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel regolamento finanziario e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3.   Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua l’assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario.

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all’articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all’articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:

a)

conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all’articolo 2, e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b)

qualità dell’azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

importo del finanziamento comunitario richiesto e adeguatezza di tale importo rispetto ai risultati attesi;

d)

impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all’articolo 2, e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettera b) e lettera c), sono valutate considerando:

a)

la coerenza con gli obiettivi del programma;

b)

la qualità delle attività programmate;

c)

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

d)

l’impatto geografico delle attività svolte;

e)

il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

f)

il rapporto costi/benefici dell’attività proposta.

6.   Le decisioni connesse ad azioni di cui all’articolo 4, lettera b) e lettera c) sono prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

7.   In applicazione dell’articolo 113, paragrafo, 2 del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Conferenza delle Corti costituzionali europee e all’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea che perseguono uno scopo di interesse europeo generale.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Complementarità

1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», nonché con il programma «Progress». Viene assicurata la complementarità con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Le informazioni statistiche sui diritti fondamentali e la cittadinanza sono sviluppate in collaborazione con gli Stati membri sulla base di dati disponibili, ricorrendo all’occorrenza al programma statistico comunitario.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», al fine di attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti i programmi.

3.   Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. Va assicurato che i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1.   Per ogni azione finanziata dal programma la Commissione provvede affinché il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell’azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni conclusi in applicazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) se necessario mediante controlli in loco, compresi controlli a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario dell’assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato nonché il calendario dei pagamenti siano rettificati.

5.   La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del programma, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ed il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario le comunichi le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo sia annullato e si proceda al recupero dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati le siano restituiti. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l’attuazione delle attività previste nell’ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione annuale sull’attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del programma, nonché sul lavoro svolto dai beneficiari delle sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettera d), entro il 31 marzo 2011;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 30 agosto 2012;

d)

una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Pubblicazione delle azioni

La Commissione pubblica ogni anno l’elenco delle azioni finanziate in base al programma, corredato di una succinta descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

B. ZYPRIES


(1)  Parere espresso il 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU C 69 del 21.3.2006.


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