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Document 32004D0547

    2004/547/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea

    GU L 243 del 15.7.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/547/oj

    15.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 243/28


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 aprile 2004

    che modifica la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea

    (2004/547/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (1) ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2).

    (2)

    Da una parte il regolamento (CE) n. 1292/2004 (3) ha modificato il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (4) e, dall'altra, il regolamento (CE) n. 1293/2004 (5) ha modificato il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 19 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (6).

    (3)

    È pertanto opportuno modificare la decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea per adeguarle alle suddette modifiche,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, è modificata come segue:

    1)

    All'articolo 1, primo comma:

    i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto»,

    è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A* 16, terzo scatto”».

    2)

    All'articolo 1, in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente:

    «e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»

    Articolo 2

    La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea è modificata come segue:

    1)

    All'articolo 1, primo comma:

    i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto»,

    è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A* 16, terzo scatto”».

    2)

    All'articolo 1, in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente:

    «e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»

    Articolo 3

    La presente decisione è notificata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e al segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea a cura del presidente del Consiglio.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. COWEN


    (1)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (3)  Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).

    (5)  Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 840/95 (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 10).


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