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Document 31996L0057
Directive 96/57/EC of the European Parliament and of the Council of 3 September 1996 on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof
Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico
Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico
GU L 236 del 18.9.1996, p. 36–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrogato da 32009R0643
Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 18/09/1996 pag. 0036 - 0043
DIRETTIVA 96/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), (1) considerando l'importanza di promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno; (2) considerando che nella risoluzione del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri (4), il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire e eventualmente aumentare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia grazie alla messa a punto di politiche integrate di risparmio di energia; (3) considerando che l'elettricità consumata dagli elettrodomestici di refrigerazione rappresenta una percentuale non trascurabile del consumo di elettricità dei nuclei domestici nella Comunità e quindi del consumo totale di energia elettrica; che i vari modelli di elettrodomestici di refrigerazione disponibili sul mercato comunitario hanno, con volume e caratteristiche simili, un consumo di energia elettrica, cioè un rendimento energetico, estremamente variabile; (4) considerando che taluni Stati membri stanno per adottare delle disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica dei frigoriferi e congelatori domestici, tali da causare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità; (5) considerando che è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori; che la presente direttiva garantisce un livello di protezione elevato dell'ambiente e dei consumatori, prefiggendosi allo stesso tempo di migliorare notevolmente il rendimento energetico di questi elettrodomestici; (6) considerando che l'adozione di questo genere di misure è di competenza della Comunità; che i requisiti della presente direttiva restano nei limiti degli obiettivi di questa, a norma delle disposizioni dell'articolo 3 B del trattato; (7) considerando inoltre che l'articolo 130 R del trattato prevede, fra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente ed auspica un uso accorto e razionale delle risorse naturali; che la produzione e il consumo di elettricità rappresentano circa il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine umana e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità; che queste percentuali sono in aumento; (8) considerando altresì che la decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (5), persegue il duplice obiettivo di indurre i consumatori a utilizzare apparecchi e impianti a rendimento più elevato e di migliorare il rendimento di tali apparecchi e impianti; (9) considerando che il Consiglio ha stabilito, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO2) nella Comunità ai livelli del 1990 e che, per raggiungere tale obiettivo, sono necessarie misure più incisive per stabilizzare le emissioni di CO2 della Comunità; (10) considerando che la decisione 91/565/CEE (6) ha istituito un programma per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE); (11) considerando che le misure per il miglioramento del rendimento energetico applicate ai modelli più recenti degli elettrodomestici di refrigerazione disponibili non ne aumentano eccessivamente i costi di produzione e che tali misure possono essere ammortizzate in termini di risparmio di energia elettrica nell'ambito di pochi anni o un periodo inferiore; che questo calcolo non tiene conto del valore aggiunto dei costi esterni per la produzione di energia elettrica così evitati, quali le emissioni di biossido di carbonio (CO2) e di altri inquinanti; (12) considerando che il maggior rendimento energetico risultante naturalmente dalle pressioni del mercato e dal miglioramento dei processi di produzione, stimata a circa il 2 % l'anno, contribuirà agli sforzi per instaurare norme più rigorose in materia di consumo energetico; (13) considerando che la direttiva 92/75/CEE (7) (direttiva quadro) e la direttiva 94/2/CE della Commissione (8) (direttiva d'applicazione della direttiva 92/75/CEE) concernenti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, sensibilizzeranno maggiormente i consumatori al problema del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione; che tale misura pertanto incoraggia altresì i vari concorrenti a offrire un livello di rendimento energetico dei loro apparecchi superiore a quelli stabiliti dalla presente direttiva; che la fornitura di informazioni ai consumatori deve pur sempre accompagnarsi all'indicazione di norme per arrecare concreti benefici e conseguire un reale miglioramento del rendimento medio globale degli apparecchi venduti; (14) considerando che la presente direttiva, intesa ad eliminare gli ostacoli tecnici per quanto riguarda il miglioramento del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione, deve seguire il «nuovo approccio» stabilito dalla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (9), che enuncia espressamente che l'armonizzazione legislativa è limitata all'approvazione, mediante direttive, dei requisiti essenziali cui i prodotti immessi sul mercato devono essere conformi; (15) considerando che è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione per assicurare l'attuazione corretta della direttiva, garantire ai produttori condizioni di concorrenza eque e tutelare i diritti dei consumatori; (16) considerando che occorre tener conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (10); (17) considerando che, nell'interesse degli scambi internazionali, è opportuno applicare, se del caso, norme internazionali; che il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dal Comitato europeo di normalizzazione nella norma EN 153 del luglio 1995 sulla base di una norma internazionale; (18) considerando che, per poter circolare liberamente, gli elettrodomestici di refrigerazione conformi ai requisiti di rendimento energetico della presente direttiva devono recare la marcatura «CE» e le relative informazioni; (19) considerando che la presente direttiva riguarda unicamente gli elettrodomestici di refrigerazione per prodotti alimentari, alimentati dalla rete elettrica, con esclusione di quelli fabbricati secondo specifiche tecniche particolari; che gli apparecchi di refrigerazione per uso commerciale sono molto diversi e non si prestano ad essere compresi nella presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati della rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati in appresso «elettrodomestici di refrigerazione». Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento, nonché quelle fabbricati secondo specifiche tecniche particolari. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto della presente direttiva possano essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I. 2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dalla presente direttiva, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, è tenuto a far sì che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al paragrafo 1. Articolo 3 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato sul loro territorio di elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura «CE» che ne attesti la conformità a tutte le disposizioni della presente direttiva. 2. Fino a prova contraria gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva gli elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura «CE» a norma dell'articolo 5. 3. a) Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano disciplinati anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che, fino a prova contraria, si presume che tali elettrodomestici siano conformi anche alle disposizioni di tali altre direttive. b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere la regolamentazione da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica soltanto che gli elettrodomestici di refrigerazione sono conformi alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze o i fogli di istruzioni che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono menzionare i numeri delle direttive in questione, secondo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura «CE» degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II. Articolo 5 1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura «CE», che è costituita dalle iniziali «CE». Essa figura nell'allegato III e deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio. 2. È vietato apporre sugli elettrodomestici di refrigerazione marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura «CE». Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura «CE» resti visibile e leggibile. Articolo 6 1. Qualora uno Stato membro constati che la marcatura «CE» è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità è obbligato a rendere il prodotto conforme e a porre fine alla violazione alle condizioni imposte dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario. 2. Qualora la situazione di non conformità continui, lo Stato membro prende, in applicazione dell'articolo 7, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato. Articolo 7 1. Qualsiasi decisione presa ai sensi della presente direttiva che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione ne precisa i motivi. La decisione è notificata tempestivamente ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali debbono essere promossi. 2. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di una tale misura e motiva la sua decisione. La Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri. Articolo 8 Entro quattro anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione valuta i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nella prospettiva del passaggio alla seconda fase di aumento del rendimento energetico, essa esamina in seguito, in consultazione con le parti interessate, la necessità di proporre una seconda serie di misure appropriate per migliorare sensibilmente il rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione. In tal caso, tutte le misure di rendimento energetico e le relative date di entrata in vigore saranno basate sui livelli di rendimento energetico giustificati economicamente e tecnicamente alla luce delle circostanze del momento. Si terrà conto altresì di qualsiasi altra misura ritenuta appropriata per migliorare il rendimento degli elettrodomestici di refrigerazione. Articolo 9 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni allo scadere del termine di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Durante un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione che soddisfano requisiti uguali a quelli applicati nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva. Articolo 10 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HÄNSCH Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. C 390 del 31. 12. 1994, pag. 30 e GU n. C 49 del 20. 2. 1996, pag. 10. (2) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 18. (3) Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 134), posizione comune del Consiglio dell'11 marzo 1996 (GU n. C 120 del 24. 4. 1996, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996). (4) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32. (6) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34. (7) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16. (8) GU n. L 45 del 17. 2. 1994, pag. 1. (9) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1. (10) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23. ALLEGATO I METODO PER CALCOLARE IL CONSUMO MASSIMO DI ENERGIA ELETTRICA CONSENTITO PER UN ELETTRODOMESTICO DI REFRIGERAZIONE E PROCEDURA PER LA RELATIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ Il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione (che può essere espresso in kWh per 24 ore) dipende dalla categoria di elettrodomestici cui appartiene (ad esempio, un frigorifero a una stella, congelatore orizzontale, ecc.), dal suo volume e dal rendimento energetico del modello (ad esempio, spessore dell'isolamento, rendimento del compressore, ecc.), nonché della differenza fra la temperatura all'esterno e quella all'interno dell'elettrodomestico. Nello stabilire norme di rendimento energetico, si devono pertanto prevedere tolleranze per i principali fattori endogeni che influenzano il consumo di energia (cioè la categoria dell'apparecchio e il suo volume). Per questo motivo, i consumi massimi di energia elettrica consentiti per un apparecchio di refrigerazione sono definiti mediante un'equazione lineare in funzione del volume dell'apparecchio, con diverse equazioni definite per ciascuna categoria di apparecchi. Per calcolare il consumo elettrico massimo consentito di un apparecchio, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Poiché gli elettrodomestici di refrigerazione contengono diversi scomparti con temperature costanti diverse (che ovviamente ne influenzano il consumo di energia elettrica), il consumo elettrico massimo consentito è definito in funzione del volume adattato, che è una somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti. Ai fini della presente direttiva, il volume adattato (Vadj) di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dalla formula: Vadj = Ó Vc × Wc × Fc × Cc Wc = >NUM>(25 - Tc) / >DEN>20 dove Tc è la temperatura nominale di ciascuno scomparto (in °C), dove Vc è il volume netto in un determinato tipo di scomparto nell'apparecchio e Fc è un fattore pari a 1,2 per gli scomparti «no frost» e 1 per gli altri scomparti. Cc = 1 per gli elettrodomestici di refrigerazione delle classi climatiche normali (N) e subnormali (SN) Cc = Xc per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica subtropicale (ST) Cc = Yc per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica tropicale (T) I coefficienti di ponderazione Xc e Yc per i vari tipi di scomparto sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Il volume adattato e i volumi netti sono espressi in litri. Il consumo massimo di energia elettrica consentito (Emax espressa in kWh per 24 ore e calcolato fino a due decimali), per un tipo di apparecchio con un volume adattato Vadj per ciascuna categoria di apparecchio è definito dalle equazioni seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Per i frigoriferi congelatori con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra, il consumo massimo di energia elettrica consentito (Emax) è determinato dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la temperatura più bassa, nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Procedure di prova per verificare se l'apparecchio è conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica della presente direttiva Se il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione soggetto a verifica è inferiore o uguale al valore Emax; (consumo massimo di energia elettrica consentito per la sua categoria, quale definito sopra), più 15 %, tale apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di elettricità della presente direttiva. Se il consumo di energia elettrica dell'apparecchio è superiore al valore massimo consentito, maggiorato del 15 %, si deve misurare il consumo di energia elettrica di altri tre apparecchi. Se la media aritmetica dei consumi di energia elettrica di questi tre apparecchi è inferiore o uguale al valore massimo consentito Emax, maggiorato del 10 %, l'apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica della presente direttiva. Se la media aritmetica supera il valore massimo consentito, maggiorato del 10 %, l'apparecchio è considerato non conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica della presente direttiva. Definizioni I termini usati nel presente allegato sono quelli definiti nella norma europea del Comitato europeo di normalizzazione EN 153 del luglio 1995. ALLEGATO II PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (MODULO A) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'elettrodomestico di refrigerazione è conforme ai requisiti della direttiva. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun elettrodomestico di refrigerazione che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo non inferiore a tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'elettrodomestico di refrigerazione. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'elettrodomestico di refrigerazione ai requisiti della direttiva; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'elettrodomestico di refrigerazione, nonché: i) il nome e l'indirizzo del fabbricante; ii) una descrizione generale del modello, sufficiente per un'identificazione inequivocabile; iii) informazioni, compresi disegni ove opportuno, sulle caratteristiche principali di progettazione del modello, in particolare su aspetti rilevanti per il consumo di energia elettrica, quali dimensioni, volume(i), caratteristiche del compressore, elementi specifici, eccetera; iv) istruzioni di funzionamento se esistono; v) rapporti sulle prove di misurazione del consumo di energia elettrica effettuata conformemente al punto 5; vi) particolari sulla conformità di queste prove di misurazione ai requisiti di consumo energetico stabiliti nell'allegato I. 4. La documentazione tecnica preparata ai fini di altre normative comunitarie può essere utilizzata se corrisponde ai requisiti del presente allegato. 5. I fabbricanti degli elettrodomestici di refrigerazione sono responsabili della determinazione del consumo di elettricità di ciascun elettrodomestico di refrigerazione contemplato dalla presente direttiva, secondo le procedure specificate nella norma europea EN 153 nonché della conformità del tipo di apparecchio ai requisiti dell'articolo 2. 6. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. 7. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva applicabili. ALLEGATO III MARCATURA «CE» DI CONFORMITÀ La marcatura «CE» di conformità è costituita dalla iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: >RIFERIMENTO A UN FILM> In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE» devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.