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Document 32004L0102
Commission Directive 2004/102/EC of 5 October 2004 amending Annexes II, III, IV and V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
GU L 309 del 6.10.2004, p. 9–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 229–245
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2022
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/9 |
DIRETTIVA 2004/102/CE DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2004
che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE stabilisce che il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA, dev’essere scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti, di diametro superiore a 3 mm, e presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione. |
(2) |
La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2) comprende misure fitosanitarie concernenti il materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, gabbie, fusti per imballaggio, palette, piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, destinate a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di parassiti da quarantena associati al materiale da imballaggio in legno grezzo di conifere o altro, utilizzato negli scambi internazionali. Le disposizioni della direttiva 2000/29/CE relative al materiale da imballaggio in legno devono essere rese conformi alle disposizioni dei summenzionati orientamenti. |
(3) |
Le disposizioni concernenti il legname originario di paesi in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente devono essere modificate, essendo ora disponibili nuovi trattamenti tecnici contro questo organismo patogeno. |
(4) |
Le disposizioni concernenti il legname originario di Russia, Kazakistan, Turchia e altri paesi terzi devono essere migliorate e adeguate per assicurare una migliore protezione della Comunità contro l’introduzione di organismi nocivi al legno, tenendo conto dei nuovi trattamenti tecnici che sono stati recentemente introdotti contro tali organismi. |
(5) |
Tali misure di miglioramento devono prevedere l’impiego di un «certificato fitosanitario» per i prodotti di legno originari di paesi terzi. |
(6) |
Le disposizioni concernenti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr devono essere modificate per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza nella Comunità di tale organismo nocivo e sul rischio della sua introduzione e diffusione nella Comunità attraverso il legno e le cortecce isolate di Castanea Mill. limitandone l’applicazione alle zone protette della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, dell’Irlanda, della Svezia e del Regno Unito, dove la presenza di tale organismo è stata esclusa. |
(7) |
Le disposizioni concernenti i prodotti di legno originari di paesi terzi che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l’introduzione nella Comunità o il trasporto all’interno della stessa devono essere modificate sulla scorta delle variazioni apportate ai requisiti tecnici validi per tali prodotti e delle modifiche introdotte nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune. |
(8) |
Le disposizioni riguardanti il rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso le cortecce isolate di conifere (Coniferales) originarie di taluni paesi terzi vanno modificate per tener conto delle nuove informazioni disponibili sui trattamenti di tali cortecce che consentono di ovviare a tale rischio. |
(9) |
Il nome dell’organismo nocivo Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau diverrà probabilmente la denominazione generalmente accettata dell’organismo Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi. |
(10) |
I pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE devono essere modificati di conseguenza. |
(11) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).
(2) ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.
ALLEGATO
1. |
Nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:
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2. |
Nell’allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi». |
3. |
Nell’allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:
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4. |
Nell’allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso. |
5. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:
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6. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:
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7. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
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8. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
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9. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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10. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso. |
11. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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12. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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13. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:
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14. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:
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15. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione 1, è aggiunto un nuovo punto 8:
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16. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:
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17. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:
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18. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi. |
19. |
Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:
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20. |
Nell’allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all’Allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi. |
21. |
Nell’allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi. |
22. |
Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:
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23. |
Nell’allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:
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24. |
Nell’allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:
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25. |
Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
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26. |
Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:
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27. |
Nell’allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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28. |
Nell’allegato V, parte B, sezione II, il punto 7 è sostituito dal seguente:
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29. |
Nell’allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:
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(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).