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Document 31989R1663
Commission Regulation (EEC) No 1663/89 of 13 June 1989 amending Regulation (EEC) No 1569/87 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by the intervention agencies
REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/89 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/89 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
GU L 163 del 14.6.1989, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/89 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento -
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 14/06/1989 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/89 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3495/88 (4), fissa le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento; considerando che il mantenimento della politica di prezzi restrittiva e dell'applicazione dei meccanismi stabilizzatori nel settore dei cereali può provocare difficoltà ai produttori di alcuni cereali in determinate regioni comunitarie; che, per attenuare l'impatto di tali meccanismi sui redditi di questi ultimi occorre derogare nuovamente, per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, ad alcune disposizioni qualitative come nel 1988/1989; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è modificato come segue: 1. L'articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. In deroga al paragrafo 2 e per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992: - su richiesta di uno Stato membro, sarà deciso per ciascuna delle campagne considerate, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, di fissare il tenore massimo di umidità al 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del frumento duro; - la Grecia è autorizzata ad accettare all'intervento le partite di frumento duro con il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità inappuntabile e nelle quali le impurezze costituite da semi raggiungono al massimo il 7 %, di cui un massimo di 5 % di altri cereali; - la Spagna è autorizzata ad accettare all'intervento l'orzo raccolto in Spagna, avente un peso specifico minimo di 62 kg/hl. Per l'orzo di un peso specifico compreso tra 62 e 63 kg/hl, è applicabile al prezzo di acquisto all'intervento un abbuono dell'1 % ». 2. L'articolo 2, paragrafo 5 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 26.