EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0150

Regolamento (CE) n. 150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

GU L 18 del 23.1.1999, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/150/oj

31999R0150

Regolamento (CE) n. 150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 23/01/1999 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 150/1999 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84 (3), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° gennaio 1999, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a decorrere dalla campagna 1999/2000;

considerando che, in vista della riforma dell'organizzazione dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, è stato deciso un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla campagna 1998/1999; che le attività affidate abitualmente alle agenzie devono essere svolte durante il periodo transitorio e durante la prima campagna di commercializzazione successiva al periodo suddetto; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, onde consentire il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nell'ambito dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per un periodo di tre anni a decorrere dalla campagna 1999/2000 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 2001 la Commissione esaminerà la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenterà, se del caso, una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, deciderà anteriormente al 1° gennaio 2002 l'eventuale finanziamento di tali spese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU C 384 del 10. 12. 1998, pag. 22.

(2) Parere espresso il 13 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 17).

Top