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Document 31980L0777
Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters
Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
GU L 229 del 30.8.1980, p. 1–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2009; abrogato da 32009L0054
Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 30/08/1980 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0226
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0226
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0047
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (80/777/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali ; che, al riguardo, nella Comunità sono state accolte varie definizioni ; che tali legislazioni fissano le condizioni per il riconoscimento delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti ; che esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione; considerando che le differenze esistenti tra queste legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza, ed hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sull'attuazione e sul funzionamento del mercato comune; considerando che, nel caso specifico, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell'obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la vendita delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell'emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo batteriologico ed i requisiti per l'utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali; considerando che, in attesa di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, è opportuno prevedere, fino all'applicazione dei detti accordi, le condizioni per l'ammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati dai paesi terzi; considerando che è necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui sono state riconosciute come tali ; che è pertanto opportuno che i recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque siano muniti di un idoneo dispositivo di chiusura; considerando che le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda l'etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa (1)GU n. C 69 dell'11.6.1970, pag. 14. (2)GU n. C 45 del 10.5.1971, pag. 5. (3)GU n. C 36 del 19.4.1971, pag. 14. pubblicità (1) ; che la presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali; considerando che, al fine di semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure di applicazione di carattere tecnico e in particolare la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi necessari al controllo della composizione delle acque minerali naturali; considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme nel settore delle derrate destinate all'alimentazione umana, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per le sostanze alimentari, istituito con decisione 69/414/CEE (2), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall'autorità responsabile di tale Stato membro come acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell'allegato I, parte I. 2. La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall'autorità responsabile di uno Stato membro. La acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento solo se l'autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo abbia accertato che esse sono conformi all'allegato I, parte I, e che si è proceduto al controllo permanente dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato II, paragrafo 2. Il periodo di validità del certificato di cui al comma precedente non può superare i due anni. Qualora il certificato sia rinnovato prima della fine di tale periodo, non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma. 3. La presente direttiva non si applica: - alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE (3); - alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali. 4. Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà debitamente motivato dall'autorità responsabile dello Stato membro e formerà oggetto di pubblicazione ufficiale. 5. Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 2 Gli Stati membri emanano le disposizioni utili affinché soltanto le acque di cui all'articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate come acque minerali naturali. Articolo 3 Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque condizionate in conformità dell'allegato II. Articolo 4 1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente possono subire unicamente i trattamenti o le aggiunte seguenti: a) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà; b) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici; c) incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell'allegato I, parte III. 2. In particolare sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, a prescindere dal paragrafo 1, lettera c), l'aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale. 3. Il paragrafo 1 non impedisce l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche. (1)GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1. (2)GU n. L 291 del 19.11.1969, pag. 9. (3)GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 369/65. Articolo 5 1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un'acqua minerale naturale dev'essere conforme al suo microbismo normale ed essere prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale tenore dev'essere determinato alle condizioni previste all'allegato I, parte II, punto 1.3.3. Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100, per millilitro, a 20-22 ºC, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20 per millilitro a 37 ºC in 24 ore, in agar-agar. Il tenore suddetto dev'essere misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento ; in questo periodo di 12 ore l'acqua dev'essere mantenuta ad una temperatura di 4 ºC ± 1 ºC. Alla sorgente, i valori suddetti non dovrebbero normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 ºC in 72 ore, e 5 per ml a 37 ºC in 24 ore, fermo restando che tali valori debbono essere considerati come indicativi e non come concentrazioni massime. 2. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da: a) parassiti e microrganismi patogeni; b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato; c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato; d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui all'allegato II, nella fase della commercializzazione, - il tenore totale di microrganismi revivificabili dell'acqua minerale naturale può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore in germi alla sorgente; - l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico. Articolo 6 Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione. Articolo 7 1. La denominazione di vendita delle «acque minerali naturali» è «acqua minerale naturale» ovvero, se si tratta di un'acqua minerale naturale effervescente definita all'allegato I, parte III, a seconda dei casi «acqua minerale naturale naturalmente gassosa», «acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente», «acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica». Le denominazioni di vendita delle acque minerali naturali sottoposte ad un trattamento contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è completata, secondo il caso, dalle menzioni «totalmente degassata» o «parzialmente degassata». 2. L'etichettatura delle acque minerali naturali deve contenere anche le seguenti menzioni obbligatorie: a) - la menzione : «composizione conforme ai risultati dell'analisi ufficiale del ... (data dell'analisi)», - oppure la menzione della composizione analitica che indichi gli elementi caratteristici; b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome di questa. 3. Gli Stati membri possono inoltre: a) mantenere le disposizioni che impongono l'indicazione del paese d'origine ; tale menzione non può tuttavia essere imposta per le acque minerali naturali provenienti da una sorgente situata all'interno della Comunità; b) adottare le disposizioni che prevedono l'indicazione degli eventuali trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Articolo 8 1. I nomi di località, frazione o luoghi determinanti possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono ad un'acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente. 2. È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di acque minerali naturali provenienti dalla stessa sorgente. 3. Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali sono poste in vendita recano l'indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, l'indicazione di tale luogo o il nome della sorgente devono essere stampati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l'indicazione di tale designazione commerciale. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al precedente comma in ordine all'importanza attribuita al nome della sorgente o al luogo della sua utilizzazione, rispetto all'indicazione della designazione commerciale. Articolo 9 1. È vietato l'uso, sia sulle confenzioni, o etichette, sia nella pubblicità sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che: a) per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute, in ordine all'origine, alla data di autorizzazione all'esercizio, ai risultati delle analisi o riferimenti analoghi a garanzie di autenticità; b) per quanto riguarda un'acqua potabile condizionata non conforme alle disposizioni dell'allegato I, parte I, possano ingenerare confusione con acque minerali naturali, in particolare l'espressione «acqua minerale». 2. a) Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana. b) Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all'allegato III a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente sperimentati, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte I, paragrafo 2. c) Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni «stimola la digestione», «può favorire le funzioni epatobiliari» o menzioni analoghe. Essi possono inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contraddizione con i principi di cui alla lettera a) e siano compatibili con i principi di cui alla lettera b). 3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni - sia sulle confezioni o sulle etichette che nella pubblicità - concernenti l'idoneità di un'acqua minerale naturale per l'alimentazione dei neonati. Dette disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell'acqua ai fini dell'utilizzazione di queste menzioni. Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali disposizioni ne informano preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione. 4. Tre anni al massimo dopo la notifica della presente direttiva la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se necessario, idonee proposte relative all'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato I, parte II, punto 1.2.12. Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano le proprietà, la composizione, le modalità di utilizzazione, il condizionamento, l'etichettatura o la pubblicità delle acque minerali naturali o dei prodotti alimentari in genere. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivazioni - di tutela della salute pubblica; - di repressione delle frodi, a condizioni che tali disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva; - di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazione della provenienza, di denominazione di origine e di repressione della concorrenza sleale. Articolo 11 Sono fissate, secondo la procedura prevista all'articolo 12, le modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche batteriologiche di cui all'articolo 5, nonché delle caratteristiche di composizione di cui al punto 1.2 dell'allegato I, parte II. Articolo 12 1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, appresso denominato «comitato», è convocato dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il reppresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito nel termine impartito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi trattati. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; i voti degli Stati membri sono ponderati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato. Il presidente non prende parte alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure proposte se conformi al parere del comitato. b) Se queste misure non sono conformi al parere del comitato o se questo non ha espresso alcun parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Decorsi tre mesi dal ricorso al Consiglio, se quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 13 L'articolo 12 è applicabile durante un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il comitato sarà convocato per la prima volta. Articolo 14 La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all'esportazione nei paesi terzi. Articolo 15 Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione ; la legislazione così modificata si applica in modo da - ammettere, al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste; - vietare, quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa previste. Articolo 16 La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese. Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER ALLEGATO I I. DEFINIZIONE 1. Per «acqua minerale naturale» si intende, ai sensi dell'articolo 5, un'acqua batteriologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. L'acqua minerale naturale si distingue nettamente dall'acqua ordinaria da bere: a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti; b) per la sua purezza originaria; caratteristiche, queste, rimaste intatte data l'origine sotterranea dell'acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento. 2. Queste caratteristiche, che sono tali da conferire all'acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate: a) sui piani 1) geologico e idrologico, 2) fisico, chimico e fisico-chimico, 3) microbiologico, 4) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico; b) secondo i criteri indicati nella parte II; c) secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall'autorità responsabile. Gli esami di cui alla lettera a), punto 4, possono essere facoltativi quando l'acqua presenti quelle caratteristiche di composizione in base alle quali un'acqua è stata considerata come acqua minerale naturale nello Stato membro di origine prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Ciò si verifica in particolare quando l'acqua analizzata contiene all'origine, e dopo imbottigliamento, un minimo di 1 000 mg di solidi totali in soluzione o un minimo di 250 mg di anidride carbonica libera per chilogrammo. 3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell'acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell'ambito delle variazioni naturali ; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, deve intendersi per microbismo normale dell'acqua minerale naturale la flora batterica percettibilmente costante, rilevata alla sorgente prima che sia intervenuta qualsiasi manipolazione e la cui composizione qualitativa e quantitativa, analizzata per il riconoscimento di detta acqua, sia sottoposta a periodici controlli. II. PRESCRIZIONI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE 1.1. Prescrizioni applicabili per gli esami geologici e idrologici Devono essere richiesti in particolare: 1.1.1. la situazione esatta della captazione determinata dalla sua altitudine e, sul piano topografico, da una carta di scala non superiore a 1/1 000; 1.1.2. un rapporto geologico dettagliato sull'origine e sulla natura dei terreni; 1.1.3. la stratigrafia del giacimento idrogeologico; 1.1.4. la descrizione dei lavori di captazione; 1.1.5. la determinazione della zona o di altre misure di protezione della sorgente contro l'inquinamento. 1.2. Prescrizioni applicabili per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici Questi esami comportano in particolare la determinazione: 1.2.1. della portata della sorgente; 1.2.2. della temperatura dell'acqua alla sorgente e della temperatura ambiente; 1.2.3. dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi della mineralizzazione; 1.2.4. dei residui secchi a 180 ºC e 260 ºC; 1.2.5. della conduttività o della resistività elettrica ; la temperatura di misura deve essere precisata; 1.2.6. della concentrazione in ioni idrogeno (pH); 1.2.7. degli anioni e cationi; 1.2.8. degli elementi non ionizzati; 1.2.9. degli oligo-elementi; 1.2.10. della radio-attinologia alla sorgente; >PIC FILE= "T0013779"> 1.2.12. della tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua, tenuto conto dei limiti fissati al riguardo per ciascuno di essi. 1.3. Criteri applicabili per gli esami microbiologici alla sorgente Questi esami devono comportare in particolare: 1.3.1. l'accertamento dell'assenza di parassiti di microrganismi patogeni; 1.3.2. la determinazione quantitativa dei microrganismi revivificabili indici di contaminazione fecale; a) assenza di escherichia coli e di altri colibacilli in 250 ml a 37 ºC e 44,5 ºC; b) assenza di streptococchi fecali in 250 ml; c) assenza di anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml; d) assenza di pseudomonas aeruginosa in 250 ml; 1.3.3. la determinazione del tenore totale di microrganismi revivificabili per ml di acqua: a) a 20 ºC - 22 ºC in 72 ore in agar-agar o miscela agar-gelatina; b) a 37 ºC in 24 ore in agar-agar. 1.4. Prescrizioni applicabili per gli esami clinici e farmacologici 1.4.1. La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali. 1.4.2. Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al punto 1.4.1. In casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami considerati al punto 1.4.1, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati. III. QUALIFICAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ACQUE MINERALI NATURALI EFFERVESCENTI Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all'origine o dopo imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti denominazioni riservate: a) «Acqua minerale naturale naturalmente gassosa» : un'acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni, nonché delle tolleranze tecniche abituali; b) «Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente» : un'acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello della sorgente; c) «Acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica» : un'acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene. ALLEGATO II CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale è subordinata all'autorizzazione dell'autorità responsabile del paese in cui l'acqua è stata estratta, previo accertamento della sua conformità ai criteri della parte I dell'allegato I. 2. Gli impianti destinati all'utilizzazione debbono essere realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente. A tal fine, in particolare: a) la sorgente o il punto di emergenza debbono essere protetti contro ogni pericolo di inquinamento; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi debbono essere realizzati con materiali adatti all'acqua, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua; c) le condizioni di utilizzazione e, in particolare, gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento debbono soddisfare le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti devono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; d) è proibito il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumatore finale. Tuttavia si può non applicare la lettera d) alle acque minerali estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro, se in questo Stato membro, all'atto della notificazione della presente direttiva, sia autorizzato il trasporto in cisterna dell'acqua minerale naturale dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento. 3. Se, durante le operazioni, si constata che l'acqua minerale naturale è inquinata e non risponde più alle caratteristiche batteriologiche di cui all'articolo 5, l'imprenditore deve, senza indugio, sospendere tutte le operazioni, in particolare l'imbottigliamento, fino a quando non sia stata eliminata la causa dell'inquinamento e l'acqua non risulti conforme alle norme dell'articolo 5. 4. L'autorità responsabile del paese di origine procede periodicamente a controlli: a) sulla conformità dell'acqua minerale naturale, di cui sia autorizzata l'utilizzazione della sorgente, alle disposizioni dell'allegato I, parte I; b) sull'osservanza, da parte dell'imprenditore, dei paragrafi 2 e 3. ALLEGATO III MENZIONI E CRITERI PREVISTI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 >PIC FILE= "T0013594">