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Document 31993L0025

Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini

GU L 149 del 21.6.1993, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; abrogato da 32008R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/25/oj

31993L0025

Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 21/06/1993 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0051


DIRETTIVA 93/25/CEE DEL CONSIGLIO del 1o giugno 1993 riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

considerando che la direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini che devono essere effettuate dagli Stati membri sul patrimonio ovino e caprino(3) , è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle sue disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio nazionale di caprini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini da effettuare;

considerando che è importante seguire l'evoluzione della struttura delle aziende agricole negli Stati membri;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne ovina e caprina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne ovina e caprina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, deve continuare la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE(4) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I INDAGINI SUL PATRIMONIO OVINO E CAPRINO A. A livello nazionale

Frequenza - Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno, riferendosi ad uno dei primi giorni del mese di dicembre, un'indagine statistica sul patrimonio ovino presente sul rispettivo territorio.

2. Gli Stati membri effettuano altresì un'indagine statistica sul patrimonio caprino, o separatamente o congiuntamente all'indagine sul patrimonio ovino:

a) ogni anno, riferendosi ad uno dei primi giorni del mese di dicembre, quando la consistenza del patrimonio caprino sia pari a 500 000 capi ed oltre;

b) almeno una volta ogni cinque anni quando la consistenza del patrimonio caprino sia inferiore a 500 000 capi.

3. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché le indagini statistiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 3, secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva per ovini si intendono gli animali domestici della specie Ovis e per caprini gli animali domestici della specie Capra.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti gli ovini e caprini presenti nelle aziende agricole definite secondo la procedura prevista dall'articolo 20. Le indagini devono tener conto di un numero di aziende tale che un totale di almeno il 95 % del patrimonio ovino e caprino recensito nel quadro dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole sia coperto da tutte le aziende suddette.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui al paragrafo 2 mediante una stima della consistenza del patrimonio ovino e caprino che non figura in tali indagini.

Ripartizione in categorie

Articolo 3

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da permettere la ripartizione del patrimonio ovino e di quello caprino almeno in base alle seguenti categorie:

A. Ovini, totale:

A.1. pecore e agnelle montate:

A.1.1. pecore da latte e agnelle montate da latte;

A.1.2. altre pecore e agnelle montate;

A.2. altri ovini.

B. Caprini, totale:

B.1. capre aventi già figliato e capre montate:

B.1.1. capre aventi già figliato;

B.1.2. capre montate per la prima volta;

B.2. altri caprini.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

3. La categorie sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Precisazioni

Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate sotto forma d'indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamento non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri il 2 % del numero totale degli ovini e del numero totale dei caprini, percentuale corrispondente ad un intervallo di fiducia del 68 %, o un numero assoluto da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 20.

3. Gli Stati membri adottano, oltre quelli che riguardano la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3, i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termine di trasmissione

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e delle stime complementari, per i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non oltre il 1o marzo successivo al mese di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2, delle indagini e le stime complementari anteriormente al 1o aprile successivo al mese di riferimento.

Deroghe

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1:

a) le suddivisioni della categoria A.1 sono facoltative per gli Stati membri il cui patrimonio ovino sia inferiore, al momento dell'indagine, a 2 500 000 capi;

b) le suddivisioni della categoria B.1 sono facoltative per gli Stati membri il cui patrimonio caprino sia inferiore, al momento dell'indagine, a 500 000 capi;

c) gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) stimano il numero totale dei capi della categoria B, senza suddivisione, per ognuno degli anni in cui non ha luogo l'indagine;

d) nel caso in cui il patrimonio ovino della categoria A.1.1 rappresenti meno dell'1 % della categoria A.1, gli Stati membri sono autorizzati a stimare o a derivare il numero di capi sulla base di altre fonti.

2. In deroga agli articoli 1 e 5 la Danimarca e i Paesi Bassi sono autorizzati a stimare il patrimonio ovino e caprino ed il Regno Unito quello caprino presente in dicembre basandosi sulla consistenza dei capi rilevata nel corso del censimento annuale dell'agricoltura, che in tali paesi viene effettuato a maggio/giugno dello stesso anno. Essi trasmettono alla Commissione i risultati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 anteriormente al 1o marzo e quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2 anteriormente al 15 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

B. A livello regionale

Suddivisione territoriale

Articolo 7

1. I risultati definitivi dell'indagine sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

2. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 7 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

Deroghe

Articolo 9

In deroga all'articolo 8:

a) i Paesi Bassi sono autorizzati a comunicare il numero di ovini per «provincie» per il patrimonio ovino oggetto del censimento dell'agricoltura effettuato nel mese di maggio dell'anno di riferimento, prima del 15 settembre di tale anno;

b) gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) sono dispensati dal comunicare la ripartizione regionale del loro patrimonio caprino.

C. Ripartizione secondo la dimensione degli allevamenti

Classi di ampiezza

Articolo 10

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio di dicembre secondo le classi di ampiezza di capi definite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 20, a effettuare la ripartizione di cui al paragrafo 1 secondo classi di ampiezza di capi per i risultati definitivi degli anni pari.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 10 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

Deroghe

Articolo 12

In deroga all'articolo 11, la Danimarca e i Paesi Bassi sono autorizzati a comunicare i dati sulla struttura dei loro allevamenti di ovini e caprini e il Regno Unito i dati relativi agli allevamenti di caprini che sono stati oggetto del censimento dell'agricoltura effettuato nel mese di maggio/giugno dell'anno di riferimento, prima del 15 maggio dell'anno successivo.

SEZIONE II STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI

Articolo 13

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto degli ovini e dei caprini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori, la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per le seguenti categorie:

A. Ovini, totale:

A.1. di cui: agnelli.

B. Caprini, totale.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1 entro i due mesi successivi al mese di riferimento.

SEZIONE III PREVISIONE DI PRODUZIONE

Articolo 15

1. Gli Stati membri elaborano per semestre di anno civile, in base ai risultati delle indagini e ad altre informazioni disponibili, previsioni sull'offerta di ovini e di caprini.

Tale offerta è espressa in produzione indigena lorda che comprende la totalità degli ovini e dei caprini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di ovini e caprini vivi e del saldo del commercio esterno di ovini e caprini vivi.

2. La definizione dell'offerta di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le previsioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 anteriormente al 1o marzo successivo all'indagine per i due semestri dell'anno in corso.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 16 nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1980, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto(5) .

Articolo 18

La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri:

a) i risultati forniti;

b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;

c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 19

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche influenzino sensibilmente i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri essendo attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 21

1. La direttiva 82/177/CEE è abrogata con effetto al 1o gennaio 1994.

2. Ogni riferimento fatto alla direttiva abrogata si intende fatto alla presente direttiva.

Articolo 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente J. ANDERSEN

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 15.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

(4) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

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