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Document 32002L0075

Direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 254 del 23.9.2002, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; abrogato da 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/75/oj

32002L0075

Direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 23/09/2002 pag. 0001 - 0046


Direttiva 2002/75/CE della Commissione

del 2 settembre 2002

che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/53/CE della Commissione(2), in particolare il primo e secondo trattino dell'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali, compresa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con le rispettive modificazioni, alla data del 1o gennaio 2001.

(2) Le modificazioni della convenzione SOLAS e delle altre convenzioni internazionali, come pure le nuove norme di prova, sono entrate in vigore dopo il 1o gennaio 2001 o entreranno in vigore a breve scadenza.

(3) Gli strumenti sopra citati hanno istituito nuove norme sull'equipaggiamento a bordo delle navi.

(4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

alle lettere c), d) e n), la data "1o gennaio 2001" è sostituita dalla data "1o luglio 2002";

2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell'allegato A.1 che sia stato costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in conformità con le procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva, nonché l'equipaggiamento indicato nell'allegato A.1., sezioni 4 e 5, recante il marchio e costruito prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzati e utilizzati a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da uno Stato membro o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 2 settembre 2002.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(2) GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

ALLEGATO A1: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Note applicabili a tutto l'allegato A.1

Informazioni generali:

In aggiunta alle norme di prova internazionali specificamente menzionate, un certo numero di disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B figura nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili

Colonna 5:

Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

Colonna 5:

Al fine di individuare correttamente le norme pertinenti, i verbali di prova e i pertinenti certificati di omologazione devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione quale indicata nella colonna 5.

Colonna 5:

Laddove siano indicate due serie di norme di prova (separate da una virgola ovvero da un "o"), ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali.

Colonna 6:

Quando vi figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

1. Mezzi di salvataggio

Note applicabili a questa sezione 1 "Mezzi di salvataggio":

Colonne 3 e 4:

Laddove queste colonne sono divise in due parti per una particolare denominazione, la parte superiore si riferisce dove applicabile ad imbarcazioni costruite secondo il Codice HSC in data antecedente il 1o luglio 2002, e la parte inferiore dove applicabile ad imbarcazioni che operano secondo il Codice HSC il 1o luglio 2002 o in data successiva.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Protezione antincendio

Note applicabili a questa sezione 3 "Protezione antincendio"

Colonne 3 e 4:

Laddove queste colonne sono divise in due parti per una particolare denominazione, la parte superiore si riferisce alle regole applicabili ad imbarcazioni costruite prima del 1o luglio 2002, e la parte inferiore si riferisce ad imbarcazioni costruite il 1o luglio 2002 o in data successiva (ma egualmente ad imbarcazioni costruite prima del 1o luglio 2002).

Colonna 5:

Nella colonna 5 viene elencata più di una norma di prova per molte delle voci. Spetta all'autorità di omologazione controllare che venga loro applicata l'opportuna norma di prova in modo da soddisfare i requisiti internazionali della convenzione.

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili a questa sezione 4 "Navigazione"

Colonne 3 e 4:

Laddove queste colonne sono divise in due parti per una particolare denominazione, la parte superiore si riferisce alle regole applicabili ad imbarcazioni costruite prima del 1o luglio 2002, e la parte inferiore si riferisce ad imbarcazioni costruite il 1o luglio 2002 o in data successiva (ma egualmente ad imbarcazioni costruite prima del 1o luglio 2002).

Colonna 4:

Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5:

Laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note applicabili a questa sezione 5, Radiocomunicazione

Colonna 4:

Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5:

In caso di prescrizioni contraddittorie tra la circolare IMO MSC 862, citata per diverse voci, e le norme di prova dei prodotti, andrà applicata la prima.

Colonna 5:

Laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO A.2: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Note applicabili a tutto l'allegato A.2

Colonna 5:

Qualora per una voce si richieda una serie di norme di prova, ciò significa che la serie non è definitiva o che essa comprende norme non ancora adottate.

1. Mezzi di salvataggio

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Protezione antincendio

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.2, sezione 4, "Apparecchiature di navigazione".

Colonne 3 e 4:

Il riferimento al capitolo V di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC 73 entrato in vigore il 1o luglio 2002.

Colonna 4:

Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.2, sezione 5, "Radiocomunicazione"

Colonna 4:

Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione Colreg 72

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

>SPAZIO PER TABELLA>"

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