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Document 32006L0100
Council Directive 2006/100/EC of 20 November 2006 adapting certain Directives in the field of freedom of movement of persons, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
GU L 363 del 20.12.2006, p. 141–237
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 335M del 13.12.2008, p. 555–721
(MT)
In force
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 363/141 |
DIRETTIVA 2006/100/CE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2006
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 92/51/CEE (2), 77/249/CEE (3), 98/5/CE (4), 93/16/CEE (5), 77/452/CEE (6), 78/686/CEE (7), 78/687/CEE (8), 78/1026/CEE (9), 80/154/CEE (10), 85/433/CEE (11), 85/384/CEE (12) e 2005/36/CE (13), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 92/51/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE e 2005/36/CE sono modificate conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006
Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.
(3) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.
(4) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.
(5) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.
(6) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1.
(7) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.
(8) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10.
(9) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1.
(10) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1.
(11) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37.
(12) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.
(13) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
ALLEGATO
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
I. SISTEMA GENERALE
31992 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da:
— |
31994 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26.7.1994 (GU L 217 del 23.8.1994, pag. 8), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
31995 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20.7.1995 (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21), |
— |
31997 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20.6.1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31), |
— |
32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25.2.2000 (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1), |
— |
32004 D 0108: Decisione 2004/108/CE della Commissione, del 28.1.2004 (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15). |
Nell'allegato C «ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)»:
a) |
Nella sezione «3. Settore marittimo», sottosezione «a) Navigazione marittima», dopo la voce relativa ai Paesi Bassi si aggiunge: «In Romania corsi di formazione per:
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b) |
Nella sezione «3. Settore marittimo», sottosezione «a) Navigazione marittima», dopo «qualifiche ottenute dopo corsi di formazione» e dopo la voce relativa ai Paesi Bassi si aggiunge: «in Romania:
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II. PROFESSIONI LEGALI
1. |
31977 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:
Nell'articolo 1, paragrafo 2 si inserisce:
|
2. |
31998 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da:
Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
III. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE
1. Medici
31993 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
31997 L 0050: Direttiva 97/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6.10.1997 (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 35), |
— |
31998 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8.4.1998 (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15), |
— |
31998 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3.9.1998 (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24), |
— |
31999 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
52002 XC 0316(02): Comunicazione della Commissione del 16.3.2002 (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 26) |
— |
52002 XC 1128(01): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata del 28.11.2002 (GU C 293 del 28.11.2002, pag. 2) |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
52003 XC 0924(03): Comunicazione — Notifica del titolo professionale di medico generico ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE del 24.9.2003 (GU C 228 del 24.9.2003, pag. 9), |
— |
52003 XC 0924(04): Comunicazione — Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche del 24.9.2003 (GU C 228 del 24.9.2003, pag. 9), |
— |
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1), |
— |
52003 XC 1121(02): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata del 21.11.2003 (GU C 280 del 21.11.2003, pag. 10), |
— |
52005 XC 0127(03): Comunicazione — Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 11), |
— |
52005 XC 0521(03): Notifica della denominazione del diploma di medico generico in conformità con la direttiva 93/16/CEE, articolo 41, del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 5), |
— |
52005 XC 0521(05): Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche e di certificati comprovanti tali specializzazioni del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 7). |
a) |
Nell'articolo 9, paragrafo 1 dopo il quinto trattino si aggiunge il seguente:
|
b) |
Nell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, dopo il quinto trattino si aggiunge il seguente:
|
c) |
Dopo l'articolo 9 bis è inserito l'articolo seguente: "Articolo 9 ter 1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1o gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalla presente direttiva. 2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva. |
d) |
Nella nota pubblicata ai sensi dell'articolo 41 sono inseriti i seguenti riferimenti, indicanti le designazioni dei diplomi, certificati e altri titoli di medico generico:
|
e) |
Nell'allegato A si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
f) |
Nell'allegato B si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
g) |
L'allegato C è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche
|
2. Infermieri
31977 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:
— |
11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
— |
31981 L 1057: 31992 L 0077: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14.12.1981 (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25), |
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
— |
31989 L 0594: 31992 L 0077: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), |
— |
31989 L 0595: 31992 L 0077: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30), |
— |
31990 L 0658: 31992 L 0077: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
52005 XC 0127(05): Comunicazione — Notifica relativa agli enti che rilasciano diplomi di infermiere responsabile dell'assistenza generale e di ostetrica del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 18), |
— |
52005 XC 0521(04): Notifica relativa al titolo professionale di infermiere responsabile dell'assistenza generale del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 6). |
a) |
Nell'articolo 1, paragrafo 2 si aggiunge: «in Bulgaria: “Медицинска сестра”; in Romania: “asistent medical generalist”» |
b) |
Dopo l'articolo 4 quater si inseriscono gli articoli seguenti: «Articolo 4 quinquies 1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1o gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalla presente direttiva. 2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva. Articolo 4 sexies Per quanto riguarda il titolo rumeno di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti: Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 77/453/CEE, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i seguenti diplomi, certificati e gli altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:
Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.»; |
c) |
Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
3. Dentisti
a) |
31978 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:
|
i) |
Nell'articolo 1 si aggiunge:
|
ii) |
Nell'articolo 8, paragrafo 1, i termini articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies sono sostituiti dai termini articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies. |
iii) |
Nell'articolo 17, i termini previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dagli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies sono sostituiti dai termini previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dagli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies. |
iv) |
Dopo l'articolo 19 quinquies è inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 sexies 1. A decorrere dalla data di adesione della Romania, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Romania a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico anteriormente al 1o ottobre 2003, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità rumene da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Romania effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma di cui all'allegato A della presente direttiva. 2. Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo paragrafo le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.» |
v) |
Nell'allegato A, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
vi) |
Nell'allegato B, punto 1 Ortodonzia, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
vii) |
Nell'allegato B, punto 2, Chirurgia odontostomatologica, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
b) |
31978 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da:
|
Nell'articolo 6, i termini degli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies sono sostituiti dai termini degli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies.
4. Veterinaria
31978 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:
— |
11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
— |
31981 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14.12.1981 (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25), |
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
— |
31989 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), |
— |
31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
«България |
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар |
|
|
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
«România |
Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar |
Universităţi» |
|
5. Ostetriche
31980 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:
— |
31980 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22.12.1980 (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 74), |
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
— |
31989 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), |
— |
31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
— |
52005 XC 0127(05): Comunicazione — Notifica relativa agli enti che rilasciano diplomi di infermiere responsabile dell'assistenza generale e di ostetrica del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 18). |
a) |
Nell'articolo 1 si aggiunge: «in Bulgaria:
in Romania:
|
b) |
Dopo l'articolo 5 quater è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 quinquies Per quanto riguarda il titolo rumeno di ostetrica, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti: Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica detti diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.» |
c) |
Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
6. Farmacia
31985 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da:
— |
31985 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42), |
— |
31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
«България |
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт” |
Фармацевтичен факултет към Медицински университет» |
|
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
«România |
Diplomă de licenţă de farmacist |
Universităţi» |
|
IV. ARCHITETTURA
31985 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:
— |
31985 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1), |
— |
31986 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27.1.1986 (GU L 27 dell'1.2.1986, pag. 71), |
— |
31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), |
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
— |
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1), |
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
a) |
All'articolo 11 si aggiunge: «y) in Bulgaria: Diplomi, rilasciati da istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, con i titoli архитект (architetto), cтроителен инженер (ingegnere civile) o инженер (ingegnere) come segue: Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности Урбанизъм и Архитектура (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia — Sofia: specializzazioni Urbanistica e Architettura) e tutte le specializzazioni ingegneristiche negli indirizzi: конструкции на сгради и съоръжения (costruzione di edifici e strutture), пътища (strade), транспорт (trasporti), хидротехника и водно строителство (idraulica e costruzioni idrauliche), мелиорации и др. (irrigazione ecc.); i diplomi rilasciati da università e istituti di istruzione superiori tecnici nel settore delle costruzioni con gli indirizzi: електро- и топлотехника (elettrotecnica e termotecnica), съобщителна и комуникационна техника(tecnica e tecnologia delle telecomunicazioni), строителни технологии (tecnologie delle costruzioni), приложна геодезия (geodesia applicata) e ландшафт и др. (paesaggistica ecc.) nel settore delle costruzioni). Al fine di svolgere attività di progettazione nei settori dell'architettura e delle costruzioni, il diploma dev'essere corredato di un придружени от удостоверение за проектантска правоспособност (certificato attestante la capacità giuridica in materia di progettazione), rilasciato dall'Ordine degli architetti Камарата на архитектите e dall'Ordine degli ingegneri in progettazione degli investimenti Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore della progettazione degli investimenti; z) in Romania: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti (Università di architettura e urbanistica Ion Mincu di Bucarest):
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Università tecnica di Cluj-Napoca):
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (Università tecnica Gh. Asachi di Iaşi):
Universitatea Politehnica din Timişoara (Politecnico di Timişoara):
Universitatea din Oradea (Università di Oradea):
Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Università Spiru Haret di Bucarest):
|
V. PROFESSIONI REGOLAMENTATE IN GENERE
32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
a) |
Dopo l'articolo 23 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Circostanze specifiche 1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1o gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalle disposizioni della presente direttiva riguardanti, rispettivamente, i medici e gli infermieri responsabili dell'assistenza generale. 2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva come medici e infermieri responsabili dell'assistenza generale.» |
b) |
Dopo l'articolo 33 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 33 bis Per quanto riguarda il titolo rumeno di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, ogni Stato membro riconosce il titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una şcoală postliceală come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.». |
c) |
Nell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, le parole «… rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia …» sono sostituite da «rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania». |
d) |
Dopo l'articolo 43 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 43 bis Per quanto riguarda il titolo rumeno di ostetrica, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di titoli di ostetrica (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, ogni Stato membro riconosce detti titoli come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.». |
e) |
Nell'allegato II «Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii)» si aggiunge:
|
f) |
Nell'allegato V.1., punto 5.1.1. «Titoli di formazione medica di base» si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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g) |
Nell'allegato V.1., punto 5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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h) |
L'allegato V.1., punto 5.1.3. Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche è sostituito dal seguente: «5.1.3. Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche
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i) |
Nell'allegato V.1., punto 5.1.4. Titoli di formazione di medico generico si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
j) |
Nell'allegato V.2., punto 5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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k) |
Nell'allegato V.3., punto 5.3.2. Titoli di formazione di base di dentista si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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l) |
Nell'allegato V.3., punto 5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
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m) |
Nell'allegato V.3., punto 5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista si inserisce sotto Chirurgia odontostomatologia, prima della voce relativa alla Danimarca:
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n) |
Nell'allegato V.4., punto 5.4.2. Titoli di formazione di veterinario si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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o) |
Nell'allegato V.5., punto 5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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p) |
Nell'allegato V.6, punto 5.6.2. Titoli di formazione di farmacista si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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q) |
Nell'allegato VI, punto 6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1 si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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(1) 1o gennaio 1983
(2) 1o gennaio 1983
(3) 1o agosto 1987 salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data.
(4) 31 dicembre 1971
(5) 31 ottobre 1999
(6) I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
(7) 9 luglio 2007
(8) 3 dicembre 1971
(9) 31 ottobre 1993
(10) I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
(11) 8 luglio 1984
(12) 1o gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988.
(13) 31 dicembre 1994.
(14) 1o gennaio 1983.
(15) La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).»