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Document 31984L0360

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

GU L 188 del 16.7.1984, p. 20–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2007; abrogato da 32008L0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/360/oj

31984L0360

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 16/07/1984 pag. 0020 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0199
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0199
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0043


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

concernente la lotta contro l ' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

( 84/360/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ( 4 ) , del 1983 ( 6 ) sottolineano l ' importanza della prevenzione e della riduzione dell ' inquinamento atmosferico :

considerando in particolare che il programma d ' azione del 1973 come pure quello del 1977 prevedono , oltre ad una valutazione obiettivi dei rischi che l ' inquinamento atmosferico presenta per la salute umana e per l ' ambiente , anche la definizione di obiettivi di qualità e la fissazione di norme di qualità , specialmente per un certo numero di inquinanti dell ' aria considerati come i più pericolosi ;

considerando che il Consiglio ha già adottato varie direttive in applicazione di tali programmi ;

considerando che con la decisione 81/462/CEE ( 7 ) la Comunità è divenuta parte della convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

considerando che il programma d ' azione 1983 , i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio europee e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , prevede che la Commissione prosegua gli sforzi per stabilire norme di qualità dell ' aria e che sarà opportuno orientarsi eventualmente verso norme di emissione per determinati tipi di fonti ;

considerando che in tutti Stati membri esistono disposizione legislative , regolamentari ed amministrative per lottare contro l ' inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi e che in diversi Stati membri è in atto una modifica delle disposizioni vigenti ;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di modifica nei vari Stati membri per quel che riguarda la lotta contro l ' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali può determinare condizione di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune ; che occorre perciò procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all ' articolo 100 del trattato ;

considerando che uno dei principali compiti della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità e un ' espansione continua ed equilibrata , compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l ' inquinamento e le perturbazioni nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell ' ambiente ;

considerando che è auspicabile e necessario che la Comunità contribuisca ad accrescere l ' efficacia della lotta condotta dagli Stati membri contro l ' inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi ;

considerando che a tal fine è necessario introdurre taluni principi volti a disciplinare l ' attuazione di un insieme di misure e di procedure intese a prevenire e a ridurre , all ' interno della Comunità , l ' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ;

considerando che l ' introduzione di questi principi a livello comunitario non può essere che graduale , vista la complessità delle situazione e dei principi essenziali su cui si basano le varie politiche nazionali ;

considerando che è opportuno stabilire in un primo tempo un quadro generale , che permetta agli Stati membri di adeguare , se necessario , le disposizione in essi vigenti ai principi comunitari ; considerando che è pertanto necessario che gli Stati membri introducano un sistema che sottoponga ad un ' autorizzazione preventiva l ' esercizio e la modifica sostanziale degli impianti industriali fissi che possono provocare un inquinamento atmosferico ;

considerando , d ' altra parte che le amministrazioni nazionali competenti potranno rilasciare l ' autorizzazione soltanto qualora sussistano determinate condizioni , qualora siano prese tutte le misure di prevenzione appropriate e l ' esercizio dell ' impianti non provochi un grado significativo d ' inquinamento atmosferico ;

considerando che per le zone particolarmente inquinate e per le zone da proteggere in modo particolare devono poter essere adottate disposizione specifiche ;

considerando che le norme applicabili in materia di procedura per il rilascio delle autorizzazioni e per la determinazione delle emissioni devono rispondere a talune esigenze ;

considerando che le autorità competenti devono esaminare se sia necessario imporre , in determinati casi , condizioni supplementari che però non comportino costi eccessivi per l ' impresa interessata ;

considerando che occorre che le disposizioni adotate conformemente alla presente direttiva siano applicate gradualmente agli impianti esistenti e tengano conto delle caratteristiche tecniche e delle conseguenze economiche ;

considerando che , per agevolare l ' attuazione delle misure intese a prevenire e a ridurre l ' inquinamento atmosferico , nonchù lo sviluppo della tecnologia di prevenzione , occorre prevedere una cooperazione tra gli Stati membri tra loro e con la Commissione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Oggetto della presente direttiva è prevedere misure e procedure supplementari intese a prevenire o a ridurre , all ' interno della Comunità , l ' inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali , in particolare da quelli che rientrano nelle categorie di cui all ' allegato I .

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva si intende per :

1 . Inquinamento atmosferico : l ' immissione diretta o indiretta nell ' atmosfera , ad opera dell ' uomo , di sostanze o di energia aventi un ' azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana , danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi , deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell ' ambiente .

2 . Impianto : lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico .

3 . Impianto esistente : un impianti che sia in funzionamento o sia costruito o autorizzato prima de 1° luglio 1987 .

4 . Valore limite di qualità dell ' aria : la concentrazione di sostanze inquinanti nell ' aria in un dato intervallo di tempo , che non deve essere superata .

5 . Valore limite delle emissioni : la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nelle emissioni degli impianti in un dato intervallo di tempo , che non devono essere superate .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù l ' esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui all ' allegato I sia soggetto all ' obbligo di un ' autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti . Già al momento della progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità che essi rispondano ai requisiti stabiliti per tale autorizzazione .

2 . L ' autorizzazione è inoltre richiesta nel caso di una modifica sostanziale di tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all ' allegato I o che dovessero rientrare in queste categorie , a seguito di una modifica .

3 . Gli Stati membri possono assoggettare altre categorie di impianti all ' obbligo di un ' autorizzazione preliminare o , qualora sia previsto dalle disposizioni nazionali , all ' obbligo di una dichiarazione preliminare .

Articolo 4

Fatti salvi obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie aventi obiettivi diversi da quello della presente direttiva l ' autorizzazione può essere rilasciata soltanto qualora l ' autorità competente si sia assicurata che :

1 . siano state prese tutte le misure appropriate di prevenzione dell ' inquinamento atmosferico , compresa l ' utilizzazione della migliore tecnologia disponibile , sempre che l ' applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi ;

2 . l ' utilizzazione dell ' impianto non generi un inquinamento atmosferico rilevante , in particolare con l ' emissione di sostanze elencate nell ' allegato II ;

3 . non vengano superati i valori limite di emissione applicabili ;

4 . siano stati presi in considerazione tutti i valori limite di qualità dell ' aria applicabili .

Articolo 5

Gli Stati membri possono :

- determinare le zone particolarmente inquinate per le quali possono essere fissati valori limite d ' emissione più rigorosi di quelli previsti all ' articolo 4 ;

- determinare le zone da proteggere in modo particolare per le quali possono essere fissati valori limite di qualità dell ' aria e delle emissioni più rigorosi di quelli previsti all ' articolo 4 ;

- decidere che all ' interno delle zone summenzionate possono essere costruiti o fatti funzionare impianti di determinate categorie previste all ' allegato I soltanto nell ' osservanza di condizioni particolari .

Articolo 6

La richiesta di autorizzazione comprende una descrizione dell ' impianto con le indicazioni necessarie per la decisione di rilascio dell ' autorizzazione conformemente agli articoli 3 et 4 .

Articolo 7 Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale , gli Stati membri procedono a scambi di informazioni tra loro e con la Commissione sulle esperienze e sulle cognizioni acquisite per quel che riguarda le misure intese a prevenire e a ridurre l ' inquinamento atmosferico , i procedimenti e le apparecchiature tecniche , nonchù i valori limite di qualità dell ' aria e delle emmissioni .

Articolo 8

1 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , fissa , se necessario , valori limite di emissione , fondati sulla migliore tecnologia disponibile , non comportante costi eccessivi , e tiene conto , a tal fine , della natura , delle quantità e della nocività delle emissioni di cui trattasi .

2 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , stabilisce le tecniche e i metodi di misura e valutazione corrispondenti .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù le domande di autorizzazione e le decisioni delle competenti autorità siano messe a disposizione del pubblico legislazione nazionale .

2 . L ' applicazione del paragrafo I lascia impreguidicate le disposizioni particolari , nazionali o comunitarie in merito alla valutazione dell ' impatto sull ' ambiente delle opere pubbliche e private nonchù le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale .

Articolo 10 Ogni Stati membro mette a disposizione degli altri Stati membri interessati , come base per le consultazioni necessarie nel quadro delle loro relazioni bilaterali , le informazioni da esso comunicate ai propri cittadini .

Articolo 11 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù le emissioni degli impianti vengano determinate in modo da accertare l ' osservanza degli obblighi di cui all ' articolo 4 . I metodi di determinazione devono essere approvati dalle competenti autorità .

Articolo 12

Gli Stati membri seguono l ' evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell ' ambiente .

Su questa base , se necessario , essi impongono adeguate condizioni agli impianti autorizzati in conformità delle disposizioni della presente direttiva , tenendo conto di tale evoluzione e dell ' opportunità di evitare costi eccessivi per tali impianti e in particolare della situazione alla categoria considerata .

Articolo 13

In base all ' esame dell ' evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell ' ambiente , gli Stati membri applicano politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare progressivamente gli impianti esistenti appartenenti alle categorie di cui all ' allegato I alla migliore tecnologia disponibile , tenendo conto in particolare :

- delle caratteristiche tecniche degli impianti ;

- del tasso di utilizzazione e della durata di vita residua degli impianti ;

- della natura e del volume delle emissioni inquinanti degli impianti ;

- dell' opportunità di evitare costi eccessivi per gli impianti in questione , tenendo conto in particolare della situazione economica delle imprese appartenenti alla categoria considerata .

Articolo 14 Per proteggere la salute pubblica e l ' ambiente gli Stati membri possono adottare disposizione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva .

Articolo 15 La presente direttiva non si applica agli impianti industrial destinati alla difesa nazionale .

Articolo 16 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 guigno 1987 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 28 giugno 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . BOUCHARDEAU

( 1 ) GU n . C 139 DEL 27 . 5 . 1983 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . C 342 del 19 . 12 . 1983 , pag . 160 .

( 3 ) GU n . C 23 del 30 . 1 . 1984 , pag . 27 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . C 46 del 17 . 2 . 1983 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 171 del 27 . 6 . 1981 , pag . 11 .

ALLEGATO I

CATEGORIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI ( 1 )

soggette alle disposizioni dell ' articolo 3

1 . Industria energetica

1.1 . Cokerie

1.2 . Raffinerie di petrolio greggio ( esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base di petrolio greggio )

1.3 . Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone

1.4 . Centrali termiche ( escluse le centrali nucleari ) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW .

2 . Produzione e trasformazione dei metalli

2.1 . Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1 000 tonnellate di minerali metallici all ' anno

2.2 . Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio

2.3 . Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate

2.4 . Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi , aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri .

3 . Industria dei prodotti minerali non metallici

3.1 . Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce

3.2 . Impianti di produzione e di trasformazione dell ' amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto

3.3 . Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali

3.4 . Impianti di fabbricazione di vetro ( ordinario e speciale ) con una capacità di oltre 5 000 tonnellate all ' anno

3.5 . Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari , tubi di grès , mattoni per muri e pavimenti e tegole .

4 . Industria chimica

4.1 . Impianti chimica per la produzione di olefine , derivati di olefine , monomeri e polimeri

4.2 . Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici

4.3 . Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base .

5 . Eliminazione dei rifiuti

5.1 . Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione

5.2 . Impianti di trattamento do altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione

6 . Industrie varie

Impianti per la fabbricazione della pasta da carta con metodi chimici , con una capacità di 25 000 tonnellate o più all ' anno .

( 1 ) I limiti previsti in questo allegato si riferiscono a capacità di produzione .

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI

ai sensi dell ' articolo 4 , punto 2

1 . Anidride solforosa e altri composti dello zolfo

2 . Ossidi di azote e altri composti dell ' azoto

3 . Ossido di carbonio

4 . Sostanze organiche , in particolare idrocarburi ( escluso il metano )

5 . Metalli pesanti e composti di metalli pesanti

6 . Polveri , amianto ( particelle in sospensione e fibre ) , fibre di vetro e di roccia

7 . Cloro e suoi composti

8 . Fluoro e suoi composti .

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