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Document 32003R1726
Regulation (EC) No 1726/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 417/2002 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
GU L 249 del 1.10.2003, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; abrogato da 32012R0530
Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
Gazzetta ufficiale n. L 249 del 01/10/2003 pag. 0001 - 0004
Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), sentito il Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 417/2002(4) stabilisce un meccanismo di introduzione accelerata per l'applicazione dei requisiti di doppio scafo o tecnologia equivalente della convenzione MARPOL 73/78 alle petroliere monoscafo, per ridurre il rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee. (2) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che norme analoghe a quelle contenute nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 possano essere istituite nel 2003 a livello mondiale, mediante una modifica della convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ad effettuare una riunione supplementare del comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un divieto a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti. (3) La Comunità è seriamente preoccupata dal fatto che i limiti di età per la navigazione di petroliere monoscafo nel regolamento (CE) n. 417/2002 non siano abbastanza severi. Particolarmente alla luce del naufragio della petroliera monoscafo "Prestige", della categoria 1, che aveva la stessa età dell'"Erika", 26 anni, tali limiti di età dovrebbero essere ulteriormente abbassati. (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza del trasporto di idrocarburi via mare propone limiti di età di 23, 28 e 25-30 anni rispettivamente per tre categorie di petroliere monoscafo e corrispondenti date limite nel 2005, 2010 e 2015. La proposta iniziale della Commissione prevedeva che il regolamento doveva applicarsi alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate. I limiti stabiliti alla fine dei negoziati nel regolamento (CE) n. 417/2002 erano nettamente inferiori. (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul miglioramento della sicurezza in mare dopo l'incidente della Prestige indicava che la Commissione intendeva presentare una proposta di regolamento per vietare il trasporto di combustibile pesante in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti negli Stati membri. (6) Nelle conclusioni del 6 dicembre 2002 il Consiglio invitava la Commissione a presentare quanto prima una proposta per accelerare l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo e incorporare il regime di valutazione delle condizioni della nave per le petroliere, di qualsiasi modello, a partire dall'età di 15 anni. Il Consiglio riconosceva anche che i prodotti petroliferi pesanti dovrebbero essere trasportati soltanto in petroliere a doppio scafo. (7) L'accelerazione dell'eliminazione progressiva delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare ed è opportuno assicurare che le operazioni di rottamazione siano effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente (8) Il regime di valutazione delle condizioni della nave mira a rilevare le debolezze strutturali nelle petroliere di una certa età e dovrebbe quindi applicarsi a partire dal 2005 a tutte le petroliere di età pari e superiore a 15 anni. (9) Nella risoluzione del 21 novembre 2002 sul naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia il Parlamento europeo ha auspicato l'emanazione di misure più severe che possano entrare in vigore quanto prima, affermando che la nuova catastrofe ha evidenziato nuovamente la necessità di un'azione efficace a livello internazionale e comunitario per migliorare in modo significativo la sicurezza marittima. (10) La Commissione dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'adozione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO. (11) Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, che salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro in detta regione, dovrebbero avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dall'amministrazione di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo. (12) È essenziale convincere i paesi terzi, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, a impegnarsi a cessare l'utilizzo delle petroliere monoscafo. (13) I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto e al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete. (14) I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità. (15) Il regolamento (CE) n. 417/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue: 1) all'articolo 1 è aggiunto quanto segue:"e di vietare il trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo."; 2) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5000 tonnellate: - che accedono a un porto o ad un terminale offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro indipendentemente dalla bandiera che battono, o - che battono la bandiera di uno Stato membro. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate."; 3) l'articolo 3 è modificato come segue: a) il punto 10 è sostituito dal seguente: "10) 'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78."; b) è aggiunto il punto seguente: "14) 'prodotti petroliferi pesanti': a) petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m(5); b) oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50 °C, superiore a 180 mm2/s(6); c) bitume e catrame e relative emulsioni." 4) l'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) per le petroliere di categoria 1: - 2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente, - 2004 per le navi consegnate nel 1981, - 2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente; b) per le petroliere di categoria 2 e 3: - 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente, - 2004 per le navi consegnate nel 1976, - 2005 per le navi consegnate nel 1977, - 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979, - 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981, - 2008 per le navi consegnate nel 1982, - 2009 per le navi consegnate nel 1983, - 2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;" b) la lettera c) è soppressa; c) è aggiunto il paragrafo seguente: "2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, le petroliere della categoria 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono continuare ad operare oltre la data di cui al paragrafo 1, ma non oltre il 2015, data anniversario del varo della nave, né oltre la data, in cui la nave raggiunge l'età di 25 anni dalla consegna, date delle quali va considerata quella più prossima."; d) l'attuale paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "3. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo."; e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: "4. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 3 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna. 5. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo della nave. 6. Fino al 21 ottobre 2005, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave antighiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo antighiaccio, munita di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali offshore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera."; 5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 Conformità al regime di valutazione delle condizioni della nave per le navi di categoria 2 e 3 Una petroliera monoscafo di età superiore a 15 anni non è autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della categoria 2 e della categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6."; 6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 Regime di valutazione delle condizioni Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94 (46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata."; 7) all'articolo 8, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: "1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:". Articolo 2 La presidenza del Consiglio, agendo a nome degli Stati membri, e la Commissione informano congiuntamente l'IMO dell'adozione del presente regolamento, facendo riferimento all'articolo 211, paragrafo 3, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) GU C 133 del 6.6.2003, pag. 97. (3) Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003. (4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2099/2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1). (5) Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7. (6) Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.