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Document 31999D0847

1999/847/CE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

GU L 327 del 21.12.1999, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/847/oj

31999D0847

1999/847/CE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 21/12/1999 pag. 0053 - 0057


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1999

che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

(1999/847/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) è necessario proseguire l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri; le risoluzioni adottate dal 1987(5) in poi e la decisione 98/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile(6), costituiscono il fondamento di tale cooperazione;

(2) le singole azioni intraprese dalla Comunità in attuazione del programma contribuiscono alla protezione delle persone, alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche, e mirano ad instaurare una maggiore consapevolezza delle interazioni tra le attività umane e la natura in virtù della quale sia possibile evitare in futuro calamità come le inondazioni;

(3) il programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(7), presentato dalla Commissione, prevede che la Comunità intensifichi la sua attività in materia di protezione civile, con particolare attenzione ai casi di emergenza ecologica; il programma prescrive altresì che in questo processo la Commissione tenga conto dei risultati della ricerca scientifica e dei progressi tecnologici;

(4) il prolungamento del programma d'azione comunitario permetterà di approfondire ulteriormente la cooperazione in questo settore; esso dovrebbe essere basato in larga misura sull'esperienza già acquisita in materia;

(5) conformemente al principio di sussidiarietà, la funzione della cooperazione comunitaria è quella di sostenere e integrare le politiche nazionali in materia di protezione civile in modo da potenziarne l'efficacia; mediante lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza è possibile contenere il numero di vittime e feriti ed arginare i danni materiali, economici ed ecologici nell'insieme della Comunità, rendendo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà;

(6) le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo;

(7) il programma d'azione comunitario garantirà la trasparenza, nonché il consolidamento ed il rafforzamento delle azioni intraprese, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato;

(8) accanto alla prevenzione dei rischi e dei sinistri, sono di primaria importanza anche l'informazione e la formazione dei responsabili e degli addetti alla protezione civile negli Stati membri, in quanto ne aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti; altrettanto utili sono le iniziative comunitarie volte a migliorare le tecniche e metodologie di reazione e di immediata assistenza successiva alle emergenze;

(9) è altresì importante intraprendere iniziative rivolte all'intera popolazione e finalizzate a mettere i cittadini europei in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia;

(10) la rete permanente dei corrispondenti nazionali in materia di protezione civile continua a svolgere un ruolo attivo per i problemi di protezione civile;

(11) le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8);

(12) il disposto della presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2000, a proseguimento del programma d'azione istituito con decisione 98/22/CE, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 1999;

(13) fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio(9);

(14) per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede altri poteri di azione se non quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un programma d'azione comunitario (in prosieguo: "il presente programma") a favore della protezione civile, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

2. Il presente programma è volto a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale ai fini della protezione delle persone dei beni materiali e in tal modo, dell'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica, fatta salva la ripartizione interna delle competenze negli Stati membri. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

3. Il presente programma esclude misure volte all'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell'organizzazione della preparazione nazionale degli Stati membri.

Articolo 2

1. La Commissione attua le azioni previste dal presente programma.

2. Per l'attuazione del presente programma è adottato un piano triennale, soggetto a revisione annua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

3. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è di 7,5 milioni di EUR.

Lo stanziamento annuale sarà stabilito dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

4. Le azioni previste dal presente programma e le modalità di finanziamento per la parte comunitaria sono esposte in allegato.

Articolo 3

1. Il piano di attuazione del presente programma definisce le singole azioni da intraprendere.

2. Le singole azioni da intraprendere sono individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:

a) devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, o ai beni materiali e in tal modo, all'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica;

b) devono contribuire a potenziare il livello di preparazione delle squadre di protezione civile negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;

c) devono contribuire ad individuare e studiare le cause delle catastrofi;

d) devono contribuire a perfezionare gli strumenti e le metodologie di previsione, le tecniche e metodologie di reazione e immediata assistenza successiva alle emergenze;

e) devono contribuire all'informazione, all'educazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia.

3. Ognuna delle azioni è condotta in stretta cooperazione con gli Stati membri.

4. Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma dovrebbero mirare a:

- incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri, in particolare includendo la valutazione dei rischi nella valutazione dell'impatto di impianti ed attività,

- e contribuire alla coerenza di questo programma con altre azioni comunitarie.

5. Ognuna delle azioni tiene conto dei risultati della ricerca nel settore di pertinenza, a livello sia nazionale sia comunitario.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 5

La Commissione procede ad una valutazione dell'attuazione del presente programma a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza; essa presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio ed entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. HEINONEN

(1) GU C 28 del 3.2.1999, pag. 29.

(2) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 210.

(3) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 14.

(4) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 53.

(5) GU C 176 del 4.7.1987, pag. 1; GU C 44 del 23.2.1989, pag. 3; GU C 315 del 14.12.1990, pag. 1; GU C 313 del 10.11.1994, pag. 1.

(6) GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20.

(7) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(8) GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

(9) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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