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Document 31976L0756

    Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    GU L 262 del 27.9.1976, p. 1–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/756/oj

    31976L0756

    Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0001 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0030
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0229
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0030
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0040
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0040


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1976

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    ( 76/756/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere segnatamente l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

    considerando che le prescrizioni comuni concernenti la costruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa formeranno oggetto di altre direttive particolari ;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , nonchù i quoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici .

    Articolo 2

    Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell ' allegato I , se questi sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all ' allegato I .

    Articolo 3

    Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell ' allegato I , se quest sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all ' allegato I .

    Articolo 4

    Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 1.1 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul prototipo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

    Articolo 5

    Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

    Articolo 6

    1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano , anteriormente al 1° luglio 1977 , le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

    Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1977 al più tardi . Tuttavia , fino al 1° ottobre 1979 , gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale per motivi inerenti all ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa , se solo le disposizioni del punto 4.2.6 dell ' allegato I non sono rispettate . Se , peraltro , sono installati i dispositivi di cui al punto 4.2.6 , essi devono essere conformi alle disposizioni del punto stesso .

    2 . Dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione , in tempo utile affinchù possa presentare le sue osservazioni , qualsiasi progetto di disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . van der STOEL

    ( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 1974 , pag . 14 .

    ( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 22 .

    ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

    ALLEGATO I

    INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D ' ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

    1 . DEFINIZIONI

    1.1 . « Tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa »

    Per « tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa » si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze essenziali ; le differenze possono riguardare in particolare ;

    1.1.1 . le dimensioni e la forma esterna del veicolo ,

    1.1.2 . il numero e la posizione dei dispositivi ;

    non sono considerati come tipi diversi di veicoli : i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti 1.1.1 e 1.1.2 di cui sopra , ma che non comportano modifiche del genere , del numero , della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione , nonchù i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative .

    1.2 . « Piano trasversale »

    Per « piano trasversale » si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo .

    1.3 . « Veicolo a vuoto »

    Per « veicolo a vuoto » si intende il veicolo in ordine di marcia , come definito al punto 2.6 dell ' allegato I , modello di scheda informativa , della direttiva 70/156/CEE .

    1.4 . « Veicolo a pieno carico »

    Per « veicolo a pieno carico » si intende il veicolo carico fino a raggiungere il peso massimo tecnicamente ammissibile , dichiarato dal costruttore , che fissa anche la ripartizione sugli assi secondo il metodo descritto nell ' appendice 1 .

    1.5 . « Luce »

    Per « luce » si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada ( proiettore ) o a emettere un segnale luminoso . Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri .

    1.5.1 . « Luci equivalenti »

    Per « luci equivalenti » si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d ' immatricolazione del veicolo ; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo in occasione dell ' omologazione , semprechù soddisfino alle condizioni del presente allegato .

    1.5.2 . « Luci indipendenti »

    Per « luci indipendenti » si intendono luci che hanno superfici luminose , sorgenti luminose e contenitori distinti .

    1.5.3 . « Luci raggruppate »

    Per « luci raggruppate » si intendono apparecchi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte , ma contenitore in comune .

    1.5.4 . « Luci combinate »

    Per « luci combinate » si intendono apparecchi che hanno superfici luminose distinte , ma sorgente luminosa e contenitore in comune .

    1.5.5 . « Luci incorporate mutuamente »

    Per « luci incorporate mutuamente » si intendono apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte ( o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse ) , ma superfici luminose totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune .

    1.5.6 . « Proiettore d ' illuminazione occultabile »

    Per « proiettore d ' illuminazione occultabile » si intende un proiettore che può essere dissimulato parzialmente o totalmente quando non è impiegato . Tale risultato può essere ottenuto mediante coperchio mobile , spostamento del proiettore o qualsiasi altro mezzo idoneo . Si designa più particolarmente col termine di « luce a scomparsa » una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all ' interno della carrozzeria .

    1.5.7 . « Proiettore abbagliante »

    Per « proiettore abbagliante » si intende il faro che serve ad illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo .

    1.5.8 . « Proiettore anabbagliante »

    Per « proiettore anabbagliante » si intende il faro che serve ad illuminare il piano stradale antistante al veicolo senza abbagliare nù disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada .

    1.5.9 . « Proiettore fendinebbia anteriore »

    Per « proiettore fendinebbia anteriore » si intende il faro che serve a migliorare l ' illuminazione della strada in caso di nebbia , caduta di neve , pioggia o nubi di polvere .

    1.5.10 . « Proiettore di retromarcia »

    Per « proiettore di retromarcia » si intende il faro che serve ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia .

    1.5.11 . « Indicatore luminoso di direzione »

    Per « indicatore luminoso di direzione » si intende la luce che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra .

    1.5.12 . « Segnale di pericolo »

    Per « segnale di pericolo » si intende il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione , inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della strada .

    1.5.13 . « Luce di arresto »

    Per « luce di arresto » si intende la luce che serve ad indicare , agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo , che il conducente di questo aziona il freno di servizio .

    1.5.14 . « Dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore »

    Per « dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore » si intende il dispositivo che serve ad illuminare lo spazio destinato alla targa di immatricolazione posteriore ; esso può essere composto di vari elementi ottici .

    1.5.15 . « Luce di posizione anteriore »

    Per « luce di posizione anteriore » si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore .

    1.5.16 . « Luce di posizione posteriore »

    Per « luce di posizione posteriore » si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore .

    1.5.17 . « Proiettore fendinebbia posteriore »

    Per « proiettore fendinebbia posteriore » si intende il faro che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia .

    1.5.18 . « Luce di stazionamento /»

    Per « luce di stazionamento /» si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato . Essa sostituisce in tal caso le luci di posizione .

    1.5.19 . « Luce d ' ingombro »

    Per « luce d ' ingombro » si intende la luce disposta presso l ' estremità fuori tutto della larghezza quanto più vicino possibile all ' altezza del veicolo , che serve ad indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto . Questo segnale è destinato a equatore è parallelo alla carreggiata . Questi segmenti si determinano a partire dall ' asse di riferimento . Gli angoli orizzontali ( ... ) corrispondono alla longitudine , gli angoli verticali ( ... ) alla latitudine . All ' interno degli angoli di visibilità geometrica non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce proveniente da una parte qualunque della superficie apparente .

    Non viene tenuto conto degli ostacoli esistenti all ' atto dell ' omologazione della luce , qualora l ' omologazione sia richiesta .

    1.10 . « Estremità della larghezza fuori tutto »

    Per « estremità della larghezza fuori tutto » di ciascun lato del veicolo si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocchi l ' estremità laterale di quest ' ultimo , senza tener conto della o delle parti sporgenti :

    1.10.1 . dei pneumatici , in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici ,

    1.10.2 . degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote ,

    1.10.3 . degli specchi retrovisori ,

    1.10.4 . degli indicatori luminosi di direzione ripetitori laterali , delle luci d ' ingombro , delle luci di posizione e delle luci di stazionamento ,

    1.10.5 . dei sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di detti sigilli .

    1.11 . « Larghezza fuori tutto »

    Per « larghezza fuori tutto » si intende la distanza fra i due piani verticali definiti al punto 1.10 .

    1.12 . « Luce unica »

    Per « luce unica » si intende qualsiasi combinazione di due o più luci , identiche o no , ma aventi la stessa funzione e emettenti una luce dello stesso colore , costituita da apparecchi tali che le superfici illuminanti delle luci su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto , a condizione che tale combinazione sia omologata quale luce unica , qualora sia richiesta l ' omologazione .

    Questa combinazione non è applicabile ai proiettori abbaglianti , ai proiettori anabbaglianti e ai proiettori fendinebbia anteriori .

    1.13 . « Coppia di luci » o « numero pari di luci »

    per « coppia di luci » o per « numero pari di luci » , si intende una sola superficie illuminante delle luci a forma di fascio disposto simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi almeno fino a 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo , da ciascun lato di quest ' ultimo , per una lunghezza minima di 800 mm . L ' illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità . La superficie illuminante della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti , semprechù le diverse superfici illuminanti delle luci elementari su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto .

    1.14 . « Distanza fra due luci »

    Per « distanza fra due luci » , orientate nella stessa direzione , si intende la distanza fra le proiezioni ortogonali , su un piano perpendicolare agli assi di riferimento , dei margini delle due superfici illuminanti definite , secondo il caso , al punto 1.6 .

    1.15 . « Luce facoltativa »

    Per « luce facoltativa » s ' intende una luce la cui presenza è lasciata alla scelta del costruttore .

    1.16 . « Spia di funzionamento »

    Per « spia di funzionamento » si intende una spia che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no .

    1.17 . « Spia di innesto »

    Per « spia di innesto » si intende una spia che indica che è stato messo in azione un dispositivo , senza indicare se questo funziona correttamente o no .

    2 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    2.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario .

    2.2 . Essa è accompagnata dai seguenti documenti , in triplice esemplare , e corredata delle seguenti indicazioni :

    2.2.1 . descrizione del tipo di veicolo secondo il punto 1.1 con menzione delle restrizioni relative ai carichi , particolarmente del carico massimo ammesso nel vano portabagagli ;

    2.2.2 . elenco dei dispositivi previsti dal costruttore per l ' impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa . L ' elenco può comportare , per ogni funzione , vari tipi di dispositivi ; ogni tipo deve essere debitamente identificato ( in particolare , marchio di omologazione , designazione del fabbricante , ecc . ) . L ' elenco può inoltre comportare , per ogni funzione , l ' indicazione supplementare seguente : « o dei dispositivi equivalenti » ;

    2.2.3 . schema dell ' insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa con indicazione della posizione delle diverse luci sul veicolo ;

    2.2.4 . schema ( schemi ) che indica ( indicano ) per ogni luce le superfici illuminanti ai sensi del punto 1.6 .

    2.3 . Un veicolo a vuoto , dotato di un impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa , come descritto nel punto 2.2.2 , rappresentativo del tipo di veicolo da omologare , deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione .

    2.4 . La comunicazione prevista nell ' allegato II è allegata alla scheda di omologazione .

    3 . DISPOSIZIONI GENERALI

    3.1 . I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che , nelle normali condizioni d ' impiego malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni , conservino le caratteristiche imposte dal presente allegato e che il veicolo possa soddisfare le prescrizioni dell ' allegato stesso . In particolare , occorre evitare un funzionamento irregolare non intenzionale delle luci .

    3.2 . Le luci di illuminazione descritte nei punti 1.5.7 , 1.5.8 e 1.5.9 debbono essere montate in modo da rendere facilmente realizzabile una regolazione corretta dell ' orientamento .

    3.3 . Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa , anche per quelli posti sulle pareti laterali , l ' asse di riferimento della luce del veicolo deve essere parallelo al piano di appoggio del veicolo sulla strada ; inoltre , questo asse deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e parallelo a questo piano per tutti gli altri dispositivi di segnalazione . In ogni direzione sarà ammessa una tolleranza di ± 3° . Inoltre , se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l ' installazione , esse vanno rispettate .

    3.4 . L ' altezza e l ' orientamento delle luci vanno verificati , salvo prescrizioni particolari , quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale .

    3.5 . Salvo prescrizioni particolari , le luci di una stessa coppia debbono :

    3.5.1 . essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano ,

    3.5.2 . essere simmetriche l ' una rispetto all ' altra in rapporto al piano longitudinale mediano ,

    3.5.3 . soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche ,

    3.5.4 . avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche .

    3.6 . Sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica , queste condizioni debbono essere rispettate nella misura del possibile .

    3.7 . Luci aventi funzioni diverse possono essere indipendenti o raggruppate , combinate o incorporate in uno stesso dispositivo , a condizione che ciascuna di queste luci risponda alle prescrizioni che le sono applicabili .

    3.8 . L ' altezza massima ad di sopra del suolo è misurata a partire dal punto più elevato della superficie illuminante e l ' altezza minima a partire dal punto più basso .

    3.9 . Salvo prescrizioni particolari , nessuna luce deve essere lampeggiante , tranne gli indicatori di direzione e il segnale di pericolo .

    3.10 . Nessuna luce rossa deve essere visibile verso l ' avanti e nessuna luce bianca verso il retro , ad eccezione del proiettore per la retromarcia .

    Questa condizione è verificata nel modo seguente :

    3.10.1 . per la visibilità di una luce rossa verso l ' avanti : occorre che non sia visibile direttamente nessuna luce rossa da parte di un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto a 25 m davanti al veicolo ( vedi disegno dell ' appendice 3 , figura 1 ) ,

    3.10.2 . per la visibilità di una luce bianca verso il retro : occorre che non sia visibile direttamente nessuna luce bianca da parte di un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto a 25 m dietro il veicolo ( vedi disegno dell ' appendice 3 , figura 2 ) .

    3.10.3 . Nei rispettivi piani le zone 1 e 2 esplorate dall ' osservatore sono limitate :

    3.10.3.1 . in altezza , da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,20 m dal suolo ,

    3.10.3.2 . in larghezza , da due piani verticali che formano rispettivamente verso l ' aventi e verso il retro un angolo di 15° verso l ' esterno in rapporto al piano mediano del veicolo e che passano nel o nei punti di contratto dei piani verticali paralleli al piano mediano e che delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo . Se ci sono più punti di contatto , il più avanzato corrisponde al piano anteriore , il più arrestato corrisponde al piano posteriore .

    3.11 . I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori , le luci d ' ingombro , se esistono , e il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente .

    3.12 . I collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori abbaglianti , i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori e posteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci indicate nel punto 3.11 . Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell ' accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell ' accensione intermittente dei proiettori abbaglianti o nell ' accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti .

    3.13 . I colori della luce emessa sono :

    - proiettore abbagliante : bianco o giallo selettivo ,

    - proiettore anabbagliante : bianco o giallo selettivo ,

    - proiettore fendinebbia anteriore : bianco o giallo ,

    - proiettore per la retromarcia : bianco ,

    - indicatore di direzione : giallo ambra ,

    - segnale di pericolo : giallo ambra ,

    - luce di arresto : rosso ,

    - dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore : bianco ,

    - luce di posizione anteriore : bianco ; il giallo selettivo è ammesso se la luce anteriore di posizione è incorporata in un proiettore giallo selettivo ,

    - luce di posizione posteriore : rosso ,

    - proiettore fendinebbia posteriore : rosso ,

    - luce di stazionamento : bianco davanti , rosso dietro , giallo ambra se è incorporato negli indicatori di direzione laterali ,

    - luce d ' ingombro : bianco davanti , rosso dietro ,

    - catadiottro posteriore , non triangolare : rosso ,

    - catadiottro posteriore , triangolare : rosso ,

    - catadiottro anteriore , non triangolare ( 1 ) : identico al colore della luce incidente ,

    - catadiottro laterale , non triangolare : giallo ambra .

    Tuttavia , fino a quando le prescrizioni necessarie per procedere all ' omologazione CEE non saranno applicabili , la scelta del colore emesso dai proiettori abbaglianti , dai proiettori anabbaglianti e dai proiettori fendinebbia anteriori è lasciata agli Stati membri .

    3.14 . La funzione delle spie d ' innesto può essere svolta da spie di funzionamento .

    3.15 . Luci occultabili

    3.15.1 . È proibito l ' occultamento delle luci ; sono eccettuati soltanto i proiettori abbaglianti , anabbaglianti e fendinebbia anteriori che possono essere occultati quando non debbono funzionare .

    3.15.2 . Un proiettore d ' illuminazione in posizione di funzionamento deve restare in tale posizione se il guasto indicato nel punto 3.15.2.1 si produce solo o in concomitanza con uno dei guasti elencati nel punto 3.15.2.2 ,

    3.15.2.1 . assenza di forza maggiore per il funzionamento della luce ,

    3.15.2.2 . interruzione involontaria della linea , ostacolo , corto circuito alla massa nei circuiti elettrici , difetti nelle condotte idrauliche o pneumatiche , flessibili , solenoidi o altri organi che comandono o trasmettono la forza destinata ad azionare il dispositivo di occultamento .

    3.15.3 . In caso di difetti nel comando di occultamento , si deve poter mettere in posizione d ' impiego un proiettore occultato senza dover far uso di attrezzi .

    3.15.4 . Deve essere possibile mettere i proiettori in posizione d ' impiego e accenderli per mezzo di un solo comando , ciò che non esclude la possibilità di metterli in posizione d ' impiego senza accenderli . Tuttavia , nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati , il comando di cui sopra è richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti .

    3.15.5 . Dal posto del conducente , non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento dei proiettori accesi prima di raggiungere la posizione d ' impiego . Quando si rischia d ' abbagliare altri utenti con l ' azionamento del proiettori , questi ultimi devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la posizione finale .

    3.15.6 . Un proiettore deve poter raggiungere , a temperature comprese tra -30° C e +50° C , la posizione finale di apertura nei tre secondi successivi alla manovra iniziale del comando .

    4 . SPECIFICAZIONI PARTICOLARI

    4.1 . Proiettore abbagliante

    4.1.1 . Presenza

    Obbligatoria sui veicoli a motore .

    Vietata sui rimorchi .

    4.1.2 . Numero

    2 o 4 .

    4.1.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.1.4 . Posizione

    4.1.4.1 . In larghezza

    I bordi esterni della superficie illuminante non devono essere in nessun caso più vicini all ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo rispetto ai bordi esterni della superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti .

    4.1.4.2 . in altezza

    Nessuna specificazione particolare .

    4.1.4.3 . In lunghezza

    Davanti all ' assale anteriore del veicolo e montato in modo che la luce emessa non disturbi il conducente , nù direttamente , nù indirettamente , attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo .

    4.1.5 . Visibilità geometrica

    La visibilità della superficie illuminante , comprese le zone che non sembrano illuminate nella direzione d ' osservazione considerata , deve essere assicurata all ' interno di uno spazio divergente da generatrici che seguono il cono della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l ' asse di riferimento del proiettore .

    4.1.6 . Orientamento

    Verso l ' avanti .

    Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori abbaglianti , una di esse , costituita da proiettori che svolgono soltanto la funzione « abbagliante » può muoversi in funzione dell ' angolo di sterzatura , con rotazione attorno ad un asse approssimativamente verticale .

    4.1.7 . Può essere « raggruppato »

    con il proiettore anabbagliante e con le altre luci anteriori .

    4.1.8 . Non può essere « combinato »

    con altre luci .

    4.1.9 . Può essere « incorporato mutuamente »

    4.1.9.1 . con il proiettore anabbagliante , salvo se il proiettore abbagliante si muove in funzione dell ' angolo di sterzatura ;

    4.1.9.2 . con la luce di posizione anteriore ;

    4.1.9.3 . con il proiettore fendinebbia anteriore ;

    4.1.9.4 . con la luce di stazionamento ;

    4.1.10 . Collegamento elettrico funzionale

    4.1.10.1 . L ' accensione dei proiettori abbaglianti può effettuarsi simultaneamente o in coppia . Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti . Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti .

    4.1.10.2 . I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti .

    4.1.11 . Spia d ' accensione

    Obbligatoria .

    4.1.12 . Altre prescrizioni

    4.1.12.1 . L ' intensità massima dell ' insieme dei fasci abbaglianti suscettibili di essere accesi contemporaneamente non deve superare 255 000 cd .

    4.1.12.2 . Tale intensità massima si ottiene sommando le singole intensità massime misurate al momento dell ' omologazione del tipo e indicate sulle relative schede di omologazione .

    4.2 . Proiettore anabbagliante

    4.2.1 . Presenza

    Obbligatoria sui veicoli a motore

    Vietata sui rimorchi .

    4.2.2 . Numero

    2 .

    4.2.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.2.4 . Posizione

    4.2.4.1 . In larghezza

    Il bordo della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità fuori tutto del veicolo .

    I bordi interni delle superfici illuminanti devono essere distanti almeno 600 mm .

    4.2.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 500 mm , massimo 1 200 mm .

    4.2.4.3 . In lunghezza

    Nella parte anteriore del veicolo ; tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente , nù direttamente nù indirettamente , attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo .

    4.2.5 . Visibilità geometrica

    È definita dagli angoli ( ... ) e ( ... ) indicati al punto 1.9 .

    ( ... ) = 15° verso l ' alto e 10° verso il basso

    ( ... ) = 45° verso l ' esterno e 10° verso l ' interno .

    All ' interno di tale campo dev ' essere visibile la quasi totalità della superficie apparente del proiettore .

    La presenza di pareti o di altre attrezzature in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada .

    4.2.6 . Orientamento

    4.2.6.1 . L ' abbassamento del fascio anabbagliante è misurato in condizione statica in tutti gli stati di carico definiti nell ' appendice 1 . L ' abbassamento del fascio anabbagliante deve rimanere comprese fra lo 0,5 % e il 2,5 % , senza intervento manuale , essendo l ' abbassamento iniziale regolato tra l ' 1 % e l ' 1,5 % quando il veicolo è a vuoto con una persona al posto di guida .

    Per ogni tipo di veicolo la regolazione iniziale deve essere precisata espressamente dal costruttore e deve figurare su una targhetta apposta su ogni veicolo .

    4.2.6.2 . La precedente condizione può essere soddisfatta anche per mezzo di un dispositivo che agisce sulla posizione relativa del proiettore e del veicolo . In caso di guasto di questo dispositivo il fascio luminoso non può essere riportato in una posizione meno abbassate di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto .

    4.2.6.2.1 . Il dispositivo di cui al punto 4.2.6.2 deve essere automatico .

    4.2.6.2.2 . I dispositivi di regolazione manuale sia di tipo continuo sia a scatti sono tuttavia ammessi , purchù la loro posizione di stasi consenta di regolare i proiettori nell ' orientamento iniziale indicato al punto 4.2.6.1 per mezzo di viti di regolazione tradizionali . Tali dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto di guida . Sul comando dei regolatori di tipo continuo devono figurare punti di riferimento che indichino gli Stati di carico più caratteristici .

    Il numero degli scatti dei regolatori a scatto deve essere tale da garantire , partendo da un orientamento iniziale compreso fra - 1 % e - 1,5 % , il rispetto della forcella di valori compresi fra - 0,5 % e - 2,5 % per gli stati di carico definiti nell ' appendice 1 . Per i dispositivi di tipo a scatti , gli stati di carico devono essere chiaramente indicati vicino al comando del dispositivo .

    4.2.7 . Può essere « raggruppato »

    con il proiettore abbagliante e le altre luci anteriori .

    4.2.8 . Non può essere « combinato »

    con altre luci .

    4.2.9 . Può essere « incorporato mutuamente »

    4.2.9.1 . con il proiettore abbagliante , eccetto se quest ' ultimo si muove in funzione dell ' angolo di sterzatura ;

    4.2.9.2 . con le altre luci anteriori .

    4.2.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Il passaggio al proiettore anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti .

    I proiettori anabbaglianti possono restare accessi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti .

    4.2.11 . Spia d ' innesto

    Facoltativa .

    4.2.12 . Altre prescrizioni

    Le prescrizioni del punto 3.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti .

    4.3 . Proiettore fendinebbia anteriore

    4.3.1 . Presenza

    Facoltativa sui veicoli a motore .

    Vietata sui rimorchi .

    4.3.2 . Numero

    2 .

    4.3.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.3.4 . Posizione

    4.3.4.1 . In larghezza

    Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    4.3.4.2 . In altezza

    Almeno 250 mm dal suolo .

    Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più alto della superficie illuminante del proiettore anabbagliante .

    4.3.4.3 . In lunghezza

    Nella parte anteriore del veicolo : tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente , nù direttamente nù indirettamente , attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo .

    4.3.5 . Visibilità geometrica

    È definita dagli angoli ( ... ) e ( ... ) indicati al punto 1.9 .

    ( ... ) = 5° verso l ' alto e verso il basso ,

    ( ... ) = 45° verso l ' esterno e 10° verso l ' interno .

    4.3.6 . Orientamento

    I proiettori fendinebbia anteriori non devono variare di orientamento in funzione dell ' angolo di sterzatura .

    Essi devono essere orientati verso l ' avanti senza abbagliare nù disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada .

    4.3.7 . Può essere « raggruppato »

    con altre luci anteriori .

    4.3.8 . Non può essere « combinato »

    con altre luci anteriori .

    4.3.9 . Può essere « incorporato mutuamente »

    4.3.9.1 . con i proiettori abbaglianti che non si muovono in funzione dell ' angolo di sterzatura , quando ci sono 4 proiettori abbaglianti ;

    4.3.9.2 . con la luce di posizione anteriore ;

    4.3.9.3 . con la luce di stazionamento .

    4.3.10 . Collegamento elettrico funzionale

    I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti separatamente dai proiettori abbaglianti o da quelli anabbaglianti e viceversa .

    4.3.11 . Spia d ' accensione

    Facoltativa .

    4.4 . Proiettore per la retromarcia

    4.4.1 . Presenza

    Obbligatoria sui veicoli a motore .

    4.4.2 . Numero

    1 o 2 .

    4.4.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.4.4 . Posizione

    4.4.4.1 . In larghezza

    Nessuna specificazione particolare .

    4.4.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 250 mm , massimo 1 200 mm .

    4.4.4.3 . In lunghezza

    Nella parte posteriore del veicolo .

    4.4.5 . Visibilità geometrica

    È definita dagli angoli ( ... ) e ( ... ) indicati al punto 1.9 .

    ( ... ) = 15° verso l ' alto e 5° verso il basso ;

    ( ... ) = 45° a destra e a sinistra se vi è una sola luce ;

    ( ... ) = 45° verso l ' esterno e 30° verso l ' interno se vi sono due luci .

    4.4.6 . Orientamento

    Verso il retro .

    4.4.7 . Può essere « raggruppato »

    con qualsiasi altra luce posteriore .

    4.4.8 . Non può essere « combinato »

    con altre luci .

    4.4.9 . Non può essere « incorporato mutuamente »

    con altre luci .

    4.4.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Può essere acceso soltanto se è innestata la retromarcia e se il dispositivo che regola la marcia o l ' arresto del motore si trova in una posizione tale che sia possibile la marcia del motore .

    Esso non deve potersi accendere o restare acceso se non è soddisfatta una delle condizioni precedenti .

    4.4.11 . Spia

    Facoltativa

    4.5 . Indicatore di direzione

    4.5.1 . Presenza ( vedi appendice 4 )

    Obbligatoria . I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie ( 1 , 2 e 5 ) , il cui montaggio su uno stesso veicolo forma uno schema di montaggio ( A e B ) .

    Lo schema A si applica a tutti i veicoli a motore .

    Lo schema B si applica solo ai rimorchi .

    4.5.2 . Numero

    Il numero dei dispositivi deve essere tale che essi possano dare le indicazioni corrispondenti a uno degli schemi di montaggio previsti al punto 4.5.3 .

    4.5.3 . Schema di montaggio

    A : * 2 indicatori di direzione anteriori ( categoria 1 ) *

    * 2 indicatori di direzione posteriori ( categoria 2 ) *

    * 2 indicatori di direzione ripetitori laterali ( categoria 5 ) *

    B : * 2 indicatori di direzione posteriori ( categoria 2 ) . *

    4.5.4 . Posizione

    4.5.4.1 . In larghezza

    Il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità fuori tutto del veicolo .

    La distanza minima fra i bordi interni delle due superfici illuminanti dev ' essere di 600 mm .

    Quando la distanza verticale fra l ' indicatore di direzione posteriore e la luce di posizione posteriore corrispondente è inferiore o uguale a 300 mm , la distanza fra l ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo e il bordo esterno dell ' indicatore di direzione posteriore non deve superare di oltre 50 mm la distanza fra l ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo e la luce di posizione posteriore corrispondente .

    Per gli indicatori di direzione anteriori , la superficie illuminante deve trovarsi ad almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti nonchù dei proiettori fendinebbia anteriori , se esistono . È ammessa una distanza inferiore se l ' intensità luminosa nell ' asse di riferimento dell ' indicatore di direzione è almeno uguale a 400 cd .

    4.5.4.2 . In altezza

    Dal suolo : * minimo 500 mm per gli indicatori della categoria 5 ; *

    * minimo 350 mm per gli indicatori delle categorie 1 e 2 ; *

    * massimo 1 500 mm per tutte le categorie . *

    * Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale limite massimo , il punto più altro della superficie illuminante potrà trovarsi a 2 300 mm per gli indicatori della categoria 5 , ed a 2 100 mm per le categorie 1 e 2 . *

    4.5.4.3 . In lunghezza

    La distanza fra il centro di riferimento della superficie illuminante dell ' indicatore laterale ( schema A ) ed il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non dev ' essere superiore a 1 800 mm . Se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità , tale distanza può essere portata a 2 500 mm quando l ' equipaggiamento del veicolo è realizzato in conformità dello schema A .

    4.5.5 . Visibilità geometrica

    Angoli orizzontali : vedi appendice 4 .0

    Angoli verticali : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto fino a 5° per gli indicatori laterali dello schema A se la loro altezza dal suolo è inferiore a 750 mm .

    4.5.6 . Orientamento

    Devono essere rispettate le eventuali specificazioni particolari di montaggio previste dal costruttore .

    4.5.7 . Può essere « raggruppato »

    con una o più luci .

    4.5.8 . Non può essere « combinato »

    con altre luci .

    4.5.9 . Può essere « incorporato mutuamente »

    soltanto con la luce di stazionamento .

    4.5.10 . Collegamento elettrico funzionale

    L ' accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci . Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare sincronicamente .

    4.5.11 . Spia di funzionamento

    Obbligatoria per tutti gli indicatori di direzione non direttamente visibili dal conducente . Può essere ottica a acustica , oppure l ' uno e l ' altro .

    Se è ottica , deve essere lampeggiante , e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza nal caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione diversi dagli indicatori ripetitori laterali . Se è esclusivamente acustica , deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza , nelle stesse condizioni indicate per la spia ottica .

    Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio , deve essere fornito di una spia ottica speciale di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio , salvo il caso in cui la spia del veicolo trattore permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell ' insieme del veicolo così formato .

    4.5.12 . Altre prescrizioni

    Luce lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto . L ' indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall ' azionamento del comando del segnale luminoso .

    Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio , il comando degli indicatori di direzione del veicolo trattore deve poter azionare anche gli indicatori del rimorchio .

    In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione , non causato da un cortocircuito , gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare , ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta .

    4.6 . Segnale di pericolo

    4.6.1 . Presenza

    Obbligatoria .

    4.6.2 . Numero * conformi alle prescrizioni delle corrispondenti voci del punto 4.5 . *

    4.6.3 . Schema di montaggio * *

    4.6.4 . Posizione * *

    4.6.4.1 . In larghezza * *

    4.6.4.2 . In altezza * *

    4.6.4.3 . In lunghezza * *

    4.6.5 . Visibilità geometrica * *

    4.6.6 . Orientamento * *

    4.6.7 . Può/non può essere « raggruppato » con * *

    4.6.8 . Può/non può essere « combinato » con * *

    4.6.9 . Può/non può essere « incorporato mutuamente » con * *

    4.6.10 . Collegamento elettrico funzionale

    L ' azionamento del segnale dev ' essere effettuato on un comando distinto , che permetta il funzionamento sincronizzato di tutti gli indicatori di direzione .

    4.6.11 . Spia d ' innesto

    Obbligatoria . Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al punto 4.5.11 .

    4.6.12 . Altre prescrizioni

    Conformi alle prescrizioni del punto 4.5.12 . Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio , il comando del segnale di pericolo deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio . Il segnale di pericolo deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda la marcia o l ' arresto del motore si trovi in posizione tale che la messa in moto del motore sia impossibile .

    4.7 . Luce di arresto

    4.7.1 . Presenza

    Obbligatoria .

    4.7.2 . Numero

    2 .

    4.7.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.7.4 . Posizione

    4.7.4.1 . In larghezza

    Almeno 600 mm fra le due luci . Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm .

    4.7.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 1 500 mm o 1 200 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm .

    4.7.4.3 . In lunghezza

    Nella parte posteriore del veicolo .

    4.7.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 45° verso l ' esterno e verso l ' interno .

    Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere limitato a 5° se l ' altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm .

    4.7.6 . Orientamento

    Verso il retro del veicolo .

    4.7.7 . Può essere « raggruppata »

    con una o più altre luci posteriori .

    4.7.8 . Non può essere « combinata »

    con altre luci .

    4.7.9 . Può essere « incorporata mutuamente »

    con la luce di posizione posteriore o con la luce di stazionamento .

    4.7.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Deve accendersi quando viene azionato il freno di servizio .

    4.7.11 . Spia di funzionamento

    Facoltativa . Se esiste , deve consistere in un segnale luminoso non lampeggiante che si accende in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto .

    4.7.12 . Altre prescrizioni

    L ' intensità luminosa delle luci di arresto deve essere chiaramente superiore a quella delle luci di posizione posteriori .

    4.8 . Dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore

    4.8.1 . Presenza

    Obbligatoria .

    4.8.2 . Numero * tali che il dispositivo possa illuminare la sede della targa . *

    4.8.3 . Schema di montaggio * *

    4.8.4 . Posizione * *

    4.8.4.1 . In larghezza * *

    4.8.4.2 . Inaltezza * *

    4.8.4.3 . In lunghezza * *

    4.8.5 . Visibilità geometrica * *

    4.8.6 . Orientamento * *

    4.8.7 . Può essere « raggruppato »

    con una o più luci posteriori .

    4.8.8 . Può essere « combinato »

    con le luci di posizione posteriori .

    4.8.9 . Non può essere « incorporato mutuamente »

    con altre luci .

    4.8.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Il dispositivo deve accendersi soltanto contemporaneamente alle luci di posizione posteriori .

    4.8.11 . Spia di innesto

    Facoltativa . Se esiste , la sua funzione deve essere compiuta dalla spia prescritta per le di posizioni anteriori e posteriori .

    4.9 . Luce di posizione anteriore

    4.9.1 . Presenza

    Obbligatoria su tutti i veicoli a motore .

    Obbligatoria sui rimorchi di larghezza superiore a 1 600 mm .

    Facoltativa sui rimorchi di larghezza inferiore o uguale a 1 600 mm .

    4.9.2 . Numero

    2 .

    4.9.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.9.4 . Posizione

    4.9.4.1 . In larghezza

    Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    Nel caso di un rimorchio , il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano non deve trovarsi a più di 150 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto .

    Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti è di 600 mm .

    4.9.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 1 500 mm o 2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm .

    4.9.4.3 . In lunghezza

    Nella parte anteriore del veicolo .

    4.9.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale per le due luci di posizione anteriori :

    45° verso l ' interno e 80° verso l ' esterno ,

    oppure 80° verso l ' interno e 45° verso l ' esterno .

    Angolo verticale :

    15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm .

    4.9.6 . Orientamento

    Verso l ' avanti .

    4.9.7 . Può essere « raggruppata »

    con tutte le altre luci anteriori .

    4.9.8 . Non può essere « combinata »

    con altre luci .

    4.9.9 . Può essere « incorporata mutuamente »

    con qualsiasi altra luce anteriore .

    4.9.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Nessuna specificazione particolare .

    4.9.11 . Spia

    Obbligatoria . Tale spia non deve essere intermitente . Essa non è richiesta se il dispositivo d ' illuminazione del cruscotto può essere soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori .

    4.10 . Luce di posizione posteriore

    4.10.1 . Presenza

    Obbligatoria

    4.10.2 . Numero

    2 .

    4.10.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.10.4 . Posizione

    4.10.4.1 . In larghezza

    Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 600 mm . Questa distanza può venire ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm .

    4.10.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 1 500 mm o 2 100 mm , se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm .

    4.10.4.3 . In lunghezza

    Nella parte posteriore del veicolo .

    4.10.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale per le due luci di posizione posteriori :

    45° verso l ' interno e 80° verso l ' esterno ,

    oppure 80° verso l ' interno e 45° verso l ' esterno .

    Angolo verticale :

    15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm .

    4.10.6 . Orientamento

    Verso il retro .

    4.10.7 . Può essere « raggruppata »

    con qualsiasi altra luce posteriore .

    4.10.8 . Può essere « combinata »

    con il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore .

    4.10.9 . Può essere « incorporata mutuamente »

    con la luce di arresto o con il proiettore fendinebbia posteriore o con la luce di stazionamento .

    4.10.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Nessuna specificazione particolare .

    4.10.11 . Spia d ' innesto

    Obbligatoria .

    Dev ' essere confusa con quella delle luci di posizione anteriori .

    4.11 . Proiettore fendinebbia posteriore

    4.11.1 . Presenza

    Obbligatoria

    4.11.2 . Numero

    1 ; è facoltativa l ' installazione di un secondo proiettore .

    4.11.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.11.4 . Posizione

    4.11.4.1 . In larghezza

    Quando il proiettore fendinebbia posteriore è unico , dev ' essere situato sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese d ' immatricolazione .

    In tutti i casi la distanza fra il proiettore fendinebbia posteriore e la luce di arresto dev ' essere superiore a 100 mm .

    4.11.4.2 . In altezza

    Fra 250 e 1 000 mm dal suolo .

    4.11.4.3 . In lunghezza

    Nella parte posteriore del veicolo .

    4.11.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 25° verso l ' interno e verso l ' esterno

    Angolo verticale : 5° sopra e sotto l ' orizzontale .

    4.11.6 . Orientamento

    Verso il retro .

    4.11.7 . Può essere « raggruppato »

    con qualsiasi altra luce posteriore .

    4.11.8 . Non può essere « combinato »

    con altre luci .

    4.11.9 . Può essere « incorporato mutuamente »

    con la luce di posizione posteriore o con la luce di stazionamento .

    4.11.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Deve potersi accendere soltanto quando sono in funzione i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori .

    Se esistono proiettori fendinebbia anteriori , lo spegnimento del proiettore fendinebbia posteriore dev ' essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia anteriori .

    4.11.11 . Spia d ' innesto

    Obbligatoria .

    4.12 . Luce di stazionamento

    4.12.1 . Presenza

    Su veicoli a motore la cui lunghezza non superi 6 m e la cui larghezza non superi 2 m : facoltativa , su qualsiasi altro veicolo : vietata .

    4.12.2 . Numero

    In funzione dello schema di montaggio .

    4.12.3 . Schema di montaggio

    due luci anteriori e due posteriori ,

    oppure

    una luce su ogni lato .

    4.12.4 . Posizione

    4.12.4.1 . In larghezza

    il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    Inoltre , se ci sono due luci , esse devono essere situate sui lati del veicolo .

    4.12.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 1 500 mm o 2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm .

    4.12.4.3 . In lunghezza

    Nessuna specificazione particolare .

    4.12.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 45° verso l ' esterno , verso l ' avanti e verso il retro .

    Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm .

    4.12.6 . Orientamento

    Tale che le luci soddisfino alle prescritte condizioni di visibilità verso l ' avanti e verso il retro .

    4.12.7 . Può essere « raggruppata »

    con qualsiasi altra luce .

    4.12.8 . Non può essere « combinata »

    con altre luci .

    4.12.9 . Può essere « incorporata mutuamente »

    - nella parte anteriore : con la luce di posizione anteriore , con il proiettore anabbagliante , con il proiettore abbagliante e con il proiettore fendinabbia anteriore

    - nella parte posteriore : con la luce di posizione posteriore , con la luce di arresto e con il proiettore fendinebbia posteriore

    - con l ' indicatore di direzione della categoria 5 .

    4.12.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Il collegamento deve permette l ' accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l ' accensione di altre luci .

    4.12.11 . Spia

    Facoltativa . Se esiste , non la si deve poter confondere con la spia delle luci di posizione .

    4.12.12 . Altre prescrizioni

    La funzione di questa luce può essere compiuta anche dall ' accensione sumultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del veicolo .

    4.13 . Luce d ' ingombro

    4.13.1 . Presenza

    Obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2,10 m .

    4.13.2 . Numero

    2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente .

    4.13.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.13.4 . Posizione

    4.13.4.1 . In larghezza

    Quanto più vicino possibile all ' estremità della larghezza fuori del veicolo .

    4.13.2 . In altezza

    Alla massima altezza compatibile con l ' esigenza della posizione in larghezza e della simmetria delle luci .

    4.13.4.3 . In lunghezza

    Nessuna specificazione particolare .

    4.13.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 80° verso l ' esterno

    Angolo verticale : 5° sopra e 20° sotto l ' orizzontale .

    4.13.6 . Orientamento

    Tale che le luci soddisfano le prescritte condizioni di visibilità verso l ' avanti e verso il retro .

    4.13.7 . Non può essere « raggruppata » * con altre luci . *

    4.13.8 . Non può essere « combinata » * *

    4.13.9 . Non può essere « incorporata mutuamente »* *

    4.13.10 . Collegamento elettrico funzionale

    Nessuna specificazione particolare .

    4.13.11 . Spia

    Facoltativa .

    4.13.12 . Altre prescrizioni

    Purchù soddisfino a tutte le altre condizioni , la luce visibile della parte anteriore e la luce visibile della parte posteriore disposte sullo stesso lato del veicolo possono essere riunite in un solo dispositivo .

    La posizione di una luce d ' ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti vicini superfici illuminanti delle due luci considerate non sia inferiore a 200 m .

    4.14 . Catadiottro posteriore , non triangolare

    4.14.1 . Presenza

    Obbligatoria sui veicoli a motore .

    Vietata sui rimorchi .

    4.14.2 . Numero

    2 .

    4.14.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.14.4 . Posizione

    4.14.4.1 . In larghezza

    Il punto della superficie illuminante più distante del piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più de 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    Scarto minimo fra i bordi dei catadiottri : 600 mm . Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm .

    4.14.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 900 mm .

    4.14.4.3 . In lunghezza Nessuna specificazione particolare .

    4.14.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 30° verso l ' interno e verso l ' esterno .

    Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm .

    4.14.6 . Orientamento

    Verso il retro .

    4.14.7 . Può essere « raggruppato »

    con qualsiasi altra luce .

    4.14.8 . Altre prescrizioni

    La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con quella di qualsiasi altra luce situata posteriormente .

    4.15 . Catadiottro posteriore , triangolare

    4.15.1 . Presenza

    Obbligatoria sui rimorchi .

    Vietata sui veicoli a motore .

    4.15.2 . Numero

    2 .

    4.15.3 . Schema di montaggio

    $La punta del triangolo deve essere diretta verso l ' altro .

    4.15.4 . Posizione

    4.15.4.1 . In larghezza

    Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    Scarto minimo fra i bordi interni dei catadiottri : 600 mm . Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm .

    4.15.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 900 mm .

    4.15.4.3 . In lunghezza

    Nessuna specificazione particolare .

    4.15.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 30° verso l ' interno e verso l ' esterno .

    Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm .

    4.15.6 . Orientamento

    Verso il retro .

    4.15.7 . Non può essere « raggruppato »

    con altre luci .

    4.15.8 . Altre prescrizioni

    Nessuna luce dev ' essere disposta all ' interno del triangolo .

    4.16 . Catadiottro anteriore , non triangolare

    4.16.1 . Presenza

    Obbligatoria sui rimorchi .

    4.16.2 . Numero

    2 .

    4.16.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    Posizione

    4.16.4.1 . In larghezza

    Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

    Nel caso di un rimorchio , il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 150 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto .

    Scarto minimo fra i bordi interni dei catadiottri : 600 mm . Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm .

    4.16.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 900 mm o 1 500 mm se la struttura del veicolo non permette di rispettare i 900 mm .

    4.16.4.3 . In lunghezza

    Nessuna specificazione particolare

    4.16.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 30° verso l ' interno e verso l ' esterno .

    Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm .

    4.16.6 . Orientamento

    Verso l ' avanti

    4.16.7 . Può essere « raggruppato »

    con la luce di posizione anteriore .

    4.16.8 . Altre prescrizioni

    La superficie illuminante del catadiottro può avere parti in comune con quella della luce di posizione anteriore .

    4.17 . Catadiottro laterale , non triangolare

    4.17.1 . Presenza

    Obbligatoria

    - su tutti i veicoli a motore , salvo quelli della categoria M1 , la cui lunghezza superi i 6 m ,

    - su tutti i rimorchi .

    Facoltativa

    - sui veicoli a motore della categoria M1 ,

    - sui veicoli a motore che non siano quelli categoria M1 la cui lunghezza è inferiore o uguale a 6 m .

    4.17.2 . Numero minimo per lato

    Tale che siano rispettare le regole di posizione in lunghezza .

    4.17.3 . Schema di montaggio

    Nessuna specificazione particolare .

    4.17.4 . Posizione

    4.17.4.1 . In larghezza

    Nessuna specificazione particolare .

    4.17.4.2 . In altezza

    Dal suolo : minimo 350 mm , massimo 900 mm o 1 500 mm se la struttura del veicolo non permette di rispettare i 900 mm .

    4.17.4.3 . In lunghezza

    Almeno un catadiottro deve trovarsi nel terzo medio del veicolo ; il catadiottro situato più avanti non deve trovarsi a più di 3 m dalla parte anteriore ; per i rimorchi si tiene conto della lunghezza del timone .

    La distanza fra due catadiottri successivi non può superare i 3 m .

    La distanza fra il catadiottro più arretrato e il retro del veicolo non più superare 1 m .

    4.17.5 . Visibilità geometrica

    Angolo orizzontale : 45° verso l ' avanti e verso il retro .

    Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm .

    4.17.6 . Orientamento

    L ' asse di riferimento del catadiottro dev ' essere orizzontale , perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo , e diretto verso l ' esterno .

    4.17.7 . Può essere « raggruppato »

    con altre luci .

    5 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    5.1 . Ogni veicolo della serie dev ' essere conforme al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e le loro caratteristiche previste nella presente direttiva .

    ( 1 ) Detto anche catadiottro incolore o bianco .

    Appendice 1

    Stati di carico sugli assi di cui al punto 4.2.6.1

    1 . Per le prove elencate qui di seguito la massa di un passeggero si considera pari a 75 kg .

    2 . Condizioni di carico per i vari tipi di veicoli .

    2.1 . Veicoli della categoria M1

    2.1.1 . L ' inclinazione del fascio di luce anabbagliante va stabilita nelle seguenti condizioni di carico :

    2.1.1.1 . Una persona sul sedile del conducente ;

    2.1.1.2 . Conducente , più passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente ;

    2.1.1.3 . Conducente , un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente , tutti i posti posteriori più arretrati occupati ;

    2.1.1.4 . Tutti i sedili occupati ;

    2.1.1.5 . Tutti i sedili occupati , più caricamento uniforme del vano portabagagli fino al raggiungimento del carico massimo ammesso per l ' asse posteriore o anteriore nel caso di autoveicoli con vano portabagagli collacato anteriormente . Qualora il veicolo abbia un vano portabagagli posteriore ed uno anteriore , il carico supplementare fino al raggiungimento del carico massimo ammesso per gli assi va suddiviso in modo uniforme . Tuttavia , se si raggiunge il massimo carico autorizzato senza superare il carico ammesso per uno degli assi , il caricamente del vano o dei vani portabagagli è limitato al valore che permette di raggiungere questo peso ;

    2.1.1.6 . Conducente e caricamento uniforme del vano portabagagli fino al raggiungimento del carico ammesso per l ' asse corrispondente .

    Tuttavia , se si raggiunge il massimo carico autorizzato senza superare il carico ammesso per l ' asse , il caricamento del vano o dei vani portabagagli è limitato al valore che permette di raggiungere questo peso .

    2.1.2 . Nel determinare le condizioni di carico di cui sopra , si tiene conto delle restrizioni relative ai carichi , eventualmente previste dal costruttore . 2.2 . Veicoli delle categorie M2 e M3

    L ' inclinazione del fascio di luce anabbagliante va stabilita nelle seguenti condizioni di carico :

    2.2.1 . Veicolo a vuoto

    2.2.2 . Veicolo carico in modo che ciascun asse sopporti il carico tecnicamente ammesso .

    2.3 . Veicoli della categoria N con superficie di carico

    2.3.1 . L ' inclinazione del fascio di luce anabbagliante va stabilita nelle seguenti condizioni di carico :

    2.3.1.1 . Veicolo a vuoto

    2.3.1.2 . Una persona sul sedile del conducente , con il carico ripartito in modo tale da raggiungere il carico massimo tecnicamente ammesso sull ' asse posteriore e il peso a vuoto sull ' asse anteriore . Mutatis mutandis , si adotta la stessa procedura se la superficie di carico è situata davanti .

    2.4 . Veicoli categoria N senza superficie di carico .

    2.4.1 . Trattori per semirimorchi

    2.4.1.1 . Veicolo a vuoto senza carico sulla ralla

    2.4.1.2 . Una persone sul sedile del conducente ; sulla ralla il carico tecnicamente ammesso nella posizione della ralla corrispondente al carico massimo sull ' asse posteriore .

    2.4.2 . Trattori per rimorchi

    2.4.2.1 . Veicolo a vuoto

    2.4.2.2 . Una persone sul sedile del conducente , tutti gli altri posti previsti nella cabina di guida occupati .

    Appendice 2

    Sedile : vedi G . U .

    Appendice 3

    Sedile : vedi G . U .

    Appendice 4

    Sedile : vedi G . U .

    ALLEGATO II

    MODELLO

    Indicazione dell ' amministrazione

    ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L ' INSTALLAZIONE DEI POSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

    ( Articolo 4 , paragrafo 2 , e l ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi )

    N . di omologazione CEE

    1 . Marca ( ragione sociale ) :

    2 . Tipo e denominazione commerciale :

    3 . Nome e indirizzo del costruttore :

    4 . Eventuale nome e indirizzo del mandatario :

    5 . Dispositivi di illuminazione presenti sul veicolo soggetto all ' omologazione ( 1 ) :

    5.1 . Proiettori abbaglianti : sì/no ( 2 )

    5.2 . Proiettori anabbaglianti : sì/no ( 2 )

    5.3 . Proiettori fendinebbia anteriori : sì/no ( 2 )

    5.4 . Proiettori per la retromarcia : sì/no ( 2 )

    5.5 . Indicatori di direzione anteriori : sì/no ( 2 )

    5.6 . Indicatori di direzione posteriori : sì/no ( 2 )

    5.7 . Indicatori di direzione ripetitori laterali : sì/no ( 2 )

    5.8 . Segnale di pericolo : sì/no ( 2 )

    5.9 . Luci di arresto : sì/no ( 2 )

    5.10 . Dispositivo di illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore : sì/no ( 2 )

    5.11 . Luci di posizione anteriori : sì/no ( 2 )

    5.12 . Luci di posizione posteriori : sì/no ( 2 )

    5.13 . Proiettori fendinabbia posteriori : sì/no ( 2 )

    5.14 . Luci di stazionamento : sì/no ( 2 )

    5.15 . Luci di ingombro : sì/no ( 2 )

    5.16 . Catadiottri posteriori , non triangolari : sì/no ( 2 )

    5.17 . Catadiottri posteriori , triangolari : sì/no ( 2 )

    5.18 . Catadiottri anteriori , non triangolari : sì/no ( 2 )

    5.19 . Catadiottri laterali , non triangolari : sì/no ( 2 )

    5.20 . Restrizioni relative al carico

    6 . Luci equivalenti : sì/no ( 2 ) ( vedi punto 15 )

    7 . Veicolo presentato all ' omologazione il

    8 . Servizio incaricato delle prove di omologazione :

    9 . Data del verbale rilasciato da questo servizio :

    10 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio :

    11 . L ' omologazione CEE per quanto riguarda i dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa è accordata/rifiuta ( 2 )

    12 . Luogo :

    13 . Data :

    14 . Firma :

    15 . Sono acclusi i seguenti documenti che recano il numero di omologazione suindicato :

    ... Elenco ( elenchi ) dei dispositivi previsti dal costruttore per l ' impianto di illuminazione e di segnalazione ; per ogni dispositivo sono indicati il marchio di fabbrica e il marchio di omologazione .

    L ' elenco ( gli elenchi ) comprende ( comprendono ) tutte le « luci equivalenti » ( 2 )

    16 . Eventuali osservazioni :

    ( 1 ) Allegare schemi del veicolo , come indicato nel punto 2.2.3 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .

    ( 2 ) Cancellare ciò che non interessa .

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