EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0364

Direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivitá (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

GU L 179 del 9.7.1988, p. 44–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2001; abrogato da 398L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/364/oj

31988L0364

Direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivitá (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/1988 pag. 0044 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0128


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1988

sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivitá (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

(88/364/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente per promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma di azione delle Comunità europee in materia in sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (4), prevede lo sviluppo di misure di tutela contro sostanze riconosciute come cancerogene ed altre sostanze e procedimenti pericolosi suscettibili di produrre effetti gravemente nocivi per la salute;

considerando che un esame delle misure adottate negli Stati membri in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad alcuni agenti specifici nel lavoro e durante certe attività rivela talune differenze; che, al fine di garantire un'evoluzione equilibrata, occorre pertanto armonizzare e migliorare tali misure, in una prospettiva di progresso; che tali armonizzazione e miglioramento dovrebbero aver luogo sulla base di principi comuni;

considerando che a tal fine la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (5), contiene siffatti principi;

considerando che ai termini della suddetta direttiva la protezione deve essere per quanto possibile assicurata mediante misure volte ad evitare l'esposizione o a mantenerla al livello più basso ragionevolmente possibile; che, secondo la stessa direttiva, per proteggere adeguatamente i lavoratori, è necessario vietare sul luogo di lavoro l'impiego di taluni agenti e/o attività lavorative che possono causare seri danni sanitari, nei casi in cui gli altri mezzi a disposizione non consentono di garantire una protezione adeguata;

considerando che è pertanto opportuno vietare l'impiego di taluni agenti specifici sul luogo di lavoro e/o certe attività, fatte salve talune eccezioni e deroghe;

considerando che i rappresentanti delle parti sociali hanno un ruolo da svolgere nel settore della protezione dei lavoratori;

considerando che questi principi devono essere applicati uniformemente e rapidamente per incoraggiare, ogni qualvolta sia possibile, il pronto sviluppo di agenti e/o di attività lavorative di sostituzione innocue,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Scopo della presente direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività.

Il divieto oggetto della presente direttiva, allegato compreso, si basa sugli elementi seguenti:

- esistono rischi gravi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- le precauzioni non sono atte ad assicurare un grado soddisfacente di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- il divieto non porta all'utilizzazione di prodotti sostitutivi che possano comportare rischi equivalenti o maggiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. La presente direttiva non si applica:

- alla navigazione marittima,

- alla navigazione aerea.

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre, nell'osservanza del trattato, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) « sostanze », gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante processi industriali, compresi gli additivi necessari alla loro commercializzazione;

b) « agenti », gli agenti chimici, fisici e biologici presenti durante il lavoro e potenzialmente dannosi per la salute;

c) « preparati », i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze;

d) « impurità », le sostanze presenti a priori in quantità insignificanti in altre sostanze;

e) « prodotti intermedi », le sostanze che si formano durante una reazione chimica; essi sono trasformati e perciò scompaiono prima del termine della reazione o del procedimento;

f) « sottoprodotti », le sostanze formatesi durante una reazione chimica e che permangono al termine della reazione o del procedimento;

g) « scarti », i resti di una reazione chimica che devono essere eliminati al termine della reazione o del procedimento.

Articolo 3

1. Per prevenire l'esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute derivanti da determinati agenti specifici e/o determinate attività lavorative nei casi di cui all'articolo 1, gli Stati membri prescrivono il loro divieto secondo le modalità stabilite nell'allegato.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può modificare l'allegato, in particolare per includervi ulteriori agenti o attività.

Articolo 4

Nel caso delle deroghe previste nell'allegato, gli Stati membri sono tenuti a far osservare dal datore di lavoro le seguenti procedure e misure:

a) il datore di lavoro deve prendere le opportune precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e

b) il datore di lavoro deve sottoporre all'autorità competente per lo meno le seguenti informazioni:

- quantità impiegate annualmente,

- attività e/o reazioni o procedimenti in questione,

- numero dei lavoratori esposti,

- misure tecniche e di organizzazione prese per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di autorizzazioni individuali.

Articolo 5

1 I lavoratori e/o i loro rappresentanti in seno alle imprese o agli stabilimenti hanno accesso, conformemente alla legislazione nazionale, ai documenti presentati in applicazione dell'articolo 4, riguardanti la loro impresa o il loro stabilimento.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni necessarie per garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o negli stabilimenti siano informati in modo completo dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'agente o dall'attività alla quale sono esposti o suscettibili di esserlo, nonché delle precauzioni da prendere contro tali rischi.

Articolo 6

1. Anteriormente al 1o gennaio 1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione riguardante in particolare l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e i progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia.

2. In base alla relazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio riesamina la presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1996. Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLUEM

(1) GU n. C 270 del 10. 10. 1984, pag. 3.

(2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 131.

(3) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 6.

(4) GU n. C 67 del 5. 3. 1984, pag. 2.

(5) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

ALLEGATO

1. Sono vietate, alle condizioni sotto indicate, la produzione e l'utilizzazione delle seguenti sostanze:

1.2 // - 2-naftilamina e i suoi sali // (CAS no 91-59-8), // - 4-aminodifenile e i suoi sali // (CAS no 92-67-1), // - benzidina e i suoi sali // (CAS no 92-87-5), // - 4-nitrodifenile // (CAS no 92-93-3).

2. Il divieto non si applica ai casi in cui gli agenti siano presenti in una sostanza o in un preparato sotto forma di impurità, sottoprodotti o costituenti di scarti, qualora la loro concentrazione individule nella sostanza sia inferiore allo 0,1 % in peso.

3. Le deroghe al punto 1 previste dagli Stati membri sono ammesse unicamente:

- ai soli fini della ricerca e della sperimentazione, comprese le analisi;

- per le attività intese ad eliminare gli agenti che si presentano sotto forma di sottoprodotti o di residui;

- per la produzione delle sostanze di cui al punto 1 ai fini della loro utilizzazione come prodotti intermedi, nonché per tale utilizzazione.

4. L'esposizione dei lavoratori alle sostanze di cui al punto 1 deve essere evitata, soprattutto grazie a misure che assicurino che la produzione e l'utilizzazione più rapida possibile di tali sostanze come prodotti intermedi avvengano in un solo sistema chiuso, da cui le suddette sostanze possano essere prelevate solo nella misura necessaria al controllo del procedimento o alla manutenzione del sistema.

Top