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Document 32000L0052
Commission Directive 2000/52/EC of 26 July 2000 amending Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
GU L 193 del 29.7.2000, p. 75–78
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2006
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0075 - 0078
Direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione(1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE(2), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite sotto forma di relazioni annuali. (2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità. Tale processo ha messo in luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza contenute nel trattato siano applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82 del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2. (3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese. (4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra di norma nella competenza degli Stati membri incaricare determinate imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale da essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo. (5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati membri di non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri statuiscono che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza. (6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non sono sempre disponibili o non sono sempre suffcientemente dettagliate o attendibili. (7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei diritti speciali o esclusivi. (8) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le imprese in oggetto tengano una contabilità distinta costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace applicazione delle regole di concorrenza alle imprese stesse. La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa(3), nella quale si sottolinea la loro importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori interessati che possono implicare la prestazione di servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e della fragilità della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità, ed ai fini dell'obbiettivo essenziale della trasparenza, è necessario e adeguato introdurre la contabilità separata. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato. (9) In determinati settori, vi sono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità separata. È necessario assicurare la parità di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni. (10) Considerata la limitata incidenza potenziale sulla concorrenza ed al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, non è al momento necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di EUR. Considerati i limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non è necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata per la prestazione di talune categorie di servizi. La presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione. (11) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi d'interesse economico generale è stato determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria, non sembra al momento necessario esigere che le imprese interessate tengano una contabilità separata. (12) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza. La presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private. (13) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri. (14) La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata in conformità, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 80/723/CEE è così modificata: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: "Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese". 2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 1 1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue: a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate; b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari; c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche. 2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue: a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività; b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività. Articolo 2 1. Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) 'poteri pubblici', tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali; b) 'impresa pubblica', ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina; c) 'imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero', tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev 1)(4); d) 'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata', ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceva in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma - in particolare contributi, sussidi o indennizzi - e che eserciti anche altre attività; e) 'attività distinte', da un lato, le attività relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima; f) 'diritti esclusivi', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività; g) 'diritti speciali', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica: - limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione - il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività, o - designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività, o - conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti criteri - determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti. 2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa." 3) All'articolo 3, i termini "articolo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 1, paragrafo 1". 4) È inserito il seguente articolo 3 bis: "Articolo 3 bis 1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata: a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati; b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti. 2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme." 5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 4 1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti: a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri; b) le banche centrali; c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato; d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di EUR. 2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese: a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri; b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di EUR; c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria. Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono. 3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti." 6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU" è sostituito dal termine "EUR". 7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini "articolo 5, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 5, paragrafo 3". Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata dalla presente direttiva, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. (2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16. (3) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3. (4) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.