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Document 32004D0633

2004/633/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India

GU L 304 del 30.9.2004, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/633/oj

Related international agreement

30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India

(2004/633/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 e il 28 gennaio 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, l'accordo di cui alla presente decisione.

(2)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e l'India.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 22 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


ACCORDO

di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India

La Comunità europea e la Repubblica d'India (in seguito denominati «parti contraenti»),

VISTA l'importanza dei legami commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'India e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe, allo sviluppo armonioso di detti legami;

CONVINTE che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO conto dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni che violano la legislazione doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti e riconoscendo l'importanza di valutare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri;

PERSUASE che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti renderà più efficaci gli interventi avverso tali operazioni;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali a cui le parti contraenti hanno già aderito o che hanno già applicato, nonché le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale (Organizzazione mondiale del commercio) del 5 dicembre 1953 sull'assistenza amministrativa reciproca e le attività nel settore doganale intraprese dall'Organizzazione mondiale del commercio;

CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1993 è stato firmato un accordo di cooperazione in materia di partenariato e sviluppo tra la Comunità europea e la Repubblica d'India,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dall'India che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo di competenza delle autorità doganali e di altre autorità amministrative;

b)

«autorità doganale», nella Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, in India, il Servizio centrale dogane e accise del «Department of Revenue, Ministry of Finance»;

c)

«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo;

d)

«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo;

e)

«dati personali», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

f)

«operazione che viola la legislazione doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

g)

«persona», persona fisica o giuridica;

h)

«informazione», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altro, all'India.

Articolo 3

Sviluppi futuri

Le parti contraenti possono, di comune intesa, ampliare il presente accordo per potenziare e integrare la cooperazione doganale, in conformità delle rispettive normative doganali, mediante accordi su settori o temi specifici.

Articolo 4

Ambito della cooperazione

1.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale e, in particolare, si adoperano al fine di:

a)

stabilire e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni;

b)

agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali;

c)

occuparsi di qualsiasi questione amministrativa collegata al presente accordo che possa richiedere, in determinate circostanze, la loro azione comune.

2.   Le parti contraenti si impegnano inoltre a sviluppare attività per agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali.

3.   Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutti gli aspetti relativi all'applicazione della normativa doganale.

Articolo 5

Ambito dell'assistenza

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nei settori di loro competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente accordo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a detta normativa.

2.   L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente accordo viene prestata da ogni autorità doganale e amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del presente accordo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente accordo.

Articolo 6

Obblighi imposti da altri accordi

1.   Tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

vanno considerate un complemento degli accordi di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'India;

c)

non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi del presente accordo che possa essere di interesse comunitario.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'India, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito dall'articolo 21.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 7

Cooperazione in materia di procedure doganali

Le parti contraenti dichiarano il proprio impegno ad agevolare la legittima circolazione delle merci e si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati, al fine di conseguire tale obiettivo ai sensi del presente accordo.

Articolo 8

Assistenza tecnica

Le autorità doganali possono prestarsi assistenza tecnica e procedere a scambi di personale per favorire una migliore comprensione delle rispettive tecniche e procedure doganali e dei relativi sistemi informatizzati, al fine di conseguire questi obiettivi ai sensi del presente accordo.

Articolo 9

Discussioni in sede di organizzazioni internazionali

Le autorità doganali si adoperano per sviluppare e potenziare la cooperazione in settori d'interesse comune per agevolare le discussioni in campo doganale nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

TITOLO III

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 10

Assistenza su richiesta

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni accertate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

In particolare, su richiesta, le autorità doganali si scambiano informazioni relative alle attività che potrebbero violare le disposizioni doganali nel territorio dell'altra parte, per esempio dichiarazioni e certificati di origine non corretti, fatture o altri documenti non corretti o falsificati, o che potrebbero risultare non corretti o falsificati.

2.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate correttamente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate correttamente dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari o di altri strumenti giuridicamente vincolanti, per assicurare che siano tenute sotto controllo:

a)

le persone nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

i mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che possano essere destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 11

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali o regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto in situazioni che possano rappresentare un danno considerevole per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza o altri interessi vitali dell'altra parte, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)

attività che sono o che sembrano loro contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte contraente;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

persone nei confronti delle quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

e)

mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 12

Consegna, notifica

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, tutte le misure necessarie per:

a)

consegnare tutti i documenti di tipo amministrativo;

b)

notificare ogni decisione, proveniente dall'autorità richiedente e che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2.   Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da consegnare ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 13

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate ai sensi del presente accordo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentire di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

disposizioni legali e regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti in causa;

e)

ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;

f)

descrizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposti provvedimenti cautelari.

Articolo 14

Espletamento delle domande

1.   Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o facendo procedere alle indagini opportune. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata ai sensi del presente accordo, qualora questa non possa agire direttamente.

2.   Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legali o regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti della parte contraente interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1, informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente accordo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest'ultima.

5.   Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta, il fatto viene tempestivamente notificato all'autorità richiedente, unitamente alle motivazioni e a qualsiasi altra informazione che l'autorità interpellata ritiene possa essere utile all'autorità richiedente.

Articolo 15

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi solo su richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile. I diritti dell'autorità interpellata o di eventuali terzi in merito a tali originali rimangono inalterati.

Articolo 16

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

a)

possa pregiudicare gli interessi vitali dell'India o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è chiesta assistenza ai sensi del presente accordo;

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri principi fondamentali, in particolare nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può stabilire.

3.   Qualora l'autorità richiedente domandi un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 17

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, a seconda delle norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati di carattere personale possono essere trasmessi solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che potrebbe fornire informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad essa applicabili nella sua giurisdizione.

Le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in essi applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.

3.   L'utilizzazione nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni o di documenti ottenuti in virtù del presente accordo è considerata conforme ai fini del presente accordo. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

5.   Le disposizioni pratiche per l'attuazione del presente articolo vengono stabilite dal comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21.

Articolo 18

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di esperto o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente accordo dinanzi ad un'autorità dell'altra parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità, su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 19

Spese di assistenza

1.   Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

2.   Qualora risultasse evidente che l'espletamento di una domanda comporta spese di natura straordinaria, le autorità doganali si consultano per decidere a quali condizioni dare seguito alla domanda.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Attuazione

1.   L'applicazione del presente accordo è affidata, da un lato, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, dall'altro, al Servizio centrale Dogane e accise, del «Department of Revenue, Ministry of Finance». Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere andrebbero apportate al presente accordo.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di attuazione dettagliate adottate ai sensi del presente accordo.

Articolo 21

Comitato misto di cooperazione doganale

1.   È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti della Comunità europea e dell'India. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2.   Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a:

a)

assicurare la corretta applicazione dell'accordo;

b)

esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione;

c)

adottare le misure necessarie alla cooperazione doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo;

d)

scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le misure future e le relative risorse;

e)

raccomandare soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

3.   Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto di cooperazione doganale presenta una relazione annuale alla commissione mista istituita a norma dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione per il partenariato e lo sviluppo concluso tra la Comunità europea e la Repubblica d'India.

Articolo 22

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data della notifica all'altra parte contraente. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo vengono evase ai sensi del presente accordo.

Articolo 23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la República de la India

For Republikken Indien

Für die Republik Indien

Για τη Δημοκρατία της Ινδίας

For the Republic of India

Pour la République de l'Inde

Per la Repubblica d'India

Voor de Republiek India

Pela República da Índia

Intian tasavallan puolesta

För Republiken Indien

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