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Document 32006R0217

Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell’ 8 febbraio 2006 , che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 38 del 9.2.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 156–157 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/217/oj

9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/17


REGOLAMENTO (CE) N. 217/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi possono essere commercializzate solo qualora siano soddisfatte le prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima. Nel caso in cui i quantitativi di sementi disponibili conformi alle prescrizioni sulla facoltà germinativa siano insufficienti, la Commissione ha autorizzato per un periodo limitato la commercializzazione di quantitativi massimi definiti di sementi non conformi alle prescrizioni stabilite da dette direttive in tema di facoltà germinativa minima.

(2)

Attualmente la procedura di rilascio delle autorizzazioni è troppo lenta.

(3)

Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di autorizzazione, pur garantendo che la Commissione e gli Stati membri dispongano di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda e rispondere, lo strumento adeguato sembra essere una procedura di consultazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le richieste di autorizzazione a permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima, presentate dagli Stati membri in conformità:

a)

dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE;

b)

dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE;

c)

dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2002/54/CE;

d)

dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE; e

e)

all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE.

2.   Il presente regolamento non si applica alla commercializzazione delle «sementi di base» quali definite nelle direttive di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Uno Stato membro che incontri difficoltà di approvvigionamento e intenda permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (di seguito «Stato membro richiedente») presenta alla Commissione una domanda in cui figurino le informazioni di cui all’articolo 3. Simultaneamente lo Stato membro richiedente informa gli altri Stati membri. Ogni Stato membro designa dei punti di contatto.

2.   Nei 15 giorni successivi alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri possono notificare alla Commissione e allo Stato membro richiedente:

a)

un’offerta di sementi disponibili che consenta di superare le temporanee difficoltà di approvvigionamento; oppure

b)

obiezioni alla commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

3.   Le sementi oggetto della richiesta possono essere commercializzate nella Comunità fino al raggiungimento del quantitativo indicato dallo Stato membro richiedente senza essere conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1, se entro il periodo fissato nel paragrafo 2 allo Stato membro richiedente e alla Commissione non vengono notificate offerte né obiezioni, oppure qualora vengano formulate offerte che lo Stato membro richiedente e lo Stato o gli Stati membri offerenti concordano nel ritenere inadeguate, a meno che nello stesso periodo di tempo la Commissione non abbia informato lo Stato membro richiedente che la sua domanda è ritenuta ingiustificata.

La Commissione comunica le condizioni alle quali la commercializzazione è autorizzata, compresi i quantitativi consentiti, ai punti di contatto designati da ogni Stato membro e le pubblica sul proprio sito web.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non possono essere soddisfatte, o se la Commissione ritiene che la domanda non sia giustificata, essa ne informa i punti di contatto designati da ogni Stato membro.

La questione è sottoposta all’esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali e, se del caso, viene immediatamente adottata una decisione che approvi o respinga la richiesta a norma della procedura prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, comprendono i seguenti dati:

a)

specie e varietà, segnatamente le caratteristiche in tema di coltivazione ed impiego;

b)

facoltà germinativa minima prevista;

c)

quantitativi interessati;

d)

documentazione giustificativa indicante le ragioni della richiesta;

e)

destinazione proposta della commercializzazione, con indicazione delle regioni dello Stato membro richiedente che incontrano difficoltà di approvvigionamento di sementi;

f)

periodo di applicazione richiesto per l’autorizzazione.

Articolo 4

Fatte salve tutte le norme sull’etichettatura previste dalle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’etichetta ufficiale sulle sementi indica che le sementi in questione appartengono a una categoria soggetta a prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite dalle direttive citate e ne precisa la facoltà germinativa minima.

Articolo 5

1.   Alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri consentono ai fornitori di immettere sul mercato le sementi autorizzate a norma dell’articolo 3. Essi possono esigere che i fornitori chiedano un’autorizzazione preventiva, che può essere rifiutata qualora:

a)

vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure

b)

il quantitativo totale per il quale il fornitore chiede l’autorizzazione in conformità della pertinente deroga superi il quantitativo massimo autorizzato dalla Comunità a norma dell’articolo 2.

2.   Lo Stato membro richiedente coordina il lavoro degli altri Stati membri, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non venga superato.

3.   Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i punti di contatto di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.


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