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Document 32004R1974
Commission Regulation (EC) No 1974/2004 of 29 October 2004 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
GU L 345 del 20.11.2004, p. 85–91
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 21–27
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010
20.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/85 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 42, paragrafi 4 e 9, l'articolo 145, lettere c) e d), e l'articolo 155,
considerando quanto segue:
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) |
Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico che si applicherà a partire dal 2005. L'esecuzione amministrativa ed operativa del regime, avviata a livello nazionale sulla base del regolamento, ha evidenziato la necessità di ulteriori norme più specifiche relative a taluni aspetti del regime stesso e di delucidazioni in merito a determinati aspetti dell'esistente normativa.In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 795/2004, alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) sono risultati errati e occorre pertanto correggerli.L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, consente il trasferimento, a determinate condizioni, dei diritti all'aiuto senza terra. Il primo comma del medesimo articolo specifica chiaramente che, in assenza di terra, è consentita solo la vendita di tali diritti. Onde evitare che il secondo comma venga frainteso e svuoti di contenuto il dispositivo del primo comma dell'articolo, è opportuno precisare, ai fini della chiarezza, che il trasferimento di cui al secondo comma riguarda unicamente la vendita di diritti all'aiuto senza terra e non l'affitto di detti diritti, che non è appunto consentito in assenza di terra.Per motivi amministrativi, al fine di contenere nei limiti del necessario la creazione di frazioni di diritti all'aiuto, occorre introdurre una regola in base alla quale, una volta utilizzati tutti i diritti interi, i diritti parzialmente utilizzati vengano considerati completamente utilizzati autorizzando un versamento proporzionato alla terra dichiarata e, in caso di trasferimento, prima di dividere un diritto esistente, tutte le frazioni vengano utilizzate.A norma dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti relativi ad un determinato periodo di riferimento sono quelli corrisposti o da corrispondere nello stesso periodo. L'allegato VII precisa che è opportuno tener conto delle riduzioni derivanti dall'applicazione di superfici di base, di massimali o di altre limitazioni quantitative. Ai fini della chiarezza, è pertanto opportuno precisare che le riduzioni e le esclusioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione (4) non vanno prese in considerazione per tutti i pagamenti diretti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, onde evitare che dette riduzioni e esclusioni applicate nello stesso periodo si ripetano. Occorre pertanto tener conto del numero di animali e di ettari determinati al momento in cui sono stati fissati i diritti all'aiuto, fatti salvi ulteriori controlli e l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5).Il meccanismo di cui all'articolo 7 non è inteso a beneficio degli agricoltori che hanno affittato o venduto degli ettari. È pertanto opportuno che la terra venduta o trasferita venga conteggiata negli ettari dichiarati dall'agricoltore per far in modo che detti ettari siano esclusi dal beneficio.L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede l'applicazione di un diverso periodo di riferimento ove la produzione venga danneggiata per circostanze eccezionali. Occorre pertanto precisare che l'articolo deve essere applicato sulla base dei singoli pagamenti diretti di cui all'allegato VI del regolamento, corrispondenti alle differenti produzioni.Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno specificarne l'applicazione in caso di trasferimento dei diritti al premio e bisogna precisare le conseguenze del calcolo dell'importo di riferimento sui rimanenti ettari. Inoltre, avendo il regolamento (CE) n. 864/2004 modificato la data del 29 settembre 2003 con il 15 maggio 2004, è opportuno sospendere l'applicazione dell'articolo qualora, nei casi in cui si applica, esso possa influenzare le legittime aspettative degli agricoltori che hanno già concluso dei contratti tra il 30 settembre 2003 e il 15 maggio 2004 contando sull'applicazione della disposizione.Onde contemplare l'eventualità che gli Stati membri provvedano ad un'ulteriore assegnazione dell'importo di riferimento durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare al 15 agosto la data ultima per la definizione definitiva dei diritti all'aiuto, pur consentendo agli Stati membri il ricorso ad una data successiva ove necessario per motivi amministrativi. Occorre precisare l'area delle dimensioni minime e quando bisogna dichiarare le parcelle.In seguito alla modifica della data dal 29 settembre 2003 al 15 maggio 2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 864/2004, per motivi di coerenza, occorre introdurre la medesima modifica nelle disposizioni che interessano gli agricoltori in situazioni speciali.Occorre prendere in considerazione eventuali provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie finali a soluzione di una controversia tra l'amministrazione e l'agricoltore qualora ne risulti l'assegnazione o l'aumento dei diritti all'aiuto. Una tale eventualità deve essere considerata una situazione particolare ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. (CE) 1782/2003 e trattata di conseguenza.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai sensi del quale il calcolo dei diritti all'aiuto comprende l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento, è opportuno consentire alle amministrazioni nazionali, onde agevolarle nel calcolo dei diritti all'aiuto provvisori, di prendere in considerazione il numero di ettari di superficie foraggera dichiarati nella domanda di aiuto per superficie prima dell'introduzione del regime di pagamento unico o al momento della fissazione preliminare dei diritti, lasciando all'agricoltore la possibilità di dimostrare che detta superficie risultava inferiore durante il periodo di riferimento.Occorre completare o precisare le attuali modalità di applicazione relative ai diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari nella parte riguardante taluni aspetti della loro fissazione e gestione.Nel periodo di riferimento, i pagamenti per l'estensivizzazione e quelli supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati concessi in base a condizioni di ammissibilità e importi definiti dagli Stati membri, con possibili differenze da un anno all'altro. Considerate queste differenze, è opportuno che, nel calcolare l'importo di riferimento relativo a detti pagamenti, gli Stati membri interessati possano tener conto, secondo criteri oggettivi, delle condizioni di ammissibilità e degli importi differenti, seppur nel rispetto dei relativi massimali finanziari. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento, onde facilitare l'incorporamento dell'attuale regime di premi nel regime di pagamento unico, occorre tener conto del massimale di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 nel calcolo dell'importo di riferimento.Per tener conto di eventuali circostanze eccezionali nell'applicazione del modello regionale, è opportuno sancire l'applicazione delle attuali norme di materia di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003.Nell'applicare le disposizione relative alle situazioni particolari, occorre tener conto dei coltivatori di ortofrutticoli e di patate da consumo.Ai sensi del titolo III, capitolo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri attuano il regime di pagamento unico solo a livello regionale basandosi sulle attuali disposizioni in materia di attuazione a livello regionale di cui agli articoli da 58 a 63 del medesimo. Ai fini dell'attuazione del regime di pagamento unico nei suddetti Stati, è pertanto opportuno stabilire le stesse modalità di applicazione pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 795/2004.Ove lo Stato membro decida di avvalersi della facoltà contemplata dall'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre fissare la scadenza per la notifica delle decisioni assunte conformemente agli articoli 58, 59, da 61 a 64, e 70 del medesimo regolamento onde consentire alla Commissione di definire i massimali di cui ai citati articoli.Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, lettera b) e lettera d), ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione definisce la superficie massima per gli ortofrutticoli, i foraggi essiccati e le patate da fecola sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. È pertanto necessario fissare un termine per la trasmissione dei dati.Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti: «2. Se, dopo aver dichiarato tutti i possibili diritti all'aiuto interi a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore deve dichiarare un diritto all'aiuto collegato ad una particella di dimensioni pari ad una frazione di ettaro, il versamento relativo a quest'ultimo diritto è calcolato in proporzione alle dimensioni della particella ed è considerato totalmente utilizzato ai fini dell'articolo 45 del medesimo regolamento. 3. Se una particella trasferita con un diritto all'aiuto conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l'agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell'agricoltore al valore calcolato in proporzione. 4. I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l'agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all'aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all'aiuto esistenti o frazioni di essi.»; |
3) |
è aggiunto il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Ettari determinati e animali accertati Fatta salva l'applicazione dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero di ettari o di animali a fronte del quale un pagamento diretto è o dovrebbe essere stato concesso durante il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento, corrisponde al numero di ettari determinati e di animali accertati ai sensi dell'articolo 2, lettere r) e s), del regolamento (CE) n. 2419/2001, per ciascun pagamento diretto di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
4) |
l'articolo 7 è modificato come segue:
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5) |
all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento al regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 796/2004; |
6) |
l'articolo 10 è modificato come segue:
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7) |
l'articolo 12 è modificato come segue:
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8) |
all'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo: «3. L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica sulla base dei singoli pagamenti diretti di cui all'allegato VI del medesimo regolamento.»; |
9) |
all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, il riferimento «23» è sostituito da «23 bis»; |
10) |
l'articolo 20 è modificato come segue:
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11) |
agli articoli 21, 22 e 23, la data «29 settembre 2003» è sostituita da «15 maggio 2004»; |
12) |
è aggiunto il seguente articolo 23 bis: «Articolo 23 bis Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
13) |
l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro può decidere, se del caso, di utilizzare:
2. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto definitivi, l'agricoltore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore oppure può dichiarare, nel caso in cui la superficie utilizzata dagli Stati membri sia inferiore, tutta la superficie foraggera in suo possesso durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
14) |
all'articolo 29, il riferimento al regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 796/2004; |
15) |
l'articolo 30 è modificato come segue:
|
16) |
è aggiunto il seguente articolo 31 bis: «Articolo 31 bis Pagamenti nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine 1. Ai fini del calcolo dell'importo di riferimento per il pagamento all'estensivizzazione e per i pagamenti supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro, in base a criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza, prende in considerazione i requisiti di ammissibilità e gli importi fissati dallo Stato membro stesso ai fini della concessione di detti pagamenti durante il periodo di riferimento, a condizione che non sia superata la quota del massimale di cui all'allegato VIII del suddetto regolamento relativa ai pagamenti in questione. 2. Il calcolo dell'importo di riferimento relativo al premio alla macellazione nel settore delle carni bovine di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, è effettuato dallo Stato membro nel rispetto dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.»; |
17) |
All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per superfici investite a pascolo permanente si intende:
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18) |
l'articolo 38 è modificato come segue:
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19) |
all'articolo 41, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli articoli da 20 a 23 bis del presente regolamento si applicano mutatis mutandis agli agricoltori la cui produzione è quella menzionata all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
20) |
il seguente capitolo è inserito alla fine del capitolo 6: «CAPITOLO 6 bis NUOVI STATI MEMBRI Articolo 48 bis Applicazione nei nuovi Stati membri
|
21) |
è aggiunto il seguente articolo 48 ter: «Articolo 48 ter Notifica delle decisioni Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà contemplata all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano, entro il 1o agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le decisioni adottate conformemente agli articoli 58, 59, da 61 a 64 e 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
22) |
è aggiunto il seguente articolo 50 bis: «Articolo 50 bis Foraggi essiccati, patate da fecola e ortofrutticoli Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, parte B e parte D, ultimo capoverso, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, il numero di ettari di cui alle disposizioni in questione.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 1, punto 21, il quale si applica a decorrere dal 31 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
(4) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.»;