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Document 31991R1781

Regolamento (CEE) n. 1781/91 della Commissione del 19 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

GU L 160 del 25.6.1991, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1781/oj

31991R1781

Regolamento (CEE) n. 1781/91 della Commissione del 19 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 25/06/1991 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0025


REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/91 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (2) ha stabilito le prime modalità d'applicazione; che le medesime devono essere completate;

considerando che, per tener conto degli usi tradizionali radicati da tempo al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1576/89, è opportuno permettere di mantenere alcune denominazioni composte di liquori, anche se l'alcole non proviene affatto o non esclusivamente dalla bevanda spiritosa indicata; che è indispensabile precisare le condizioni di designazione di tali liquori per evitare qualsiasi rischio di confusione con bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1576/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato d'applicazione « bevande spiritose »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1014/90 è inserito l'articolo 7 bis:

« Articolo 7 bis

1. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1576/89, nella presentazione di una bevanda spiritosa è possibile utilizzare una denominazione generica all'interno di un termine composto soltanto se l'alcole di tale bevanda è ottenuto esclusivamente dalla bevanda spiritosa citata nel termine composto.

2. Tuttavia, in ragione della situazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati per la presentazione dei liquori prodotti nella Comunità soltanto i seguenti termini composti:

prune-brandy,

orange-brandy,

apricot-brandy,

cherry-brandy,

solbaerrom, denominato anche blackcurrant rhum.

3. Per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione dei liquori elencati al paragrafo 2, i termini composti devono essere indicati, nell'etichetta, sulla stessa riga, in caratteri identici per tipo, dimensione e colore e la denominazione « liquore » deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle dei termini composti.

Inoltre, se l'alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, sull'etichetta occorre fare riferimento alla natura dell'alcole utilizzato, nello stesso campo visivo di tali indicazioni. Tale riferimento è espresso con l'indicazione della natura dell'alcole agricolo utilizzato oppure con l'indicazione: "alcole agricolo" preceduta, rispettivamente, dai termini "fabbricato a partire da . . ." o "elaborato con . . ." o "a base di . . .". » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.

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