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Document 31998R2414

Regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione del 9 novembre 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90

GU L 299 del 10.11.1998, p. 7–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2001; abrogato da 32001R2535

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2414/oj

31998R2414

Regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione del 9 novembre 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 10/11/1998 pag. 0007 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2414/98 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1706/98 attua le modifiche apportate ai regimi d'importazione dagli Stati ACP, in seguito alla revisione intermedia della quarta convenzione di Lomé; che esso prevede all'articolo 7, per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, un aumento dei contingenti tariffari per i prodotti di cui ai codici NC 0402 e 0406, nonché una riduzione supplementare dei dazi doganali applicabili; che è inoltre prevista un'ulteriore riduzione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1480/98 (3), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che tali modalità devono essere adeguate per tener conto delle nuove disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1706/98; che, a fini di chiarezza e razionalità, è opportuno emanare un nuovo regolamento ed abrogare il regolamento (CEE) n. 1150/90;

considerando che è necessario adottare modalità d'applicazione per consentire la gestione dei contingenti tariffari in questione; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (5);

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione, nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché la durata di validità dei titoli;

considerando che per il 1998 sono già stati rilasciati titoli nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio; che è pertanto opportuno indicare i quantitativi disponibili per tale anno, per quanto riguarda i contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1706/98;

considerando che occorre stabilire le modalità specifiche per il rilascio dei titoli d'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari che beneficiano di una riduzione dei dazi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati ACP, secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1706/98, sono effettuate secondo le modalità d'applicazione stabilite dal presente regolamento.

CAPITOLO I

Contingenti tariffari

Articolo 2

I titoli d'importazione per le importazioni effettuate nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98 sono richiesti e rilasciati secondo le disposizioni del presente capitolo.

Articolo 3

Il volume dei contingenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98 e all'allegato I è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno,

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Tuttavia, per il 1998 il quantitativo disponibile è di 500 tonnellate per tutti i prodotti di ciascuno dei codici NC 0402 e 0406.

Articolo 4

1. Il richiedente di un titolo d'importazione deve dimostrare, al momento della presentazione della domanda e con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che nel corso degli ultimi dodici mesi ha regolarmente importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità latte o prodotti lattiero-caseari. Non possono tuttavia beneficiare del regime i rivenditori al dettaglio o i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2. La domanda di titolo può riguardare solo uno dei contingenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98. Essa può riguardare più prodotti dei codici NC 0402 o 0406 provenienti da uno solo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (ACP). In tali casi, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione è indicata nella casella 15. Tuttavia, per ogni codice di prodotto viene rilasciato un titolo distinto.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 15, la descrizione dettagliata del prodotto, in particolare:

- la materia prima utilizzata;

- il tenore di materie grasse, in peso ( %), della sostanza secca;

- il tenore, in peso ( %), d'acqua nella sostanza non grassa;

- il tenore, in peso ( %), di materie grasse;

c) alla voce «note» e nella casella 24, rispettivamente, il numero d'ordine del contingente e una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana en un 65 %, Producto ACP - Apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1706/98, número de contingente 09 . . .

- Nedsættelse af importafgiften med 65 %, AVS-varer - artikel 7, stk. l: forordning (EF) nr. 1706/98, kontingent nr. 09 . . .

- Zollermäßigung um 65 %, AKP-Erzeugnis - Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Kontingent Nr. 09 . . .

- ÌåéùìÝíïò ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáôÜ 65 %, ðñïúüí ÁÊÅ - Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1706/98, áñéèìüò ðïóüóôùóçò 09 . . .

- Duty rate reduced by 65 %, ACP-Product - Article 7 (1) Regulation (EC) No 1706/98, quota No 09 . . .

- Réduction du taux de droit de douane de 65 %, produit ACP - article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1706/98, numéro de contingent 09 . . .

- Riduzione del dazio doganale del 65 %, prodotto ACP - Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1706/98, numero di contingente 09 . . .

- Douanerecht verlaagd met 65 %, ACS-product, artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98, contingentnummer 09 . . .

- Redução da taxa de direito aduaneiro de 65 %, Produto ACP - nº 1 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1706/98, número de contingente 09 . . .

- Tullinalennus 65 %, asetuksen (EY) N:o 1706/98 7 artiklan 1 kohdan mukainen AKT-tuote, kiintiön numero 09 . . .

- Nedsättning med 65 % av tullsatsen enligt, produkt AVS - artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1706/98, kvotens löpnummer 9 . . .

4. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 3. Tuttavia, le domande di titolo per il 1998 devono essere presentate dal 15 al 25 novembre 1998.

5. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, si impegna a non presentare domande per lo stesso contingente per quantitativi globali che superino il quantitativo disponibile. Qualora egli non rispetti l'impegno assunto, tutte le sue domande sono irricevibili.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei contingenti. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, il codice NC del prodotto e le quantità richieste per contingente, l'indicazione dei paesi d'origine e una tabella che riepiloghi i paesi d'origine, il codice NC e la quantità totale richiesta per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato III qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati III e IV qualora siano state inoltrate domande.

7. La Commissione decide senza indugio in quale misura si possa dar seguito alle domande di cui al presente articolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi richiesti per codice NC. Se il coefficiente di attribuzione è inferiore a 0,80, il richiedente può rinunciare al titolo per uno o più dei codici NC indicati nella domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione alla competente autorità entro il termine di tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma precedente e la suddetta autorità trasmette immediatamente alla Commissione i dati concernenti tale rinuncia. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo dello stesso anno civile.

8. I titoli vengono rilasciati non appena possibile dopo la decisione della Commissione ai richiedenti le cui domande sono state notificate conformemente al paragrafo 6.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno per il quale il titolo è rilasciato, fatta eccezione per i titoli emessi nel 1998, la cui durata di validità termina il 31 maggio 1999.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

CAPITOLO II

Riduzione del dazio doganale

Articolo 6

I titoli d'importazione per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II, effettuate nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1706/98, sono richiesti e rilasciati secondo le disposizioni del presente capitolo.

Articolo 7

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 15, la descrizione dettagliata del prodotto, in particolare:

- la materia prima utilizzata;

- il tenore di materie grasse, in peso (%), della sostanza secca;

- il tenore, in peso (%), d'acqua nella sostanza non grassa;

- il tenore, in peso (%), di materie grasse;

c) nella casella 16, il codice NC del prodotto;

d) alla voce «note» e nella casella 24, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana en un 16 %, Producto ACP - Apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1706/98

- Nedsættelse af importafgiften med 16 %, AVS-varer - artikel 7, stk. 2: forordning (EF) nr. 1706/98

- Zollermäßigung um 16 %, AKP-Erzeugnis - Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1706/98

- ÌåéùìÝíïò ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáôÜ 16 %, ðñïúüí ÁÊÅ - Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1706/98

- Duty rate reduced by 16 %, ACP-Product - Article 7 (2) Regulation (EC) No 1706/98

- Réduction du taux de droit de douane de 16 %, produit ACP - article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1706/98

- Riduzione del dazio doganale del 16 %, prodotto ACP - Articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1706/98

- Douanerecht verlaagd met 16 %, ACS-product, artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98

- Redução da taxa de direito aduaneiro de 16 %, Produto ACP - nº 2 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1706/98

- Vähennetty tullimaksu 16 prosentilla, AKT-tuote - Asetus (EY) N:o 1706/98 7 artiklan 2 kohdan

- Nedsättning med 16 % av tullsatsen enligt, produkt AVS - artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1706/98.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1374/88.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

Le domande di titoli d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 35 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 9

L'importazione nell'ambito del regime di riduzione dei dazi all'importazione prevista dal presente regolamento può essere effettuata soltanto se l'origine dei prodotti in questione è certificata dalle autorità competenti dei paesi esportatori, conformemente alle regole in materia di origine applicabili a tali prodotti in base al protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione via fax, conformemente all'allegato V, entro la fine dei mesi di gennaio e luglio, per il semestre precedente:

a) per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98:

- i quantitativi importati;

b) per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1706/98:

- i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli, e

- i quantitativi importati,

ripartiti per codice della nomenclatura combinata e per paese d'origine.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1150/90 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati in virtù delle sue disposizioni.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

(2) GU L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

(3) GU L 195 dell'11. 7. 1998, pag. 11.

(4) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/1 - SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDA DI TIOLI D'IMPORTAZIONE CON ALIQUOTA DI DAZIO DOGANALE RIDOTTA . . . SEMESTRE 199. . .

Data:

Stato membro:

Regolamento (CE) n. .../98 della Commissione

Mittente:

Responsabile da contattare:

Telefono:

Fax:

Numero di pagine:

Numero d'ordine delle domande:

Quantitativo totale oggetto della domanda (in tonnellate):

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella riepilogativa

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/1 - SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE CON ALIQUOTA DI DAZIO DOGANALE RIDOTTA . . . SEMESTRE 199 . . .

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO V

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 11, lettera a)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 11, lettera b)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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