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Document 31987R4005

Regolamento (CEE) n. 4005/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 845/72 che prevede misure speciali in favore della bachicoltura

GU L 377 del 31.12.1987, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4005/oj

31987R4005

Regolamento (CEE) n. 4005/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 845/72 che prevede misure speciali in favore della bachicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1987 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0220
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0220


REGOLAMENTO (CEE) n. 4005/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 845/72 che prevede misure speciali in favore della bachicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1g gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio (3), sulla base

della terminologia della nomenclatura combinata; che tali

adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 845/72 subisce la seguente modifica:

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate misure comunitarie intese a migliorare la qualità dei bachi da seta della sottovoce 0106 00 99 della nomenclatura combinata e delle uova di bachi da seta della sottovoce 0511 99 90 della nomenclatura combinata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

SPA:L377UMBI24.96

FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 339 mm; 47 Zeilen; 2172 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

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