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Document 31999R0925

    Regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)

    GU L 115 del 4.5.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2002; abrogato da 32002L0030

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/925/oj

    31999R0925

    Regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)

    Gazzetta ufficiale n. L 115 del 04/05/1999 pag. 0001 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 925/1999 DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 1999

    relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

    (1) considerando che uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti è una mobilità sostenibile; che una politica di questo tipo può essere definita come un approccio globale mirante a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto della Comunità, sia la tutela dell'ambiente; che è opportuno adottare misure tecniche che contribuiscano alla realizzazione di una mobilità sostenibile;

    (2) considerando che la comunicazione della Commissione intitolata "Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti - una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile" fa esplicito riferimento all'introduzione di una regola di non iscrizione dei velivoli più rumorosi;

    (3) considerando che il quinto programma di azione a favore dell'ambiente del 1992, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella loro risoluzione del 1o febbraio 1993(4), prevede ulteriori interventi legislativi volti a ridurre le emissioni sonore dei velivoli; che il suddetto programma persegue l'obiettivo di evitare di esporre le persone a livelli di rumore pregiudizievoli alla salute e alla qualità della vita;

    (4) considerando che la crescita delle attività di trasporto aereo negli aeroporti comunitari è sempre più soggetta a vincoli ambientali; che l'impiego di velivoli meno rumorosi in questi aeroporti può contribuire ad un uso migliore della capacità aeroportuale;

    (5) considerando che i tipi più vecchi di velivoli, modificati per migliorare il loro livello di certificazione delle emissioni sonore, sotto il profilo della rumorosità hanno prestazioni che sono notevolmente più sfavorevoli, a parità di massa, di quelle dei moderni tipi di velivoli che hanno ottenuto sin dall'origine una certificazione di conformità alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993); che tali modifiche prolungano la vita di un velivolo che in linea di massima sarebbe stato ritirato dal servizio e tendono ad aumentare la quantità di emissioni gassose e il consumo di combustibile dei motori di aerei di tecnologia meno recente; che ai velivoli possono essere sostituiti i motori per raggiungere prestazioni sotto il profilo della rumorosità paragonabili a quelle dei velivoli che hanno ottenuto sin dall'origine una certificazione di conformità ai requisiti del capitolo 3;

    (6) considerando che una regola che vieti l'iscrizione di tali tipi meno recenti e modificati di velivoli nei registri degli Stati membri a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento può essere considerata una misura di protezione volta ad evitare un ulteriore deterioramento della situazione sotto il profilo delle emissioni sonore nei pressi degli aeroporti comunitari, nonché a migliorare la situazione per quanto riguarda il consumo di combustibile e le emissioni gassose;

    (7) considerando che in una Comunità senza frontiere interne è opportuno escludere dalla regola di non iscrizione i velivoli immatricolati nei registri degli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento;

    (8) considerando che, alla luce della normativa comunitaria vigente in materia di emissioni sonore degli aerei, è necessario adottare la presente iniziativa a livello della Comunità mediante disposizioni comunitarie vincolanti;

    (9) considerando che una regola di non iscrizione e un divieto di utilizzazione per un periodo transitorio adeguato combinano la fattibilità tecnica con vantaggi per l'ambiente senza imporre oneri economici ingiustificati;

    (10) considerando che è necessario ridurre al minimo le eventuali distorsioni della concorrenza stabilendo requisiti equivalenti applicabili ai velivoli immatricolati nei paesi terzi; che, in quanto la Comunità non ha competenza sui registri dei paesi terzi, tale obiettivo può essere conseguito soltanto limitando l'esercizio dei velivoli non conformi immatricolati nei paesi terzi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; che la data di introduzione di tali restrizioni dovrebbe tener conto del termine ultimo di interdizione imposto all'impiego degli aerei prescritto dalla direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1998)(5), nonché della portata della regola relativa alla non iscrizione degli aerei di cui al capitolo 2 della convenzione, in base alla direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione(6);

    (11) considerando che, per garantire la parità di trattamento dei velivoli a prescindere dal paese di immatricolazione, anche i velivoli non conformi immatricolati negli Stati membri non dovrebbero essere utilizzati in base alle disposizioni imposte ai velivoli non conformi immatricolati nei paesi terzi;

    (12) considerando che, dato che l'obiettivo principale della misura è quello di limitare la rumorositàa negli aeroporti comunitari, gli aerei possono essere esclusi dalle regole di non iscrizione e dal divieto di utilizzazione se non sono impiegati nel territorio della Comunità; che affinché le regole in questione producano appieno i loro effetti positivi sull'ambiente possono essere consentite deroghe temporanee soltanto per utilizzazioni di natura eccezionale;

    (13) considerando che le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dipartimenti d'oltremare di cui al paragrafo 2 dell'articolo 227 del trattato, data la loro collocazione geografica;

    (14) considerando che è necessario raccogliere informazioni sulle deroghe concesse dagli Stati membri;

    (15) considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente regolamento è di stabilire regole volte ad evitare il deterioramento dell'impatto complessivo delle emissioni sonore nella Comunità degli aerei subsonici civili a reazione ricertificati e nel contempo a limitare altri danni all'ambiente.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) "velivolo subsonico civile a reazione", un velivolo subsonico civile a reazione con peso massimo certificato al decollo di 34000 kg o più, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a diciannove, esclusi i sedili per l'equipaggio, e dotato di motori con coefficiente di diluizione inferiore a 3;

    2) "velivolo subsonico civile a reazione ricertificato", un velivolo subsonico civile a reazione originariamente certificato conforme alle norme del capitolo 2 o a norme equivalenti, o originariamente sprovvisto di certificato acustico, che sia stato modificato per soddisfare le norme del capitolo 3, sia direttamente mediante modifiche tecniche, sia indirettamente mediante restrizioni operative; i velivoli subsonici civili a reazione che originariamente potevano ottenere solo una duplice certificazione di conformità alle norme del capitolo 3 attraverso restrizioni di peso devono essere considerati come aeromobili ricertificati; i velivoli subsonici civili a reazione modificati per soddisfare le norme del capitolo 3 mediante la completa sostituzione dei motori con motori con coefficiente di diluizione pari o superiore a 3 non sono considerati aerei ricertificati;

    3) "capitolo 2" e "capitolo 3", le norme di rumorosità definite nel volume I, parte II, capitolo 2 e rispettivamente capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993);

    4) "restrizioni operative", le restrizioni di peso prescritte al velivolo e/o le limitazioni operative controllate dal pilota o dall'operatore, ad esempio posizionamento ridotto dei flap;

    5) "immatricolazione di un velivolo", l'atto formale con il quale è stabilita la nazionalità di un velivolo per effetto della sua iscrizione nel registro nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;

    6) "territorio della Comunità", il territorio della Comunità in cui si applicano le disposizioni del trattato.

    Articolo 3

    Velivoli non conformi

    1. I velivoli subsonici civili a reazione ricertificati non sono immatricolati nel registro nazionale di uno Stato membro a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai velivoli subsonici civili a reazione immatricolati nel registro di uno Stato membro alla data di applicazione del presente regolamento e che sono da allora immatricolati nella Comunità.

    3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 92/14/CEE, in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 2, a decorrere dal 1o aprile 2002 non è consentito l'impiego, negli aeroporti del territorio della Comunità, di velivoli subsonici civili a reazione ricertificati, immatricolati in un paese terzo, a meno che l'operatore di tali velivoli possa provare che essi risultano immatricolati nel registro di tale paese terzo alla data di applicazione del presente regolamento e sono stati posti in esercizio nel territorio della Comunità anteriormente a tale data, tra il 1o aprile 1995 e la data di applicazione del presente regolamento.

    4. I velivoli subsonici civili a reazione ricertificati immatricolati nei registri degli Stati membri non possono essere utilizzati negli aeroporti nel territorio della Comunità a decorrere dal 1o aprile 2002, a meno che essi siano stati utilizzati in tale territorio anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 4

    Deroghe

    1. Gli Stati membri possono concedere deroghe temporanee all'articolo 3 per i velivoli subsonici civili a reazione destinati ad operazioni di natura talmente eccezionale che non sarebbe sensato negare una deroga temporanea, ad esempio per casi di emergenza. Gli Stati membri possono limitare tali deroghe a taluni aeroporti e/o a determinte fasce orarie in base a criteri di trasparenza e non discriminazione.

    2. Gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 3 per velivoli subsonici civili a reazione utilizzati esclusivamente al di fuori del territorio della Comunità.

    3. Gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 3 per gli aerei subsonici civili a reazione affittati a un operatore e che per questa ragione sono stati temporaneamente rimossi dal registro dello Stato membro in cui erano stati immatricolati nel semestre precedente la data di applicazione del presente regolamento, purché la proprietà o il controllo effettivo del velivolo rimangano nello Stato membro.

    4. Gli Stati membri informano la Commissione una volta all'anno delle deroghe accordate in base al presente articolo.

    Articolo 5

    Dipartimenti d'oltremare

    Il presente regolamento non si applica ai dipartimenti d'oltremare di cui al paragrafo 2 dell'articolo 227 del trattato, sia per quanto concerne le disposizioni relative all'immatricolazione nei registri nazionali degli Stati membri dei velivoli subsonici civili a reazione ricertificati, sia per quanto concerne l'impiego di tali velivoli negli aeroporti situati in tali dipartimenti.

    Articolo 6

    Aeroporto di Gibilterra

    1. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

    2. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dodici mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 1999.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MÜLLER

    (1) GU C 118 del 17.4.1998, pag. 20 eGU C 329 del 27.10.1998 pag. 10.

    (2) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 1.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 94), posizione comune del Consiglio del 16 novembre 1998 (GU C 404 del 23.12.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

    (5) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 98/20/CE (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4).

    (6) GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27.

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