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Document 32002R1447

Regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria

GU L 213 del 9.8.2002, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2003; abrogato da 32003R1811

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1447/oj

32002R1447

Regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 09/08/2002 pag. 0008 - 0012


Regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione

dell'8 agosto 2002

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/2002, la Comunità ha stabilito, per ciascuna campagna di commercializzazione, contingenti tariffari d'importazione a dazio zero, rispettivamente, di 600000 tonnellate di frumento e frumento segalato, farine di frumento o di frumento segalato, semole e semolini di frumento duro, semole e semolini di frumento tenero e agglomerati in forma di pellets di frumento, e di 450000 tonnellate di granturco, sementi di granturco, farina di granturco, semole e semolini di granturco e agglomerati in forma di pellets di granturco.

(2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei prodotti cerealicoli oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

(3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

(5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(3), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

(6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(5).

(7) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

(8) Poiché il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1408/2002, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2511/2000 della Commissione(6) che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1727/2000.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione di frumento e di frumento segalato di cui al codice code NC 1001, di farine di frumento o di frumento segalato di cui al codice NC 1101, di semole e semolini di frumento duro di cui al codice NC 1103 11 10, di semole e semolini di frumento tenero di cui al codice NC 1103 11 90 e di agglomerati in forma di pellets di frumento di cui al codice NC 1103 20 60 originari dell'Ungheria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4779, conformemente al regolamento (CE) n. 1408/2002, è soggetta ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. L'importazione di sementi di granturco di cui al codice NC 1005 10 90, di granturco di cui al codice NC 1005 90 00, di farina di granturco di cui al codice NC 1102 20, di semole e semolini di granturco di cui al codice NC 1103 13 e di agglomerati in forma di granturco di cui al codice NC 1103 20 40 originari dell'Ungheria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4780, conformemente al regolamento (CE) n. 1408/2002, è soggetta ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall'Ungheria conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità e l'Ungheria(7);

b) dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo della campagna considerata.

2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli e conformemente al modello che figura nell'allegato II, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti trasmettono mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 3

Per contabilizzare i quantitativi importati nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, la Commissione applica i coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato II. Il quantitativo indicato in ciascuna domanda di titolo per un determinato prodotto è moltiplicato per il coefficiente relativo al prodotto considerato.

Articolo 4

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 5

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".

Articolo 7

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;

b) nella casella 20 una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1408/2002

Forordning (EF) nr. 1408/2002

Verordnung (EG) Nr. 1408/2002

Κανονισμός (EK) αριθ. 1408/2002

Regulation (EC) No 1408/2002

Règlement (CE) n° 1408/2002

Regolamento (CE) n. 1408/2002

Verordening (EG) nr. 1408/2002

Regulamento (CE) n.o 1408/2002

Asetus (EY) N:o 1408/2002

Förordning (EG) nr 1408/2002

c) nella casella 24, l'indicazione "dazio zero".

Articolo 8

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento e fissata a 30 EUR/t.

Articolo 9

1. Il regolamento (CE) n. 2511/2000 è abrogato.

2. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1408/2002, i quantitativi di frumento duro e di frumento tenero importati a partire dal 1o luglio 2002 ai sensi del regolamento (CE) n. 2511/2000 saranno contabilizzati tra i quantitativi importati nell'ambito del contingente n. 09.4779.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le prime domande di titoli d'importazione ai sensi del presente regolamento saranno presentate il primo lunedì successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(3) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(4) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

(6) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 18.

(7) GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

ALLEGATO I

Modello di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Contingenti all'importazione di frumento e prodotti derivati e di granturco e prodotti derivati in provenienza dalla Repubblica di Ungheria aperti dal regolamento (CE) n. 1408/2002

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Coefficienti di equivalenza di cui all'articolo 3

Contingenti all'importazione di frumento e prodotti derivati e di granturco e prodotti derivati in provenienza dalla Repubblica di Ungheria aperti dal regolamento (CE) n. 1408/2002

>SPAZIO PER TABELLA>

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