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Document 32001R0789

Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

GU L 116 del 26.4.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrogato da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/789/oj

32001R0789

Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0002 - 0004


Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio

del 24 aprile 2001

che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 2 e 3,

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC) in materia di visti, di cui all'allegato A, articolo 1, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis(3), riferimento SCH/Com-ex (99) 13, è stata stabilita ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata "convenzione".

(2) Talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato "protocollo", contenute nell'ICC e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità consolari competenti in materia.

(3) In base all'allegato 11 dell'ICC, è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, di cui all'allegato A della decisione 1999/435/CE riferimento SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14. È necessario che le disposizioni di tale manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative di tali autorità.

(4) È stato inoltre elaborato un manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati [doc. SCH/II (95) 16 rev. 19], di cui all'allegato A della decisione 1999/435/CE, riferimento SCH/Com-ex (99) 13. È necessario che anche le disposizioni di questo manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente.

(5) Infine, a norma della decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo "Schengen" SCH/Com-ex (94) 15 rev(4), il documento SCH/II-Vision (99) 5 [in seguito denominato "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)"] che stabilisce, tra l'altro, i principi che disciplinano l'applicazione della procedura automatizzata per la consultazione, ai fini del rilascio dei visti, delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione, dev'essere allegato alla decisione del Comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (94) 15 rev. È altresì necessario che le disposizioni di cui alla "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)" siano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente.

(6) Talune disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione, in particolare l'articolo 17, come pure dell'ICC, prevedono misure di esecuzione adottate anteriormente al 1o maggio 1999 dal Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen, al quale il Consiglio si è sostituito a norma dell'articolo 2 del protocollo. Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo, la cooperazione nel campo di applicazione dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

(7) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle summenzionate misure di esecuzione.

(8) Poiché gli Stati membri svolgono un ruolo più ampio per quanto riguarda la politica dei visti, commisurato alla sensibilità di questo settore, che ricomprende in particolare le relazioni politiche con i paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto, durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato, di adottare, modificare ed aggiornare all'unanimità le disposizioni dettagliate e le modalità pratiche summenzionate, in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni in base alle quali siffatte competenze esecutive potrebbero essere conferite alla Commissione al termine del suddetto periodo transitorio.

(9) Alcune di tali disposizioni e modalità richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il rischio di abusi.

(10) È altresì necessario prevedere una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, degli allegati 6 e 9 della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)" e degli allegati dell'ICC consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che devono essere forniti da ciascuno Stato membro ai sensi delle norme in esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per essere adottati, modificati o aggiornati.

(11) Gli elementi dell'ICC e dei relativi allegati che non devono essere modificati secondo una delle procedure previste dal presente regolamento, dovrebbero venire modificati ai sensi delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare dell'articolo 62, punti 2 e 3, e dell'articolo 67.

(12) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente strumento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Visto che il presente strumento costituisce un atto volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, si applica l'articolo 5 del protocollo summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, le parti II, III, V, VI, VII e VIII dell'ICC, come pure il suo allegato 2 (ad eccezione dell'inventario B e degli obblighi di visto relativi ai paesi di cui all'inventario A per i quali non occorre una consultazione preliminare), le parti I e III del suo allegato 3 e i suoi allegati 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, l'introduzione e le parti I, II e III della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)" e gli allegati 2, 2A, 3, 4, 5, 7 e 8 della medesima.

3. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni delle Comunità europee, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare all'ICC per quanto riguarda la parte III dell'allegato 1, l'inventario A dell'allegato 2 (ad eccezione degli obblighi di visto relativi ai paesi di cui a tale inventario per i quali occorre una consultazione preliminare) e l'inventario B dell'allegato 2, la parte II dell'allegato 3, e gli allegati 4, 5, 7 e 9, al manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, al manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, e agli allegati 6 e 9 della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)".

2. Uno Stato membro che desideri apportare una modifica agli allegati 4, 5B, 5C, 7 o 9 dell'ICC sottopone prima una proposta di modifica agli altri Stati membri e dà loro l'opportunità di presentare osservazioni sulla stessa.

3. Si considera che le modifiche apportate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbiano effetto dalla data in cui il segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute dell'ICC e dei relativi allegati, del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati e della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)", al fine di inserirvi le modifiche apportate a norma degli articoli 1 e 2. Se necessario, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU C 164 del 14.6.2000, pag. 7.

(2) Parese reso il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

(4) GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24.

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