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Document 31963L0261

    Direttiva 63/261/CEE del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi

    GU 62 del 20.4.1963, p. 1323–1325 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 19 - 21

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/261/oj

    31963L0261

    Direttiva 63/261/CEE del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi

    Gazzetta ufficiale n. 062 del 20/04/1963 pag. 1323 - 1325
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0017
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0019
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0016
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0016
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0016


    INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (63/261/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3;

    Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo IV, F, 2;

    Vista la proposta della Commissione;

    Visto il parere del Parlamento Europeo (2);

    Visto il parere del Comitato economico e sociale;

    Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo uno scadenzario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola ; che il secondo provvedimento contenuto nello scadenzario, comporta, per la fine della prima tappa del periodo transitorio, l'abolizione, da parte degli Stati membri, delle restrizioni alla libertà di stabilimento nel settore agricolo per i cittadini degli altri Stati membri che abbiano lavorato come salariati agricoli nel loro territorio per due anni consecutivi;

    Considerando che, per garantire una corretta applicazione della presente direttiva, occorre precisare che cosa debba intendersi per salariato agricolo che abbia lavorato come tale nel paese ospitante per due anni consecutivi;

    Considerando che per fissare la durata minima del lavoro da compiere effettivamente nei due anni suddetti per essere ammessi al beneficio della presente direttiva, è necessario tener conto del carattere particolare e naturale del lavoro agricolo;

    Considerando che, dato il frazionamento dello scadenzario previsto, per l'attuazione della libertà di stabilimento nelle attività agricole, dal Programma generale, è necessario che i beneficiari della presente direttiva siano in possesso di un documento che attesti l'estensione dei diritti di cui godono nel paese ospitante; (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 38/62. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 134 del 14 dicembre 1962, pag. 2867/62.

    Considerando che le condizioni di stabilimento non devono essere falsate da aiuti concessi dallo Stato membro d'origine ; che non è da considerarsi come tale l'assistenza prestata al salariato agricolo per l'eventuale trasferimento della famiglia, degli effetti personali, dei mobili e delle scorte vive e morte,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni seguenti, abolisce, a favore dei cittadini degli altri Stati membri, che abbiano lavorato per due anni consecutivi nel suo territorio come salariati agricoli, in appresso denominati beneficiari della presente direttiva, le restrizioni per l'accesso alle attività agricole non salariate e per il loro esercizio.

    Articolo 2

    1. Per salariato agricolo ai sensi della presente direttiva, deve intendersi chiunque sia vincolato da un contratto per la prestazione di servizi ed eserciti una della attività menzionate nell'articolo 3 ed effettui realmente lavori consoni a detta attività.

    2. Si considera che un salariato agricolo abbia lavorato per due anni consecutivi ai sensi della presente direttiva quando sia stato occupato per due periodi consecutivi di dodici mesi, comprendenti ciascuno un minimo di otto mesi di lavoro effettivo in tale qualità.

    I giorni festivi, le assenze di durata non superiore a quaranta giorni all'anno dovute a malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonchè i congedi per maternità sono assimilati a periodi di lavoro effettivo.

    3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non si tiene conto del fatto che durante i due anni consecutivi, il salariato agricolo abbia conservato una residenza fuori dello Stato membro ospitante, che i suoi familiari non l'abbiano seguito in tale Stato membro o che abbia lavorato per più datori di lavoro o in attività diverse fra quelle menzionate all'articolo 3.

    Articolo 3

    Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole devono intendersi quelle enumerate nell'allegato V del Programma generale (classe ex 01 - Agricoltura, della «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique», stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, Etudes Statistiques, Série M, nº 4, Rev. 1, Nuova York 1958), ed in particolare: a) l'agricoltura generale, compresa la viticoltura ; la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;

    b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari ; l'apicoltura ; la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;

    c) i lavori d'agricoltura, d'allevamento e d'orticoltura effettuati a cottimo o a contratto.

    Il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento possono esser praticati come attività secondarie nelle aziende agricole rilevate o create in applicazione della presente direttiva, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano d'utilizzazione dei terreni.

    Articolo 4

    Le restrizioni da abolire son quelle di cui al Titolo III del Programma generale.

    Gli Stati membri vigileranno in particolare a che i beneficiari della presente direttiva abbiano la facoltà, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti dei propri cittadini: a) di acquistare, di prendere in affitto, di farsi attribuire o concedere, di occupare e di valorizzare, a qualsiasi titolo giuridico, ogni bene fondiario che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 ; di esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita del bene fondiario sfruttato o di parte di esso ; di trasferirsi in altra azienda;

    b) di beneficiare delle varie forme generali e particolari di credito, di aiuto e di sovvenzione, previste per l'accesso alle attività di cui all'articolo 3 e per il loro esercizio, in particolare dei provvedimenti atti a favorire l'accesso dei salariati agricoli all'attività di coltivatore diretto;

    c) di essere membri e dirigenti, qualunque sia la funzione da svolgere, delle cooperative e di ogni altra associazione agricola a carattere collettivo, nonchè di prendere l'iniziativa di costituire tali associazioni, a cui possano aderire anche cittadini del paese ospitante.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri riconoscono di diritto ai beneficiari della presente direttiva la libertà di accedere alle attività non salariate di cui all'articolo 3 e di esercitarlo alle stesse condizioni dei loro cittadini dietro semplice notifica e senza che occorra un'autorizzazione preventiva.

    2. Qualsiasi opposizione dell'autorità competente, motivata dal fatto che una o più delle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 non sono rispettate, deve essere comunicata all'interessato sotto pena di decadenza e salvo manovre fraudolente entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla notificazione fatta dall'interessato medesimo all'autorità competente dell'intenzione dell'interessato medesimo di stabilirsi, in qualità di beneficiario della presente direttiva.

    3. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari della presente direttiva il diritto di ricorso contro ogni decisione con la quale l'autorità competente si opponga al loro stabilimento.

    4. Ciascuno Stato membro in cui l'accesso dei cittadini degli altri Stati membri alle attività di cui all'articolo 3 sia ancora subordinato, in generale, ad un'autorizzazione speciale per gli stranieri, rilascerà ai beneficiari della presente direttiva, dopo la scadenza del termine previsto dal paragrafo 2, dietro loro richiesta e gratuitamente, un attestato individuale che certifichi la loro situazione particolare e la loro assimilazione ai cittadini del luogo in conformità dell'articolo 4.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri non concedono ai loro cittadini, in vista o in occasione del loro stabilimento in applicazione della presente direttiva, alcun aiuto diretto o indiretto, finanziario o di qualsiasi altro genere, che possa falsare le condizioni di stabilimento nel paese ospitante.

    2. Il contributo finanziario o materiale dello Stato membro d'origine del salariato agricolo all'eventuale trasporto della famiglia, degli oggetti personali, del mobilio e delle scorte vive e morte, fino alla frontiera del paese ospitante, non è considerato come aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese al massimo dalla notifica della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonchè le pratiche amministrative che, nel loro territorio, disciplinano in particolare l'accesso dei salariati agricoli alle attività non salariate di cui all'articolo 3.

    2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 1963.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Eugène SCHAUS

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