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Document 32001L0011

Direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 48 del 17.2.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/11/oj

32001L0011

Direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/2001 pag. 0020 - 0021


Direttiva 2001/11/CE della Commissione

del 14 febbraio 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'installazione di un limitatore di velocità su determinati veicoli delle categorie M3 e N3 è prescritta dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità(3), per motivi di sicurezza, tutela ambientale e pari condizioni di concorrenza. L'installazione dei limitatori sui veicoli contemplati dalla direttiva è applicabile dal 1o gennaio 1996.

(2) La direttiva 96/96/CE non prevede l'obbligo di controllare il funzionamento dei limitatori di velocità, vale a dire la capacità dei dispositivi a limitare effettivamente la velocità massima del veicolo.

(3) La presente direttiva di modificazione impone alle autorità di effettuare un controllo per verificare il corretto funzionamento del limitatore di velocità.

(4) Attualmente esistono sistemi diagnostici semplici e diffusi che possono essere utilizzati dagli organismi di controllo per controllare la maggior parte dei limitatori di velocità. Per i veicoli che non sono accessibili a queste apparecchiature diagnostiche prontamente disponibili, le autorità dovranno utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal costruttore originale del veicolo o prevedere l'accettazione di una certificazione appropriata di controllo da parte del costruttore del veicolo o del suo rappresentante.

(5) In futuro, la verifica periodica del corretto funzionamento dei limitatori di velocità sarà agevolata per i veicoli muniti del nuovo apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85(4). I veicoli nuovi saranno muniti di tali apparecchi a partire dal 2003.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito all'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/96/CE è modificata aggiungendo al punto 7.10 dell'allegato II un quarto trattino che recita:

"- ove possibile, controllare che la velocità alla quale è regolato il limitatore di velocità sia conforme ai limiti previsti agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE e che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati nei medesimi articoli di superare i valori ivi previsti."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sondo destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

(2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.

(3) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

(4) GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

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