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Document 31970R2163

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2163/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

GU L 238 del 29.10.1970, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(III) pag. 724 - 725

Altre edizioni speciali (DA, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/2163/oj

31970R2163

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2163/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 29/10/1970 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0646
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0724


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2163/70 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1970 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio del 25 luglio 1967 (1) è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0010662">

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5, primo comma, sub b), del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito dal testo seguente:

«b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Commissione o della Corte per se stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).»

Articolo 3

1. La percentuale del 50 % di cui all'articolo 9 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita dalla percentuale del 60 %.

2. L'articolo 9 del summenzionato regolamento è completato dal seguente comma:

«Quando l'interessato ha svolto varie funzioni nell'ambito della Commissione o della Corte di giustizia, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni. Il presente comma non sarà applicato, se ne fanno richiesta, ai membri della Commissione o della Corte in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato la carica prima di questa data.»

Articolo 4

La percentuale del 25 % di cui all'articolo 10 sub a) del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita dalla percentuale del 30 %. Le percentuali del 50 % e del 25 % di cui alla lettera b) del suddetto articolo sono sostituite rispettivamente dalle percentuali del 60 % e del 30 %.

Articolo 5

L'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è completato dal seguente comma:

«Il presente articolo è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 8 o dell'indennità transitoria di cui all'articolo 7. Il presente comma non è tuttavia applicabile per la copertura dei rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale di cui benefici l'ex membro della Commissione o della Corte.» (1)GU n. 187 dell'8.8.1967, pag. 1.

Articolo 6

La percentuale del 50 % di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita dalla percentuale del 60 %.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1970.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

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