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Document 32001L0065
Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
GU L 283 del 27.10.2001, p. 28–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrog. impl. da 32013L0034
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0028 - 0032
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 32 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(4), la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. (2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività in base al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali. (3) A norma dell'articolo 29 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati(5), gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE. (4) A norma dell'articolo 1 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(6), gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE, salvo che la direttiva 86/635/CEE disponga altrimenti. (5) I conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti ai sensi della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione(7). Le modifiche delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE non riguardano le disposizioni della direttiva 91/674/CEE, ma la Commissione può presentare proposte in tal senso per modificare detta direttiva dopo aver sentito il competente comitato consultivo. (6) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni e obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, options, forward e swap. (7) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo. (8) La comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" ha invitato l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in seno allo IASC (International Accounting Standards Committee). (9) Per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili conformemente ai più recenti sviluppi internazionali. (10) La modifica delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è in linea con la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 giugno 2000, in materia di informativa finanziaria in cui si propone l'uso di principi contabili internazionali riconosciuti nella redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in borsa. La modifica mira a consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. (11) Ai fini della comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità è necessario prescrivere che gli Stati membri introducano il metodo di contabilizzazione al valore equo per taluni strumenti finanziari. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'adozione di detto metodo da parte di tutte le società o di talune categorie di società soggette alle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto concerne i conti annuali e i conti consolidati, o i soli conti consolidati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esigere l'adozione di detto metodo per tutte le società o talune categorie di società, per quanto riguarda i conti annuali e i conti consolidati o i soli conti consolidati. (12) La contabilizzazione al valore equo dovrebbe essere ammessa solo per le voci per le quali l'adeguatezza del metodo è ampiamente riconosciuta a livello internazionale. La contabilizzazione al valore equo non dovrebbe, secondo le conclusioni attuali, applicarsi a tutte le attività e le passività finanziarie, ad esempio non alla maggior parte di quelle riferibili al portafoglio bancario (banking book). (13) La nota integrativa del bilancio dovrebbe includere informazioni sugli strumenti finanziari dello stato patrimoniale che sono stati valutati al valore equo. La relazione annuale dovrebbe fornire informazioni sugli obiettivi e sulle politiche della società in materia di gestione del rischio in relazione all'uso di strumenti finanziari. (14) Gli strumenti finanziari derivati possono avere un impatto importante sulla situazione finanziaria delle società. La comunicazione di informazioni sugli strumenti finanziari derivati e sul loro valore equo è considerata necessaria anche se la società non ricorre alla contabilizzazione al valore equo. Al fine di limitare l'onere amministrativo per le società di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere per tali società una deroga alla prescrizione dell'informativa. (15) La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un aspetto in rapida evoluzione dell'informativa finanziaria che esige che la Commissione valuti le esperienze degli Stati membri in cui è in uso la contabilizzazione al valore equo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue: 1) è inserita la seguente sezione: "SEZIONE 7 bis Valutazione al valore equo Articolo 42 bis 1. In deroga all'articolo 32, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati. L'autorizzazione o l'obbligo possono essere limitati ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE. 2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui: a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dalla società con riferimento alle merci; b) siano stati destinati a tale scopo sin dall'inizio; e c) si prevede che vengano eseguiti mediante consegna della merce. 3. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle passività che sono: a) detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o b) strumenti finanziari derivati. 4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1 non si applica: a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; b) ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; e c) alle partecipazioni in controllate, in collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dalla società, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. 5. In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema. Articolo 42 ter 1. Il valore equo di cui all'articolo 42 bis è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; o b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 2. Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati in maniera affidabile mediante uno dei metodi descritti al paragrafo 1 sono valutati a norma degli articoli da 34 a 42. Articolo 42 quater 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato a norma dell'articolo 42 ter, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico. Tuttavia, tali variazioni sono imputate direttamente al patrimonio netto, in una riserva intestata al valore equo, qualora: a) lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; oppure b) la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera. 2. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente nel patrimonio netto, nella riserva intestata al valore equo. 3. La riserva intestata al valore equo è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Articolo 42 quinquies Qualora sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, la nota integrativa del bilancio deve riportare: a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b); b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo; c) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; e d) una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo intervenute nell'esercizio."; 2) all'articolo 43, paragrafo 1: a) il rinvio di cui al punto 10 agli "articoli 31 e da 34 a 42" è sostituito da un rinvio agli "articoli 31 e da 34 a 42 quater"; e b) è aggiunto il seguente punto: "14) Qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis: a) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 1; ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; e b) per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 42 bis contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo e senza che ci si avvalga dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa): i) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; ii) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile."; 3) l'articolo 44, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 11 redigano la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12 e punto 14, lettera a). Tuttavia, la nota deve contenere le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, in totale per tutte le voci interessate."; 4) all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: "f) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e delle perdite, - gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema contabile di copertura, e - l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari"; 5) all'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), il rinvio agli "articoli da 31 a 42" è sostituito da un rinvio alle "sezioni 7 o 7 bis"; 6) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 61 bis La Commissione riesamina, entro il 1o gennaio 2007, le disposizioni degli articoli da 42 bis a 42 quinquies, dell'articolo 43, paragrafo 1, punti 10 e 14, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli." Articolo 2 La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue: 1) l'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento sono valutati secondo metodi uniformi e a norma delle sezioni 7 e 7 bis e dell'articolo 60 della direttiva 78/660/CEE."; 2) all'articolo 34: a) il rinvio di cui al punto 10 agli "articoli 31 e da 34 a 42" è sostituito da un rinvio agli "articoli 31 e da 34 a 42 quater"; e b) sono aggiunti i seguenti punti: "14) Qualora sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE: a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva; b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico nonché quelle imputate a norma dell'articolo 42 quater di detta direttiva, alla riserva intestata al valore equo; c) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; e d) una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo intervenuti nell'esercizio. 15. Qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE: a) per ciascuna categoria di strumenti derivati: i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 1, di detta direttiva; ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; e b) per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 42 bis di detta direttiva contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo e senza che ci si avvalga della facoltà di effettuare una rettifica di valore a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa), di detta direttiva: i) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; ii) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile."; 3) all'articolo 36, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: "e) in relazione all'uso da parte della società degli strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e perdite, - gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema contabile di copertura, e - l'esposizione al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari."; 4) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 50 bis La Commissione riesamina, entro il 1o gennaio 2007, le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 34, punti 10, 14 e 15, e dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera e), alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli." Articolo 3 L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituito dal testo seguente: "1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'articolo 42, prima frase, gli articolo 42 bis, 42 ter, 42 quater e 42 quinquies, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 48, 49, 50 e 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Tuttavia, l'articolo 35, paragrafo 3, gli articoli 36 e 37 e l'articolo 39, paragrafi da 1 a 4, della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati conformemente alla sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE." Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente C. Picqué (1) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 1. (2) GU C 268 del 19.9.2000, pag. 1. (3) Decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2001. (4) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65). (5) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (6) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. (7) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.