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Document 21992A1202(02)

Protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

GU L 352 del 2.12.1992, p. 22–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1992/549/oj

Related Council decision

21992A1202(02)

Protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana -

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 02/12/1992 pag. 0022


PROTOCOLLO sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,

dall'altra,

RIAFFERMANDO la propria volontà di attuare, nell'ambito della politica mediterranea della Comunità allargata, una cooperazione che contribuisca allo sviluppo economico e sociale della Siria e favorisca il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Siria,

DESIDEROSI di proseguire a tal fine la cooperazione finanziaria e tecnica prevista dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Joseph WEYLAND

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

rappresentante permanente del Lussemburgo,

presidente del comitato dei rappresentanti permanenti;

Juan PRAT

direttore generale incaricato delle relazioni Nord/Sud della Commissione delle Comunità europee;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA:

Siba NASSER,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

capo della Missione della Repubblica araba siriana presso le Comunità europee;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dall'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, la Comunità partecipa, alle condizioni fissate nel presente protocollo, al finanziamento di azioni destinate a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scade il 31 ottobre 1991 può essere impegnato un importo complessivo di 146 milioni di ecu, a concorrenza di:

a) 110 milioni di ecu, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata «Banca», concessi sulle risorse proprie;

b) 34 milioni di ecu nelle disponibilità di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili;

c) 2 milioni di ecu nelle disponibilità di bilancio della Comunità, sotto forma di contributi alla formazione di capitali di rischio.

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), salvo quelli destinati al finanziamento del settore petrolifero, fruiscono di abbuoni d'interesse del 2 %, finanziati sui fondi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I capitali di rischio di cui al paragrafo 1, lettera c) contribuiscono agli obiettivi e alle azioni di cooperazione definiti all'articolo 3 e, in particolare, a quelli previsti al relativo paragrafo 2, secondo trattino.

Essi sono utilizzati in via prioritaria per mettere fondi propri o assimilati a disposizione di imprese private, come pure di imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, siriane, con particolare riguardo alle imprese a cui si associano persone fisiche o giuridiche cittadine di uno Stato membro della Comunità. Essi potranno, alle stesse condizioni, essere utilizzati per il finanziamento di studi specifici diretti a preparare e mettere a punto progetti di tali imprese, nonché per l'assistenza a queste ultime durante il loro periodo di avviamento.

Essi sono concessi e gestiti dalla Banca e possono assumere la forma:

a) di prestiti subordinati il cui rimborso ed eventuale pagamento degli interessi hanno luogo solo dopo il regolamento degli altri crediti bancari;

b) di prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dalla realizzazione di condizioni determinate al momento della concessione del prestito;

c) di partecipazioni minoritarie e temporanee prese, a nome della Comunità, nel capitale di imprese stabilite in Siria;

d) di finanziamenti di partecipazioni, sotto forma di prestiti condizionali concessi alla Siria o, con l'accordo del governo siriano, a imprese siriane, direttamente o tramite istituti finanziari siriani.

Articolo 3

1. L'importo complessivo fissato all'articolo 2 viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di progetti o azioni di cooperazione che si prefiggono:

- lo sviluppo e la diversificazione della produzione agricola destinata a ridurre la dipendenza alimentare della Siria, nonché il perseguimento di una diversificazione delle produzioni e delle esportazioni agricole nella prospettiva di una maggiore complementarità tra le varie regioni del Mediterraneo;

- il rafforzamento, nel reciproco interesse, dei legami economici fra la Comunità e la Siria mediante uno sviluppo della cooperazione nei settori dell'industria, della formazione e della ricerca, della tecnologia, del commercio e degli altri servizi;

- la cooperazione regionale e multilaterale.

Possono essere finanziate anche le infrastrutture economiche e gli investimenti industriali complementari delle azioni di cooperazione succitate.

2. Fra i progetti e azioni che possono formare oggetto di finanziamenti verranno scelti anzitutto quelli che si prefiggono:

- nel settore agricolo, lo sviluppo delle produzioni agricole deficitarie, in particolare delle produzioni alimentari, specialmente nell'ambito di programmi pluriennali e di azioni rientranti nella strategia alimentare nazionale. Per ottenere la massima efficacia, si cercherà di concentrare gli interventi in settori specifici;

- in materia di industria e di servizi, l'incoraggiamento di azioni comuni fra operatori degli Stati membri della Comunità e operatori siriani, i contatti diretti, lo scambio di informazioni, la promozione degli investimenti e l'apporto di capitali privati, il sostegno alle piccole e medie imprese, comprese quelle di carattere artigianale, allo scopo di favorire l'occupazione;

- nel settore della scienza e della tecnologia, l'estensione della capacità di formazione e di ricerca della Siria e l'istituzione o il rafforzamento di collegamenti fra istituti di formazione e di ricerca siriani ed europei, privati e pubblici;

- nel settore del commercio, la diversificazione e la promozione delle esportazioni, nonché l'organizzazione di contatti fra operatori siriani ed operatori degli Stati membri della Comunità;

- nei settori prioritari succitati, azioni di formazione pratica collegate a progetti o azioni, nelle imprese o in istituti di ricerca.

3. I contributi finanziari della Comunità sono destinati a coprire le spese interne ed esterne necessarie alla realizzazione di progetti (comprese le spese di studio, le spese per i consulenti tecnici e quelle per l'assistenza tecnica) o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Articolo 4

1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca accompagnati da abbuoni di interesse alle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, con capitali di rischio, con aiuti non rimborsabili o con una combinazione di questi mezzi.

2. Le azioni di cooperazione tecnica ed economica sono di norma finanziate con aiuti non rimborsabili.

Articolo 5

1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti nel modo più regolare possibile sull'intero periodo di applicazione del presente protocollo.

2. L'eventuale rimanenza non impegnata al termine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata fino ad esaurimento. In tal caso l'utilizzazione è effettuata secondo modalità identiche a quelle previste nel presente protocollo.

Articolo 6

1. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono concessi secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal suo statuto. Essi sono corredati da condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti cui detti prestiti sono destinati ed anche in funzione delle condizioni prevalenti sui mercati dei capitali su cui la Banca si procura i fondi. Il tasso di interesse è stabilito secondo gli usi della Banca in materia al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono di interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Le condizioni e le modalità dei contributi alla formazione dei capitali di rischio sono fissate caso per caso.

3. Gli aiuti concessi su disponibilità di bilancio della Comunità, diversi da quelli destinati all'abbuono d'interesse dei prestiti della Banca e alle operazioni di capitali di rischio, vengono concessi e gestiti dalla Commissione.

4. I fondi di cui all'articolo 2 possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi siriani appropriati che provvedono a incanalare i fondi verso i beneficiari, a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti e delle azioni cui sono destinati.

Articolo 7

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Siria, assumere la forma di un cofinanziamento a cui parteciperebbero in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Siria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Articolo 8

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) in generale:

- lo Stato siriano;

b) con l'accordo del governo siriano, per progetti e azioni da esso approvati:

- gli organismi pubblici di sviluppo della Siria;

- gli organismi privati che operano in Siria per lo sviluppo economico e sociale;

- le imprese che svolgono la propria attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e che sono costituite come persone giuridiche ai sensi dell'articolo 12;

- le associazioni di produttori di nazionalità siriana o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

- i borsisti e tirocinanti inviati dalla Siria nell'ambito delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

1. Per un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente protocollo e per il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 3, la Comunità e la Siria procedono, in base ad elementi forniti dalla Siria, ad un esame:

- degli obiettivi prioritari di sviluppo fissati sul piano nazionale;

- del o dei settori su cui si concentrerà il contributo comunitario, tenendo segnatamente conto degli interventi degli altri finanziatori, sul piano bilaterale o multilaterale e di altri strumenti comunitari, compreso l'aiuto alimentare;

- delle misure ed azioni più appropriate per il conseguimento degli obiettivi settoriali menzionati al secondo trattino o, qualora tali azioni non siano sufficientemente definite, delle grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in tali settori;

- dei programmi d'azione d'interesse regionale che possono essere finanziati dalla Comunità.

2. Su tale base, la Comunità e la Siria stabiliscono di comune accordo un programma indicativo che impegna le due parti e che definisce gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, i settori prioritari di intervento e i programmi d'azione previsti.

3. Il programa indicativo può essere riveduto di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Siria o negli obiettivi e nelle priorità fissati nel suo piano di sviluppo.

4. La Comunità e la Siria proseguono gli scambi di idee nell'ambito degli organi appropriati e procederanno ad una valutazione dell'esecuzione del programma indicativo.

Articolo 10

1. Nel quadro definito in applicazione dell'articolo 9, lo Stato siriano o, con l'accordo del suo governo, gli altri possibili beneficiari di cui all'articolo 8, presentano alla Comunità le loro richieste di contributi finanziari.

2. La Comunità istruisce le richieste di finanziamento in collaborazione con le autorità siriane competenti e con gli altri beneficiari, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 9, e li informa del seguito riservato alle richieste.

Articolo 11

1. La Siria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere finanziate a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme agli scopi previsti ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

2. I progetti e programmi d'azione formano oggetto di adeguate valutazioni i cui risultati sono comunicati alle due parti che, di comune accordi, prendono le misure del caso.

3. Talune modalità di gestione dei contributi finanziari concessi dalla Comunità formano oggetto di uno scambio di lettere o di un accordo quadro tra la Commissione e la Siria al momento della conclusione del presente protocollo.

Articolo 12

1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto ed ai contratti che possono essere finanziati è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche della Siria. Tali persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità economica europea o della Siria, devono avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale nei territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea o in Siria; tuttavia, se esse hanno in tali territori o in Siria soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un legame effettivo e continuo con l'economia di questi territori o della Siria.

2. D'intesa con la Siria e allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale, le persone fisiche e giuridiche cittadine dei paesi in via di sviluppo associati alla Comunità in base ad accordi globali di cooperazione o di associazione possono essere autorizzate dalla Comunità, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1, finanziate dalla Comunità. L'ammissibilità delle persone fisiche e giuridiche sarà valutata per analogia secondo condizioni uguali a quelle previste al paragrafo 1.

Articolo 13

Per favorire la partecipazione delle imprese siriane all'esecuzione di contratti e per garantire l'attuazione rapida ed efficace dei progetti e delle azioni finanziati con risorse gestite dalla Commissione:

1) La Siria, con l'accordo della Commissione, può organizzare una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte, quando si tratta di eseguire contratti di lavori che, per la loro entità, interessano principalmente le imprese siriane.

L'organizzazione di questa procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara internazionale, se risulta che la natura dei lavori da eseguire o l'interesse di ampliare la partecipazione lo giustifica.

2) Ove sia constatato il carattere di urgenza o qualora la natura, la scarsa entità o le caratteristiche speciali dei lavori o delle forniture lo giustifichino, la Siria, con l'accordo della Commissione, può autorizzare, a titolo eccezionale, l'aggiudicazione dei contratti con gara ristretta, la conclusione di contratti a trattativa privata e l'esecuzione in economia.

Le procedure di cui ai punti 1 e 2 possono essere organizzate per operazioni il cui costo stimato è inferiore a 3 milioni di ecu.

Articolo 14

1. La Siria riserva agli appalti e contratti previsti per l'esecuzione di progetti o azioni finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale che non sia meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita.

2. Il contenuto del regime di cui al paragrafo 1 forma oggetto di uno scambio di lettere tra le parti.

Articolo 15

La Siria prende le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca per le operazioni concluse ai sensi del presente protocollo siano esenti da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale.

Articolo 16

Se un prestito è concesso ad un beneficiario diverso dallo Stato siriano, la concessione del prestito è subordinata da parte della Banca alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie sufficienti.

Articolo 17

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 2, la Siria si impegna a mettere a disposizione:

a) dei beneficiari o dei loro garanti, le valute necessarie per il servizio degli interessi, delle commissioni e dell'ammortamento dei prestiti e dei contributi per capitale di rischio concessi per la realizzazione di interventi nel suo territorio;

b) della Banca, le valute necessarie per il trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

Articolo 18

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica possono formare oggetto di esami in sede di Consiglio di cooperazione. Questo ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Articolo 19

Un anno prima della scadenza del presente protocollo le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.

Articolo 20

Il presente protocollo è allegato all'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Articolo 21

1. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti che si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Eis pistosi ton anotero, oi ypogegrammenoi plirexoysioi ethesan tis ypografes toys sto paron protokollo.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Hecho en Bruselas, el siete de febrero de mil novecientos noventa y uno.

Udfaerdiget i Bruxelles, den syvende februar nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Bruessel am siebten Februar neunzehnhunderteinundneunzig.

Egine stis Vryxelles, stis epta Fevroyarioy chilia enniakosia eneninta ena.

Done at Brussels on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì sette febbraio millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de zevende februari negentienhonderd eenennegentig.

Feito em Bruxelas, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e um.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de la República Árabe Siria

For Regeringen for Den Arabiske Republik Syrien

Fuer die Regierung der Arabischen Republik Syrien

Gia tin kyvernisi tis Aravikis Dimokratias tis Syrias

For the Government of the Syrian Arab Republic

Pour le gouvernement de la République arabe syrienne

Per il governo della Repubblica araba siriana

Voor de Regering van de Syrische Arabische Republiek

Pelo Governo da República Árabe da Síria

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