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Document 31997R1290

Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

GU L 176 del 4.7.1997, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1290/oj

31997R1290

Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 04/07/1997 pag. 0001 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1290/97 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente i suoi articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5); che alcune di tali modifiche sono connesse ai mutamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro normativa in materia di sicurezza sociale, mentre altre modifiche rivestono un carattere tecnico e sono destinate a completare tali regolamenti;

(2) considerando che, per motivi di chiarezza, occorre adeguare l'ultima frase della disposizione di cui all'articolo 1, lettera f), punto i) per quanto riguarda il significato del termine «familiare»;

(3) considerando che occorre inserire esplicitamente nel campo d'applicazione personale del regolamento (CEE) n. 1408/71 i familiari e i superstiti dei funzionari pubblici e del personale che è ad essi assimilato;

(4) considerando che risulta opportuno consentire alle persone che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello competente per seguire corsi di studio o di formazione professionale, nonché ai loro familiari che li accompagnano, di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per qualsiasi situazione in cui si rendano necessarie prestazioni; che occorre prevedere un periodo transitorio per le relazioni con il Regno dei Paesi Bassi tenuto conto della difficoltà amministrativa che questo Stato potrebbe incontrare;

(5) considerando che l'ammodernamento degli attuali strumenti di scambio d'informazioni fra le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri migliorerà il servizio reso agli assicurati che si spostano all'interno della Comunità;

(6) considerando che l'utilizzazione dei servizi telematici per lo scambio di dati fra istituti richiede disposizioni che garantiscano che i documenti scambiati elettronicamente vengano accettati come equivalenti ai documenti su supporto cartaceo;

(7) considerando che tali scambi devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati a carattere personale;

(8) considerando che è stato constatato che lo sviluppo e l'utilizzazione dei servizi telematici per lo scambio d'informazioni richiedono l'istituzione di una commissione tecnica posta sotto l'egida dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e avente competenze specifiche nel settore del trattamento dei dati;

(9) considerando che è necessario modificare l'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 1408/71, onde chiarire la portata del testo figurante sotto la rubrica «E. FRANCIA»;

(10) considerando che, tenuto conto dei mutamenti verificatisi nella normativa spagnola in materia, occorre modificare la rubrica «D. SPAGNA» dell'allegato II, parte I;

(11) considerando che è opportuno adeguare la rubrica «D. SPAGNA» dell'allegato II bis, onde tener conto della codificazione della normativa spagnola in materia, nonché le rubriche «L. PORTOGALLO» e «N. SVEZIA», dato che è stata mutata la denominazione di talune prestazioni;

(12) considerando che, in seguito ai mutamenti apportati alle normative della Germania e del Lussemburgo, occorre sopprimere il riferimento all'accordo fra questi due Stati membri di cui all'allegato IV, parte D, punto 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(13) considerando che è opportuno modificare il punto 2 della rubrica «B. DANIMARCA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 per prendere in considerazione talune particolarità della normativa danese relativa all'assicurazione malattia;

(14) considerando che, in seguito ai mutamenti apportati alla normativa tedesca in materia occorre adattare la rubrica «C. GERMANIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(15) considerando che occorre tener conto delle nuove disposizioni inserite nella normativa spagnola per quanto riguarda l'assicurazione volontaria dei funzionari delle organizzazioni internazionali residenti all'estero e sistematizzare la formulazione dei due primi punti della rubrica «D. SPAGNA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(16) considerando che occorre inoltre aggiungere un punto alla rubrica «F. GRECIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, affinché i funzionari pubblici in attività di servizio o in pensione, il personale che è ad essi assimilato e i loro familiari possano beneficiare delle prestazioni di malattia e/o maternità erogate in natura in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o qualora vi si rechino per ricevere le cure adeguate al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione greca competente;

(17) considerando che è inoltre opportuno estendere il campo di applicazione dell'articolo 22 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 a tutti i funzionari pubblici, al personale che è ad essi assimilato e ai loro familiari coperti in Grecia da un regime speciale in materia di curie sanitarie;

(18) considerando che è necessario, in seguito all'introduzione del regolamento (CEE) n. 1247/92 e ai mutamenti apportati alla legislazione del Regno Unito in materia, rivedere il punto 11 della rubrica «O. REGNO UNITO» dell'allegato VI per precisare, da un lato, che il sussidio per assistenza di persona terza non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 10 di tale regolamento e, dall'altro, che talune prestazioni speciali a carattere non contributivo sono considerate pensioni ai fini delle prestazioni per malattia;

(19) considerando che risulta necessario integrare l'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72, tenuto conto dei mutamenti apportati dai regolamenti (CE) n. 3095/95 e (CE) n. 3096/95, nonché dal nuovo articolo 22 quater;

(20) considerando che, in seguito alla riorganizzazione amministrativa avvenuta in Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Grecia, nei Paesi Bassi e in Portogallo, occorre adeguare di conseguenza le rubriche «A. BELGIO» degli allegati 1, 4 e 10, «B. DANIMARCA» degli allegati 2, 3, 4 e 10, «C. GERMANIA» degli allegati 2, 3, 4, 6 e 10, «D. SPAGNA» degli allegati 1 e 10, «F. GRECIA» degli allegati 1 e 10, «J. PAESI BASSI» dell'allegato 1, «L. PORTOGALLO» degli allegati 1, 2, 3, 4 e 10 e «N. SVEZIA» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(21) considerando che occorre inserire i riferimenti «58. FRANCIA-FINLANDIA» e «59. FRANCIA-SVEZIA», nonché adeguare le rubriche «12. BELGIO-FINLANDIA», «17. DANIMARCA-FRANCIA», «54. FRANCIA-LUSSEMBURGO» e «102. FINLANDIA-REGNO UNITO» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(22) considerando che occorre l'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(23) considerando che occorre adeguare il riferimento «C. GERMANIA» dell'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(24) considerando che, per realizzare l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, è necessario e opportuno apportare una modifica alle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, lettera f), punto i), l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Qualora la legislazione di uno Stato membro non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine "familiare" è inteso secondo la definizione di cui all'allegato I;»

2) all'articolo 2 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il presente regolamento si applica ai funzionari pubblici e al personale che, secondo la legislazione applicabile, è loro assimilato, nella misura in cui essi siano o siano stati sottoposti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti.»;

3) dopo l'articolo 22 ter, si è inserito l'articolo 22 quater:

«Articolo 22 quater

Studi svolti in uno Stato membro diverso da quello competente - Soggiorno nello Stato in cui vengono seguiti gli studi

Una persona di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 22 bis, la quale soggiorni in uno Stato membro diverso da quello competente per seguirvi degli studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità nazionali di uno Stato membro, e i familiari che l'accompagnano durante il soggiorno, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), per ogni caso in cui si rendano necessarie prestazioni durante il soggiorno sul territorio dello Stato membro in cui la persona in questione segue gli studi o la formazione.»;

4) all'articolo 81, la lettera d) è sostituita con il testo seguente:

«d) promuovere e sviluppare la collaborazione fra gli Stati membri attraverso la modernizzazione delle procedure di scambio di informazioni, in particolare adeguando il flusso d'informazioni tra le istituzioni allo scambio telematico, tenendo conto degli sviluppi dell'elaborazione dati in ciascuno Stato membro. Tale modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare l'erogazione delle prestazioni;»

5) all'articolo 85, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Un messaggio elettronico trasmesso da un'istituzione in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere respinto da una qualsiasi autorità o istituzione di un altro Stato membro per il fatto di essere stato trasmesso con mezzi elettronici, qualora l'istituzione destinataria abbia dichiarato di essere in grado di ricevere messaggi elettronici. Si presume che la riproduzione e la registrazione di messaggi di questo tipo siano, fino a prova contraria, corrette ed accurate riproduzioni del documento o della registrazione originali cui l'informazione si riferisce.

Un messaggio elettronico è considerato valido se il sistema informatico in cui il messaggio è memorizzato contiene dispositivi di sicurezza atti ad evitare alterazioni, divulgazioni o accesso alla memoria. In ogni momento dev'essere possibile riprodurre l'informazione registrata in forma direttamente leggibile. Quando un messaggio elettronico viene trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale a un'altra, devono essere adottati adeguati accorgimenti di sicurezza in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie.»;

6) all'allegato I, parte II la rubrica «E. FRANCIA» è sostituita dal testo seguente:

«E. FRANCIA

Per determinare il diritto agli assegni familiari o alle prestazioni familiari, il termine "familiare" designa qualsiasi persona menzionata all'articolo L 512-3 del Codice della sicurezza sociale.»;

7) all'allegato II, parte I il punto 1 della rubrica «D. SPAGNA» è sostituito dal testo seguente:

«1. I lavoratori che esercitano un'attività autonoma nei termini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del testo rielaborato dalla legge generale sulla sicurezza sociale (regio decreto legislativo n. 1/1994, del 20 giugno 1994) e dell'articolo 3 del decreto n. 2530/1970, del 20 agosto 1970, che disciplina il regime speciale dei lavoratori autonomi che si riuniscono in categoria professionale e scelgono di aderire alla mutua della categoria professionale, invece di iscriversi al regime speciale della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi.»;

8) l'allegato II bis è modificato come segue:

a) alla rubrica «D. SPAGNA», la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) Le pensioni di invalidità e di vecchiaia, nonché le prestazioni familiari per figli a carico, nelle modalità non contributive, comprese nelle lettere c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo modificato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994, del 20 giugno 1994.»;

b) alla rubrica «L. PORTOGALLO», la lettera h) è sostituita dal testo seguente:

«h) Sussidio per assistenza di persona terza a persone titolari di pensione d'invalidità, di vecchiaia, di superstite o di orfano (decreto legge n. 160, del 27 maggio 1980, e ordinanza n. 1066/94, del 5 dicembre 1994).»;

c) alla rubrica «N. SVEZIA», la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 1994: 308).»;

9) all'allegato IV, parte D, punto 3, il riferimento all'accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica federale di Germania del 20 luglio 1978 è soppresso;

10) l'allegato VI è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA» il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le persone che, ai sensi del titolo III, capitolo 1 del regolamento, hanno diritto a prestazioni in natura in caso di soggiorno o di residenza in Danimarca, hanno diritto a tali prestazioni alle stesse condizioni valide, secondo la legge danese, per le persone che ai sensi della legge danese sull'assicurazione malattia (lav om offentlig sygesikring) sono assicurate nel gruppo 1. Le persone che prendono la residenza in Danimarca e s'iscrivono alla cassa malattia danese possono comunque, alle stesse condizioni degli assicurati danesi, scegliere di essere assicurate nel gruppo 2.»;

b) alla rubrica «C. GERMANIA» il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Qualora l'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti successivi in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compensati. L'organo di collegamento tedesco "assicurazione malattia - stranieri (Krankenversicherung-Ausland), Bonn" decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. Le risorse necessarie all'attuazione della compensazione sono suddivise fra l'insieme delle istituzioni di assicurazione malattia, proporzionalmente al numero medio dei membri nel corso dell'anno precedente, fatti salvi i pensionati.»;

c) alla rubrica «D. SPAGNA» i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il requisito relativo all'esercizio di un'attività retribuita o meno, ovvero all'essere stato precedentemente iscritto a un'assicurazione obbligatoria contro lo stesso rischio, nel quadro di un regime destinato ai lavoratori autonomi o indipendenti dello stesso Stato membro, previsto all'articolo 1, lettera a), punto iv) del presente regolamento, non sarà richiesto alle persone iscritte volontariamente al regime generale della sicurezza sociale, in conformità delle disposizioni del regio decreto n. 317/1985, del 6 febbraio 1985, a motivo della condizione di funzionario o dipendente al servizio di un'organizzazione internazionale governativa.

2. Le prestazioni previste dal regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, sull'affiliazione volontaria al regime generale della sicurezza sociale, saranno estesi, in applicazione del principio della parità di trattamento, ai cittadini di altri Stati membri, ai rifugiati e agli apolidi, residenti sul territorio comunitario, che non siano più coperti obbligatoriamente dal sistema spagnolo di sicurezza sociale, essendo alle dipendenze di organizzazioni internazionali.»;

d) alla rubrica «F. GRECIA» sono aggiunti i punti seguenti:

«7. I funzionari pubblici in attività o in pensione, il personale assimilato, nonché i loro familiari, coperti da un regime speciale in materia di cure sanitarie, possono beneficiare delle prestazioni di malattia e di maternità erogate in natura in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o allorché vi si recano per ricevere le cure appropriate in relazione al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente greca, secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 3, nonché all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati e autonomi coperti dal regime generale di sicurezza sociale (regimi legali).

8. L'articolo 22 ter si applica per analogia a tutti i funzionari pubblici, al personale assimilato e ai loro familiari in Grecia da un regime speciale in materia di cure sanitarie.»;

e) nella rubrica «O. REGNO UNITO» il punto 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Ai fini degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 del regolamento, le prestazioni erogabili fuori del Regno Unito unicamente in virtù dell'articolo 95 ter paragrafo 8 del regolamento sono considerate prestazioni di invalidità.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La commissione amministrativa stabilisce i moduli per i certificati, gli attestati, le dichiarazioni, le domande e gli altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione.

Due Stati membri o le loro autorità competenti possono, di comune accordo e previo parere della Commissione amministrativa, adottare moduli semplificati ai fini delle loro relazioni reciproche.

Tali certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni sia tramite moduli su supporto cartaceo, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, conformemente al disposto del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite servizi telematici è subordinato a un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro destinatario.»;

2) all'articolo 93, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento ai lavoratori dipendenti o autonomi e ai loro familiari che risiedono sul territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura erogate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, degli articoli da 22 a 22 quater, dell'articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 26, dell'articolo 29, paragrafo 1, o dell'articolo 31 del regolamento, è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le dette prestazioni, così come risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.»;

3) dopo l'articolo 116 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO VI bis

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO ELETTRONICO DEI DATI»;

4) l'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 117

Trattamento dei dati

1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati previste ai fini dell'applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione.

2. La commissione amministrativa adotta le misure necessarie per garantire l'uso generale di tali moduli, modalità d'inoltro e procedure adeguati, tenuto conto dell'impiego delle nuove tecniche di trattamento dei dati in ciascuno Stato membro.»;

5) dopo l'articolo 117 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 117 bis

Servizi telematici

1. Gli Stati membri utilizzano progressivamente servizi telematici per lo scambio fra istituzioni dei dati richiesti ai fini dell'applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione.

La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano tali servizi telematici.

2. In base alle proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adotta le norme di architettura comune per i servizi telematici, anzitutto in materia di sicurezza e d'impiego degli standard.

Articolo 117 ter

Funzionamento dei servizi telematici

1. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la propria parte dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati aventi carattere personale.

2. La commissione amministrativa stabilisce disposizioni per il funzionamento della parte comune dei servizi telematici.

Articolo 117 quater

Commissione tecnica per il trattamento dei dati

1. La commissione amministrativa istituisce una commissione tecnica, la quale redige relazioni e fornisce un parere motivato prima dell'adozione di decisioni conformemente agli articoli 117, 117 bis e 117 ter. Le modalità di funzionamento e la composizione di tale commissione tecnica sono decise dalla commissione amministrativa.

2. La commissione tecnica:

a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e avvia gli studi e le attività richieste ai fini del presente titolo;

b) presenta alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;

c) esegue qualsiasi altro compito e studio relativo ai problemi che la Commissione amministrativa le sottopone.»;

6) l'allegato 1 è modificato come segue:

a) la rubrica «A. BELGIO» è sostituita dal testo seguente:

«A. BELGIO

1. Ministre des affaires sociales, Bruxelles - Minister van Sociale Zaken, Brussel (Ministro degli affari sociali, Bruxelles)

2. Ministre de l'agricolture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles - Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel (Ministro dell'agricoltura e delle piccole e medie imprese, Bruxelles)»;

b) alla rubrica «F. GRECIA» i punti 1 e 2 sono sostituiti dai punti seguenti:

«1. Ministro del Lavoro e delle sicurezza sociale, Atene

2. Ministro della sanità e della previdenza, Atene»;

c) alla rubrica «J. PAESI BASSI» il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della sanità pubblica, del benessere e dello sport), Rijswijk»;

d) alla rubrica «L. PORTOGALLO» i punti 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ministro da Solidariedade e Segurança Social (Ministro della solidarietà e della sicurezza sociale), Lisbona

3. Secretário Regional da Saúde e Segurança Social da Região Autónoma dos Açores (Segretario regionale per la sanità e la sicurezza sociale della regione autonoma delle Azzorre), Angra do Heroísmo»;

7) l'allegato 2 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA»:

i) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia e maternità

a) Prestazioni in natura:

Amtskommune (amministrazione distrettuale) competente. Nel comune di Copenaghen: Magistraten (amministrazione comunale); nel comune di Frederiksberg: amministrazione comunale. Cure ospedaliere in questi due comuni: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Comunità ospedaliera della capitale)

b) Prestazioni in denaro:

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

ii) il punto 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Prestazioni in caso di riabilitazione:

Consiglio comunale del comune di residenze del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

iii) il punto 4, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Indennità giornaliere:

Consiglio comunale del comune di residenze del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

iv) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5) Assegni in caso di morte

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

v) il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7) Prestazioni familiari (assegni familiari)

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

b) alla rubrica «C. GERMANIA»:

i) al punto 1, lettera a), i termini «Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa locale di malattia) competente per il luogo di residenza dell'interessato» sono sostituiti dai termini «La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza»;

ii) al punto 1, lettera b), i termini «Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa locale di malattia di Bonn), Bonn» sono sostituiti dai termini «La cassa malattia scelta dalla persona interessata a Bonn»;

iii) al punto 1, lettera c), terzo paragrafo, i punti i) e ii) sono soppressi. I termini «Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa locale di malattia di Bonn), Bonn» e «istituto d'assicurazione malattia presso cui è iscritto il richiedente o il titolare di pensione o di rendita» sono sostituiti dai termini «La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza. In caso di competenza di una cassa locale di malattia, l'interessato risulta affiliato all'AOK-Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Cassa locale di malattia della Renania, direzione regionale di Bonn)»;

iv) al punto 2, lettera a), punto i), il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- qualora l'interessato risieda in Danimarca, in Finlandia o in Svezia, oppure, essendo cittadino danese, finlandese o svedese, risieda sul territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein, Lübeck»;

v) al punto 2, lettera a), punto 1), si aggiunge il seguente trattino:

«- qualora l'interessato risieda in Austria, oppure, essendo cittadino austriaco, risieda sul territorio di uno Stato membro:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell'Alta Baviera), München»;

vi) al punto 2, lettera b), il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni danese, finlandese o svedese:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein, Lübeck»;

vii) al punto 2, lettera b) è aggiunto il seguente trattino:

«- se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è stato versato a una istituzione di assicurazione pensioni austriaco:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell'Alta Baviera), München»;

c) ai punti I.3, II.3 e III.3 della rubrica «L. PORTOGALLO» il titolo figurante sulla colonna di destra è sostituito con il titolo seguente:

«Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali)»;

8) l'allegato 3 è modificato come segue:

a) nella rubrica «B. DANIMARCA»:

i) il punto 1, lettera a), ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) per l'applicazione degli articoli 18 e 25 del regolamento d'applicazione:

Consiglio comunale del comune di residenze del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

ii) il punto I, lettera d), ii), è sostituito dal testo seguente:

«ii) per l'applicazione dell'articolo 61 del regolamento d'applicazione:

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

iii) il punto 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«i) per l'applicazione degli articoli 19 bis, 20, 21 e 31 del regolamento d'applicazione:

Amtskommune (amministrazione distrettuale) competente, Nel comune di Copenaghen: Magistraten (amministrazione comunale); nel comune di Frederiksberg: amministrazione comunale. Cure ospedaliere in questi due comuni: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Comunità ospedaliera della capitale)

ii) ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento d'applicazione:

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

iv) il punto 2, lettera b), ii), è sostituito dal testo seguente:

«ii) per l'applicazione dell'articolo 64 del regolamento d'applicazione:

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

b) alla rubrica «C. GERMANIA»:

i) il punto 1 è sostituito con il testo seguente:

«1. In tutti i casi: la cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di domicilio o di dimora»;

ii) il punto 3, lettera a), vi) è sostituito dal testo seguente con l'aggiunta di un nuovo punto dopo il punto ix):

«vi) rapporti con la Danimarca, la Finlandia e la Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein, Lübeck»;

(. . .)

«x) rapporti con l'Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Ufficio regionale di assicurazione dell'Alta Baviera), München»;

c) ai punti I.3, II.3 e III.3 della rubrica «L. PORTOGALLO» sostituisce il titolo figurante sulla colonna di destra con il titolo seguente:

«Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali)»;

9) l'allegato 4 è modificato come segue:

a) nella rubrica «A. BELGIO», punto 4, lettera b) la menzione figurante sulla colonna di destra è sostituita dalla menzione seguente:

«Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, Bruxelles (Ministero per gli affari sociali, la sanità pubblica e l'ambiente, Bruxelles)»;

b) nella rubrica «B. DANIMARCA», punto 7, colonna di destra, i termini «Socialministeriet (Ministero per gli affari sociali)» sono sostituiti dai termini «Directoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione per la sicurezza e per l'aiuto sociale)»;

c) nella rubrica «C. Germania» il punto 3, lettera b), ii) è sostituito dal testo seguente con l'aggiunta di un nuovo punto x):

«ii) rapporti con la Danimarca, la Finlandia e la Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck»;

(. . .)

«x rapporti con l'Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Ufficio regionale di assicurazione dell'Alta Baviera), München»;

d) alla rubrica «L. PORTOGALLO», la menzione figurante sopra la colonna di destra è sostituita dalla menzione seguente:

«Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e di sicurezza sociale), Lisbona»;

10) l'allegato 5 è modificato come segue:

a) nella rubrica «12. BELGIO-FINLANDIA», i termini «senza oggetto» sono sostituiti dal testo seguente:

«Lo scambio di lettere del 18 agosto e del 15 settembre 1994 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), nonché all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi e sanitari).»;

b) la rubrica «17. DANIMARCA-FRANCIA» è sostituita dal testo seguente:

«17. DANIMARCA-FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979, nonché l'accordo integrativo del 2 giugno 1993 sulla rinuncia parziale ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 dal regolamento di applicazione (rinuncia parziale al rimborso di spese per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, d'infortunio sul lavoro o di malattie professionali e rinuncia al rimborso di spese per controlli amministrativi e sanitari).»;

c) alla rubrica «54. FRANCIA-LUSSEMBURGO» è aggiunta la seguente lettera:

«e) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 in merito alle modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96 del regolamento di applicazione.»;

d) le rubriche seguenti sono aggiunte:

>SPAZIO PER TABELLA>

e) alla rubrica «102. FINLANDIA-REGNO UNITO», la parola «nulla» è sostituita dal testo seguente:

«Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi e sanitari).»;

11) l'allegato 6 è modificato come segue:

alla rubrica «C. GERMANIA»:

i) ai punti 1 e 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.»;

ii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Assicurazione infortuni:

a) rapporti con Spagna, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo: pagamento tramite gli organismi di collegamento dello Stato competente e dello Stato di residenza (applicazione congiunta degli articoli da 53 e 58 del regolamento d'applicazione e delle disposizione di cui all'allegato 5);

b) rapporti con Belgio, Francia e Austria: pagamento tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente;

c) rapporti con Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia: pagamento diretto, salvo altrimenti disposto.»;

12) l'allegato 9 è modificato come segue:

Il testo della rubrica «C. GERMANIA» è sostituito dal testo seguente:

«Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale.»;

13) l'allegato 10 è modificato come segue:

a) al punto 4 della rubrica «A. BELGIO», le menzioni figuranti ai due trattini della colonna di destra sono sostituite rispettivamente dalle menzioni seguenti:

«- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales, Bruxelles (Ministero per gli affari sociali, la sanità pubblica e l'ambiente; amministrazione della sicurezza sociale, servizio dei rapporti internazionali, Bruxelles)

- Ministère des classes moyennes et de l'agriculture; administration du statut social des indépendants, Bruxelles (Ministero delle cassi medie e dell'agricoltura; amministrazione della sicurezza dei lavoratori autonomi, Bruxelles)»;

b) alla rubrica «B. DANIMARCA» sostituire il punto 4 con il testo seguente:

«4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)»;

c) alla rubrica «C. GERMANIA» il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 14 del regolamento d'applicazione:

La cassa malattia del settore di Bonn prescelta dall'interessato»;

d) il punto 1 della rubrica «D. SPAGNA» è sostituito dal testo seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento a casi singoli e per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (fatta eccezione per la convenzione speciale dei lavoratori marittimi con l'Istituto sociale della marina), dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 109 del regolamento d'applicazione:

Tesoreria General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale)»;

e) il testo della rubrica «C. GRECIA» è sostituito dal testo seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene

2. per l'applicazione:

a) dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, in collegamento con l'articolo 11 del regolamento d'applicazione;

b) dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, in collegamento con l'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

i) in generale:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene

ii) per i marittimi:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

3. per l'applicazione:

a) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, in collegamento con l'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione;

b) dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, dell'articolo 14 quater e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, il collegamento con l'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione;

c) dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento d'applicazione:

i) per i lavoratori subordinati:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene

ii) per i lavoratori autonomi:

(Ente presso cui il lavoratore è assicurato)

in particolare:

- per i proprietari di mezzi di trasporto di pubblica utilità:

Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí Áõôïêéíçôéóôþí (ÔÓÁ), ÁèÞíá [Cassa pensione autisti (TSA)], Atene

- per i professionisti e gli artigiani:

Ôáìåßï Åðáããåëìáôéþí êáé Âéïôå÷íþí ÅëëÜäïò (ÔÅÂÅ), ÁèÞíá [Cassa dei professionisti e degli artigiani di Grecia (TEVE)], Atene

- per i commercianti:

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Åìðüñùí (ÔÁÅ), ÁèÞíá [Cassa assicurazione commercianti (TAE)], Atene

- per gli agenti turistici e marittimi:

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Íáõôéêþí Ðñáêôüñùí êáé ÕðáëëÞëùí (ÔÁÍÐÕ), ÐåéñáéÜò [Cassa assicurazioni agenti e dipendenti del settore marittimo (TANPY)], Pireo

- per i procuratori legali, gli avvocati e i notai:

Ôáìåßï Íïìéêþí ÁèÞíá (Cassa giuristi), Atene

- per i medici, i dentisti, i veterinari e i farmacisti:

Ôáìåßï Óýíôáîçò êáé ÁõôáóöÜëéóçò Õãåéïíïìéêþí (ÔÓÁÕ), ÁèÞíá [Cassa pensioni e autoassicurazione dei sanitari (TSAY)], Atene

- per gli ingegneri e gli architetti:

Ôáìåßï Óýíôáîçò Ìç÷áíéêþí êáé Åñãïëçðôþí Äçìïóßùí ¸ñãùí (ÔÓÌÅÄÅ), ÁèÞíá [Cassa pensioni ingegneri e appaltatori di lavori pubblici (TSMEDE)], Atene

- per i giornalisti dei quotidiani di Atene e di Salonicco:

Ôáìåßï Óýíôáîçò Ðñïóùðéêïý Åöçìåñßäùí ÁèÞíáò-Èåóóáëïíßêçò (ÔÓÐÅÁÈ), ÁèÞíá [Cassa pensioni del personale di quotidiani di Atene e Salonicco (TPEATH)], Atene

- per i proprietari e giornalisti dei quotidiani regionali e della stampa periodica:

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Éäéïêôçôþí, Óõíôáêôþí êáé ÕðáëëÞëùí Ôýðïõ (ÔÁÉÓÕÔ), ÁèÞíá [Cassa assicurazioni proprietari, redattori e dipendenti della stampa (TAISYT)], Atene

- per gli albergatori:

Ôáìåßï Ðñüíïéáò Îåíïäü÷ùí, ÁèÞíá (Cassa previdenza albergatori), Atene

- per i giornalai:

Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí, ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç (Cassa pensioni giornalai), Atene-Salonicco

iii) per i marittimi:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

4. per l'applicazione dell'articolo 14 quater, paragrafo 3 del regolamento:

a) in generale:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene

b) per i marittimi:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Cassa pensione marittimi (NAT), Pireo

5. per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá [Ente per l'occupazione della manodopera (OAEDI)], Glyfada

6. per l'applicazione dell'articolo 81 del regolamento d'applicazione:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene

7. per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

a) per gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione:

Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá [Ente per l'occupazione della manodopera (OAED), Glyfada

b) per le prestazioni ai marittimi:

Ïßêïò Íáýôïõ, ÐåéñáéÜò (Casa del marinaio), Pireo

c) per le rimanenti prestazioni:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA), Atene

8. per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento d'applicazione:

a) per gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione:

Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá [Ente per l'occupazione della manodopera (OAED)], Glyfada

b) per le prestazioni ai marittimi:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

c) per le rimanenti prestazioni:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene

9. per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

a) per le prestazioni ai marittimi:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo,

b) per le rimanenti prestazioni:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Istituto di assicurazioni sociali (IKA)], Atene»;

f) ai punti I.1, 4, 5 e 11 dei numeri I, II e III della rubrica «L. PORTOGALLO», la menzione figurante sopra la colonna di destra è sostituita dalla menzione seguente:

«Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa»;

g) nella «N. SVEZIA», il punto 6, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Cassa di assicurazione della località in cui l'attività viene o verrà svolta e, nei casi in cui l'attività avrà luogo in un altro Stato membro, la cassa d'assicurazione da cui la persona è assicurata al momento della stipula dell'accordo, e».

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

2. L'articolo 1, punto 3 del presente regolamento entra in vigore per le persone che seguono corsi di studio o una formazione professionale nei Paesi Bassi, nonché per i familiari che li accompagnano durante tale periodo, dopo l'adozione delle opportune disposizioni in materia di rimborso ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, non oltre il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. MELKERT

(1) GU n. C 341 del 13. 11. 1996, pag. 6.

(2) GU n. C 182 del 16. 6. 1997.

(3) GU n. C 89 del 19. 3. 1997, pag. 20.

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU n. L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1).

(5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU n. L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1).

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