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Document 31984L0360

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

OJ L 188, 16.7.1984, p. 20–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 43 - 48
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 43 - 48
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 199 - 204
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 199 - 204
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 219 - 224
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 145 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 145 - 150

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2007; abrogato da 32008L0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/360/oj

31984L0360

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 16/07/1984 pag. 0020 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0199
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0199
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0043


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

concernente la lotta contro l ' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

( 84/360/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ( 4 ) , del 1983 ( 6 ) sottolineano l ' importanza della prevenzione e della riduzione dell ' inquinamento atmosferico :

considerando in particolare che il programma d ' azione del 1973 come pure quello del 1977 prevedono , oltre ad una valutazione obiettivi dei rischi che l ' inquinamento atmosferico presenta per la salute umana e per l ' ambiente , anche la definizione di obiettivi di qualità e la fissazione di norme di qualità , specialmente per un certo numero di inquinanti dell ' aria considerati come i più pericolosi ;

considerando che il Consiglio ha già adottato varie direttive in applicazione di tali programmi ;

considerando che con la decisione 81/462/CEE ( 7 ) la Comunità è divenuta parte della convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

considerando che il programma d ' azione 1983 , i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio europee e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , prevede che la Commissione prosegua gli sforzi per stabilire norme di qualità dell ' aria e che sarà opportuno orientarsi eventualmente verso norme di emissione per determinati tipi di fonti ;

considerando che in tutti Stati membri esistono disposizione legislative , regolamentari ed amministrative per lottare contro l ' inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi e che in diversi Stati membri è in atto una modifica delle disposizioni vigenti ;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di modifica nei vari Stati membri per quel che riguarda la lotta contro l ' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali può determinare condizione di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune ; che occorre perciò procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all ' articolo 100 del trattato ;

considerando che uno dei principali compiti della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità e un ' espansione continua ed equilibrata , compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l ' inquinamento e le perturbazioni nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell ' ambiente ;

considerando che è auspicabile e necessario che la Comunità contribuisca ad accrescere l ' efficacia della lotta condotta dagli Stati membri contro l ' inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi ;

considerando che a tal fine è necessario introdurre taluni principi volti a disciplinare l ' attuazione di un insieme di misure e di procedure intese a prevenire e a ridurre , all ' interno della Comunità , l ' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ;

considerando che l ' introduzione di questi principi a livello comunitario non può essere che graduale , vista la complessità delle situazione e dei principi essenziali su cui si basano le varie politiche nazionali ;

considerando che è opportuno stabilire in un primo tempo un quadro generale , che permetta agli Stati membri di adeguare , se necessario , le disposizione in essi vigenti ai principi comunitari ; considerando che è pertanto necessario che gli Stati membri introducano un sistema che sottoponga ad un ' autorizzazione preventiva l ' esercizio e la modifica sostanziale degli impianti industriali fissi che possono provocare un inquinamento atmosferico ;

considerando , d ' altra parte che le amministrazioni nazionali competenti potranno rilasciare l ' autorizzazione soltanto qualora sussistano determinate condizioni , qualora siano prese tutte le misure di prevenzione appropriate e l ' esercizio dell ' impianti non provochi un grado significativo d ' inquinamento atmosferico ;

considerando che per le zone particolarmente inquinate e per le zone da proteggere in modo particolare devono poter essere adottate disposizione specifiche ;

considerando che le norme applicabili in materia di procedura per il rilascio delle autorizzazioni e per la determinazione delle emissioni devono rispondere a talune esigenze ;

considerando che le autorità competenti devono esaminare se sia necessario imporre , in determinati casi , condizioni supplementari che però non comportino costi eccessivi per l ' impresa interessata ;

considerando che occorre che le disposizioni adotate conformemente alla presente direttiva siano applicate gradualmente agli impianti esistenti e tengano conto delle caratteristiche tecniche e delle conseguenze economiche ;

considerando che , per agevolare l ' attuazione delle misure intese a prevenire e a ridurre l ' inquinamento atmosferico , nonchù lo sviluppo della tecnologia di prevenzione , occorre prevedere una cooperazione tra gli Stati membri tra loro e con la Commissione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Oggetto della presente direttiva è prevedere misure e procedure supplementari intese a prevenire o a ridurre , all ' interno della Comunità , l ' inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali , in particolare da quelli che rientrano nelle categorie di cui all ' allegato I .

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva si intende per :

1 . Inquinamento atmosferico : l ' immissione diretta o indiretta nell ' atmosfera , ad opera dell ' uomo , di sostanze o di energia aventi un ' azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana , danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi , deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell ' ambiente .

2 . Impianto : lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico .

3 . Impianto esistente : un impianti che sia in funzionamento o sia costruito o autorizzato prima de 1° luglio 1987 .

4 . Valore limite di qualità dell ' aria : la concentrazione di sostanze inquinanti nell ' aria in un dato intervallo di tempo , che non deve essere superata .

5 . Valore limite delle emissioni : la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nelle emissioni degli impianti in un dato intervallo di tempo , che non devono essere superate .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù l ' esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui all ' allegato I sia soggetto all ' obbligo di un ' autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti . Già al momento della progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità che essi rispondano ai requisiti stabiliti per tale autorizzazione .

2 . L ' autorizzazione è inoltre richiesta nel caso di una modifica sostanziale di tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all ' allegato I o che dovessero rientrare in queste categorie , a seguito di una modifica .

3 . Gli Stati membri possono assoggettare altre categorie di impianti all ' obbligo di un ' autorizzazione preliminare o , qualora sia previsto dalle disposizioni nazionali , all ' obbligo di una dichiarazione preliminare .

Articolo 4

Fatti salvi obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie aventi obiettivi diversi da quello della presente direttiva l ' autorizzazione può essere rilasciata soltanto qualora l ' autorità competente si sia assicurata che :

1 . siano state prese tutte le misure appropriate di prevenzione dell ' inquinamento atmosferico , compresa l ' utilizzazione della migliore tecnologia disponibile , sempre che l ' applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi ;

2 . l ' utilizzazione dell ' impianto non generi un inquinamento atmosferico rilevante , in particolare con l ' emissione di sostanze elencate nell ' allegato II ;

3 . non vengano superati i valori limite di emissione applicabili ;

4 . siano stati presi in considerazione tutti i valori limite di qualità dell ' aria applicabili .

Articolo 5

Gli Stati membri possono :

- determinare le zone particolarmente inquinate per le quali possono essere fissati valori limite d ' emissione più rigorosi di quelli previsti all ' articolo 4 ;

- determinare le zone da proteggere in modo particolare per le quali possono essere fissati valori limite di qualità dell ' aria e delle emissioni più rigorosi di quelli previsti all ' articolo 4 ;

- decidere che all ' interno delle zone summenzionate possono essere costruiti o fatti funzionare impianti di determinate categorie previste all ' allegato I soltanto nell ' osservanza di condizioni particolari .

Articolo 6

La richiesta di autorizzazione comprende una descrizione dell ' impianto con le indicazioni necessarie per la decisione di rilascio dell ' autorizzazione conformemente agli articoli 3 et 4 .

Articolo 7 Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale , gli Stati membri procedono a scambi di informazioni tra loro e con la Commissione sulle esperienze e sulle cognizioni acquisite per quel che riguarda le misure intese a prevenire e a ridurre l ' inquinamento atmosferico , i procedimenti e le apparecchiature tecniche , nonchù i valori limite di qualità dell ' aria e delle emmissioni .

Articolo 8

1 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , fissa , se necessario , valori limite di emissione , fondati sulla migliore tecnologia disponibile , non comportante costi eccessivi , e tiene conto , a tal fine , della natura , delle quantità e della nocività delle emissioni di cui trattasi .

2 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , stabilisce le tecniche e i metodi di misura e valutazione corrispondenti .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù le domande di autorizzazione e le decisioni delle competenti autorità siano messe a disposizione del pubblico legislazione nazionale .

2 . L ' applicazione del paragrafo I lascia impreguidicate le disposizioni particolari , nazionali o comunitarie in merito alla valutazione dell ' impatto sull ' ambiente delle opere pubbliche e private nonchù le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale .

Articolo 10 Ogni Stati membro mette a disposizione degli altri Stati membri interessati , come base per le consultazioni necessarie nel quadro delle loro relazioni bilaterali , le informazioni da esso comunicate ai propri cittadini .

Articolo 11 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù le emissioni degli impianti vengano determinate in modo da accertare l ' osservanza degli obblighi di cui all ' articolo 4 . I metodi di determinazione devono essere approvati dalle competenti autorità .

Articolo 12

Gli Stati membri seguono l ' evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell ' ambiente .

Su questa base , se necessario , essi impongono adeguate condizioni agli impianti autorizzati in conformità delle disposizioni della presente direttiva , tenendo conto di tale evoluzione e dell ' opportunità di evitare costi eccessivi per tali impianti e in particolare della situazione alla categoria considerata .

Articolo 13

In base all ' esame dell ' evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell ' ambiente , gli Stati membri applicano politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare progressivamente gli impianti esistenti appartenenti alle categorie di cui all ' allegato I alla migliore tecnologia disponibile , tenendo conto in particolare :

- delle caratteristiche tecniche degli impianti ;

- del tasso di utilizzazione e della durata di vita residua degli impianti ;

- della natura e del volume delle emissioni inquinanti degli impianti ;

- dell' opportunità di evitare costi eccessivi per gli impianti in questione , tenendo conto in particolare della situazione economica delle imprese appartenenti alla categoria considerata .

Articolo 14 Per proteggere la salute pubblica e l ' ambiente gli Stati membri possono adottare disposizione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva .

Articolo 15 La presente direttiva non si applica agli impianti industrial destinati alla difesa nazionale .

Articolo 16 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 guigno 1987 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 28 giugno 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . BOUCHARDEAU

( 1 ) GU n . C 139 DEL 27 . 5 . 1983 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . C 342 del 19 . 12 . 1983 , pag . 160 .

( 3 ) GU n . C 23 del 30 . 1 . 1984 , pag . 27 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . C 46 del 17 . 2 . 1983 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 171 del 27 . 6 . 1981 , pag . 11 .

ALLEGATO I

CATEGORIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI ( 1 )

soggette alle disposizioni dell ' articolo 3

1 . Industria energetica

1.1 . Cokerie

1.2 . Raffinerie di petrolio greggio ( esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base di petrolio greggio )

1.3 . Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone

1.4 . Centrali termiche ( escluse le centrali nucleari ) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW .

2 . Produzione e trasformazione dei metalli

2.1 . Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1 000 tonnellate di minerali metallici all ' anno

2.2 . Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio

2.3 . Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate

2.4 . Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi , aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri .

3 . Industria dei prodotti minerali non metallici

3.1 . Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce

3.2 . Impianti di produzione e di trasformazione dell ' amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto

3.3 . Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali

3.4 . Impianti di fabbricazione di vetro ( ordinario e speciale ) con una capacità di oltre 5 000 tonnellate all ' anno

3.5 . Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari , tubi di grès , mattoni per muri e pavimenti e tegole .

4 . Industria chimica

4.1 . Impianti chimica per la produzione di olefine , derivati di olefine , monomeri e polimeri

4.2 . Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici

4.3 . Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base .

5 . Eliminazione dei rifiuti

5.1 . Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione

5.2 . Impianti di trattamento do altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione

6 . Industrie varie

Impianti per la fabbricazione della pasta da carta con metodi chimici , con una capacità di 25 000 tonnellate o più all ' anno .

( 1 ) I limiti previsti in questo allegato si riferiscono a capacità di produzione .

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI

ai sensi dell ' articolo 4 , punto 2

1 . Anidride solforosa e altri composti dello zolfo

2 . Ossidi di azote e altri composti dell ' azoto

3 . Ossido di carbonio

4 . Sostanze organiche , in particolare idrocarburi ( escluso il metano )

5 . Metalli pesanti e composti di metalli pesanti

6 . Polveri , amianto ( particelle in sospensione e fibre ) , fibre di vetro e di roccia

7 . Cloro e suoi composti

8 . Fluoro e suoi composti .

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