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Document 31996L0075
Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national and international inland waterway transport in the Community
Direttiva 96/75/CE del Consiglio del 19 novembre 1996 relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità
Direttiva 96/75/CE del Consiglio del 19 novembre 1996 relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità
GU L 304 del 27.11.1996, p. 12–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003
Direttiva 96/75/CE del Consiglio del 19 novembre 1996 relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1996 pag. 0012 - 0014
DIRETTIVA 96/75/CE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), considerando che i crescenti problemi relativi alla saturazione degli assi stradali e ferroviari, alla sicurezza dei trasporti, all'ambiente, ai risparmi energetici ed alla qualità della vita del cittadino richiedono, nell'interesse pubblico, uno sviluppo più accentuato ed un migliore sfruttamento delle potenzialità del trasporto per via navigabile, in particolare migliorandone la competitività; considerando che la diversità delle legislazioni nazionali relative alle modalità di sfruttamento commerciale della navigazione interna non favorisce il buon funzionamento del mercato interno in tale settore; che è pertanto opportuno istituire, a livello comunitario, nome comuni per tutto il mercato della navigazione interna, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 24 ottobre 1994 sul risanamento strutturale del settore della navigazione interna (4); considerando che il buon funzionamento del mercato interno esige, nel settore dei trasporti di merci per via navigabile, un adattamento dell'organizzazione dei sistemi di nolo a turno nel senso di una maggiore flessibilità commerciale, al fine di pervenire ad un regime di libertà di noleggio e di formazione dei prezzi di trasporto; considerando che, a tal fine, è opportuno prevedere un periodo transitorio, limitando progressivamente il campo d'applicazione del sistema di noleggio a turno, affinché i trasportatori possano adattarsi alle condizioni di un mercato libero e realizzare, se del caso, forme di associazione commerciale più idonee alle esigenze logistiche dei mittenti; considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è nel contempo necessario e sufficiente stabilire a livello comunitario un calendario uniforme per la liberalizzazione progressiva del mercato, rimettendo agli Stati membri la responsabilità dell'attuazione di tale liberalizzazione; considerando che è opportuno adottare le disposizioni che permettano, in caso di gravi turbative, di intervenire nel mercato dei trasporti di cui trattasi; che a tal fine occorre attribuire alla Commissione la competenza relativa all'adozione delle opportune misure secondo la procedura del comitato consultivo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «sistema di noleggio a turno», un sistema che consiste nel suddividere le richieste di trasporti della clientela in una borsa dei noleggi, a prezzi preventivamente determinati ed a condizioni affisse, e secondo l'ordine di disponibilità dei battelli dopo la fase di scarico. I trasportatori sono invitati, secondo la priorità della loro iscrizione al turno, a scegliere, in ordine di successione della loro iscrizione; b) «trasportatore», un proprietario o gestore di uno o più battelli utilizzati per la navigazione interna; c) «autorità competente», l'autorità incaricata dallo Stato membro di gestire e di organizzare il sistema di noleggio a turno; d) «grave turbativa del mercato», la comparsa, nel mercato del trasporto delle merci per via navigabile, di problemi specifici di questo mercato, tali da determinare una grave eccedenza dell'offerta rispetto alla domanda, potenzialmente persistente e che implichi una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e per la sopravvivenza di un numero rilevante di imprese di trasporto di merci per via navigabile, a condizione che le previsioni a breve e a medio termine per il mercato interessato non indichino miglioramenti sostanziali e durevoli. Articolo 2 Nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità, i contratti sono liberamente stipulati ed i prezzi liberamente negoziati tra le parti interessate. Articolo 3 In deroga all'articolo 2, gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2000, conservare un sistema di tariffe minime obbligatorie e sistemi di noleggio a turno, alle seguenti condizioni: - che siano rispettate le modalità indicate agli articoli da 4, 5 e 6; - che sia garantito il libero accesso dei sistemi di noleggio a turno e di prezzi imposti, alle medesime condizioni, ai trasportatori degli Stati membri. Articolo 4 Nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, non sono soggetti a questi sistemi di noleggio a turno: a) i trasporti di idrocarburi, di merci liquide e merci pulverulente alla rinfusa, i traffici speciali quali le masse pesanti ed indivisibili, i trasporti di contenitori, i trasporti «di spola» nelle cinte portuarie, i trasporti per conto proprio di qualsiasi natura, nonché qualsiasi tipo di trasporto che sia già effettuato al di fuori del sistema di noleggio a turno; b) i trasporti che non possono essere efficacemente effettuati mediante questi sistemi, in particolare: - i trasporti che richiedono l'impiego di materiale provvisto di mezzi di manutenzione delle merci; - i trasporti combinati, vale a dire i trasporti intermodali i cui percorsi sono effettuati principalmente per via navigabile e i cui percorsi iniziali e/o terminali, i più brevi possibile, sono effettuati o su strada o per ferrovia. Articolo 5 Nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere il più possibile flessibili i sistemi di noleggio a turno, in particolare: - prevedendo per gli spedizionieri la possibilità di stipulare contratti per viaggi multipli, vale a dire una serie di viaggi successivi effettuati dal medesimo battello; - prevedendo che i viaggi singoli o multipli proposti per due volte consecutive, sistema di noleggio senza trovare un offerente a turno, vengano esclusi dal sistema del turno e negoziati liberamente. Articolo 6 Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri interessati dai sistemi di noleggio a turno adottano le misure necessarie affinché gli spedizionieri possano liberamente scegliere fra tre tipi di contratto: - contratti a tempo, compresi i contratti di locazione o di noleggio, in cui il vettore mette uno o più battelli, con il rispettivo equipaggio, a disposizione esclusiva di un mittente, per una durata determinata ed al fine di trasportare le merci affidategli da quest'ultimo, contro il pagamento di una somma di denaro determinata su base giornaliera. Il contratto è liberamente stipulato tra le parti; - contratti a tonnellaggio, in cui il vettore si obbliga a trasportare, per un periodo stabilito dal contratto, un determinato tonnellaggio contro il pagamento di un nolo per tonnellata. Il contratto è liberamente stipulato tra le parti e deve obbligatoriamente riguardare grandi quantità di merci; - contratti per viaggi singoli o multipli. Articolo 7 1. In caso di grave turbativa del mercato dei trasporti fluviali, e fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (5), la Commissione, su domanda di uno Stato membro, può adottare le opportune misure, in particolare per impedire qualsiasi nuovo aumento della capacità di trasporto offerta sul mercato interessato. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. 2. Qualora uno Stato membro richieda l'adozione di opportune misure, una decisione è presa entro tre mesi dal ricevimento della domanda. 3. La domanda di uno Stato membro per l'adozione di opportune misure deve essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione economica del settore in oggetto, in particolare: - l'indicazione dei costi medi e dei prezzi relativi ai diversi tipi di trasporto; - il tasso di utilizzazione della capacità di carico; - le previsioni sull'evoluzione della domanda. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. Ne è vietato l'uso a fini fiscali o la comunicazione a terzi. 4. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo, e che non possono eccedere la durata della turbativa del mercato, sono immediatamente notificate agli Stati membri. Articolo 8 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 91/672/CEE (6). 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 9 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottato nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Articolo 10 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente H. COVENEY (1) GU n. C 318 del 29. 11. 1995, pag. 8. (2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 96. (3) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 6. 1996). (4) GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 5. (5) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/96 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale). (6) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.