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Document 32001R2464

Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

GU L 331 del 15.12.2001, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2464/oj

32001R2464

Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 15/12/2001 pag. 0025 - 0027


Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione

del 14 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare gli articoli 26, 33, 36 e 37,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 52 a 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001(4), recano le modalità del regime applicabile ai vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, ossia come uve da vino e uve destinate ad altro uso. Appare necessario adattare tale regime per tener conto dell'attuale situazione del mercato e ammodernarne il funzionamento.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 la parte dei vini suddetti che non è considerata come "normalmente vinificata" deve essere distillata. Per evitare ogni dubbio relativo all'applicazione di tale disposizione occorre confermare esplicitamente la definizione di tale quantità.

(3) Per quanto riguarda i vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, come uve da vino e uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino a denominazione di origine, la parte di tali vini considerata come "normalmente vinificata" è stata modificata in talune regioni per tener conto del calo sensibile della produzione di acquavite di vino nelle stesse regioni. L'applicazione di tale modifica si limita tuttavia a due campagne in previsione di un esame approfondito sul funzionamento di questo sistema nelle regioni interessate.

(4) Nelle regioni che producono ingenti quantità di tali vini e dove, di conseguenza, è prevedibile la distillazione di grandi quantitativi di vino, per facilitare il funzionamento del sistema e il controllo comunitario dello stesso è opportuno stabilire la quantità di vino da distillare a livello della regione, lasciando agli Stati membri il compito di adottare le idonee modalità pratiche di attuazione dell'obbligo della distillazione presso i singoli produttori. In tal caso è quindi opportuno, da un lato, avviare la distillazione solo se la produzione totale destinata alla vinificazione nella regione supera la qualità normalmente vinificata della stessa regione e, dall'altro, per permettere allo Stato membro di applicare questo sistema alternativo, ammettere una differenza tra la somma degli obblighi individuali e il totale della quantità da distillare prevista per la regione.

(5) È infine necessario un ritocco redazionale di alcuni articoli.

(6) Poiché le misure previste lasciano impregiudicati i diritti degli operatori interessati e devono coprire l'intera campagna, è opportuno applicarle con efficacia a decorrere dall'inizio dell'anno della campagna in corso.

(7) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 52 e 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente: "Articolo 52

Definizione di quantità normalmente vinificata

1. Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad altro uso, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la quantità totale normalmente vinificata è definita con riferimento a ciascuna regione.

La quantità totale normalmente vinificata comprende:

- i prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola,

- i mosti destinati a produrre mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'arricchimento,

- i mosti destinati alla produzione di vini liquorosi a denominazione di origine,

- i prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine.

Il periodo di riferimento corrisponde alla media delle campagne viticole seguenti:

- dal 1974/1975 al 1979/1980 nella Comunità dei dieci,

- dal 1978/1979 al 1983/1984 in Spagna e in Portogallo,

- dal 1988/1989 al 1993/1994 in Austria.

Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, la quantità totale normalmente vinificata regionale, calcolata per il suddetto periodo di riferimento, è ridotta dei quantitativi sottoposti a una distillazione diversa da quella destinata alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine durante lo stesso periodo. Inoltre, se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a cinque milioni di ettolitri, la quantità normalmente vinificata regionale suddetta è ridotta, per le campagne 2001/2002 e 2002/2003, di un volume di 1,4 milioni di ettolitri.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1, la quantità normalmente vinificata per ettaro è fissata dagli Stati membri interessati i quali stabiliscono, per lo stesso periodo di riferimento ivi indicato, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate a un'altra utilizzazione.

A partire dalla campagna 1998/1999 e relativamente ai vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, gli Stati membri sono autorizzati, con riguardo ai produttori che a partire dalla campagna 1997/1998 hanno beneficiato del premio per l'abbandono definitivo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per una parte della superficie viticola della loro azienda, a mantenere nelle cinque campagne successive a quella dell'estirpazione la quantità normalmente vinificata al livello raggiunto prima dell'estirpazione.

Articolo 53

Definizione della quantità di vino da distillare

1. Ogni produttore soggetto all'obbligo della distillazione previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 fa distillare tutta la sua produzione destinata alla vinificazione previa deduzione della quantità da lui normalmente vinificata, ai sensi della definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e della quantità da lui esportata fuori della Comunità nel corso della campagna considerata.

Il produttore può inoltre dedurre 10 ettolitri al massimo dal quantitativo da distillare risultante dal calcolo di cui al primo comma.

2. Se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a 5 milioni di ettolitri, lo Stato membro fissa per ogni regione interessata la quantità totale di vino da distillare a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Essa comprende la quantità totale destinata alla vinificazione, previa deduzione della quantità normalmente vinificata, quale definita all'articolo 52, e dei quantitativi esportati fuori della Comunità nella campagna considerata.

In tali regioni:

- lo Stato membro ripartisce la quantità totale normalmente vinificata nella regione in causa tra i singoli produttori del vino di tale regione secondo criteri obiettivi e senza discriminazioni. Lo Stato membro ne informa la Commissione,

- la distillazione è autorizzata soltanto se la quantità totale destinata alla vinificazione della regione interessata per la campagna in causa supera la quantità totale normalmente vinificata di tale regione,

- è ammessa una differenza di 200000 ettolitri tra la quantità regionale da distillare e la somma delle quantità individuali per campagna.

Articolo 54

Date di consegna dei vini per la distillazione

Il vino è consegnato ad un distillatore riconosciuto entro il 15 luglio della campagna considerata.

Nel caso di cui all'articolo 68, l'obbligo è assolto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 15 giugno della campagna considerata.

Per poter detrarre un quantitativo di vino dalla quantità da distillare, il vino deve essere stato esportato fuori della Comunità entro il 15 luglio della campagna considerata.

Articolo 55

Prezzo di acquisto

1. Il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la quantità consegnata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna alla distilleria. Tale prezzo si riferisce alla mercé sfusa, franco partenza azienda del produttore.

2. Per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino, lo Stato membro può, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ripartire il prezzo di acquisto tra quanti sono soggetti all'obbligo di distillazione in funzione della resa per ettaro. Nell'adottare tali disposizioni, lo Stato membro garantisce che il prezzo medio effettivamente versato per tutti i vini distillati sia pari a 1,34 EUR per % vol/hl.

Articolo 56

Aiuto da versare al distillatore

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico ( % vol) e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Qualora ci si avvalga della facoltà di modulare il prezzo di acquisto, prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'importo degli aiuti di cui al primo comma è modulato nella stessa maniera.

Per i quantitativi di alcole ottenuti dal vino conferito alla distillazione che superano di oltre il 2 % l'obbligo del produttore di cui all'articolo 53 non è dovuto alcun aiuto.

Articolo 57

Deroghe al divieto di circolazione dei vini

In applicazione della deroga prevista all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini menzionati in detto articolo possono circolare:

a) a destinazione di un ufficio doganale, per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e la successiva uscita dal territorio doganale della Comunità; oppure

b) a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15.

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