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Document 32003D0042

2003/42/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5557]

GU L 13 del 18.1.2003, p. 24–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2003; abrogato da 32003D0721

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/42(1)/oj

32003D0042

2003/42/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5557]

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 18/01/2003 pag. 0024 - 0034


Decisione della Commissione

del 10 gennaio 2003

che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene

[notificata con il numero C(2002) 5557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/42/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Devono essere stabilite disposizioni in materia di sanità pubblica da applicarsi specificamente ai preparati di collagene destinati al consumo umano. A condizione che tali disposizioni vengano applicate tanto al collagene destinato al consumo umano quanto a quello non destinata al consumo umano e che anche le disposizioni in materia di igiene siano le stesse, ambedue i tipi di collagene possono essere prodotti e/o immagazzinati nello stesso stabilimento.

(2) Devono essere fissate le condizioni relative all'autorizzazione, alla registrazione, alle ispezione e all'igiene per gli stabilimenti che producono collagene. Alcune condizioni sanitarie contenute nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(4), e dalla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(5), hanno rilevanza per i preparati di collagene.

(3) L'articolo 2.3.13.7 del codice zoosanitario (2001) dell'UIE sulla BSE raccomanda che, se la gelatina e il collagene sono preparati esclusivamente da pelli provenienti da animali sani, l'autorità veterinaria possa autorizzare, senza restrizioni, l'importazione e il transito di detti gelatina e collagene nei territori di propria competenza, indipendentemente dallo status dei paesi esportatori.

(4) In base al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(6) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione(7), le pelli derivate da ruminanti sani, secondo la definizione della direttiva 92/118/CEE, nonché il collagene derivato da tali pelli non sono soggetti a restrizioni quanto alla loro messa in commercio.

(5) Il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulla sicurezza del collagene il 10-11 maggio 2001, affrontando la questione della sicurezza in relazione all'encefalopatia spongiforme trasmissibile ("TSE") del collagene prodotto da pelli di ruminanti.

(6) Le materie prime utilizzate per la produzione di collagene consistono principalmente di tessuto connettivo bovino proveniente da pelli e tendini nonché di pelli di vitello, pelli di ovini e pelli di suini. A garanzia della sicurezza di tali materie prime è necessario che esse derivino da animali sottoposti a ispezioni ante e post mortem volte a certificarne l'idoneità al consumo umano. Inoltre tali materie prime devono essere state trattate secondo la migliore pratica igienica al momento del prelievo, del trasporto, del magazzinaggio e della manipolazione.

(7) Allo scopo di garantire la rintracciabilità di dette materie prime è opportuno prevedere che i centri di raccolta e le concerie che intendono fornire dette materie siano autorizzati e registrati. Inoltre dovrebbe essere imposto un modello di documento commerciale che accompagni dette materie prime durante il trasporto e al momento della consegna ai centri di raccolta, alle concerie e agli stabilimenti di elaborazione di collagene.

(8) È appropriato modificare l'attuale documento commerciale relativo alle materie prime destinate alla produzione di gelatina per consumo umano, al fine di tenere conto dei particolari relativi alle procedure di controllo praticate in determinati Stati membri.

(9) Devono essere stabilite adeguate norme per i prodotti finiti, allo scopo di assicurare che essi non siano contaminati da sostanze o microrganismi pericolosi per la salute dei consumatori. In attesa di una valutazione scientifica di tali norme, è opportuno inserire temporaneamente delle norme in materia di contaminazione generalmente accettate. Devono inoltre essere stabilite le esigenze riguardanti l'imballaggio, il magazzinaggio e il trasporto dei prodotti finiti.

(10) Occorre stabilire norme sanitarie specifiche relative all'importazione di materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano. È opportuno elaborare modelli di certificati sanitari destinati ad accompagnare l'importazione del collagene e delle materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano. Inoltre per la Commissione è necessario il riconoscimento di condizioni che offrono garanzie equivalenti, basate su una proposta presentata da un paese terzo.

(11) L'adozione di norme specifiche per la produzione di collagene non preclude l'adozione di norme per la prevenzione e il controllo della TSE.

(12) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 92/118/CEE.

(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 92/118/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 30 giugno 2003.

Essa non è applicabile al collagene destinato al consumo umano prodotto prima della suddetta data.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(4) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

(5) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(6) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(7) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3.

ALLEGATO

Il capitolo 4 della direttiva 92/118/CEE è modificato come segue:

1) Prima del titolo viene inserita l'intestazione "Sezione A".

2) Alla parte VIII, punto II, sotto le intestazioni "Impianto di lavorazione di altri prodotti di origine animale", "Centri di raccolta" e "Conceria", la seconda riga è sostituita dalla dicitura seguente: "Numero di registrazione".

3) Viene aggiunta la seguente sezione B:

Sezione B

CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE PER LA PREPARAZIONE DEL COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

I. Informazioni generali

1. Nella presente sezione vengono specificate le condizioni sanitarie applicabili all'immissione in commercio e alle importazioni di collagene destinato al consumo umano.

2. Ai fini della presente sezione, valgono le definizioni di "pelli" e "concia" di cui alla sezione A.

Inoltre valgono le definizioni seguenti:

a) "collagene": prodotto basato su proteine, ottenuto a partire da pelli e tendini di animali, nonché, nel caso dei suini, del pollame e dei pesci, anche da ossa, prodotto tramite il metodo illustrato qui di seguito alla parte V;

b) per "collagene destinato al consumo umano" si intende collagene destinato al consumo alimentare o integrato o avvolto intorno a cibi o prodotti destinati al consumo umano.

3. Il collagene destinato al consumo umano deve essere conforme alle condizioni esposte qui di seguito alle parti II-X.

II. Stabilimenti produttori di collagene

Il collagene destinato al consumo umano deve provenire da stabilimenti conformi alle condizioni stabilite alla parte I della sezione A.

III. Materie prime e stabilimenti che le forniscono

1. Per la produzione di collagene destinato al consumo umano possono essere impiegate le seguenti materie prime:

a) pelli di ruminanti d'allevamento;

b) pelle, ossa e intestini di suini;

c) pelle e ossa di pollame;

d) tendini;

e) pelli di selvaggina, e

f) pelle e ossa di pesce.

2. L'uso di pelli sottoposte a processi di concia è vietato.

3. Le materie prime devono rispondere ai seguenti requisiti:

- per le materie prime elencate al paragrafo 1, lettere a) - d), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, paragrafo 4,

- per le materie prime elencate al paragrafo 1, lettera e), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, paragrafo 5,

- per le materie prime elencate al paragrafo 1, lettere a) - e) si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, paragrafo 6; eccettuato il fatto che nessuna materia prima deve provenire da impianti nei quali si pratica lo sgrassamento delle ossa di ruminanti, e

- per le materie prime elencate al paragrafo 1, lettera f), si applicano i requisiti di cui alla sezione A, parte II, paragrafo 7.

4. I centri di raccolta e le concerie che forniscono materia prima per la produzione di collagene destinato al consumo umano devono essere specificamente riconosciuti e registrati a tale scopo dalle competenti autorità e devono soddisfare i requisiti elencati alla sezione A, parte II, paragrafo 8.

IV. Trasporto e magazzinaggio delle materie prime

1. Il trasporto e il magazzinaggio delle materie prime destinate alla produzione di collagene avvengono in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, parte III.

2. Durante il trasporto, al momento della consegna ai centri di raccolta, alle concerie e agli stabilimenti di trasformazione del collagene, le materie prime devono essere accompagnate da un documento conforme al modello riprodotto nella parte IX del presente capitolo.

V. Produzione di collagene

1. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione; oppure da un trattamento equivalente approvato dalla Commissione, previa consultazione del comitato scientifico competente in materia.

2. Dopo essere stato sottoposto al processo di cui al paragrafo 1, il collagene può essere sottoposto a un processo di essiccazione.

3. La produzione e il magazzinaggio del collagene non destinato al consumo umano possono aver luogo nello stesso stabilimento del collagene destinato al consumo umano purché sia prodotto e immagazzinato esattamente in base alle condizioni elencate nel presente capitolo.

4. L'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla legislazione comunitaria è proibito.

VI. Prodotti finiti

Per assicurare che ciascun lotto di collagene prodotto rispetti i criteri microbiologici e i criteri in materia di residui esposti alla sezione A, parte V, verranno prese le misure del caso, compreso lo svolgimento di test; tuttavia laddove sia necessario per ottenere determinati prodotti, quali le budella a base di collagene, non verranno applicati limiti riguardo al tenore di umidità e di ceneri.

VII. Imballaggio, magazzinaggio e trasporto

1. Il collagene destinato al consumo umano dev'essere confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti, e in particolare deve soddisfare le condizioni esposte alla sezione A, parte VI, paragrafo 1.

2. Le confezioni e gli imballaggi contenenti collagene debbono recare un marchio di identificazione elencante i particolari di cui alla sezione A, parte VI, paragrafo 2, primo capoverso; inoltre devono recare la dicitura "Collagene destinato al consumo umano".

3. Durante il trasporto, il collagene dev'essere accompagnato da un documento commerciale, conforme all'articolo 3, paragrafo A, sub 9, lettera a), della direttiva 77/99/CEE, recante l'indicazione: "Collagene destinato al consumo umano", la data di preparazione e il numero di lotto.

VIII. Importazione da paesi terzi di collagene e di materie prime destinate alla produzione di collagene destinato al consumo umano

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di collagene destinato al consumo umano solo se:

a) proviene da paesi terzi indicati nell'elenco della parte XIII dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione(1);

b) proviene da stabilimenti soddisfacenti alle condizioni specificate nella parte II del presente capitolo;

c) è stata prodotta a partire da materia prima che soddisfaceva i requisiti delle parti III e IV del presente capitolo;

d) è stato fabbricato in conformità delle condizioni stabilite nella parte V del presente capitolo;

e) soddisfa i criteri di cui alla parte VI nonché le condizioni in materia di imballaggio, magazzinaggio e trasporto stabilite alla parte VII, paragrafo 1, del presente capitolo;

f) reca sulle confezioni e sugli imballaggi un marchio di identificazione elencante i particolari di cui alla sezione A, capitolo VII (A), sesto capoverso; e

g) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito alla parte X a) della presente sezione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità delle materie prime elencate alla parte III (1) della presente sezione, destinate alla produzione di collagene per il consumo umano, solo se:

a) esse provengono da paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio(2), o nella decisione 94/85/CEE(3), o nella decisione 94/86/CEE(4) della Commissione o nella decisione 97/296/CEE della Commissione(5), a seconda della pertinenza; e

b) un certificato sanitario conforme al modello stabilito al capitolo X (b) della presente sezione accompagna ciascuna partita di materie prime.

3. I certificati sanitari di cui ai paragrafi 1 g) e 2 b) sono costituiti da un unico foglio e vanno compilati in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nella Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la Commissione può riconoscere le misure sanitarie applicate da un paese terzo per la produzione di collagene destinato al consumo umano come offerenti garanzie equivalenti a quelle applicate per l'immissione in commercio nella Comunità, se il paese terzo in questione fornisce prova obiettiva in tal senso. Qualora la Commissione riconosca tale equivalenza, essa stabilisce, conformemente alla stessa procedura, le condizioni per l'importazione di collagene destinato al consumo umano.

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(1) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(3) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(4) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33.

(5) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

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