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Document 31999L0015

Direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Testo rilevante ai fini del SEE.

GU L 97 del 12.4.1999, p. 14–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/15/oj

31999L0015

Direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1999 pag. 0014 - 0032


DIRETTIVA 1999/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/759/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/759/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/759/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/759/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 6 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione(5), nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione(7);

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/759/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3."

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva."

4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per 'veicolo' ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione,

per motivi concernenti detti indicatori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/759/CEE, purché tali indicatori:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 1o aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.

(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(5) GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(7) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"ELENCO DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di indicatore luminoso di direzione deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti dell'indicatore o degli indicatori raccomandati; se l'omologazione è richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore di direzione della categoria 2b, la domanda di omologazione deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensità.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescritto;

2.1.3. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili: tensione e potenza nominali.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di indicatore luminoso.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, gli indicatori luminosi di direzione conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/759/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Nella presente direttiva il numero progressivo è 01;

4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.2.3.1. da uno o più numeri corrispondenti alla categoria o alle categorie alle quali il dispositivo appartiene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6;

4.2.3.2. sui dispositivi che non possono essere montati indiscriminatamente su un lato o sull'altro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6). Inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;

4.2.3.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.3.1.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul trasparente o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Apposizione del marchio di omologazione

4.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE figurano nell'appendice 3, figura 1.

4.4.2. Luci raggrupate, combinate o mutuamente incorporate:

4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente gli indicatori luminosi di direzione e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);

4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);

4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE di componente, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori:

4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2

4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive

4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Ogni indicatore luminoso di direzione deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate nei punti 6 e 8(1). Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 7)(2) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80% dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2(3).

(1) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

(2) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

(3) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

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Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 4, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (01) con il numero di omologazione di base 1471, che può essere utilizzato anche in un insieme di due luci. La freccia è orientata verso la parte anteriore del veicolo.

La direzione verso la quale è orientata la freccia sul marchio di omologazione, secondo la categoria del dispositivo, è indicata qui di seguito.

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Figura 2a

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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Nota:

I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio, numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio, numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00.

Figura 2b

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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MODELLO D

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Nota:

I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1720 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86250 cd und 101250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

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L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori,

ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86250 e 111250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un indicatore luminoso di direzione anteriore omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01;

oppure:

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso indicatore luminoso di direzione anteriore di cui sopra;

oppure:

uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

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o

>PIC FILE= "L_1999097IT.003003.EPS">

o

>PIC FILE= "L_1999097IT.003101.EPS">

o

>PIC FILE= "L_1999097IT.003102.EPS">

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 6 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- la serie di modifiche 01 inclusi i supplementi 1-5 alla serie 01 e varie correzioni(1),

- il supplemento 6 alla serie di modifiche 01(2),

- il supplemento 7 alla serie di modifiche 01(3),

ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE",

1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3) TRANS/WP.29/518".

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