EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0068

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

GU L 46 del 19.2.1991, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/oj

31991L0068

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 19/02/1991 pag. 0019 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0155


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (91/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento armonioso dell'organizzazione comune dei mercati nei settori ovino e caprino non produrrà gli effetti sperati finché gli scambi intracomunitari continueranno ad essere ostacolati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri in campo sanitario;

considerando che, per agevolare questi scambi, occorre eliminare le disparità esistenti e stabilire, a livello comunitario, un complesso di norme in materia di commercializzazione di ovini e caprini in detti scambi; che il conseguimento di tale obiettivo faciliterà la realizzazione del mercato interno;

considerando che, per essere ammessi negli scambi intracomunitari, gli ovini e i caprini debbono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, allo scopo di evitare la diffusione di malattie contagiose;

considerando che è opportuno stabilire requisiti di polizia sanitaria diversi a seconda degli scopi commerciali cui sono destinati gli animali in questione;

considerando che la situazione sanitaria degli ovini e dei caprini non è omogenea nel territorio della Comunità; che occorre fare riferimento, per le parti di territorio interessate, alla nozione di regione, quale è definita nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE (5);

considerando che non devono essere ostacolati gli scambi tra regioni che presentano caratteristiche equivalenti dal punto di vista sanitario;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa, tenendo conto dei progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di talune malattie, accordare garanzie complementari equivalenti al massimo a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale;

considerando che, per evitare la diffusione di malattie contagiose, occorre stabilire le modalità relative al trasporto degli animali verso il luogo di destinazione;

considerando che, per garantire il rispetto dei requisiti in questione, occorre prevedere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario che deve accompagnare gli ovini ed i caprini fino al luogo di destinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuate dagli Stati membri nonché le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione;

considerando che occorre stabilire una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e di caprini.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Inoltre si intende per:

1) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati nelle condizioni stabilite all'articolo 6 della direttiva 64/432/CEE;

2) ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

3) azienda: l'azienda quale definita all'articolo 2, punto 4) della direttiva 90/425/CEE;

4) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I;

5) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

6) scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

7) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubriche I e II e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorità competente dello Stato membro;

8) veterinario ufficiale: il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro;

9) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono raccolti, caricati o imbarcati ovini o caprini e che è conforme all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 90/425/CEE per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti;

10) regione: una parte del territorio della Comunità secondo la definizione dell'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 3

1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4.

2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri destinatari possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità. Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Articolo 4

1. Gli ovini e i caprini:

a) devono essere identificati e registrati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, il termine di notifica dei sistemi nazionali d'identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini inizia a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva;

b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale, questa ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;

c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:

ii) tale divieto è connesso con il manifestarsi di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:

- brucellosi,

- rabbia,

- carbonchio ematico,

ii) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contaminato, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

- 42 giorni in caso di brucellosi,

- 30 giorni in caso di rabbia,

- 15 giorni in caso di carbonchio ematico,

e non devono provenire da un'azienda o essere stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione che è stabilita e le cui uscite di animali sono vietate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 64/432/CEE;

d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica (1), modificata dalla direttiva 90/423/CEE (2).

Inoltre sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 bis della direttiva 64/432/CEE.

2. Gli Stati membri vigilano inoltre perché siano esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:

- che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I della presente direttiva;

- che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 36 del trattato.

3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:

- essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità,

- oppure, se sono stati importati, provenire da un paese terzo figurante nell'elenco redatto conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE, e

ii) soddisfare le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE;

ii) oppure, in mancanza di tali condizioni, essere sottoposti al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 5

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli ovini e i caprini, da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 4, i requisiti dell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D.

Articolo 6

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

a) devono essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

iii) in cui non siano state accertate clinicamente le malattie seguenti:

- negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide «Large Colony»),

- negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,

- negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbat

tuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo la procedura prevista all'articolo 15;

oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, fornisca, per una o più malattie precitate nell'ambito di un programma approvato conformemente agli articoli 7 e 8, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

iii) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui alla lettera i) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

iii) il cui proprietario abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui alla lettera i);

b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapia), devono:

iii) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti:

- l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 90/425/CEE,

- gli animali devono essere contrassegnati,

- non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapia) da almeno due anni,

- un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficiano delle condizioni da adottare conformemente all'articolo 8,

- possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti;

iii) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni;

iii) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli;

c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

- provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis),

- essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione,

- essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo la procedura prevista all'articolo 15;

d) deve essere menzionato il rispetto di questi requisiti in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubriche II e III, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

- la situazione della malattia nello Stato membro;

- la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici;

- la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

- le varie qualifiche applicabili alle aziende e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative alle prove;

- le procedure di controllo del programma;

- le conseguenze da trarre in caso di perdita della qualifica da parte di un'azienda per qualsiasi motivo;

- le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati al momento di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Essi sono approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura stabilita all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

4. I programmi approvati conformemente al presente articolo beneficiano del finanziamento comunitario di cui

all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), per le malattie e alle condizioni ivi previste.

Articolo 8

1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubriche II e III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul suo territorio;

- i risultati delle prove di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

- la durata della sorveglianza effettuata;

- eventualmente, il periodo durante cui è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

- le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari sono precisate secondo la procedura prevista all'articolo 15. Esse devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1g gennaio 1992, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1g luglio 1992.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionata al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 15.

la procedura prevista all'articolo 15.

Articolo 9

Gli ovini e i caprini oggetto di scambi tra Stati membri devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modelli I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, il quale deve essere compilato il giorno dell'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario ed ha una durata di validità di dieci giorni. Il certificato in questione deve comprendere un solo foglio.

Articolo 10

1. Sono applicabili le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE specialmente per quanto riguarda i controlli

all'origine, l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario, nonché per quanto riguarda le misure di salvaguardia da applicare.

2. Nell'allegato A, rubrica I della direttiva 90/425/CEE è aggiunto il riferimento seguente:

«Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.»

3. Nell'allegato B, punto A della direttiva 90/425/CEE è soppresso il primo trattino.

Articolo 11

1. Esperti veterinari della Comunità possono, ove ciò si riveli necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procedere a controlli in loco. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria nell'espletamento dei loro compiti. La Commissione informa gli Stati membri degli esiti dei controlli effettuati.

2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Secondo la medesima procedura sono stabilite le regole da seguire al momento dei controlli di cui al presente articolo.

Articolo 12

Gli Stati membri che istituiscono un regime di controllo alternativo che offra garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 ed all'articolo 6, lettere a) e c) per quanto riguarda i movimenti di ovini e caprini nel loro territorio, possono concedersi reciprocamente una deroga all'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato previsto all'articolo 9. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 13

Le disposizioni della presente direttiva saranno oggetto di un riesame anteriormente al 1g gennaio 1993 nell'ambito delle proposte che sono intese ad assicurare il completamento del mercato interno e su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 14

L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 15

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (1), in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in esame. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure prospettate qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la proposta, le misure proposte sono adottate dalla Commissione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 16

La Commissione può adottare per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi:

ii) agli articoli 7 e 8 della presente direttiva due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva, resta inteso che le

disposizioni nazionali corrispondenti restano applicabili fino all'approvazione dei programmi e, in mancanza di programmi, fino alla data prevista alla lettera ii);

ii) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 21.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 187.

(3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 9.

(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(1) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO A

CAPITOLO I

II. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

A. Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):

1) l'azienda in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. Mantenimento della qualifica

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,

- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,

- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una regione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99 % delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis);

b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (B. melitensis), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione per sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

2) oppure:

- provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

- sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva,

- non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e

- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

Possono esser riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

1) a) in cui almeno il 99,8 % delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

b) che rispettano le condizioni seguenti:

iii) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

iii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;

iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato costatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;

2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

ii) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

CAPITOLO 2 Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

A. Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) l'azienda:

1) in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi,

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Mantenimento della qualifica

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,

- tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,

- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,

- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis).

2) Se la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C ad un intervallo di almeno tre mesi,

- su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,

- su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,

hanno dato un esito negativo.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. melitensis);

2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE (;), ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) ii) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

- sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E. Modifica della qualifica

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (B. melitensis) da almeno due anni;

b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;

c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

(;) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123.

ALLEGATO B

I (1)

- Afta epizootica

- Brucellosi (B. melitensis)

- Epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

- Carbonchio ematico

- Rabbia

II (1)

- Malattia del trotto (scrapia)

III

- Agalassia contagiosa

- Paratubercolosi

- Linfadenite caseosa

- Adenomatosi polmonare

- Maedi-Visna

- Artrite encefalite virale caprina

ALLEGATO C

Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)

La ricerca della brucellosi (B. melitensis) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengel o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura definita all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengel più del 5 % degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

ALLEGATO D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

ALLEGATO E

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (¹)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da macello

Paese speditore: .

Ministero competente: .

Servizio territoriale competente: .

III. Numero di animali: .

III. Indentificazione degli animali

>SPAZIO PER TABELLA>

III.

Provenienza

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano;

- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2).

- le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da .

(luogo di spedizione)

a

.

(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): . (3)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

IV. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;

b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;

e) sono stati acquistati:

- in un'azienda (2): . (4);

- su un mercato riconosciuto (2): . (4);

- in un paese terzo (2): . (4);

f) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando (2) per un centro di raccolta (2), per un luogo di carico o d'imbarco (2), per una stalla di negoziante (2), per un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto (2):

- dall'azienda (2), dall'azienda al mercato e dal mercato (2),

- al luogo preciso di imbarco di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante che sia ufficialmente autorizzato e che permetta di assicurare una protezione efficace della qualifica sanitaria degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a .

il .

(Giorno di ispezione)

.

(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (¹)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità di ovini o caprini da ingrasso

Paese speditore: .

Ministero competente: .

Servizio territoriale competente: .

III.

Numero di animali: .

III. Identificazione degli animali

>SPAZIO PER TABELLA>

III.

Provenienza

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano:

- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2),

- le condizioni dell'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da .

(luogo di spedizione)

a

.

(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): . (3)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

IV. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;

b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;

e) sono ammissibili in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi (2) conformemente all'allegato A, capitoli 1 o 2, punto D della direttiva 91/68/CEE;

f) sono stati acquistati:

- in un'azienda (2): . (4);

- su un mercato riconosciuto (2): . (4);

- in un paese terzo (2): . (4);

g) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando (2) per un centro di raccolta (2), per un luogo di carico o d'imbarco (2), per una stalla di negoziante (2), per un posto di ispezione frontaliera riconosciuto (2):

- dall'azienda (2), dall'azienda al mercato e dal mercato (2),

- al luogo di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.

Fatto a .

il .

(Giorno di ispezione)

.

(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (¹)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da riproduzione o da allevamento

Paese speditore: .

Ministero competente: .

Servizio territoriale competente: .

III. Numero di animali: .

III. Identificazione degli animali

>SPAZIO PER TABELLA>

III.

Provenienza

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano:

- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2),

- le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da .

(luogo di spedizione)

a

.

(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): . (3)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

IV. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;

b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;

e) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, lettera b) per quanto riguarda la malattia del trotto;

f) possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi (2) conformemente all'allegato A, capitoli 1 e 2, punto D della direttiva 91/68/CEE;

g) ove si tratti di arieti non castrati, essi rispondono, non rispondono (2) ai requisiti dell'articolo 6, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

h) a conoscenza del sottoscritto, e in base alla dichiarazione scritta rilasciata dal proprietario, non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda in cui siano state constatate le malattie indicate all'articolo 6, lettera a) della direttiva 91/68/CEE durante i periodi indicati nell'articolo suddetto;

i) sono stati acquistati:

- in un'azienda (2): . (4);

- su un mercato riconosciuto (2): . (4);

- in un paese terzo (2): . (4);

j) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando (2) per un centro di raccolta (2), per un luogo di carico o d'imbarco (2), per una stalla di negoziante (2), per un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto (2):

- dall'azienda (2), dall'azienda al mercato e dal mercato (2),

- al luogo preciso di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.

Fatto a .

il .

(Giorno di ispezione)

.

(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

(1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, aventi lo stesso destinatario.

(²) Cancellare le diciture inutili.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(%) Eventualmente, indicare la designazione.

(1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dallo stesso allevamento e aventi lo stesso destinatario.

(²) Cancellare le diciture inutili.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(%) Eventualmente, indicare la desig

nazione.

(1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

(²) Cancellare le diciture inutili.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(%) Eventualmente, indicare la designazione.

Top