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Document 31980L1267

Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 375 del 31.12.1980, p. 34–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992; abrog. impl. da 31992L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1267/oj

31980L1267

Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0048
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 10 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0048
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0121


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(80/1267/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le disposizioni relative al consumo di carburante e alla potenza dei motori degli autoveicoli differiscono tra taluni Stati membri e altri; che pertanto ne risulta la necessità di adottare fin d'ora disposizioni comuni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri;

considerando che è opportuno che il controllo dell'osservanza di tali prescrizioni sia fatto nell'ambito della procedura di omologazione CEE di ciascun tipo di veicolo prevista dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE (4); che è pertanto opportuno completare tale direttiva inserendo sia nell'allegato I (modello di scheda informativa) sia nell'allegato II (modello di scheda di omologazione CEE) le indicazioni necessarie a tal fine, fatti salvi altri adeguamenti di tale direttiva, in particolare quelli oggetto della proposta della Commissione del 5 gennaio 1977,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/156/CEE è modificato come segue:

1. Il punto 3.2.5 è sostituito da:

«3.2.5. Potenza netta massima: ... kW a ... giri/minuto (q').»

2. Il punto 3.2.6 è sostituito da:

«3.2.6. Coppia netta massima: ... Nm a ... giri/minuto (q').»

3. Viene aggiunto il seguente punto:

«3.5. Consumo di carburante (q")

3.5.1. Ciclo urbano: ... l/100 km

3.5.2. Velocità costante a 90 km/h: ... l/100 km

3.5.3. Velocità costante a 120 km/h: ... l/100 km.»

4. Tra le note (q) e (r), vengono inserite le note seguenti:

«(q') Determinata a norma della direttiva 80/1267/CEE del 16 dicembre 1980

(q") Determinato a norma della direttiva 80/1267/CEE del 16 dicembre 1980.»

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 70/156/CEE è modificato come segue:

1. Il punto 3.2.1 è sostituito da:

«3.2.1. Potenza netta massima e copia netta massima DP - PV.»

2. Viene aggiunto il seguente punto:

«3.3. Consumo di carburante DP - PV.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

Colette FLESCH

(1) GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 29.(2) GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 1.(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(4) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39.

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