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Document 31994R1467

Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

GU L 159 del 28.6.1994, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2004; abrogato da 32004R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1467/oj

31994R1467

Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 28/06/1994 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0156
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0156


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/94 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1994 concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, allo scopo di conservare la diversità biologica e genetica in agricoltura nella Comunità, che rappresenta un patrimonio insostituibile di risorse biologiche e genetiche, occorre prendere tutte le misure necessarie per conservarle, caratterizzarle, raccoglierle e utilizzarle in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agraria comune e alla salvaguardia della biodiversità, in sintonia con la Convenzione sulla biodiversità ratificata dalla Comunità nel 1993, nonché gestire tutte le possibili soluzioni future che si rivelassero necessarie;

considerando che, nel presente regolamento il termine « settore agricolo » deve essere inteso in senso lato e che pertanto per risorse genetiche in agricoltura si intendono anche quelle silvicole e forestali;

considerando che ai sensi del presente regolamento tra le risorse genetiche in agricoltura rientrano le risorse genetiche vegetali e quelle animali;

considerando che uno sviluppo e un coordinamento efficaci della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche devono prefiggersi di organizzare, nel migliore interesse generale, le attività intraprese negli Stati membri, utilizzare in modo efficace i risultati di tali attività, orientarle secondo le necessità della politica agricola comune e, in sintonia con la suddetta Convenzione mettere in comune i mezzi necessari per l'attuazione di azioni adeguate ai bisogni della Comunità, tenendo conto, se del caso, delle azioni intraprese nello stesso settore da organismi internazionali riconosciuti e dai paesi terzi europei;

considerando che a tal fine occorre prevedere uno scambio costante di informazioni e, in particolare, una consultazione reciproca sui programmi nazionali in corso e previsti negli Stati membri riguardanti la conservazione, la raccolta, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che il coordinamento a livello comunitario di azioni già avviate a livello nazionale nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve consentire di potenziare l'efficacia dei lavori in corso;

considerando che tali lavori risultano attualmente insufficienti data la loro stessa natura o per il fatto che gli Stati membri non dispongono di mezzi tali da poter rafforzare le loro attività in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; che in tali casi, in base al principio della sussidiarietà, la Comunità europea deve poter sostenere e completare le azioni intraprese dagli Stati membri, contribuendo in questo modo all'osservanza degli obblighi che le incombono in ordine alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio rurale, nonché all'elaborazione e all'attuazione di programmi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; che il problema della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura ha una portata transnazionale e coinvolge tutti gli Stati membri, anche se finora non è stato intrapreso alcun programma di azione specifico a livello comunitario; che la soluzione più efficace è quella di valorizzare, attraverso il loro coordinamento, le azioni in essere e di sostenere nuove azioni altamente prioritarie; che l'inazione comporterebbe, da un lato, l'inefficacia e, dall'altro, la perdita di risorse genetiche;

considerando che le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura offrono la possibilità di potenziare la diversificazione in agricoltura, contribuire al mantenimento della biodiversità, migliorare la qualità dei prodotti agricoli e ridurre gli impieghi e i costi della produzione agricola contribuendo in particolare all'estensivizzazione della produzione in agricoltura;

considerando che, poiché il coordinamento nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura è strettamente connesso con la politica agricola comune, è necessario garantire l'applicazione più rapida possibile delle attività intraprese in tale settore;

considerando che, per le necessità del coordinamento e in considerazione dell'estensione geografica del patrimonio genetico in agricoltura della Comunità europea nonché data la necessità di azioni da avviare in tale settore, è auspicabile una stretta e costante cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche;

considerando che il coordinamento delle attività nazionali richiede una conoscenza estesa ed approfondita della situazione della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; che occorre procedere all'inventario di queste conoscenze e fissare le modalità di accesso degli utilizzatori ai dati così raccolti;

considerando che le attività intraprese a livello comunitario devono essere orientate, in particolare, verso il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e verso nuove utilizzazioni di prodotti agricoli tradizionali o nuovi per conferire loro un valore aggiunto più elevato;

considerando che un programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve contribuire alla preservazione del patrimonio di biodiversità della Comunità, alla competitività dell'agricoltura e ad una migliore gestione delle risorse agricole;

considerando che un tale programma comunitario di azioni a lungo termine può permettere di trovare nuove forme di produzione a vantaggio dell'agricoltura, dell'ambiente e del paesaggio;

considerando che occorre provvedere affinché i risultati delle attività nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura cui partecipa la Comunità siano messi a disposizione di quest'ultima;

considerando che, nell'ambito della politica generale elaborata dalla Comunità nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura con l'ausilio dei competenti organi consultivi, l'istituzione di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione costituisce il mezzo più adeguato per rafforzare la cooperazione poiché tale comitato potrà assistere utilmente la Commissione nell'esecuzione dei compiti affidatile in materia di coordinamento della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che per consentire lo sfruttamento dei risultati ottenuti è opportuno promuoverne la diffusione e la divulgazione; che per ottenere un'utilizzazione quanto più ampia ed adeguata possibile del programma d'azione, questo sarà completato da pubblicazioni sui risultati conseguiti e da attività di divulgazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività intraprese negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono garantiti alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento

a) le risorse genetiche in agricoltura comprendono le risorse genetiche vegetali e le risorse genetiche animali;

b) si intendono per:

- risorse genetiche vegetali, segnatamente, quelle riguardanti i settori delle piante agricole, ivi inclusi i vitigni, le piante foraggere, il settore dell'orticoltura, ivi incluse le piante ornamentali, medicinali ed aromatiche, il settore della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste, i funghi, i microrganismi nonché la flora selvatica che risulta o potrebbe risultare utile nel settore agricolo;

- risorse genetiche animali, segnatamente quelle riguardanti gli animali di allevamento, (vertebrati ed alcuni invertebrati), i microrganismi nonché la fauna selvatica che risulta o potrebbe risultare utile nel settore agricolo.

3. Il coordinamento e la promozione di cui al paragrafo 1 sono attuati in coerenza con la politica generale adottata dalla Comunità nel settore delle risorse genetiche in agricoltura.

TITOLO I Informazione e consultazione

Articolo 2

Un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione è istituito alle condizioni previste agli articoli 3 e 4.

Articolo 3

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente ed almeno una volta all'anno alla Commissione le informazioni tecniche, economiche e finanziarie sulle azioni specifiche di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura intraprese o previste sotto la loro autorità.

Essi si adoperano a fornire periodicamente alla Commissione le stesse informazioni concernenti le azioni di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura intraprese e previste da organismi da essi indipendenti.

2. La Commissione tiene un inventario permanente delle azioni di cui al paragrafo 1 e, mediante misure appropriate, promuove gli scambi di informazioni tra gli organismi competenti degli Stati membri, in particolare gli scambi sulle origini e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. Gli scambi di informazioni possono essere realizzati nell'ambito delle azioni finanziate dal programma di cui all'articolo 7.

3. Dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 13, la Commissione fissa le modalità secondo cui l'insieme delle informazioni raccolte è messo a disposizione degli interessati.

Articolo 4

1. La Commissione esamina costantemente le politiche, la situazione e le tendenze in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri, tenendo conto dei risultati di altri studi pertinenti nel campo delle risorse genetiche, fra cui quelli disponibili sullo sfruttamento e sull'erosione genetici. A tal fine, essa predispone una consultazione con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 13.

2. La Commissione organizza scambi di informazioni ed assicura un ampliamento e un miglioramento delle misure di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, in particolare mediante seminari, corsi di aggiornamento professionale, scambi di esperti, missioni di studi e perizie scientifiche e tecniche.

TITOLO II Azioni specifiche

Articolo 5

1. Fatte salve le eventuali raccomandazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri, la Commissione è incaricata di:

a) fornire assistenza per coordinare a livello comunitario talune azioni nazionali in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura al fine di consentire un'organizzazione razionale dei mezzi predisposti in seno alla Comunità, un'utilizzazione efficace dei risultati e un orientamento coerente con gli obiettivi della politica agricola comune;

b) elaborare ed attuare programmi d'azione in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura a livello della Comunità, al fine di sostenere o integrare le azioni intraprese dagli Stati membri.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 6

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, la Commissione prende tutte le misure affinché i risultati che possono far progredire la realizzazione delle azioni intraprese nel quadro dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, siano messi a disposizione della Comunità con i mezzi più adeguati.

2. La Commissione predispone i mezzi opportuni per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati che possono far progredire la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e, in particolare, in coerenza con gli obiettivi della politica agricola comune.

TITOLO III Programma di azioni in materia di risorse genetiche in agricoltura

Articolo 7

Il programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura quale definito all'allegato I, in appresso denominato « programma », è adottato per un periodo di cinque anni.

Articolo 8

Le modalità di realizzazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono definiti all'allegato I.

Articolo 9

La Commissione attuerà il programma dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 13. La consultazione riguarderà:

- la definizione e l'aggiornamento del programma di lavoro,

- il contenuto dei bandi pubblici per concorsi di idee,

- la valutazione delle azioni concertate e dei progetti previsti all'allegato I,

- l'elaborazione e l'utilizzazione dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 9, primo trattino, saranno definiti gli obiettivi particolareggiati, il tipo di azioni da intraprendere e le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica i bandi pubblici per concorsi di idee sulla base del programma di lavoro.

2. I contratti conclusi dalla Commissione per la realizzazione delle varie azioni fissano le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nel quadro del presente programma.

Articolo 11

1. Nel corso del terzo anno di svolgimento del programma, la Commissione procede ad un riesame del medesimo e ad un'analisi della situazione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.

2. Al termine del programma la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che procede ad una valutazione dei risultati. La relazione di detto gruppo al riguardo unitamente alle osservazioni della Commissione saranno presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 12

1. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 20 milioni di ECU, comprese le spese per il personale e l'amministrazione.

2. La ripartizione indicativa dell'importo è riportata nell'allegato II.

TITOLO IV Disposizioni generali

Articolo 13

1. È istituito un comitato per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno, conformemente alle norme fissate nel 1965 per i comitati di gestione istituiti per le organizzazioni comuni di mercato.

3. Al comitato è richiesto il parere con la procedura definita all'articolo 14.

Articolo 14

1. Nei casi in cui è fatto ricorso alla procedura definita al presente articolo, il comitato è investito della questione dal proprio presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione ne dà immediata comunicazione al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al comma precedente.

Articolo 15

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione pertinente sottopostagli dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 16

La Commissione presenta periodicamante al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 5.

Tale relazione contiene in particolare

- una descrizione dello sviluppo delle azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri,

- una descrizione dell'evoluzione della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri,

- una descrizione della situazione delle azioni intraprese nel quadro del presente regolamento,

- uno studio sull'auspicabile evoluzione futura della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri nonché del coordinamento delle azioni in tale settore a livello comunitario, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune e dei risultati già acquisiti nel programma. Lo studio includerà, se del caso, riferimenti al lavoro intrapreso in questo settore da organismi internazionali riconosciuti.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 266 dell'1. 10. 1993, pag. 2.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 20.

ALLEGATO I

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA I. OBIETTIVI

Gli obiettivi del programma consistono nel contribuire a garantire e a migliorare la conservazione, la caratterizzazione, la documentazione, la valutazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche vegetali e animali potenzialmente preziose nella Comunità.

Per conseguire gli obiettivi occorre coordinare le azioni già in corso negli Stati membri nonché integrarle e ampliarle. Per tutte queste azioni si applica il principio della sussidiarietà.

Se possibile, le azioni intraprese in questo programma saranno perseguite in collegamento con le azioni intraprese nello stesso settore da organismi internazionali riconosciuti.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Commissione attua il programma.

2. Le modalità di attuazione del programma di cui all'articolo 8 consistono nella costituzione di un inventario permanente delle risorse genetiche in agricoltura della Comunità, nell'attuazione di azioni concertate e di progetti a compartecipazione finanziaria riguardanti la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione di dette risorse genetiche nonché nell'introduzione di misure di accompagnamento.

- Inventario permanente

L'inventario permanente consiste soprattutto nella definizione nonché nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici dello stato e della natura delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione di tali risorse genetiche. Le spese relative alla costituzione dell'inventario e alla sua pubblicazione periodica saranno coperte con gli stanziamenti globali destinati all'esecuzione del programma.

- Azioni concertate

Le azioni concertate consistono in attività intraprese dalla Comunità volte a coordinare singole azioni di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte dagli Stati membri. Esse possono formare oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità sino a concorrenza del 100 % delle spese di concertazione.

- Progetti a compartecipazione finanziaria in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

I progetti di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura formano oggetto di contratti a compartecipazione finanziaria. Il contributo finanziario della Comunità, che comunque non può essere superiore al 50 % del costo totale dei progetti, viene concesso per l'attuazione dei medesimi.

I partecipanti all'esecuzione di questo tipo di progetti devono, di norma, essere stabiliti nella Comunità. Verrà riservata una certa priorità ai progetti per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri differenti. Detti contratti vengono conclusi, di norma, a seguito di una procedura di selezione dei progetti basata su inviti a presentare proposte di progetto pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In caso di urgenza, può essere applicata la procedura a licitazione privata.

- Misure d'accompagnamento

Le misure di accompagnamento consistono

- nell'organizzazione di seminari, conferenze tecniche o gruppi di lavoro,

- in attività di coordinamento interno mediante gruppi tecnici specializzati,

- in attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,

- in attività di promozione dello sfruttamento dei risultati.

Le misure di accompagnamento possono formare oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità sino a concorrenza del 100 % del loro costo totale.

3. All'attuazione delle azioni previste dal presente programma può partecipare qualsiasi soggetto di diritto (persona fisica o giuridica) di uno Stato membro e stabilito nella Comunità. La partecipazione di soggetti di paesi terzi nonché il contributo finanziario comunitario relativo a tale partecipazione devono formare oggetto di un esame specifico.

4. Le spese inerenti alla diffusione dei risultati e delle conoscenze acquisite nel quadro della realizzazione delle azioni e dei progetti sono coperte con gli stanziamenti destinati al programma.

5. Ogni proposta d'azione dovrà contenere una dichiarazione relativa all'impatto ambientale. In tale dichiarazione dovrà inoltre figurare l'impegno di rispettare le pertinenti norme di sicurezza.

III. MODALITÀ TECNICHE

1. Campo d'applicazione

a) Attività incluse nel programma

Il presente programma riguarda la conservazione, la caratterizzazione, la valutazione, la raccolta e l'utilizzazione di risorse genetiche vegetali e animali presenti attualmente nel territorio della Comunità e in pericolo di scomparsa qualora non vengano prese misure specifiche nei loro riguardi.

Gli organismi oggetto delle attività sono piante (piante con riproduzione mediante semi e talune piante con riproduzione mediante spore), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche. Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline) nonché collezioni ex situ e in situ.

La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza economica significativa - o che probabilmente potrebbero presentarla in futuro - in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura, nella Comunità. Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

- la diversificazione della produzione in agricoltura,

- il miglioramento della qualità dei prodotti,

- una migliore tutela dell'ambiente naturale.

Ai sensi del presente programma si intende per:

- « documentazione », la raccolta e la registrazione di tutti i tipi di dati;

- « passaporto », i dati registrati nel luogo di raccolta;

- « caratterizzazione », gli elementi fondamentali di descrizione tassonomica successivamente registrati;

- « valutazione », la valutazione di altri caratteri quali, ad esempio, resistenza alle malattie o allo stress.

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) sui metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione.

b) Attività escluse dal programma

Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi volti a migliorare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi « modello » nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

I lavori in corso di realizzazione negli Stati membri sono ammissibili solo per l'attuazione di « azioni concertate ».

Non sono contemplate le attività riguardanti gli animali inferiori, le piante inferiori e i microrganismi, ad eccezione di quelli coltivati o allevati su terreno o in acqua dolce e di quelli che possono essere utilizzati come mezzi di lotta biologica in agricoltura. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi.

La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.

2. Azioni

Verranno promossi i seguenti tipi di azione.

a) Inventario

Verrà costituito e pubblicato, con aggiornamenti periodici, un inventario permanente delle attività condotte nella Comunità per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché dei programmi in situ e delle collezioni ex situ.

L'inventario costituirà una guida delle collezioni di risorse genetiche conservate e delle attività connesse nella Comunità. L'obiettivo consiste nel creare uno strumento di ausilio per le altre attività del programma e, in particolare, per incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili di materiale conservato e protetto. Nell'inventario saranno indicati i dati completi particolareggiati di ogni base di dati e di ogni collezione sovvenzionata dal programma nonché altre opportune informazioni.

b) Conservazione, documentazione e scambio di informazioni

L'obiettivo consiste nel potenziare le attività comunitarie di conservazione delle risorse genetiche agricole animali o vegetali, ivi inclusi gli alberi forestali, e di documentazione in materia coordinando i lavori già in corso e sopprimendo gli inutili doppioni d'attività.

I lavori verranno effettuati secondo una successione di fasi logiche. I lavori riguardanti una determinata fase non saranno sovvenzionati dalla Comunità se non risulterà che le fasi precedenti sono state concluse nell'ambito del programma o anteriormente.

In seguito, qualora ne risulti la necessità, potranno essere sovvenzionate nuove azioni (fase 6).

Ai fini dell'armonizzazione, le fasi di dati utilizzate in tutte le azioni finanziate ai sensi del programma dovranno diventare compatibili.

Relativamente a ciascuna fase di attuazione del programma, le informazioni acquisite saranno pubblicate e il materiale raccolto, nella misura del possibile, sarà reso disponibile per la diffusione.

Per ciascuna specie, le fasi sono le seguenti:

- Fase 1: Definizione del programma di lavoro

Definizione di un elenco minimo di elementi descrittivi fondamentali, progettazione e prova di una base di dati comune e di un modello uniforme per lo scambio di dati. La base di dati comune dovrà essere progettata in modo da soddisfare le necessità degli utilizzatori e a tal fine dovrà essere utilizzato il linguaggio standard. Gli elementi descrittivi scelti devono essere altamente trasmissibili, espressi in tutte le condizioni ambientali e di non costosa valutazione.

- Fase 2: Caratteristiche delle collezioni

Creazione della base di dati. Composizione dei dati dei passaporti, riproduzione o rigenerazione del materiale e caratterizzazione degli elementi descrittivi fondamentali.

- Fase 3: Valutazione (caratterizzazione secondaria)

Se del caso, inserimento di altri dati ottenuti da altre prove di « screening » (confronta « valutazione e utilizzazione »).

- Fase 4: Classificazione delle collezioni

Utilizzando la base di dati comune, identificazione dei doppioni e delle lacune delle collezioni già esistenti. Se del caso, designazione di una parte della totalità come « nucleo centrale della collezione ».

- Fase 5: Razionalizzazione delle collezioni

Razionalizzazione ed armonizzazione delle collezioni in caso di duplicati. Una certa sovrapposizione delle collezioni è necessaria a titolo di salvaguardia contro eventuali perdite accidentali. Il criterio di minima è che i duplicati di materiale del « nucleo centrale della collezione » vengano conservati almeno in due siti determinati. La collezione completa può essere distribuita su diversi siti determinati.

- Fase 6: Acquisizione (raccolta) di risorse genetiche

Le operazioni di raccolta possono essere effettuate:

i) ove le collezioni presentano lacune, il che evidentemente ne limita l'utilità oppure

ii) in caso di materiale non ancora raccolto, che si può ragionevolmente ritenere come unico e che, se non venisse raccolto, andrebbe perso.

Nelle operazioni di raccolta e di conservazione verranno seguite le buone prassi in materia; il materiale raccolto sarà registrato documentalmente ed inserito nella base di dati (fasi da 1 a 5). Per gli animali, la « collezione » potrà comprendere la raccolta e la conservazione di sperma, uova e embrioni di razze uniche e in pericolo.

Particolare attenzione verrà riservata alla pubblicazione di informazioni e alla diffusione di materiale ottenuti dalle succitate attività.

c) Valutazione e utilizzazione

L'obiettivo consiste nel migliorare la valutazione e l'utilizzazione del materiale conservato nelle collezioni comunitarie di risorse genetiche, sia in situ che ex situ.

Sono ammissibili le seguenti azioni:

- Azioni volte direttamente all'utilizzazione di materiale conservato in agricoltura, ad esempio la riproduzione di possibili materiali e loro prova sul campo.

- L'acquisizione di informazioni in materia presso utilizzatori che hanno ricevuto in passato risorse genetiche dalla banca di geni nonché la raccolta di dati nella letteratura specifica.

- La valutazione di routine della qualità e delle caratteristiche di materiale conservato in condizioni pratiche.

- Lo « screening » di routine di materiale conservato per fonti di geni utili e di interesse che determinano, ad esempio, la qualità del prodotto, la resistenza a malattie, a parassiti e a condizioni di stress, la capacità di combinazione in generale, la sterilità maschile.

- La registrazione di altre caratteristiche di interesse non economico, ma utili dal punto di vista operativo, ad esempio per una identificazione più rapida o più precisa dei genotipi.

3. Partecipazione

I modi di partecipazione alle azioni a compartecipazione finanziaria saranno due e i relativi criteri sono i seguenti:

a) Partecipante designato

Un partecipante designato è:

- un soggetto autorizzato ad impartire una formazione a livello di dottorato di ricerca (Ph.D.); il partecipante deve essere disponibile ad accogliere studenti di corsi post-laurea (3 anni)

e/o

- un soggetto riconosciuto dallo Stato membro

e/o

- un soggeto riconosciuto dallo Stato membro come avente un livello equipollente di competenze nel settore interessato

e,

qualora responsabile di una collezione, quest'ultima deve:

- essere accessibile a tutti gli utilizzatori in buona fede,

- essere conforme alle norme di buona prassi,

- essere in impiego attivo.

b) Partecipante complementare

Un partecipante complementare detiene materiale che è complementare a quello della stessa specie in una determinata banca di geni, oppure possiede altre competenze complementari.

I partecipanti complementari prendono parte ai lavori come subappaltatori in collaborazione con un partecipante designato.

Si tratta di un programma pluridisciplinare; viene particolarmente incoraggiata la partecipazione in tutti i campi da esso contemplati, soprattutto quelli riguardanti l'utilizzazione di materiale conservato.

ALLEGATO II

RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA RIPARTIZIONE FINANZIARIA INDICATIVA "" ID="1">I. Inventario permanente> ID="2">10 % "> ID="1">II. Conservazione, caratterizzazione, raccolta, utilizzazione> ID="2">88 % "> ID="1">1. Risorse genetiche vegetali"> ID="1">66 %"> ID="1">2. Risorse genetiche animali"> ID="1">22 %"> ID="1">III. Valutazione del programma> ID="2">2 % (1)"> ID="1">Totale> ID="2">100 % (2) "">

(1) Per la valutazione e la diffusione dei risultati del programma è previsto un importo corrispondente al 2 % circa dell'importo totale.

(2) Incluse le spese di amministrazione specifica del programma che ammontano a circa il 2,5 % dell'importo totale nonché le spese per il personale specializzato (due agenti A, due agenti B, due agenti C) che ammontano a circa il 10 % dell'importo totale.

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