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Document 21997A0716(01)

Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza - Protocollo n. 2 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazione della Comunità europea

GU L 187 del 16.7.1997, p. 3–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/430/oj

Related Council decision

21997A0716(01)

Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza - Protocollo n. 2 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazione della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/1997 pag. 0003 - 0135


ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

La COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte,

e l'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,

in appresso denominata «l'Autorità palestinese»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti tra la Comunità e il popolo palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e i valori che li accomunano;

CONSIDERANDO che la Comunità e l'OLP desiderano rinsaldare tali legami e instaurare relazioni durature basate sul partenariato e sulla reciprocità;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e delle libertà politica ed economica, che costituiscono il fondamento stesso delle loro relazioni;

DESIDERANDO consolidare il quadro delle relazioni tra la Comunità europea e il Medio Oriente, e dell'integrazione economica regionale dei paesi del Medio Oriente, obiettivo da conseguire non appena le condizioni lo permetteranno;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale delle parti e la necessità di intensificare gli sforzi in atto per promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo permanente, in campo economico, culturale e scientifico e nel settore dell'istruzione che consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a favore del libero scambio e in particolare del rispetto delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

DESIDERANDO ampliare le intese commerciali autonome già in essere tra le parti e collocarle in un contesto contrattuale e di reciprocità;

CONVINTE della necessità di promuovere la creazione di un nuovo clima per le loro relazioni economiche che renda l'ambiente più favorevole ai flussi di investimenti;

CONSIDERANDO i diritti e gli obblighi che derivano alle parti dagli accordi internazionali da esse sottoscritti;

CONVINTE che la partecipazione a pieno titolo dell'Autorità palestinese al partenariato euromediterraneo lanciato dalla Conferenza di Barcellona costituisca un importante passo verso la normalizzazione dei rapporti tra le parti, che dovrebbe per il momento rispecchiarsi in un accordo interinale;

CONSAPEVOLI del notevole significato politico della celebrazione delle elezioni palestinesi il 20 gennaio 1996 ai fini del processo verso una soluzione permanente basato sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il presente accordo dovrebbe essere sostituito, appena le condizioni lo permetteranno, da un accordo euromediterraneo di associazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituito un accordo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità e l'Autorità palestinese.

2. Gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:

- istituire un contesto adeguato per un ampio dialogo che consenta lo sviluppo di strette relazioni tra le parti;

- creare le condizioni necessarie per una progressiva liberalizzazione degli scambi;

- promuovere lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti tramite il dialogo e la cooperazione;

- contribuire allo sviluppo socioeconomico della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

- incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica;

- promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 3

La Comunità e l'Autorità palestinese istituiscono progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2001, secondo le modalità di cui al presente titolo e secondo le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominato «GATT».

CAPITOLO 1 PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 4

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 5

Negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione, né alcun altro onere di effetto equivalente.

Articolo 6

I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza possono essere importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonché in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencate nell'allegato 1.

All'elemento agricolo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato 2 originari della Comunità, l'Autorità palestinese può mantenere, per la durata dell'accordo, dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1° luglio 1996.

3. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 63 può decidere in merito ad ulteriori concessioni che le parti si accordano l'una all'altra su base di reciprocità.

Articolo 8

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 2 e 3 sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Autorità palestinese può assoggettare a oneri fiscali non superiori al 25 % del valore i prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 importati in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tali oneri sono gradualmente aboliti secondo il seguente calendario:

Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto al 90 % dell'onere di base.

Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto all'80 % dell'onere di base.

Tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto al 70 % dell'onere di base.

Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto al 60 % dell'onere di base.

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo è abolito ogni onere residuo.

3. In caso di gravi difficoltà per un determinato prodotto, il calendario di cui al paragrafo 2 può essere rivisto, di comune accordo, dal comitato misto, fermo restando che non può essere sospeso oltre il periodo transitorio massimo di cinque anni. Qualora il comitato misto non abbia preso una decisione entro trenta giorni dalla sua richiesta di revisione del calendario, l'Autorità palestinese può sospendere provvisoriamente il calendario per un periodo non superiore a un anno.

4. In caso di riduzione dell'onere applicabile erga omnes, a decorrere dalla data in cui si applica tale riduzione l'onere ridotto sostituisce l'onere di base di cui al paragrafo 2.

5. L'Autorità palestinese notifica alla Comunità i suoi dazi e oneri di base.

Articolo 9

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 10

1. In deroga agli articoli 5 e 8, l'Autorità palestinese può adottare misure eccezionali di durata limitata che introducono, aumentano o reintroducono dazi doganali.

2. Tali misure possono applicarsi solo a nuovi settori e a settori in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare laddove queste ultime siano all'origine di gravi problemi sociali.

3. I dazi doganali all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti originari della Comunità introdotti da tali misure eccezionali non possono superare il 25 % in valore e devono conservare un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore totale delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici.

4. Tali misure si applicano per non più di cinque anni, a meno che il comitato misto autorizzi una durata superiore.

5. L'Autorità palestinese informa il comitato misto di qualsiasi misura eccezionale essa intenda adottare e, su richiesta della Comunità, prima di introdurre le misure si tengono consultazioni sulle misure stesse e sui settori interessati. Quando adotta tali misure, l'Autorità palestinese fornisce al comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Il calendario prevede la progressiva eliminazione dei dazi in questione a quote annuali uniformi, a decorrere al più tardi dalla fine del secondo anno dalla loro introduzione. Il comitato misto può decidere un calendario diverso.

CAPITOLO 2 PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 11

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 12

La Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.

Articolo 13

1. I prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità sono soggetti alle disposizioni del protocollo di cui sopra.

2. I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sono soggetti alle disposizioni del protocollo di cui sopra.

Articolo 14

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminano la situazione al fine di determinare le misure che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1° gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui all'articolo 12.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e tenendo conto del volume degli scambi di prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di questi ultimi, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminano, nell'ambito del comitato misto, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

CAPITOLO 3 DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

1. Negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non sono introdotte nuove restrizioni quantitative all'importazione, né misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono abolite, negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente.

3. La Comunità e l'Autorità palestinese non applicano alle esportazioni tra le parti dazi doganali o misure d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

Articolo 16

1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 17

1. Qualora siano introdotte norme specifiche a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme in vigore, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare le disposizioni relative ai prodotti in questione derivanti dall'accordo.

2. In tali casi la parte ne informa il comitato misto. A richiesta dell'altra parte, il comitato misto si riunisce per tenere debito conto degli interessi dell'altra parte.

3. Qualora la Comunità o l'Autorità palestinese, in applicazione del paragrafo 1, modifichi le disposizioni stabilite dal presente accordo in relazione ai prodotti agricoli, essa riconosce alle importazioni originarie dell'altra parte un vantaggio paragonabile a quello previsto nel presente accordo.

4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni nell'ambito del comitato misto.

Articolo 18

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 19

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del comitato misto si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, su richiesta di una delle parti, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali nei confronti di paesi terzi. In particolare, in caso di adesione di un paese terzo all'Unione europea, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle parti.

Articolo 20

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche secondo l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e la propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 23 del presente accordo.

Articolo 21

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia, o

- difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 22

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure di effetto equivalente per il prodotto in questione, o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 23. Tali misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 23

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Autorità palestinese assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 21 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 20, 21 e 22, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la parte in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda l'articolo 20, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posto fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b) per quanto riguarda l'articolo 21, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato misto, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

Qualora il comitato misto o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata delle misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

c) per quanto riguarda le difficoltà generate dalle situazioni specificate nell'articolo 22, queste sono sottoposte all'esame del comitato misto.

Il comitato può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 20, 21 e 22, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

Articolo 24

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 25

La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 3. Il comitato misto può decidere di apportare gli adattamenti necessari a detto protocollo ai fini del cumulo dell'origine come convenuto nella dichiarazione adottata alla Conferenza di Barcellona.

Articolo 26

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

TITOLO II PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E APPALTI PUBBLICI

CAPITOLO 1 PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

Articolo 27

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, le parti si impegnano a non imporre restrizioni ad alcun tipo di pagamento corrente per le partite correnti.

Articolo 28

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al movimento di capitali relativo agli investimenti diretti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in imprese costituite ai sensi delle leggi in vigore, né alla liquidazione e al rimpatrio dei proventi di tali investimenti o di qualsiasi profitto ne derivi.

2. Le parti si consultano al fine di facilitare il movimento di capitali tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

Articolo 29

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Autorità palestinese abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Autorità palestinese, secondo il caso, può, alle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive in relazione alle partite correnti; tali restrizioni devono avere durata limitata e la loro portata non può eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Autorità palestinese, secondo il caso, informa senza indugio l'altra parte e le sottopone appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

CAPITOLO 2 CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E APPALTI PUBBLICI

Articolo 30

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Autorità palestinese:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le parti valutano, se del caso, qualsiasi prassi incompatibile con il presente articolo sulla base dei criteri derivanti dall'applicazione delle regole della Comunità in materia di concorrenza.

3. Entro il 31 dicembre 2001, il comitato misto adotta tramite decisione le disposizioni necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle disposizioni di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

4. Per quanto riguarda l'attuazione del paragrafo 1, punto iii), le parti riconoscono che l'Autorità palestinese può, se lo desidera, utilizzare, nel periodo fino al 31 dicembre 2001, gli aiuti pubblici alle imprese quale strumento per affrontare i suoi specifici problemi di sviluppo.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

6. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 2 del titolo I:

- il paragrafo 1, punto iii) non si applica;

- qualsiasi prassi incompatibile con il paragrafo 1, punto i) è valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare di quelli stabiliti dal regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

7. Se la Comunità o l'Autorità palestinese ritengono una determinata pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere adeguate misure previa consultazione nell'ambito del comitato misto o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali adeguate misure possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le parti.

8. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 31

Gli Stati membri e l'Autorità palestinese adeguano progressivamente, fatti salvi se del caso i rispettivi impegni assunti nell'ambito del GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, entro il 31 dicembre 2001, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato misto è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 32

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il comitato misto provvede affinché, entro il 31 dicembre 2001, non sia adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e l'Autorità palestinese in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 33

1. Le parti riconoscono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai più elevati standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo è periodicamente esaminata dalle parti. Qualora si verificassero difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotono sugli scambi commerciali, si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti nell'ambito del comitato misto per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 34

1. Le parti concordano l'obiettivo di una reciproca e graduale liberalizzazione dei contratti di appalto pubblici.

2. Il comitato misto adotta le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

TITOLO III COOPERAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO SOCIALE

Articolo 35 Obiettivi

1. Le parti si impegnano ad intensificare la cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali del presente accordo.

2. La cooperazione mira a sostenere gli sforzi compiuti dall'Autorità palestinese per conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Articolo 36 Campo di applicazione

1. La cooperazione privilegia anzitutto i settori in difficoltà per ragioni interne o a causa del processo generale di liberalizzazione dell'economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, e in particolare della liberalizzazione degli scambi tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza e la Comunità.

2. Analogamente, la cooperazione privilegia i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, in particolare quelli che possono generare occupazione e crescita sostenibile.

3. La cooperazione incoraggia l'attuazione di misure finalizzate allo sviluppo della cooperazione intraregionale.

4. Nell'attuazione della cooperazione economica nei vari settori pertinenti, si tiene conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

5. Le parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 37 Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico continuativo tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica, in particolare le politiche di bilancio, di bilancia dei pagamenti e monetarie;

b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

c) fornitura di consulenze, scambi di esperti e formazione;

d) l'attuazione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;

e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;

f) la promozione delle joint-venture;

g) la diffusione delle informazioni relative alla cooperazione.

Articolo 38 Cooperazione industriale

I principali obiettivi sono i seguenti:

- sostenere gli sforzi dell'Autorità palestinese per ammodernare e diversificare l'industria e, in particolare, per creare un ambiente favorevole al settore privato e allo sviluppo industriale;

- stimolare la cooperazione tra gli operatori economici delle due parti;

- stimolare la cooperazione relativa alla politica industriale, alla competitività in un'economia aperta e all'ammodernamento e allo sviluppo dell'industria;

- sostenere le politiche finalizzate a diversificare la produzione e le esportazioni, nonché gli sbocchi esterni;

- promuovere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie a favore dell'industria;

- sviluppare e potenziare le risorse umane necessarie all'industria;

- facilitare l'accesso a strumenti di finanziamento e a capitali di rischio a vantaggio dell'industria palestinese.

Articolo 39 Investimenti e promozione degli investimenti

L'obiettivo della cooperazione è creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

La cooperazione si configura come promozione degli investimenti. Ciò comporta lo sviluppo di:

- procedure amministrative armonizzate e semplificate;

- meccanismi per investimenti congiunti, soprattutto per le piccole e medie imprese di entrambe le parti;

- canali per lo scambio di informazione e strumenti per individuare le possibilità di investimento;

- un ambiente che favorisca il flusso di investimenti nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

La cooperazione può anche estendersi all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane (ad esempio per quanto riguarda le tecnologie e la gestione) e la creazione di posti di lavoro.

Articolo 40 Normalizzazione e valutazione della conformità

L'obiettivo della cooperazione è ridurre le disparità in materia di norme e certificazione.

In concreto, la cooperazione assume le seguenti forme:

- promozione dell'uso dei regolamenti tecnici comunitari e delle norme e procedure di valutazione della conformità europee;

- innalzamento del livello delle valutazioni di conformità degli organi di certificazione e accreditamento palestinesi;

- discussione, se del caso, di accordi di reciproco riconoscimento;

- cooperazione nel settore della gestione della qualità;

- sviluppo di strutture per la tutela della proprietà intellettuale, individuale e commerciale, per la normalizzazione e la definizione di norme di qualità.

Articolo 41 Ravvicinamento delle leggi

L'obiettivo della cooperazione è ravvicinare la legislazione del Consiglio palestinese a quella della Comunità nei settori contemplati dall'accordo.

Articolo 42 Piccole e medie imprese

L'obiettivo della cooperazione è creare un ambiente propizio allo sviluppo delle piccole e medie imprese sui mercati locali e di esportazione, anche attraverso:

- la promozione di contatti tra imprese, in particolare tramite le reti e gli strumenti per la promozione della cooperazione industriale e del partenariato della Comunità;

- un più facile accesso ai capitali d'investimento;

- servizi d'informazione e di sostegno;

- lo sviluppo delle risorse umane al fine di stimolare l'innovazione e l'avvio di progetti e iniziative aziendali.

Articolo 43 Servizi finanziari

L'obiettivo della cooperazione è migliorare e sviluppare i servizi finanziari.

La cooperazione si attua nei seguenti modi:

- promuovendo il consolidamento e la ristruttazione del settore finanziario palestinese;

- migliorando i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito, delle assicurazioni e di altri comparti del settore finanziario.

Articolo 44 Agricoltura e pesca

I principali obiettivi della cooperazione in questo campo sono l'ammodernamento e la ristrutturazione, se necessario, dei settori dell'agricoltura e della pesca.

Ciò comprende l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo delle tecniche di confezionamento, magazzinaggio e commercializzazione e il miglioramento dei canali di distribuzione.

Più in particolare, la cooperazione punta a:

- sviluppare mercati stabili;

- sostenere le politiche di diversificazione della produzione, delle esportazioni e degli sbocchi esterni;

- ridurre la dipendenza alimentare;

- promuovere un'agricoltura e una pesca non nocive per l'ambiente, tenendo particolarmente conto della necessità di tutelare l'ambiente e di una gestione razionale della pesca;

- intensificare le relazioni a carattere spontaneo tra gruppi aziendali e organizzazioni rappresentative di categorie e professioni;

- fornire assistenza tecnica e formazione;

- armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie;

- favorire lo sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche associate; e

- promuovere la cooperazione tra regioni rurali e gli scambi di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

Articolo 45 Sviluppo sociale

Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico, e considerano particolarmente prioritario il rispetto dei diritti sociali di base.

Le parti privilegiano le misure finalizzate:

- a promuovere le pari opportunità per le donne e una partecipazione equilibrata al processo decisionale in campo economico e sociale, in particolare tramite l'istruzione e i mezzi d'informazione;

- a sviluppare la pianificazione familiare e a proteggere le madri e i bambini;

- a migliorare il sistema di protezione sociale;

- a rendere il sistema sanitario più rispondente alle esigenze;

- a migliorare le condizioni di vita nelle zone ad alta densità di popolazione delle regioni meno favorite;

- a promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia, tra l'altro attraverso il dialogo socio-professionale.

Articolo 46 Trasporti

Gli obiettivi della cooperazione sono i seguenti:

- contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento di strade, porti e aeroporti;

- migliorare i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale; e

- definire e far applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- i trasporti stradali, ivi compresa una graduale facilitazione delle condizioni di transito;

- la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, ivi compresi i sistemi di navigazione e la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;

- l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali sui principali percorsi di reciproco interesse;

- i collegamenti transeuropei e i percorsi di interesse regionale; e

- il miglioramento delle apparecchiature tecniche per portarle al livello delle norme comunitarie in materia di trasporti stradali/ferroviari traffico di container e trasbordi.

Articolo 47 Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni

L'obiettivo della cooperazione è stimolare lo sviluppo economico e sociale e sviluppare una società dell'informazione.

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- facilitare la collaborazione nel campo della politica delle telecomunicazioni, dello sviluppo delle reti e delle infrastrutture per una società dell'informazione;

- sviluppare un dialogo sulle questioni relative alla società dell'informazione e promuovere lo scambio di informazioni e l'organizzazione di seminari e conferenze in questo campo;

- promuovere e attuare progetti congiunti finalizzati all'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione e nuove applicazioni attinenti alla società dell'informazione;

- consentire uno scambio di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

- consentire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi telematici.

Articolo 48 Energia

L'obiettivo della cooperazione nel campo dell'energia è aiutare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza ad acquisire le tecnologie e le infrastrutture essenziali per il loro sviluppo, in particolare per facilitare i contatti tra la loro economia e quella della Comunità.

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- promozione delle energie rinnovabili;

- promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;

- sostegno ad azioni volte a facilitare il transito di gas, petrolio ed elettricità, e in particolare la ricerca applicata sulle reti di banche di dati nei settori economico e sociale che collegano gli operatori comunitari e palestinesi; e

- sostegno all'ammodernamento e allo sviluppo di reti energetiche e alla loro connessione alle reti della Comunità europea.

Articolo 49 Cooperazione scientifica e tecnologica

Le parti si sforzano di promuovere la cooperazione relativa allo sviluppo scientifico e tecnologico.

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) incoraggiare l'istituzione di contatti permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare:

- dando accesso alle istituzioni palestinesi ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico nel rispetto delle norme comunitarie che disciplinano la partecipazione a tali programmi dei paesi extracomunitari;

- consentendo la partecipazione palestinese alle reti di cooperazione decentrata;

- promuovendo la sinergia nei settori della formazione e della ricerca;

b) migliorare le capacità di ricerca palestinesi;

c) stimolare l'innovazione tecnologica e il trasferimento di nuove tecnologie e conoscenze tecniche;

d) incoraggiare tutte le attività finalizzate alla creazione di sinergie a livello regionale.

Articolo 50 Ambiente

Gli obiettivi della cooperazione sono prevenire il degrado ambientale, controllare l'inquinamento, proteggere la salute dell'uomo e garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

La cooperazione privilegia gli aspetti seguenti: desertificazione, gestione delle risorse idriche, salinizzazione, impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque, uso adeguato dell'energia, impatto dello sviluppo industriale in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare, gestione dei rifiuti, gestione integrata delle aree particolarmente delicate, qualità delle acque marine e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino, educazione e sensibilizzazione ambientale.

La cooperazione è promossa tramite l'uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e di valutazione dell'impatto ambientale.

Articolo 51 Turismo

Le priorità della cooperazione sono le seguenti:

- promuovere gli investimenti nel campo del turismo;

- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;

- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;

- promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi;

- sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale;

- rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità che assicuri uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

Articolo 52 Cooperazione in campo doganale

La cooperazione in campo doganale mira a garantire l'osservanza delle disposizioni commerciali e la correttezza degli scambi.

Si potrebbero sviluppare i seguenti tipi di cooperazione:

- varie forme di scambio di informazioni e di programmi di formazione;

- semplificazione dei controlli e delle procedure relative allo sdoganamento delle merci;

- introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Autorità palestinese; e

- assistenza tecnica fornita da esperti della Comunità.

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le autorità amministrative delle parti si prestano reciproca assistenza in campo doganale.

Articolo 53 Cooperazione in campo statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo campo dovrebbe essere garantire la compatibilità e l'utilità delle statistiche relative al commercio estero, ai finanziamenti e alla bilancia dei pagamenti, alla demografia, ai flussi migratori, ai trasporti e alle comunicazioni, e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestano all'elaborazione di statistiche.

Articolo 54 Cooperazione in materia di politica economica

La cooperazione è finalizzata:

- a favorire gli scambi di informazioni sulla situazione e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo;

- a consentire un'analisi congiunta delle questioni economiche di reciproco interesse;

- a promuovere la cooperazione tra economisti e responsabili politici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Comunità.

Articolo 55 Cooperazione regionale

Nel quadro dell'attuazione della cooperazione economica nei diversi settori, le parti incoraggiano le attività volte a sviluppare la cooperazione tra l'Autorità palestinese e gli altri partner mediterranei, fornendo assistenza tecnica.

Tale cooperazione costituisce un importante elemento del sostegno della Comunità allo sviluppo della regione nel suo complesso.

Si privilegiano le azioni finalizzate a:

- promuovere gli scambi intraregionali;

- sviluppare la cooperazione regionale in campo ambientale;

- incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture delle comunicazioni necessarie per lo sviluppo economico della regione;

- rafforzare lo sviluppo della cooperazione con i paesi limitrofi in campo giovanile.

Le parti intensificano inoltre la loro cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo regionale e la pianificazione territoriale.

A tal fine si possono adottare le seguenti misure:

- azioni congiunte di autorità regionali e locali nel campo dello sviluppo economico; e

- creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni ed esperienze.

TITOLO IV COOPERAZIONE IN MATERIA DI AUDIOVISIVI, AFFARI CULTURALI, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 56

Le parti promuovono la cooperazione nel settore degli audiovisivi nel reciproco interesse. Le parti esaminano la possibilità di associare l'Autorità palestinese alle iniziative della Comunità in questo settore, consentendo in tal modo una cooperazione in campi quali la coproduzione, la formazione, lo sviluppo e la distribuzione.

Articolo 57

Le parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare attività comunitarie relative, in particolare, alla traduzione, agli scambi di opere d'arte e di artisti, alla conservazione e al restauro di monumenti e località storici e culturali, alla formazione di operatori culturali, all'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo e alla reciproca sensibilizzazione e che contribuiscano alla diffusione delle informazioni su manifestazioni culturali di grande rilievo.

Articolo 58

Le due parti si impegnano a stabilire in che modo giungere a un sensibile miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione, ivi compresi i corsi di carattere tecnico, all'istruzione superiore e alla formazione professionale.

Per innalzare il livello di competenza del personale direttivo del settore pubblico e privato, le parti intensificano la loro cooperazione relativa all'istruzione e alla formazione professionale e la cooperazione tra università e imprese.

Si dovrebbe attivamente promuovere la preparazione dei giovani a diventare cittadini attivi di una società civile democratica. Si potrebbe pertanto sostenere e sviluppare la cooperazione in campo giovanile, ivi compresi la formazione di operatori e di «leader» giovanili, gli scambi di giovani e le attività di volontariato.

Si dedica particolare attenzione alle azioni e ai programmi che consentano di instaurare contatti permanenti (MED-CAMPUS, . . .) tra organismi specializzati della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ad esempio incoraggiando lo scambio e la condivisione delle esperienze e delle risorse tecniche.

Articolo 59

Le parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

Articolo 60

La cooperazione si attua in particolare attraverso:

a) un dialogo continuativo tra le parti;

b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti;

c) il trasferimento di consulenze e di esperienze e la formazione di giovani laureati palestinesi;

d) l'attuazione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro;

e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;

f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.

TITOLO V COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 61

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Autorità palestinese un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le pertinenti procedure e alle risorse finanziarie richieste.

Dette procedure sono concordate dalle parti utilizzando gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

La cooperazione finanziaria si concentra su:

- la necessità di attenuare le ripercussioni economiche subite dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza a seguito della graduale introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria;

- lo sviluppo di istituzioni commerciali che promuovano contatti commerciali con mercati esteri;

- le misure di accompagnamento per le politiche attuate nel settore sociale;

- il potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali;

- la promozione degli investimenti privati e di attività creatrici di posti di lavoro nei settori produttivi;

- la promozione di riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;

- i servizi;

- lo sviluppo urbano e rurale;

- l'ambiente;

- la creazione e il miglioramento delle istituzioni necessarie per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione palestinese e il progresso della democrazia e dei diritti umani.

Articolo 62

Per assicurare l'adozione di un'impostazione coordinata in relazione a qualsiasi problema macroeconomico e finanziario straordinario che dovesse sorgere in conseguenza dell'attuazione dell'accordo, le parti utilizzano il dialogo economico continuativo di cui al titolo III per seguire con particolare attenzione i flussi commerciali e finanziari nelle loro relazioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 63

1. È istituito un comitato misto per gli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese, denominato nel presente accordo «il comitato misto». Tale comitato è abilitato a prendere decisioni nei casi previsti nell'accordo, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi enunciati nell'accordo.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per dar loro attuazione.

2. Il comitato misto può anche formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere esso ritenga opportuno per il conseguimento dei comuni obiettivi e il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 64

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Autorità palestinese.

2. Il comitato misto delibera di comune intesa tra la Comunità e l'Autorità palestinese.

Articolo 65

1. La funzione di presidenza del comitato misto è esercitata a turno dalla Comunità e dall'Autorità palestinese conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce una volta all'anno e ogniqualvolta lo richiedono le circostanze, su iniziativa del presidente.

Articolo 66

1. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi altro comitato per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il comitato misto stabilisce la composizione e le funzioni di tali comitati e le loro modalità di funzionamento.

Articolo 67

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato misto designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti della controversia deve adottare le misure richieste per l'attuazione del lodo arbitrale.

Articolo 68

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 69

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Autorità palestinese nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Autorità palestinese non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra membri della popolazione palestinese, o imprese e società della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 70

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure adeguate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure sono comunicate senza indugio al comitato misto e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato misto.

Articolo 71

Gli allegati da 1 a 3 e i protocolli da 1 a 3 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le dichiarazioni figurano nell'atto finale, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 72

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'OLP a beneficio dell'Autorità palestinese e la Comunità, ciascuna delle quali agisce in conformità dei rispettivi poteri.

Articolo 73

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alla condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 74

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 75

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. Entro e non oltre il 4 maggio 1999 iniziano i negoziati per la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione. Fino alla conclusione di tale accordo, il presente accordo rimane in vigore, fatto salvo qualsiasi emendamento concordato tra le parti.

3. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 3

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 1 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

1. I prodotti elencati in allegato, originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni specificate in appresso e nell'allegato.

2. I dazi all'importazione sono eliminati o ridotti della percentuale indicata in corrispondenza di ciascun prodotto nella colonna A.

Laddove la tariffa doganale comunitaria prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico per determinati prodotti, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C di cui al paragrafo 3 si applicano unicamente al dazio doganale ad valorem.

3. Per quanto riguarda determinati prodotti, i dazi doganali sono eliminati entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in corrispondenza di tali prodotti nella colonna B.

I dazi della tariffa doganale comune relativi ai quantitativi importati in eccesso dei contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna C.

4. I quantitativi di riferimento stabiliti in relazione a determinati altri prodotti esenti da dazi doganali sono indicati nella colonna D.

Qualora le importazioni di un prodotto superino i quantitativi di riferimento, la Comunità può, alla luce del riesame annuale dei flussi commerciali che effettuerà, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario comunitario di volume pari al quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati in eccesso di detto contingente si applica la tariffa doganale comune, in misura integrale o ridotta, come indicato nella colonna C, a seconda del prodotto in questione.

5. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, la Comunità può stabilire un quantitativo di riferimento come indicato al paragrafo 4 se, alla luce del riesame annuale degli scambi che effettuerà, stabilisce che il volume delle importazioni può causare difficoltà sul mercato comunitario. Se, successivamente, il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario alle condizioni specificate nel paragrafo 4, si applica la tariffa doganale comune in misura integrale o ridotta, a seconda del prodotto in questione, della percentuale indicata nella colonna C, per quanto riguarda i quantitativi importati in eccesso del contingente.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 2 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità

1. I prodotti elencati in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni stabilite in appresso e nell'allegato.

2. I dazi all'importazione sono eliminati o ridotti al livello indicato nella colonna A, entro i limiti del contingente tariffario indicato nella colonna B e nel rispetto delle disposizioni specifiche indicate nella colonna C.

3. Per i quantitativi importati in eccesso dei contingenti tariffari, si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni indicate nella colonna C.

4. Per quanto riguarda il latte e i latticini, il contingente tariffario è aumentato dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000 sulla base di quattro incrementi uniformi, ciascuno pari al 10 % di tale importo.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio della territorialità

Articolo 12 Trasporto diretto

Articolo 13 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Requisiti di carattere generale

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 21 Esportatore autorizzato

Articolo 22 Validità della prova dell'origine

Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine

Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 26 Documenti giustificativi

Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

Articolo 29 Importi espressi in ECU

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30 Assistenza reciproca

Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine

Articolo 32 Composizione delle controversie

Articolo 33 Sanzioni

Articolo 34 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 35 Applicazione del protocollo

Articolo 36 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Modifiche del protocollo

Articolo 38 Esecuzione del protocollo

Articolo 39 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito

Allegato III Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV Dichiarazione su fattura

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono i materiali e i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato secondo l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale di una determinata voce;

l) per «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza:

a) i prodotti interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza si considerano materiali originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I materiali originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste all'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza,

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Cisgiordiana e della Striscia di Gaza, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o enti pubblici o cittadini di detti Stati;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 297A0716(01).1

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza su quel prodotto.

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 12 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti,

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «ESPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ECU.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 21 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 22 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o ai capi nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in conformità del presente protocollo.

Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 29 Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1995.

4. Gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o dell'Autorità palestinese. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Autorità palestinese si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 32 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 33 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 34 Zone franche

1. La Comunità e l'Autorità palestinese adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 35 Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Autorità palestinese riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

Articolo 36 Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

2) prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza:

a) i prodotti interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;

b) i prodotti ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Cisgiordania e Striscia di Gaza» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Modifiche del protocollo

Il comitato può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 38 Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Autorità palestinese adottano, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 39 Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Cisgiordania o della Striscia di Gaza oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1)

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2).

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . .preferential origin (2)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . -oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».>FINE DI UN GRAFICO>

Versione araba

>

RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

. (3)

(Luogo e data)

. (4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.(4) Cfr. articolo 20, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.>

FINE DI UN GRAFICO>

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte,

e i plenipotenziari

dell'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,

in appresso denominata «l'Autorità palestinese»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il 24 febbraio 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea da una parte e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, dall'altra, qui di seguito denominato «Accordo euromediterraneo» interinale di associazione, hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euro-mediterraneo interinale di associazione, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

I plenipotenziari della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Autorità palestinese, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 33 dell'accordo)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 55 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione decentrata

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 70 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

Dichiarazione comune relativa a un programma di sostegno per l'industria palestinese

e, con riguardo al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le seguenti dichiarazioni comuni:

1. Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra;

2. Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino.

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari dell'Autorità palestinese hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

I plenipotenziari dell'Autorità palestinese hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione sul cumulo dell'origine.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 33 dell'accordo)

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, inclusi quelli relativi ai programmi per computer, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie dei circuiti integrati, nonché la protezione dalla concorrenza sleale quale definita nell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967) e la protezione delle informazioni riservate relative alle conoscenze tecniche («know how»).

Dichiarazione comune relativa all'articolo 55 dell'accordo

Le parti ribadiscono il loro impegno nei confronti del processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati dall'Autorità palestinese e da altre parti della regione, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

Le parti ribadiscono che il presente accordo si colloca nel quadro del processo avviato in occasione della Conferenza di Barcellona del 27 novembre 1995 e che la cooperazione bilaterale tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese è complementare rispetto alla cooperazione regionale nel contesto del partenariato euro-mediterraneo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Le parti concordano che l'accesso all'occupazione non rientra nell'ambito dei programmi di scambio per i giovani.

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione decentrata

La parti ribadiscono l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrata quale strumento per incoraggiare gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Quando si applica la procedura di arbitrato, le parti si adoperano affinché il comitato misto designi un terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo arbitro.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 70 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente accordo, le parti concordano che l'espressione «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 70 dell'accordo si riferisce a casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo specificati all'articolo 2 dello stesso.

2. Le parti concordano che le misure adeguate di cui all'articolo 70 sono le misure adottate in conformità del diritto internazionale. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente in applicazione dell'articolo 70, l'altra parte può ricorrere alla procedura di soluzione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

Le parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

Dichiarazione comune relativa a un programma di sostegno per l'industria palestinese

Le parti concordano che si metterà a disposizione dell'industria palestinese un programma di sostegno per alimentare e sviluppare la capacità del settore industriale palestinese.

La Comunità fornisce accesso a finanziamenti di avviamento e a capitali alle imprese palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ciò comprende il programma European Community Investment Partners (ECIP), che fornisce assistenza per i costi di avviamento d'impresa, quali i costi per studi di fattibilità e assistenza tecnica e, in alcuni casi, l'accesso a finanziamenti per joint-venture. Sono inoltre disponibili finanziamenti di prestiti, tramite un fondo rotativo amministrato dal Fondo di sviluppo palestinese (Palestinian Development Fund), sulla base di aiuti non rimborsabili forniti dalla Comunità. La Banca europea per gli investimenti fornisce finanziamenti sotto forma di prestiti e capitali di rischio alle imprese palestinesi tramite le banche locali.

La Comunità ha istituito il Centro per lo sviluppo del settore privato (Centre for Private Development) nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza per fornire sostegno, formazione e consulenze all'industria palestinese nei settori dell'avviamento e della pianificazione d'impresa, della gestione aziendale, della strategia e della commercializzazione.

La Comunità riconosce che l'industria palestinese deve ricercare sbocchi di mercato all'estero. Il presente accordo concede pertanto un accesso in esenzione da dazi ai prodotti industriali palestinesi sui mercati dell'Unione europea. Il Centro palestinese per le imprese (Palestinian Enterprise Centre) e, al suo interno, l'eurosportello (Euro-Info Centre) sono dunque a disposizione per promuovere e facilitare i contatti e le joint-venture tra l'industria europea e quella palestinese, attraverso manifestazioni di partenariato (l'europartenariato, il partenariato Med e i programmi Med per le imprese, o Med-Enterprise) e numerosi altri strumenti (quali le reti BC Net, Business Cooperation Network, e BRE, Bureau de rapprochement des entreprises) cui si può di volta in volta ricorrere.

La Comunità riconosce inoltre che l'industria palestinese ha risentito in passato della mancanza di infrastrutture economiche di base. Prendendo atto che, nel contesto dell'assistenza fornita dalla Comunità per lo sviluppo della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, parte di tale assistenza può essere fornita a sostegno dell'industria palestinese, la Comunità prenderà in esame le richieste dell'Autorità palestinese che una parte di questi finanziamenti, sotto forma di prestiti o di aiuti non rimborsabili, possa essere destinata al risanamento delle infrastrutture economiche fondamentali.

Nel quadro della cooperazione economica prevista ai sensi del presente accordo, tra le due parti si procederà a periodici scambi di opinioni per stabilire la maniera più efficace di combinare i diversi meccanismi di sostegno descritti nella presente dichiarazione, ed altri che dovessero rendersi disponibili, per sostenere nel modo più opportuno l'industria palestinese.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. L'Autorità palestinese accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Autorità palestinese accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

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