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Document 02014R0833-20240215
Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
02014R0833 — IT — 15.02.2024 — 021.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2014
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
«servizi di intermediazione»:
la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
negoziazione per conto proprio;
gestione del portafoglio;
consulenza in materia di investimenti;
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
«valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
«ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
«depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:
la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;
il suo capitale non è rimborsabile alla pari;
il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;
«programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
«programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
«sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;
«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
«paese partner»: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII;
«dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti;
«vettore aereo russo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa;
«rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;
«attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
«settore dell'energia»: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, quale il progetto Paks II, comprende le attività seguenti:
la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
«impresa di trasporto su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati;
«settore delle attività estrattive»: un settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali non destinati alla produzione di energia;
«soggetto critico»: un soggetto quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2557 del Paramento europeo e del Consiglio ( 8 );
«infrastruttura critica»: un'infrastruttura quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio ( 9 ) e all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557;
«infrastruttura critica europea»: un'infrastruttura quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/114/CE;
«proprietario o operatore di infrastruttura critica europea»: un soggetto responsabile degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato come infrastruttura critica o infrastruttura critica europea;
«paese partner per l'importazione di prodotti siderurgici»: uno dei paesi indicati nell'allegato XXXVI che applica un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici sostanzialmente equivalente a quello previsto all'articolo 3 octies e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalente a quello previsto al medesimo articolo;
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie.
Articolo 2
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
usi medici o farmaceutici;
esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
aggiornamenti del software;
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
▼M16 —————
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks II, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
destinati alla sicurezza marittima;
destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.
Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a);
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 2 bis
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
usi medici o farmaceutici;
esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
aggiornamenti del software;
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
▼M16 —————
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks II, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
destinati alla sicurezza marittima;
destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure
destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
destinati all’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.
Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 2 bis bis
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Articolo 2 ter
Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
Articolo 2 quater
Articolo 2 quinquies
Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell’osservanza degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull’individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
Articolo 2 sexies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Articolo 2 septies
Articolo 3
È vietato:
fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:
il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;
la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:
ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure
ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Articolo 3 bis
È vietato:
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
È vietato:
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato dall'articolo 3 quaterdecies e 3 quindecies , dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure
essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Articolo 3 ter
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
Articolo 3 quater
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
▼M26 —————
In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:
è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.
Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.
Articolo 3 quinquies
Articolo 3 sexies
Articolo 3 sexies bis
Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:
una nave che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;
un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure
un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).
In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
scopi umanitari; oppure
il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili, quali il progetto Paks II.
▼M25 —————
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e
l’accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione, purché l’importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:
abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;
abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e
non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.
Articolo 3 sexies ter
Articolo 3 sexies quater
Articolo 3 septies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Articolo 3 octies
È vietato:
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:
sono originari della Russia; oppure
sono stati esportati dalla Russia;
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;
trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;
importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII; per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11 , 7207 12 10 o 7224 90 , il divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2028 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 .
Ai fini dell'applicazione della presente lettera, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici elencati nell'allegato XXXVI;
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).
▼M25 —————
I divieti di cui alle lettera a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10 :
3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;
3 747 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024;
3 185 719 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;
2 998 324 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.;
2 623 534 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;
2 061 348 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11 :
487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;
85 260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;
48 720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90:
147 007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;
110 255 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024;
124 956 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;
117 606 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2025 e il 30 settembre 2026;
102 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;
80 854 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.
Articolo 3 nonies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 8901 10 00 o 8901 90 00 o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa fino al 31 dicembre 2023, a una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, dopo aver accertato che:
la nave sia fisicamente situata in Russia il 24 giugno 2023 e per un uso in Russia;
la nave abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;
la persona giuridica, l'entità o l'organismo in Russia non sia un utente finale militare e non utilizzerà la nave per scopi militari;
la vendita o la fornitura non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un'entità elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 né sia soggetta alle misure restrittive di cui al presente regolamento.
Articolo 3 decies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
▼M25 —————
Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7201 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria delle seguenti quantità di beni:
1 140 000 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024;
700 000 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7203 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle quantità di beni seguenti:
1 140 836 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024;
651 906 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
▼M25 —————
▼M25 —————
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti:
752 475 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803 ;
562 973 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002 .
A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:
837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;
1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 3105 20 , 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.
▼M25 —————
Articolo 3 duodecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
▼M26 —————
▼M25 —————
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; or
l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; or
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
Articolo 3 terdecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:
posta nell'ambito del servizio universale;
merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.
▼M26 —————
In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando i beni sono trasportati con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:
salvo se vietati altrimenti, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
scopi umanitari;
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
Articolo 3 quaterdecies
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2024 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71 , originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e
la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.
A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che:
i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.
In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXII, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui a tale allegato, dopo aver accertato che:
i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza;
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.
La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata».
A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2024 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2024 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.
A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che:
i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al terzo comma.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.
Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.
Articolo 3 quindecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:
5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 ,
5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 .
Il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC in conformità dell'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a), di tale decisione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del presente regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:
il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC; e
il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione di tale contratto.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:
dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII;
al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;
a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XXVIII, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023;
a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XXVIII, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.
▼M26 —————
Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura.
Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.
Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.
Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.
Articolo 3 quindecies bis
Per favorire l'attuazione e l’applicazione degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies, la Commissione e gli Stati membri si scambiano periodicamente informazioni al fine di agevolare l'individuazione delle navi e dei soggetti problematici che, nel trasportare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, si dedicano a una o più pratiche ingannevoli.
Le informazioni ricevute conformemente al presente articolo possono essere usate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
Articolo 3 sexdecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
Articolo 3 septdecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi da 1 a 4, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi da 1 a 4, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
A decorrere dal 1o settembre 2024 le prove basate sulla tracciabilità comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.
Articolo 3 octodecies
La notifica all'autorità competente contiene almeno le informazioni seguenti: l’identità del venditore e dell'acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave cisterna; e l'indicativo di chiamata della nave cisterna.
Articolo 4
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ( 15 ), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
▼M13 —————
I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'assistenza per:
l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;
importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,
nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:
i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o
il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.
Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.
Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.
È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:
assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato;
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato.
In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi
Articolo 5
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:
nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 e fino al 26 febbraio 2022; o
qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.
Il divieto non si applica:
ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito; né
ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà appartengono per oltre il 50 % a un'entità di cui all'allegato III, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito.
Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti di cui al presente regolamento allora vigenti; e
l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell'utilizzo o dell'esborso.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Articolo 5 bis
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:
Russia e suo governo; o
Banca centrale russa; o
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla lettera b).
Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito.
Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e
l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell'utilizzo o dell'esborso.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), i depositari centrali di titoli quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue:
i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che possiede, detiene o controlla tali attività e riserve, compresi nome, indirizzo e numero di partita IVA o codice fiscale;
l'importo o il valore di mercato delle attività e riserve alla data di comunicazione e alla data di blocco;
i tipi di attività e riserve, con indicazione della categoria di appartenenza fra le categorie previste all'articolo 1, lettera g), punti da i) a vii), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ( 19 ), le cripto-attività, le altre categorie d'interesse, e una categoria supplementare in cui rientrano le risorse economiche ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 269/2014. Per ciascuna delle categorie citate e ferma restando la disponibilità del dato, sono indicate le caratteristiche d'interesse quali quantità, ubicazione, valuta, scadenza, e condizioni contrattuali tra l'entità che effettua la comunicazione e il proprietario dell'attività.
Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 20 ) e (UE) 2018/1725 ( 21 ) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione nell'applicazione del presente regolamento.
A decorrere dal 15 febbraio 2024 e fintantoché saranno mantenute le misure restrittive previste al paragrafo 4, i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le norme seguenti:
le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente;
le entrate ricavate o generate dalle disponibilità liquide di cui alla lettera a) a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente nei conti finanziari dei depositari centrali di titoli;
l’utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lettera b), determinato in conformità del diritto nazionale, anche deducendo tutte le spese pertinenti connesse o derivanti dalla gestione dei beni bloccati e dalla gestione del rischio connessa ai beni bloccati, e previa deduzione dell’imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non può essere trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi fintantoché il Consiglio non decida, sulla base di una proposta presentata a norma dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la possibile istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell’Unione da attingere a tale utile netto per il sostegno dell’Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, nonché le modalità di tale contributo, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell’Unione e internazionale. In tale contesto il Consiglio stabilisce altresì l’importo che i depositari centrali di titoli possono trattenere in via provvisoria oltre ad assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio, fatto salvo il rispetto, da parte dei pertinenti depositari centrali di titoli, delle norme previste dagli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo status di vigilanza di tali enti o ai sensi di tali atti;
fino all’adozione della decisione del Consiglio di cui alla lettera c), ciascun depositario centrale di titoli può chiedere alla propria autorità di vigilanza di autorizzare svincoli di una parte dell’utile netto di cui alla lettera c) al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio. Gli Stati membri interessati informano preventivamente la Commissione di qualsiasi autorizzazione.
A tal fine la Commissione consulta la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti.
Articolo 5 bis bis
È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
È vietato a decorrere dal 16 gennaio 2023 ricoprire cariche negli organi direttivi di:
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia e che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).
Il presente divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis.
In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo è:
un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter e concluso da una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter stabiliti in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro.
▼M26 —————
▼M26 —————
▼M26 —————
►M26 Salvo se vietati altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: ◄
operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;
operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza;
▼M25 —————
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX;
operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014;
▼M26 —————
In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.
Articolo 5 ter
▼M16 —————
Articolo 5 quater
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o
necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia.
Articolo 5 quinquies
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:
necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure
necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.
Articolo 5 sexies
Articolo 5 septies
Articolo 5 octies
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2023, un elenco dei depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.
Articolo 5 nonies
Articolo 5 decies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Articolo 5 undecies
Articolo 5 duodecies
È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a e), e dell'articolo 10, paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; e dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:
un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia;
una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a); oppure
una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b),
compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;
al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione.
▼M25 —————
Articolo 5 terdecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
ai programmi veterinari e fitosanitari;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;
ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;
al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Articolo 5 quaterdecies
È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);
persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:
per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o
per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.
Articolo 5 quindecies
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
▼M26 —————
È vietato:
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
▼M26 —————
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.
In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui ai detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;
l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione;
l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.
Articolo 5 sexdecies
Articolo 5 septdecies
È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlameto europeo e del Consiglio ( 25 ) in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:
un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
▼M26 —————
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 5 octodecies
In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 septies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria, ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:
la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione, il transito attraverso la Russia o la prestazione dell’assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o il finanziamento e l'assistenza finanziaria siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
il tipo di beni, tecnologia e assistenza richiesti non vada al di là dei tipi di beni e tecnologie esportati in precedenza, o l’assistenza fornita in precedenza, in Russia dall'Unione, da un paese membro dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera o da un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura, e l'assistenza connessa;
il volume richiesto sia commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
tali beni e tecnologie saranno forniti da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13 esclusivamente per la destinazione finale nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione essenziale, della riparazione o della sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.
In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:
la prestazione di tali servizi sia necessaria per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13.
Articolo 5 novodecies
Le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:
una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o
un cittadino russo;
una persona fisica residente in Russia,
a decorrere dal 1o maggio 2024, notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100 000 EUR verso l'esterno dell'Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni.
Articolo 6
Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
le autorizzazioni rilasciate o negate a norma del presente regolamento;
le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali;
i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l'uso di cripto-attività.
Articolo 6 bis
Articolo 6 ter
Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie,le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e
collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.
Articolo 7
La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 7 bis
La Commissione modifica:
l'allegato XXVIII conformenente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e
l'allegato XXIX conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare l'elenco dei progetti energetici esentati sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi.
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;
qualsiasi altra persona, entità od organismo russo;
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
Articolo 12
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
Articolo 12 bis
Articolo 12 ter
In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 30 giugno 2024, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e
i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies o 3 duodecies relativamente a tali beni e tecnologie.
In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 30 giugno 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.
In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 luglio 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e
le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.
Articolo 12 quater
Articolo 12 quinquies
I divieti imposti dal presente regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.
Articolo 12 sexies
Articolo 12 septies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nel paese terzo individutato ;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individutato;
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato.
Articolo 12 octies
Articolo 13
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3
Codice NC |
Descrizione |
7304 11 00 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili |
7304 19 10 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 19 30 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 19 90 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 22 00 |
Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas |
7304 23 00 |
Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 29 10 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 30 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 90 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7305 11 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
7305 12 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 19 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 20 00 |
Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio |
7306 11 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 19 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7306 21 00 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 29 00 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
8207 13 00 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet |
8207 19 10 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero |
ex 8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. |
ex 8413 60 |
Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. |
8413 82 00 |
Elevatori per liquidi (escl. pompe) |
8413 92 00 |
Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove |
8430 49 00 |
Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) |
ex 8431 39 00 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 |
ex 8431 43 00 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 |
ex 8431 49 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426 , 8429 e 8430 |
8705 20 00 |
Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
8905 20 00 |
Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
8905 90 10 |
Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) |
ALLEGATO III
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ALLEGATO IV
Il presente allegato elenca le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare e industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza russoo lo sostengono in altro modo. Tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russo. Comprendono le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia. La loro inclusione nel presente allegato non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano.
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
JSC Sirius (Russia)
OJSC Stankoinstrument (Russia)
OAO JSC Chemcomposite (Russia)
JSC Kalashnikov (Russia)
JSC Tula Arms Plant (Russia)
NPK Technologii Maschinostrojenija (Russia)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russia)
OAO Almaz Antey (Russia)
OAO NPO Bazalt (Russia)
Admiralty Shipyard JSC (Russia)
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Russia)
Argut OOO (Russia)
Communication center of the Ministry of Defense (Russia)
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Russia)
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Russia)
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Russia)
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russia)
Foreign Intelligence Service (SVR) (Russia)
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Russia)
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Russia)
Irkut Corporation (Russia)
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russia)
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russia)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russia)
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Repubblica autonoma di Crimea, annessa illegalmente dalla Russia)
JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russia)
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russia)
Kazan Helicopter Plant PJSC (Russia)
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russia)
Ministry of Defence RF (Russia)
Moscow Institute of Physics and Technology (Russia)
NPO High Precision Systems JSC (Russia)
NPO Splav JSC (Russia)
OPK Oboronprom (Russia)
PJSC Beriev Aircraft Company (Russia)
PJSC Irkut Corporation (Russia)
PJSC Kazan Helicopters (Russia)
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russia)
Promtech-Dubna, JSC (Russia)
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russia)
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russia)
Rapart Services LLC (Russia)
Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russia)
Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Russia)
Rostekh – Azimuth (Russia)
Russian Aircraft Corporation MiG (Russia)
Russian Helicopters JSC (Russia)
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Russia)
Sukhoi Aviation JSC (Russia)
Sukhoi Civil Aircraft (Russia)
Tactical Missiles Corporation JSC (Russia)
Tupolev JSC (Russia)
UEC-Saturn (Russia)
United Aircraft Corporation (Russia)
JSC AeroKompozit (Russia)
United Engine Corporation (Russia)
UEC-Aviadvigatel JSC (Russia)
United Instrument Manufacturing Corporation (Russia)
United Shipbuilding Corporation (Russia)
JSC PO Sevmash (Russia)
Krasnoye Sormovo Shipyard (Russia)
Severnaya Shipyard (Russia)
Shipyard Yantar (Russia)
UralVagonZavod (Russia)
Baikal Electronics (Russia)
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russia)
Central Research and Development Institute Tsiklon (Russia)
Crocus Nano Electronics (Russia)
Dalzavod Ship-Repair Center (Russia)
Elara (Russia)
Electronic Computing and Information Systems (Russia)
ELPROM (Russia)
Engineering Center Ltd. (Russia)
Forss Technology Ltd. (Russia)
Integral SPB (Russia)
JSC Element (Russia)
JSC Pella-Mash (Russia)
JSC Shipyard Vympel (Russia)
Kranark LLC (Russia)
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russia)
LLC Center (Russia)
MCST Lebedev (Russia)
Miass Machine-Building Factory (Russia)
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Russia)
MPI VOLNA (Russia)
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russia)
Nerpa Shipyard (Russia)
NM-Tekh (Russia)
Novorossiysk Shipyard JSC (Russia)
NPO Electronic Systems (Russia)
NPP Istok (Russia)
NTC Metrotek (Russia)
OAO GosNIIkhimanalit (Russia)
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russia)
OJSC TSRY (Russia)
OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russia)
OOO Planar (Russia)
OOO Sertal (Russia)
Photon Pro LLC (Russia)
PJSC Zvezda (Russia)
Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russia)
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russia)
AO Kronshtadt (Russia)
Avant Space LLC (Russia)
Production Association Strela (Russia)
Radioavtomatika (Russia)
Research Center Module (Russia)
Robin Trade Limited (Russia)
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russia)
Rubin Sever Design Bureau (Russia)
Russian Space Systems (Russia)
Rybinsk Shipyard Engineering (Russia)
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russia)
Scientific-Research Institute of Electronics (Russia)
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russia)
Scientific Research Institute NII Submikron (Russia)
Sergey IONOV (Russia)
Serniya Engineering (Russia)
Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russia)
Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russia)
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russia)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russia)
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russia)
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russia)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russia)
UAB Pella-Fjord (Russia)
United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard» (Russia)
United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard» (Russia)
United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau» (Russia)
United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory» (Russia)
United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC» (Russia)
United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka» (Russia)
United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar» (Russia)
United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega» (Russia)
United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard» (Russia)
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russia)
Urals Project Design Bureau Detal (Russia)
Vega Pilot Plant (Russia)
Vertikal LLC(Russia)
Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russia)
VTK Ltd (Russia)
Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russia)
ZAO Elmiks-VS (Russia)
ZAO Sparta (Russia)
ZAO Svyaz Inzhiniring (Russia)
46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russia)
Alagir Resistor Factory (Russia)
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russia)
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russia)
Almaz JSC (Russia)
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russia)
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russia)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russia)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russia)
Electrosignal JSC (Russia)
Energiya JSC (Russia)
Engineering Center Moselectronproekt (Russia)
Etalon Scientific and Production Association (Russia)
Evgeny Krayushin (Russia)
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russia)
Ineko LLC (Russia)
Informakustika JSC (Russia)
Institute of High Energy Physics (Russia)
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russia)
Inteltech PJSC (Russia)
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russia)
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russia)
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russia)
Lutch Design Office JSC (Russia)
Meteor Plant JSC (Russia)
Moscow Communications Research Institute JSC (Russia)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russia)
NPO Elektromechaniki JSC (Russia)
Omsk Production Union Irtysh JSC (Russia)
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russia)
Optron, JSC (Russia)
Pella Shipyard OJSC (Russia)
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russia)
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russia)
Radiozavod JSC (Russia)
Razryad JSC (Russia)
Research Production Association Mars (Russia)
Ryazan Radio-Plant (Russia)
Scientific Production Center Vigstar JSC (Russia)
Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Russia)
Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russia)
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russia)
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Russia)
Scientific-Production Enterprise «Kant» (Russia)
Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Russia)
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russia)
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russia)
Scientific-Production Enterprise Volna (Russia)
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russia)
Scientific-Research Institute «Argon» (Russia)
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russia)
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Russia)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russia)
Special Design Bureau Salute JSC (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov» (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russia)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russia)
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Russia)
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russia)
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russia)
Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russia)
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Russia)
Tactical Missile Company, PJSC «MBDB “ISKRA”» (Russia)
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russia)
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russia)
Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Russia)
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russia)
Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Russia)
Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Russia)
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russia)
Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Russia)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Russia)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russia)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russia)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russia)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russia)
Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russia)
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russia)
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russia)
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Russia)
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russia)
Tambov Plant (TZ) «October» (Russia)
United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Russia)
United Shipbuilding Corporation «5th Shipyard» (Russia)
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russia)
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russia)
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russia)
Rosatomflot (Russia)
Lyulki Experimental-Design Bureau (Russia)
Lyulki Science and Technology Center (Russia)
AO Aviaagregat (Russia)
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russia)
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russia)
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russia)
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russia)
Federal State Unitary Enterprise «State Scientific-Research Institute for Aviation Systems» (GosNIIAS) (Russia)
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russia)
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russia)
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russia)
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russia)
Joint Stock Company 766 UPTK (Russia)
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russia)
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russia)
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russia)
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russia)
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russia)
JSC NII Steel (Russia)
Joint Stock Company Remdizel (Russia)
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russia)
Joint Stock Company STAR (Russia)
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russia)
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russia)
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russia)
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russia)
Lytkarino Machine-Building Plant (Russia)
Moscow Aviation Institute (Russia)
Moscow Institute of Thermal Technology (Russia)
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russia)
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russia)
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russia)
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russia)
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russia)
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russia)
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russia)
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russia)
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russia)
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russia)
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russia)
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russia)
Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russia)
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russia)
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russia)
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russia)
Software Research Institute (Russia)
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (City of Sevastopol, illegally annexed by Russia)
Tula Arms Plant (Russia)
Russian Institute of Radio Navigation and Time (Russia)
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Russia)
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russia)
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Russia)
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russia)
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Russia)
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Russia)
UEC-Perm Engines, JSC (Russia)
Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russia)
Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Russia)
«Aeropribor-Voskhod», JSC (Russia)
Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russia)
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Russia)
Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russia)
Afanasyev Technomac, JSC (Russia)
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russia)
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russia)
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russia)
Joint Stock Company Eleron (Russia)
AO Rubin (Russia)
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russia)
Branch of PAO II – Aviastar (Russia)
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russia)
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russia)
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russia)
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russia)
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russia)
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russia)
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russia)
Joint Stock Company Microtechnology (Russia)
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Russia)
Joint Stock Company Radiopribor (Russia)
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russia)
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russia)
Joint Stock Company Rychag (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russia)
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Russia)
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russia)
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russia)
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russia)
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russia)
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russia)
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russia)
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russia)
Public Joint Stock Company Techpribor (Russia)
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russia)
V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russia)
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russia)
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russia)
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russia)
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)
Irkutsk Aviation Plant (Russia)
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russia)
Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Russia)
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russia)
Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor (Russia)
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russia)
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russia)
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russia)
Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russia)
Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russia)
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russia)
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Russia)
NPP Start (Russia)
OAO Radiofizika (Russia)
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russia)
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russia)
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russia)
Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Russia)
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Russia)
Shvabe JSC (Russia)
Special Technological Center LLC (Russia)
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russia)
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russia)
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russia)
Strategic Control Posts Corporation (Russia)
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russia)
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russia)
Voentelecom JSC (Russia)
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russia)
Ak Bars Holding (Russia)
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)
Systems of Biological Synthesis LLC (Russia)
Borisfen, JSC (Russia)
Barnaul cartridge plant, JSC (Russia)
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russia)
Bryansk Automobile Plant, JSC (Russia)
Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russia)
Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russia)
Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russia)
Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russia)
Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russia)
Zavod Elecon, JSC (Russia)
VMP «Avitec», JSC (Russia)
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russia)
Tulatochmash, JSC (Russia)
PJSC «I.S. Brook» INEUM (Russia)
SPE «Krasnoznamenets», JSC (Russia)
SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (Russia)
SPA «Impuls», JSC (Russia)
RusBITech (Russia)
ROTOR 43 (Russia)
Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russia)
RATEP, JSC (Russia)
PLAZ (Russia)
OKB «Technika» (Russia)
Ocean Chips (Russia)
Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russia)
Angstrem JSC (Russia)
NPCAP (Russia)
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russia)
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russia)
Novator DB (Russia)
NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Russia)
NII Stali JSC (Russia)
Nevskoe Design Bureau, JSC (Russia)
Neva Electronica JSC (Russia)
ENICS (Russia)
The JSC Makeyev Design Bureau (Russia)
KURGANPRIBOR, JSC (Russia)
Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russia)
Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russia)
Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russia)
Videoglaz Project (Russia)
Innovative Underwater Technologies, LLC (Russia)
Ulyanovsk Mechanical Plant (Russia)
All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Russia)
PJSC «Scientific and Production Association “Almaz” Named After Academician A.A. Raspletin» (Russia)
Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russia)
Concern Oceanpribor, JSC (Russia)
JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russia)
JSC Elektronstandart Pribor (Russia)
JSC «Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov» (Russia)
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russia)
Special Technology Centre Limited Liability Company (Russia)
Vest Ost Limited Liability (Russia)
Trade-Component LLC (Russia)
Radiant Electronic Components JSC (Russia)
JSC ICC Milandr (Russia)
SMT iLogic LLC (Russia)
Device Consulting (Russia)
Concern Radio-Electronic Technologies (Russia)
Technodinamika, JSC (Russia)
OOO «UNITEK» (Russia)
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russia)
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russia)
Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)
Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)
Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)
Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)
Paravar Pars Company (Iran)
Qods Aviation Industries (Iran)
Shahed Aviation Industries (Iran)
Concern Morinformsystem–Agat (Russia)
AO Papilon (Russia)
IT-Papillon OOO (Russia)
OOO Adis (Russia)
Papilon Systems Limited Liability Company (Russia)
Advanced Research Foundation (Russia)
Federal Service for Military-Technical Cooperation (Russia)
Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Russia)
Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russia)
Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russia)
Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russia)
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russia)
Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russia)
Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russia)
Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russia)
Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russia)
Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russia)
Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russia)
Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russia)
Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russia)
Joint Stock Company Production Association Sever (Russia)
Joint Stock Company Research Center ELINS (Russia)
Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russia)
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russia)
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russia)
Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russia)
Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russia)
Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russia)
Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russia)
Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russia)
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russia)
Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russia)
Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russia)
Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russia)
Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russia)
KAMAZ Publicly Traded Company (Russia)
Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russia)
Limited Liability Company RSBGroup (Russia)
Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russia)
Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russia)
Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russia)
Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russia)
Public Joint Stock Company Megafon (Russia)
Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russia)
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russia)
RT-Inform Limited Liability Company (Russia)
Skolkovo Foundation (Russia)
Skolkovo Institute of Science and Technology (Russia)
State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russia)
Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russia)
VMK Limited Liability Company (Russia)
TESTKOMPLEKT LLC (Russia)
Radiopriborsnab LLC (Russia)
CJSC Radiotekhkomplekt (Russia)
Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Cina)
Tordan Industry Limited (Hong Kong, Cina)
Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Cina)
JSC NICEVT (Russia)
A-CONTRAKT (Russia)
JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Russia)
Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Russia)
Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Russia)
Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Russia)
LLC Rezonit (Russia)
ZAO Promelektronika (Russia)
TD Promelektronika LLC (Russia)
Tako LLC (Armenia)
Art Logistics LLC (Russia)
GFK Logistics LLC (Russia)
Novastream Limited (Russia)
SKS Elektron Broker (Russia)
Trust Logistics (Russia)
Trust Logistics LLC (Russia)
Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)
GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)
I Jet Global DMCC (Siria)
I Jet Global DMCC (Emirati arabi uniti)
Success Aviation Services FZC (Emirati arabi uniti)
LLC CST (Zala Aero Group) (Russia)
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)
Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Russia)
Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Russia)
Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Russia)
Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Russia)
Informtest Firm Limited Liability Company (Russia)
Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Russia)
Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Russia)
Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Russia)
Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Russia)
Joint Stock Company Dux (Russia)
Joint Stock Company Eastern Shipyard (Russia)
Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Russia)
Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Russia)
Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Russia)
Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Russia)
Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Russia)
Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Russia)
Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Russia)
Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Russia)
Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Russia)
Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Russia)
Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Russia)
Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Russia)
Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Russia)
Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Russia)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Russia)
Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Russia)
Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Russia)
Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Russia)
Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Russia)
Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Russia)
Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Russia)
Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Russia)
Joint Stock Company Vodtranspribor (Russia)
Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Russia)
Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Russia)
Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)
Military Industrial Company Limited Liability Company (Russia)
Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Russia)
Promtekhnologiya Limited Liability Company (Russia)
Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Russia)
Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Russia)
Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Russia)
Public Joint Stock Company Rostvertol (Russia)
Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Russia)
Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Russia)
United Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)
Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Russia)
VXI-Systems Limited Liability Company (Russia)
LLC Yadro (Russia)
Perm Powder Plant (Russia)
RPA Kazan Machine Building Plant (Russia)
Proton JSC (Russia)
Grant Instrument (Russia)
Streloy (Russia)
LLC Research and Production Enterprise Itelma (Russia)
TTK Kammarket LLC (Russia)
JSC Kompel (Russia)
LLC MBR-AVIA (Russia)
LLC NeoTech (Russia)
JSC Sozvezdie Concern (Russia)
Serov Machine-Building Plant JSC (Russia)
Aeroscan LLC (Russia)
STC Orion LLC (Russia)
Technical Center Windeq LLC (Russia)
OrelMetallPolimer LLC (Russia)
OMP LLC (Russia)
Spetstehnotreyd LLC (Russia)
BIC-inform (Russia)
Spel LLC (Russia)
Alfakomponent LLC (Russia)
ID Solution LLC (Russia)
Inelso LLC (Russia)
Elitan Trade LLC (Russia)
Hartis Dv LLV (Russia)
SFT LLC (Russia)
Kami Group LLC (Russia)
AGT Systems LLC (Russia)
Entep LLC (Russia)
Mvizion LLC (Uzbekistan)
Design Bureau of Navigation Sytems (NAVIS) (Russia)
Deflog Technologies PTE LTD (Singapore)
ALLEGATO V
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
ALLEGATO VI
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b
ALLEGATO VII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Parte A
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della parte I, «Note generali, acronimi e abbreviazioni, definizioni», note generali all'allegato I, punto 2.
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).
Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.
Categoria I – Materiali elettronici
X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti.
«Microcircuiti microprocessori», «microcircuiti microcalcolatori» e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure
più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra «microcircuiti microprocessori» paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
memorie a circuiti integrati, come segue:
memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:
superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure
superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
superiore a 1 Mbit per package; oppure
superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
memorie statiche di accesso casuale (SRAM, Static Random Access Memories) con capacità di memoria:
superiore a 1 Mbit per package; oppure
superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:
risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;
risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; oppure
risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;
processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
oltre 144 terminali di uscita; oppure
ritardo di propagazione di base tipico inferiore a 0,4 ns;
«dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
«banda passante istantanea» uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; oppure
«banda passante istantanea» inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;
guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;
dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure
frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;
prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in μs e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure
ritardo di dispersione superiore a 10 μs;
Nota tecnica : Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.
'celle' come segue:
'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
Nota : X.A.I.001.j non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.
Note tecniche:
1. Ai fini di X.A.I.001.j, la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
2. Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
3. Ai fini di X.A.I.001.j.1, per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.
4. Ai fini di X.A.I.001.j.2, per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.
elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota : X.A.I.001.k non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi «superconduttori» progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).
energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2;
circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori» appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:
frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m3; e
tempo di scarica inferiore a 1 ms;
tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
filtri di frequenza in ceramica;
celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 ( 37 );
trimmer cermet.
X.A.I.002 «Assiemi elettronici», moduli o apparecchiature di uso generale.
Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; oppure
«qualificati per impiego spaziale»;
apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; oppure
moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;
oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.
Nota : X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:
1. unità inseribili;
2. amplificatori esterni;
3. preamplificatori;
4. dispositivi di campionamento;
5. tubi a raggi catodici.
X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;
amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs; oppure
contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs;
strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.
X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 38 ) o X.A.I.001;
apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:
Nota : X.B.I.001.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella fabbricazione di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.
apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:
Nota : X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.
apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 ( 39 );
apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 (39) , eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;
estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:
Nota : X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.
apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m2 al minuto;
estrattori di cristalli con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 x 105 Pa; oppure
in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;
apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza di 200 mm o più;
in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di ± 3,5 %; oppure
rotazione di singole fette durante la lavorazione;
apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
capacità di patterning;
energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; oppure
in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un «substrato» riscaldato;
apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:
'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:
determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; oppure
pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:
determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; oppure
manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;
Note:
1. Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.
2. Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.
apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:
apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore funzionanti al di sotto di 105 Pa; oppure
apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;
Nota : X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la deposizione chimica in fase di vapore a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.
sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:
deflessione elettrostatica del fascio;
profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;
accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; oppure
precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm;
Nota : X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.
apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:
apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 μm e la successiva separazione; oppure
apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 μm, lettura totale del misuratore (TIR);
Nota : X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.
apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano «laser» per la riparazione o la rifilatura di «circuiti integrati monolitici» aventi una delle caratteristiche seguenti:
accuratezza di posizionamento inferiore a ± 1 μm; oppure
dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 μm;
Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. ( Nota : la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);
maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:
Nota : Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.
maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:
maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 40 ); oppure
maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 μm; e
la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o «software»;
substrati di maschere, come segue:
«substrati» (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure
substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;
apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;
apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:
apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm nel fotoresist applicato sul «substrato»;
apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o «laser», in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm; oppure
apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;
Nota : X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1o gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:
una risoluzione pari o superiore a 0,25 μm; e
una precisione pari o superiore a 0,75 μm su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;
Nota : X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.
apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:
Nota : X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.
produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 μm;
precisione di allineamento superiore a ± 0,25 μm (3 sigma);
sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di ± 0,3 μm; oppure
lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;
apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;
Nota : Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.
apparecchiature che utilizzano «laser» per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;
apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:
die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
appositamente progettati per «circuiti integrati ibridi»;
corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 μm;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);
sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 41 ) e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;
Nota : X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.
filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 μm per 0,02832 m3 e relativi materiali filtranti.
Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 42 ) o X.A.I.001;
apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:
Nota : X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.
apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 μm in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;
Nota : X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.
apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:
appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;
strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 μm con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
accuratezza di posizionamento superiore a 3,5 μm;
in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; oppure
in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
apparecchiature di collaudo come segue:
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;
Nota tecnica : I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.
appaecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro «assiemi elettronici», in grado di eseguire collaudi funzionali:
a una 'cadenza di segnale' superiore a 20 MHz; oppure
a una 'cadenza di segnale' superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.
Note : X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:
1. memorie;
2. assiemi o categorie di «assiemi elettronici» per applicazioni domestiche e per lo svago; e
3. componenti elettronici, «assiemi elettronici» e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 43 )o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con «programmabilità accessibile all'utente».
Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per 'cadenza di segnale' si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.
apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;
sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; oppure
sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio «laser» per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;
uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; oppure
montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;
Nota : X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.
sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm; oppure
accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;
sistemi di misura delle particelle che utilizzano «laser» progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 μm con un flusso pari o superiore a 0,02832 m3 al minuto; e
in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.
Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
X.B.I.003 Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:
apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;
apparecchiature fotoplotter;
apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;
camere a vuoto e presse a vuoto;
laminatoi a rullo;
apparecchiature di allineamento; oppure
apparecchiature di incisione.
X.B.I.004 Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:
spaziatura, superficie, volume o altezza;
billboarding;
componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);
saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);
collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);
tombstoning; oppure
circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacitanza, alimentazione, prestazioni della rete).
X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.
X.C.I.002 Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:
substrati compositi per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, ecc.);
substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno qualsiasi dei seguenti materiali:
alluminio;
politetrafluoroetilene (PTFE); oppure
materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio, ecc.);
sostanze chimiche per fluido d'incisione:
cloruro ferrico (CAS 7705-08-0);
cloruro di rame (CAS 7447-39-4);
ammonio persolfato (CAS 7727-54-0);
persolfato di sodio (CAS 7775-27-1); oppure
preparazioni chimiche appositamente progettate per l'incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse in X.C.I.002.c.1 fino a X.C.I.002.c.4;
Nota : X.C.I.002.c non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.I.002.c nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.
fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 μm;
sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue:
poliimmidi aromatiche,
paryleni;
benzociclobuteni (BCB); oppure
polibenzossazoli.
X.D.I.001 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002; oppure «software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h ( 44 ).
X.D.I.002 «Software» appositamente progettato per il collaudo, lo «sviluppo» o la «produzione» di circuiti stampati (PCB).
X.E.I.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.
X.E.I.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di circuiti stampati.
Categoria II – Calcolatori
Nota : La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.A.II.001 Calcolatori, «assiemi elettronici» e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 (44) e loro componenti appositamente progettati.
Nota : La condizione di esportabilità dei «calcolatori numerici» e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
a. i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
b. i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate non siano un «elemento principale» delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e
NB 1 : La condizione di esportabilità di apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di «elemento principale».
NB 2 : La condizione di esportabilità di «calcolatori numerici» o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) ( 45 ) .
c. la «tecnologia» relativa ai «calcolatori numerici» e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E (45) .
Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70°C);
«calcolatori numerici», comprendenti le apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
«assiemi elettronici», che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;
non utilizzato;
Nota 1: X.A.II.001.c si applica soltanto ad «assiemi elettronici» e interconnessioni programmabili con una «APP» che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b, quando spediti come «assiemi elettronici» non integrati. Non si applica ad «assiemi elettronici» intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.
Nota 2: X.A.II.001.c non sottopone ad autorizzazione alcun «assieme elettronico» appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.
non utilizzato;
non utilizzato;
apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
non utilizzato;
non utilizzato;
apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;
Nota tecnica : Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.
apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di «calcolatori numerici» o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;
Nota : X.A.II.001.j non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le «unità di controllo di accesso alla rete» o i 'controllori di canale di comunicazione'.
Nota tecnica : Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni' si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
calcolatori ibridi e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
32 canali o più; e
risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.
X.D.II.001 «Programma» di prova e «software» di validazione, «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» e «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati.
«Programma» di prova e «software» di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per «programmi» con più di 500 000 istruzioni di «codice sorgente»;
«software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; oppure
«software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati che garantiscono un 'tempo di attesa globale di interruzione' inferiore a 20 μs.
Nota tecnica : Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.
X.D.II.002 «Software» diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 ( 46 ) appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 (46) .
X.E.II.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o di «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.
X.E.II.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.
Nota tecnica : Ai fini di X.E.II.002, per 'trattamento di flussi multipli di dati' si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:
1. le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;
2. le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);
3. le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; oppure
4. le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.
Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni
Nota : La categoria III. parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione
Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a ( 47 ), appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
Nota : Le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:
a. delle seguenti categorie o loro combinazioni:
1. apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);
2. apparecchiature terminali di linea;
3. apparecchiature di amplificazione intermedia;
4. apparecchiature di ripetizione;
5. apparecchiature di rigenerazione;
6. codificatori di traduzione (transcodificatori);
7. apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);
8. modulatori/demodulatori (modem);
9. apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);
10. apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';
11. 'porte di adattamento' (gateway) e ponti;
12. 'unità di accesso ai supporti'; e
b. progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:
1. cavo (linea);
2. cavo coassiale;
3. cavo in fibra ottica;
4. radiazioni elettromagnetiche; oppure
5. propagazione di onde acustiche subacquee.
utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettate per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 45 Mbit/s o ad una 'velocità di trasferimento numerica totale' superiore a 90 Mbit/s;
Nota : X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;
apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
apparecchiature contenenti:
«unità di controllo di accesso alla rete» e loro supporto comune collegato aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 33 Mbit/s; oppure
'controllori di canale di comunicazioni' aventi un'uscita numerica con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 64 000 bit/s per canale;
Nota : Se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una «unità di controllo di accesso alla rete», tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.
utilizzanti un «laser» e aventi una delle caratteristiche seguenti:
lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm; oppure
basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; oppure
in grado di effettuare l''amplificazione ottica';
apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:
31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; oppure
26,5 GHz per le altre applicazioni;
Nota : X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.
apparecchiature radio:
basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la 'velocità di trasferimento numerica totale' è superiore a 8,5 Mbit/s;
basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la 'velocità di trasferimento numerica totale' è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; oppure
funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.
Note:
1. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
2. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):
a. con una delle caratteristiche seguenti:
1. non superiore a 960 MHz; oppure
2. 'velocità di trasferimento numerica totale' non superiore a 8,5 Mbit/s; e
b. con 'efficienza spettrale' non superiore a 4 bit/s/Hz;
apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
Nota : I multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.
apparecchiature o sistemi di 'commutazione di dati (messaggi)' progettati per il 'funzionamento a pacchetto', «assiemi elettronici» e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
non utilizzato;
instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';
Nota : X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo «unità di controllo di accesso alla rete» o le «unità di controllo di accesso alla rete» stesse.
non utilizzato;
priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;
Nota : X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.
progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;
contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;
'instradamento dinamico adattivo';
commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
una 'velocità di trasmissione dati' di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; oppure
Nota : X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.
una 'velocità di trasferimento numerica' di 33 Mbit/s per una «unità di controllo di accesso alla rete» e i supporti comuni associati;
Nota : X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.
'commutazione ottica';
basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('ATM');
fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:
ricezione di dati provenienti dai nodi; e
trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un 'instradamento dinamico adattivo';
Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.
Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.
antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);
apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, «assiemi elettronici» e loro componenti; oppure
apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota tecnica : Ai fini di X.A.III.101:
1) 'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;
2) 'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;
3) 'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
4) 'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;
5) 'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;
6) 'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di «software», per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;
7) 'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;
8) 'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;
9) 'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;
10) 'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;
11) 'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;
12) 'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione («unità di controllo di accesso alla rete», 'controllore di canale di comunicazioni', modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;
13) 'efficienza spettrale': 'velocità di trasferimento numerica' [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;
14) 'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate.
Nota : Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.
X.D.III.101 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e «software» per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
«software», in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per 'instradamento dinamico adattivo';
non utilizzato.
X.E.III.101 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre «tecnologie» come segue:
«tecnologie» specifiche come segue:
«tecnologia» per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
«tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').
Nota tecnica : Ai fini di X.E.III.101:
1) 'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;
2) 'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.
Categoria III. Parte 2 – Sicurezza dell'informazione
Nota : La categoria III., parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.A.III.201 Apparecchiature come segue:
non utilizzato;
non utilizzato;
beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 48 ).
X.D.III.201 «Software» per la «sicurezza dell'informazione» come segue:
Nota : questo punto non sottopone ad autorizzazione il «software» progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della «crittografia» è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.
non utilizzato;
non utilizzato;
«software» classificati come «software» di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 49 ).
X.E.III.201 «Tecnologia» per la «sicurezza dell'informazione» in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
non utilizzato;
«tecnologia» diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'«utilizzazione» di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di «software» per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.
Categoria IV – Sensori e laser
X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue:
tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; e
con una delle caratteristiche seguenti:
un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; oppure
un fotocatodo GaAs o GaInAs;
placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
15 000 o più tubi cavi per placca; e
spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm;
apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.
X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue:
apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 ( 50 );
non utilizzato;
X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue:
Nota : X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.
filtri ottici:
filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
bande passanti uguali o inferiori a 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; oppure
bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;
filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
trasmissione di picco singola del 91 % o più;
commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.
Nota tecnica : Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.
X.A.IV.005 «Laser», come segue:
«laser» a diossido di carbonio (CO2) aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;
uscita impulsiva con «durata dell'impulso» superiore a 10 μs; e
potenza media di uscita superiore a 10 kW; oppure
«potenza di picco» impulsiva superiore a 100 kW; oppure
uscita impulsiva con «durata dell'impulso» uguale o inferiore a 10 μs; e
energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 2,5 kW; oppure
potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
laser a semiconduttore, come segue:
«laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
potenza media di uscita superiore a 100 mW; oppure
lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
«laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di «laser» a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
«laser» a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;
«laser a impulsi» non «accordabili» aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
«durata dell'impulso» uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; oppure
«potenza media di uscita» superiore a 20 W; oppure
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W;
«potenza di picco» superiore a 200 MW; oppure
«potenza media di uscita» superiore a 50 W; oppure
«durata dell'impulso» superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; oppure
«potenza media di uscita» superiore a 20 W; oppure
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; oppure
«potenza media di uscita» superiore a 500 W;
«laser» a onda continua non «accordabili», con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; oppure
«potenza media di uscita» superiore a 50 W; oppure
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; oppure
«potenza media di uscita» superiore a 500 W;
Nota : X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.
«laser» non «accordabili», aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e «potenza di picco» impulsiva superiore a 1 W; oppure
potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
«laser» a elettroni liberi.
Nota tecnica : Ai fini di X.A.IV.005, per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del «laser» (o «potenza media di uscita») e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del «laser», alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.
X.A.IV.006 «Magnetometri», sensori elettromagnetici «superconduttori» e loro componenti appositamente progettati, come segue:
«magnetometri», diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;
Nota tecnica : Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
sensori elettromagnetici «superconduttori», componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori»:
progettati per funzionare a temperature inferiori alla 'temperatura critica' di almeno uno dei loro costituenti «superconduttori» (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi «superconduttori» a interferenza quantistica (SQUID));
progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e
aventi una delle caratteristiche seguenti:
dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;
progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 x 106 quanti di flusso magnetico per secondo;
progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure
aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.
X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure
del tipo a elemento di quarzo (Worden).
X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
apparecchiature radar a «laser»«qualificate per impiego spaziale» oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;
sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
larghezza del fascio radar di 1 grado; e
gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m;
X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure
rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.
X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
per la fabbricazione o il controllo di:
ondulatori magnetici (wigglers) per «laser» a elettroni liberi;
foto-iniettori per «laser» a elettroni liberi;
per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di «laser» a elettroni liberi.
X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b ( 51 ) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.
Nota tecnica : Ai fini di X.C.IV.001:
1) 'frazione molare', il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
2) 'lunghezza di battimento', la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.
X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue:
materiali a basso assorbimento ottico, come segue:
composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; oppure
Nota : X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.
vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 ( 52 );
'preformati di fibre ottiche' costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, appositamente progettati per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.
Nota tecnica : Ai fini di X.C.IV.002:
1) 'fibre fluorurate': le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;
2) 'preformati di fibre ottiche': le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.
X.D.IV.001 «Software», diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 ( 53 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.
X.D.IV.002 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.
X.D.IV.003 Altro «software», come segue:
«programmi» di «software» applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di trasmettere automaticamente i dati relativi ai bersagli radar (se non correlati a dati di radar di sorveglianza secondari – SRR) dal centro ATC host a un altro centro ATC;
«software» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c; oppure
«codice sorgente» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.
X.E.IV.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.
X.E.IV.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, materiali o «software» sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.
X.E.IV.003 Altre «tecnologie», come segue:
tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m2 di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
superficie superiore a 1 m2; e
una curvatura della faccia superiore a λ/10 (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
«tecnologia» per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradianti;
«tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;
«tecnologia» necessaria per lo «sviluppo» o la «produzione» di sonde a «magnetometro» non triassiali o di sistemi di sonde a «magnetometro» non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:
'sensibilità' inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; oppure
'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1 x 10-3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;
«tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.
Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per 'sensibilità' (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per «aeromobili» e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.
Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la «produzione» di apparecchiature avioniche e di navigazione.
X.D.V.001 «Software», diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.
X.E.V.001 «Tecnologia», diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.
Categoria VI – Materiale navale
X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
sistemi di visione subacquea, come segue:
sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; oppure
telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;
Nota tecnica : La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.
apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza appositamente progettate per impiego subacqueo;
sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;
altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
caldaie marine appositamente progettate per presentare almeno una delle caratteristiche seguenti:
tasso di rilascio di calore (alla prestazione massima) pari o superiore a 1 966,4 kW/m3 di volume del focolare; oppure
rapporto tra il vapore generato in kg/ora (alla prestazione massima) e il peso secco della caldaia in kg pari o superiore a 37,6;
navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
Nota : X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.
motori marini (sia entrobordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;
Nota : X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
luci subacquee e apparecchiature per la propulsione; oppure
Nota : X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.
X.D.VI.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
X.D.VI.002 «Software» appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.
X.E.VI.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.
Nota : X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.
X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
non utilizzato;
non utilizzato;
motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati;
non utilizzato;
dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.A.VII.003 Motori per aeromobili, diversi da quelli specificati in X.A.VII.002, nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
motori a pistone alternativo o rotativo; oppure
motori elettrici.
Nota tecnica : Ai fini di X.A.VII.003, gli aeromobili includono: aeroplani, UAV, elicotteri, autogiro, aeromobili ibridi o modelli radiocomandati.
X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota : X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo «sviluppo» o la «produzione». Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.
X.B.VII.002 Apparecchiature, utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;
utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura «laser», a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c ( 54 );
apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;
apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.
X.D.VII.001 «Software» diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
X.D.VII.002 «Software» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
X.E.VII.001 «Tecnologia» diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
X.E.VII.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
X.E.VII.003 Altra «tecnologia», non descritta in 9E003 ( 55 ), come segue:
sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una «tecnologia» di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure
cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.
Categoria VIII – Varie
X.A.VIII.001 Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:
apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);
sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;
apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibratori sismici;
ecoscandagli di sedimenti.
X.A.VIII.002 Apparecchiature, «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.
Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.
Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.
X.A.VIII.003 Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:
microscopi elettronici a scansione (SEM);
microscopi Auger a scansione;
microscopi elettronici a trasmissione (TEM);
microscopi a forza atomica (AFM);
microscopi a scansione di forza (SFM);
apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:
spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);
spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o
spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).
X.A.VIII.004 Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.
X.A.VIII.005 Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:
apparecchiature di fabbricazione additiva per la «produzione» di parti metalliche;
Nota : X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:
1. sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); oppure
2. sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.
apparecchiature di fabbricazione additiva per «materiali energetici», comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;
apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).
X.A.VIII.006 Apparecchiature per la «produzione» di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).
X.A.VIII.007 Apparecchiature per la «produzione» di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.
X.A.VIII.008 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).
X.A.VIII.009 Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:
pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);
manometri UHV.
Nota : Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).
X.A.VIII.010 'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:
tubi a impulsi;
criostati;
dewar;
sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);
compressori; oppure
centraline.
Nota : I 'sistemi di refrigerazione criogenici' includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.
X.A.VIII.011 Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.
Nota : Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.
X.A.VIII.012 Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.
X.AVIII.013 Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.
X.A.VIII.014 Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.
Nota : X.A.VIII.014 I sistemi di cannoni ad acqua includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.
X.A.VIII.015 Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.
X.A.VIII.016 Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.A.VIII.017 Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota : X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.
X.A.VIII.018 Apparecchiature, «software» e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
non utilizzato;
prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:
«software» e dati per la progettazione e l'analisi della fratturazione idraulica;
'agenti di mantenimento della frattura idraulica' (proppant), 'fluidi di fratturazione' e loro additivi chimici; oppure
pompe ad alta pressione.
Nota tecnica:
Un agente di mantenimento della frattura idraulica' (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al 'fluido di fratturazione', la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.
X.A.VIII.019 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
magneti anulari;
non utilizzato.
X.A.VIII.020 Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:
armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);
kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.020.a; oppure
Nota : Sono considerati componenti essenziali:
1. l'unità che produce la scarica elettrica;
2. l'interruttore, telecomandato o no; e
3. gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.
armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.
X.A.VIII.021 Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:
armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;
Nota 1 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
Nota 2 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.
Nota 3 : Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);
miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;
Nota 1 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.
Nota 2 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.
materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato; oppure
Nota : Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio;
Nota 1 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
Nota 2 : Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
altre sostanze chimiche irritanti e loro miscele contenenti almeno lo 0,3 %, in peso, della sostanza attiva, come segue:
dibenzo[b,f][1,4]ossazepina (CR) (CAS 257-07-8);
8-metil-N-vanillil-trans-6-nonenamide (capsaicina) (CAS 404-86-4);
8-metil-N-vanillilnonamide (diirocapsaicina) (CAS 19408-84-5);
N-vanillil-9-metildec-7-(E)-enamide (omocapsaicina) (CAS 58493-48-4);
N-vanillil-9-metildec-metildecanamide (omodiidrocapsaicina) (CAS 20279-06-5);
N-vanillil-7-metilottanamide (nordiidrocapsaicina) (CAS 28789-35-7);
4-nonanolilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
cis-4-acetilamminodicicloesilmetano (CAS 37794-87-9);
N,N'-bis(isopropil)etilenediimina; oppure
N,N'-bis(tert-butil)etilenediimina.
X.A.VIII.022 Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:
anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:
amobarbital (CAS 57-43-2);
amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);
pentobarbital (CAS 76-74-4);
pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);
secobarbital (CAS 76-73-3);
secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);
tiopental (CAS 76-75-5); oppure
tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;
prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.
X.A.VIII.023 Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione.
X.B.VIII.001 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
celle calde; oppure
camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi.
X.C.VIII.001 Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Materiali avanzati, come segue:
materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;
metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;
non utilizzato;
leghe ad alta entropia (HEA);
composti di Heusler; oppure
materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.
X.C.VIII.003 Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.
X.C.VIII.004 Materiali energetici, come segue, e loro miscele:
picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
polvere nera;
esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
difluoroammina (CAS 10405-27-3);
nitroamido (CAS 9056-38-6);
non utilizzato;
tetranitronaftalina;
trinitroanisolo;
trinitronaftalina;
trinitrossilene;
N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
diottimaleato (CAS 142-16-5);
etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
non utilizzato;
non utilizzato;
dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
non utilizzato;
4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); oppure
non utilizzato.
X.D.VIII.001 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature, degli «assiemi elettronici» o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 «Software» per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.
X.D.VIII.004 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
X.D.VIII.005 «Software» specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
«software» per calcoli/modellazione neutronici;
«software» per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; oppure
«software» per calcoli/modellazione idrodinamici.
X.E.VIII.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 «Tecnologia» per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il «software» specificato in X.D.VIII.003.
X.E.VIII.004 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» del «software» specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002.
X.E.VIII.005 «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
X.E.VIII.006 «Tecnologia» destinata esclusivamente allo «sviluppo» o alla «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.
Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
X.A.IX.001 Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante; nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.A.IX.002 Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.
X.A.IX.003 Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351 ( 56 ), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:
dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; oppure
apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.
Nota : X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.
X.A.IX.004 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure
apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.
X.B.IX.001 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
acceleratori di particelle;
hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere un raffreddamento costante pari o superiore a 29,3 kW/ora; oppure
apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.
X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:
in concentrazioni uguali o superiori al 95 % in peso, come segue:
dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);
nitrometano (CAS RN 75-52-5);
acido picrico (CAS 88-89-1);
cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);
arsenico (CAS 7440-38-2);
triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);
cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);
cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);
cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);
tributilfosfito (CAS 102-85-2);
isocianato di metile (CAS 624-83-9);
chinaldina (CAS 91-63-4);
1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
benzile (CAS 134-81-6);
etere dietilico (CAS 60-29-7);
etere dimetilico (CAS 115-10-6);
dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
butiril-colinesterasi (BCHE);
dietilentriammina (CAS 111-40-0);
diclorometano (CAS 75-09-2);
dimetilanilina (CAS 121-69-7);
bromuro di etile (CAS 74-96-4);
cloruro di etile (CAS 75-00-3);
etilammina (CAS 75-04-7);
esammina (CAS 100-97-0);
isopropanolo (CAS 67-63-0);
2-bromopropano (CAS 75-26-3);
etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
metilammina (CAS 74-89-5);
bromuro di metile (CAS 74-83-9);
monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);
piridina (CAS 110-86-1);
bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
sodio metallico (CAS 7440-23-5);
tributilammina (CAS 102-82-9);
trietilammina (CAS 121-44-8); oppure
trimetilammina (CAS 75-50-3);
in concentrazioni uguali o superiori al 90 % in peso, come segue:
acetone (CAS 67-64-1);
acetilene (CAS 74-86-2);
ammoniaca (CAS 7664-41-7);
antimonio (CAS 7440-36-0);
benzaldeide (CAS 100-52-7);
benzoina (CAS 119-53-9);
1-butanolo (CAS 71-36-3);
2-butanolo (CAS 78-92-2);
isobutanolo (CAS 78-83-1);
tert-butanolo (CAS 75-65-0);
carburo di calcio (CAS 75-20-7);
monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
cloro (CAS 7782-50-5);
cicloesanolo (CAS 108-93-0);
dicicloesilammina (CAS 101-83-7);
etanolo (CAS 64-17-5);
etilene (CAS 74-85-1);
ossido di etilene (CAS 75-21-8);
fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);
solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
acido mandelico (CAS 90-64-2);
metanolo (CAS 67-56-1);
cloruro di metile (CAS 74-87-3);
ioduro di metile (CAS 74-88-4);
metilmercaptano (CAS 74-93-1);
monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);
ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
zolfo (CAS 7704-34-9);
diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);
triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
fosforo bianco (CAS 12185-10-3);
fosforo giallo (CAS 7723-14-0);
mercurio (CAS 7439-97-6);
cloruro di bario (CAS 10361-37-2);
acido solforico (CAS 7664-93-9);
3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);
2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);
2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);
2-metilbutene (CAS 26760-64-5);
2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);
2,3-dimetil2,3 -butandiolo (CAS 76-09-5);
2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);
butillitio (CAS 109-72-8);
bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);
formaldeide (CAS 50-00-0);
dietanolammina (CAS 111-42-2);
dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);
cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);
cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);
cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);
cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);
cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);
cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7);
cloridrato di N,N-dietilamminoetanolo (CAS 14426-20-1);
clorofosfati di dialchile (≤ C10);
fluorofosfati di dialchile (≤ C10);
N,N-metilisopropilacetamidina (CAS 1339185-57-7);
N,N-metiletilacetamidina (CAS 1339632-40-4);
N,N-etilisopropilacetamidina (CAS 1339156-10-3);
N,N-metilpropilacetamidina (CAS 1344238-28-3);
N,N-etilpropilacetamidina (CAS 1339737-43-7);
N,N-isopropilpropilacetamidina (CAS 1341389-98-7);
N,N-metiletilpropanamidina (CAS 1339424-26-8);
N,N-etilisopropilpropanamidina (CAS 1344354-09-1);
N,N-metilpropilpropanamidina (CAS 1340216-25-2);
N,N-etilpropilpropanamidina (CAS 1341493-60-4);
N,N-isopropilpropilpropanamidina (CAS 1343225-93-3);
N,N-metiliopropilpropanamidina (CAS 1339042-55-5);
N,N-metiletilbutanamidina (CAS 1341049-51-1);
N,N-metilpropilbutanamidina (CAS 1343721-02-7);
N,N-etilpropilbutanamidina (CAS 1343806-12-1);
N,N-isopropilpropilbutanamidina (CAS 1343316-02-8);
N,N-metilisopropilbutanamidina (CAS 1340219-94-4);
N,N-etilisopropilbutanamidina (CAS 1342204-10-7);
N,N-metiletilisobutanamidina (CAS 1342365-47-2);
N,N-etilpropilisobutanamidina (CAS 1342566-58-8);
N,N-metilpropilisobutanamidina (CAS 1342270-21-6);
N,N-isopropilpropilisobutanamidina (CAS 1342156-11-9);
N,N-metilisopropilisobutanamidina (CAS 1341992-96-8);
N,N-etilisopropilisobutanamidina (CAS 1339048-76-8);
bromidrato di N,N-dimetilacetamidina (CAS 1801188-12-4);
cloridrato di N,N-dimetilacetamidina (CAS 2909-15-1);
cloridrato di N,N-dietilacetamidina (CAS 91400-32-7);
bromidrato di N,N-dietilacetamidina (CAS 78053-54-0);
dicloridrato di N,N-dimetilpropanamidina (CAS 79972-73-9); oppure
cloridrato di N,N-dimetilpropanamidina (CAS 56776-15-9).
X.C.IX.002 Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.
Nota : X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
X.C.IX.003 Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:
4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); oppure
N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).
Note:
1. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.
2. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
X.C.IX.004 Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 ( 57 ), destinati all'uso in strutture «composite», con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più.
X.C.IX.005 «Vaccini», «immunotossine», 'prodotti medici', 'kit diagnostici e per test alimentari', come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
«vaccini» contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l'uso contro tali prodotti;
«immunotossine» contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d; oppure
'prodotti medici' contenenti:
«tossine» sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5); oppure
organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);
'prodotti medici' non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:
tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; oppure
conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; oppure
organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; oppure
'kit diagnostici e per test alimentari' che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5).
Note tecniche:
1. I 'prodotti medici' sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell'ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell'uso come nuovo farmaco di ricerca.
2. I 'kit diagnostici e per test alimentari' sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.
X.C.IX.006 Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:
contengono qualsiasi formulazione di 'materiali sottoposti ad autorizzazione';
presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;
contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e
hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;
cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,010 kg;
cordone detonante o tubi ad onde d'urto che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,064 kg/m;
dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;
detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,01 kg;
ignitori che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,01 kg;
cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di «materiali energetici» inferiore o uguale a 0,015 kg;
cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 1,0 kg/m;
impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale al 35 % in peso;
cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 3,5 kg;
dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 3,0 kg;
altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 1,0 kg; oppure
Nota : X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobilistici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici; e tubi ritardanti usati nell'assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.
trifluoruro di azoto (NF3) allo stato gassoso.
Note:
1. Per 'materiali sottoposti ad autorizzazione' si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).
2. Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell'elenco comune delle attrezzature militari.
X.C.IX.007 Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 ( 58 ) contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:
miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;
miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:
qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; oppure
qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;
miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:
miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:
miscele contenenti l'1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); oppure
miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;
miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;
'kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari' contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.
Nota tecnica:
Ai fini del presente punto, per 'kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari' si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. I reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.
X.C.IX.008 Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008 ( 59 ), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
poliarilene eteri chetoni, come segue:
polietere etere chetone (PEEK);
polietere chetone chetone (PEKK);
polietere chetone (PEK); oppure
polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);
non utilizzato.
X.C.IX.009 Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);
lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
lastre in monel;
tributilfosfato (CAS 126-73-8);
acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni uguali o superiori al 20 % in peso;
fluoro (CAS 7782-41-4); oppure
radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.C.IX.010 Poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
forme primarie;
filati o monofilamenti;
fasci di filamenti;
fasci di fibre;
fibre in fiocco o tagliate;
tessuti;
pasta o borre.
X.C.IX.011 Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
nanomateriali semiconduttori;
nanomateriali a base di compositi; oppure
qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:
nanotubi di carbonio;
nanofibre di carbonio;
fullereni;
grafeni; oppure
nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).
Note : Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;
2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; oppure
3. ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.
X.C.IX.012 Metalli delle terre rare e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro.
Nota 1 : I metalli delle terre rare e i loro composti comprendono scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio.
Nota 2 : I minerali contenenti metalli delle terre rare sono esclusi dal controllo previsto al paragrafo X.C.IX.012;
Nota 3 : X.C.IX.012 non sottopone ad autorizzazione le miscele nelle quali nessun metallo o composto ivi specificato costituisce più del 5 % in peso della miscela.
X.C.IX.013 Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 o 1C226 ( 60 ), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.
Nota 1 : Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi i fili.
Nota 2 : Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.
X.C.IX.014 Litio e composti del litio, come segue:
litio (CAS 7439-93-2);
carbonato di litio (CAS 554-13-2);
idrossido di litio (CAS 1310-65-2 e CAS 1310-66-3);
ossido di litio (CAS 12057-24-8);
litio cobalto ossido (CAS 12190-79-3);
litio ferro fosfato (CAS 15365-14-7);
litio manganese ossido (CAS 12057-17-9);
ossido di litio, nichel, manganese, e cobalto (CAS 346417-97-8); oppure
litio titanato (CAS 12031-82-2).
X.C.IX.015 Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 ( 61 ), presentato in una delle forme seguenti:
forme primarie;
filati o monofilamenti;
fasci di filamenti;
fasci di fibre;
fibre in fiocco o tagliate;
tessuti;
pasta o borre.
X.D.IX.001 «Software» specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
«software» appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure
«software» appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
X.E.IX.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.
X.E.IX.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.
Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali
X.A.X.001 Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un 'processo decisionale automatizzato' per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi – PFNA, spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria);
non utilizzato;
apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.
Nota : Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.
Note tecniche:
1. Il 'processo decisionale automatizzato' è la capacità dell'apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall'operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.
2. Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull'interpretazione da parte dell'operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.
3. Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239 ( 62 ).
X.A.X.002 Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota : Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.
Nota tecnica:
La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.
X.A.X.003 Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l'impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; oppure
con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN';
cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:
con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN'; oppure
fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);
cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;
sistemi di cuscinetti magnetici attivi;
cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).
Note tecniche:
1. 'DN' rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.
2. Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas.
X.A.X.004 Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:
tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;
valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g ( 63 ):
connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e
pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.
Note:
1. Cfr. X.D.X.005 per il «software» destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
2. Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
3. Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.
X.A.X.005 Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.
Note:
1. Cfr. X.D.X.005 per il «software» destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
2. Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la «tecnologia» destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
3. Le pompe per l'uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.
X.A.X.006 'Generatori elettrici portatili' e componenti appositamente progettati.
Nota tecnica:
'Generatori elettrici portatili': i generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).
X.A.X.007 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
valvole con tenuta a soffietto;
non utilizzato.
X.B.X.001 'Reattori a flusso continuo' e loro 'componenti modulari'.
Note tecniche:
1. Ai fini di X.B.X.001, i 'reattori a flusso continuo' sono costituiti da sistemi 'plug and play' (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.
2. Ai fini di X.B.X.001, per 'componenti modulari' si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli «packed-bed», i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.
X.B.X.002 Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.
X.B.X.003 Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.
X.B.X.004 Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili «a controllo numerico», diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
unità di «controllo numerico» per macchine utensili:
con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; oppure
con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;
unità di «controllo numerico» per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; oppure
schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
interpolazione di più di quattro assi;
capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di:
calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; oppure
controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; oppure
capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;
macchine utensili «a controllo numerico» che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:
due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e
accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;
migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;
migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici; oppure
migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; oppure
macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:
macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
uno o più «mandrini basculanti» di contornatura;
Nota : X.B.X.004.d.1.a si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.
«eccentricità» (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);
Nota : X.B.X.004.d.1.b si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.
«fuori rotondità» (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); oppure
accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;
macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.
X.B.X.005 Macchine utensili non «a controllo numerico» per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:
macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliente e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
accuratezza di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;
ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;
fuori rotondità" ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa; e
perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;
Nota tecnica:
La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all'asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.
fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:
«fuori rotondità» ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e
deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.
X.B.X.006 Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.
X.B.X.007 Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:
due o più assi; e
incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di (3 + L/300) μm su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).
X.B.X.008 «Robot» non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.
X.B.X.009 Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:
assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale («fuori rotondità») o assiale («eccentricità») in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;
raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e
ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di «controllo numerico», le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.
Nota tecnica:
Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.
X.B.X.010 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
attrezzature per la produzione di soffietti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffietti;
macchine per saldatura laser;
saldatrici MIG;
saldatrici a fascio di elettroni;
apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;
valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;
Nota : Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.
apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:
apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;
apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell'industria estrattiva;
apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;
pompe progettate per il funzionamento industriale e l'utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;
valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l'utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure
lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.
X.B.X.011 Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.
X.B.X.012 Cabine di sicurezza biologica di classe II e camere a guanti.
X.B.X.013 Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabili con materiali biologici.
X.B.X.014 Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 litri, utilizzabili con materiali biologici.
X.B.X.015 Contenitori per reazioni, reattori, agitatori, scambiatori di calore, condensatori, pompe (comprese le pompe dotate di tenuta singola), valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatori di accumulo e colonne di distillazione o torri di assorbimento che soddisfano i parametri di prestazione per l'autorizzazione in 2B350 ( 64 ), indipendentemente dai materiali di costruzione.
Nota: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.B.X.015 sono escluse le valvole idrauliche e i serbatoi di stoccaggio di volume totale interno (geometrico) inferiore a 1 m3 (1 000 litri) progettati per impianti domestici per l'acqua o il gas.
X.B.X.016 Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).
X.B.X.017 Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (in condizioni di temperatura e pressione standard), e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con materiali sottoposti ad autorizzazione.
X.B.X.018 Apparecchiature di laboratorio, comprese loro parti e accessori, per l'analisi o il rilevamento, distruttivi o non distruttivi, di sostanze chimiche.
X.B.X.019 Celle di elettrolisi cloro-alcali intere – mercurio, diaframma e membrana.
X.B.X.020 Elettrodi di titanio (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
X.B.X.021 Elettrodi di nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
X.B.X.022 Elettrodi bipolari di titanio e nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
X.B.X.023 Diaframmi di amianto appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
X.B.X.024 Diaframmi fluoropolimerici appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
X.B.X.025 Membrane scambiatrici di ioni fluoropolimeriche appositamente progettate per essere utilizzate in celle cloro-alcali.
X.B.X.026 Compressori appositamente progettati per comprimere cloro umido o secco, indipendentemente dal materiale di costruzione.
X.B.X.027 Reattori a microonde – Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento.
X.D.X.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.
X.D.X.002 «Software»«necessario» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.
X.D.X.003 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.
X.D.X.004 «Software» specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
«software» che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:
destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e
capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:
visione meccanica (telemetria ottica);
immagine all'infrarosso;
immagine acustica (telemetria acustica);
misurazione per contatto;
posizionamento inerziale;
misurazione della forza; e
misurazione della coppia.
Nota : X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il «software» che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all'interno di 'unità di fabbricazione flessibili' utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.
non utilizzato.
X.D.X.005 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.
Nota : Cfr. 2E001 («sviluppo») per la «tecnologia» destinata al «software» sottoposto ad autorizzazione in questa voce.
X.D.X.006 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.
X.E.X.001 «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o «necessaria» per lo «sviluppo» di «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.
Nota : Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e «software» correlati.
X.E.X.002 «Tecnologia» per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.
X.E.X.003 «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.
X.E.X.004 «Tecnologia» per l'«utilizzazione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.
Parte B
1. Dispositivi a semiconduttore
Codice NC |
Descrizione |
8541 10 |
Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED) |
8541 21 |
Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W |
8541 29 |
Altri transistor, diversi dai fototransistor |
8541 30 |
Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541 49 |
Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche) |
8541 51 |
Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore |
8541 59 |
Altri dispositivi a semiconduttore |
8541 60 |
Cristalli piezoelettrici montati |
8541 90 |
Dispositivi a semiconduttore: parti |
2. Circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo
Codice NC |
Descrizione |
3818 00 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
8486 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette |
8486 20 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici |
8486 40 |
Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo |
8534 00 |
Circuiti stampati |
8537 10 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 , per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
8542 31 |
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti |
8542 32 |
Memorie |
8542 33 |
Amplificatori |
8542 39 |
Altri circuiti integrati elettronici |
8542 90 |
Circuiti integrati elettronici: parti |
8543 20 |
Generatori di segnali |
9027 50 |
Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) |
9030 20 |
Oscilloscopi ed oscillografi |
9030 32 |
Multimetri, con dispositivo registratore |
9030 39 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore |
9030 82 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore |
3. Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici
Codice NC |
Descrizione |
8525 89 |
Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8529 90 |
Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 |
9006 30 |
Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia; per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria |
9013 10 |
Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI |
9013 80 |
Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica |
9025 19 |
Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti |
9032 10 |
Termostati |
4. Altri componenti elettrici/magnetici
Codice NC |
Descrizione |
8501 32 |
Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW (esclusi i generatori fotovoltaici) |
8504 31 |
Trasformatori di potenza inferiore o uguale a 1 kVA (esclusi quelli con dielettrico liquido) |
8504 40 |
Convertitori statici |
8505 11 |
Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; di metallo |
8529 10 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8532 21 |
Altri condensatori fissi di tantalio |
8532 24 |
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati |
8533 21 |
Resistenze elettriche fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W (escluse le resistenze scaldanti e le resistenze fisse al carbonio) |
8533 40 |
Resistenze elettriche variabili, compresi reostati e potenziometri (escluse le resistenze variabili bobinate e le resistenze scaldanti) |
8536 41 |
Relè, per una tensione inferiore o uguale a 60 V |
8536 49 |
Relè, per una tensione superiore a 60 V ed inferiore o uguale a 1 000 V |
8536 50 |
Altri interruttori, sezionatori e commutatori |
8536 69 |
Spine e prese di corrente |
8536 90 |
Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8548 00 |
Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 |
5. Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati
Codice NC |
Descrizione |
8205 59 80 |
Utensili ed utensileria a mano, compresi i diamanti tagliavetro, esclusi utensili per uso domestico, e utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori |
8456 11 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser |
8457 10 |
Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli |
8458 11 |
Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico |
8466 10 |
Portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie e per macchine utensili; filiere a scatto automatico |
8485 20 |
Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma |
8485 30 |
Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro |
8485 90 |
Parti di macchine per la fabbricazione additiva |
6. Materiali energetici e precursori
Codice NC |
Descrizione |
2829 90 |
Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
4706 10 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone |
7. Dispositivi, moduli e assiemi elettronici
Codice NC |
Descrizione |
8471 50 |
Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49 , che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita |
8471 70 98 |
Altre unità di memoria |
8471 80 |
Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria) |
8517 62 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
8517 69 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo |
8517 79 |
Parti di apparecchi telefonici, di telefoni per radiotelefonia cellulare o per altre reti senza filo e di altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, esclusi antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti |
8526 91 |
Apparecchi di radionavigazione |
9014 20 |
Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) |
9014 80 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
8. Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati
Codice NC |
Descrizione |
8112 41 |
Renio greggio e cascami, avanzi e polveri di renio |
8112 49 |
Renio, diverso da quello greggio e da cascami, avanzi e polveri |
9. Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi
Codice NC |
Descrizione |
8482 10 |
Cuscinetti a sfere |
8482 20 |
Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici |
8482 30 |
Cuscinetti a rulli a botte |
8482 50 |
Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli |
ALLEGATO VIII
Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all'articolo 3 nonies, paragrafo 3, all'articolo 3 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 5 quindecies, paragrafo 7
ALLEGATO IX
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione
(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)
L’autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla data della sua scadenza.
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione/all’assistenza tecnica
(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)
C. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di vendita, fornitura o trasferimento
(di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, del presente regolamento)
L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.
ALLEGATO X
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 1
|
NC |
Prodotto |
ex |
8414 10 81 |
Pompe criogeniche nel trattamento del GNL |
ex |
8418 69 00 |
Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
ex |
8419 40 00 |
Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
ex |
8419 40 00 |
Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL |
ex |
8419 60 00 |
Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
ex |
8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 |
Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
ex |
8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 |
Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
ex |
8419 89 10 |
Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato |
ex |
8419 89 98 |
Unità di alchilazione e isomerizzazione |
ex |
8419 89 98 |
Unità di produzione di idrocarburi aromatici. |
ex |
8419 89 98 |
Unità di reforming/cracking catalitico |
ex |
8419 89 98 |
Apparecchi per coking ritardato |
ex |
8419 89 98 |
Unità di cokefazione flessibile |
ex |
8419 89 98 |
Reattori di idrocracking |
ex |
8419 89 98 |
Contenitori di reattori di idrocracking |
ex |
8419 89 98 |
Tecnologia per la generazione di idrogeno |
ex |
8419 89 98 |
Tecnologia/unità di idrotrattamento |
ex |
8419 89 98 |
Unità di isomerizzazione della nafta |
ex |
8419 89 98 |
Unità di polimerizzazione |
ex |
8419 89 98 |
Unità di produzione dello zolfo |
ex |
8419 89 98 |
Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
ex |
8419 89 98 |
Unità di cracking termico |
ex |
8419 89 98 |
Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
ex |
8419 89 98 |
Riduttori di viscosità (visbreaker) |
ex |
8419 89 98 |
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
ex |
8479 89 97 |
Unità di deasfaltazione con solvente |
ALLEGATO XI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Parte A
Codice NC |
Descrizione |
88 |
Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Parte B
Codice NC |
Descrizione |
ex 2710 19 83 |
Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88 |
ex 2710 19 99 |
Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione |
4011 30 00 |
Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex 6813 20 00 |
Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea |
6813 81 00 |
Guarnizioni per freni |
8517 71 00 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
ex 8517 79 00 |
Altre parti relative alle antenne |
9024 10 00 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
9026 00 00 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Parte C
Codice NC |
Descrizione |
8407 10 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione |
8409 10 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione |
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Parte D
Codice NC |
Descrizione |
8411 11 |
Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN |
8411 12 |
Turboreattori, di spinta > 25 kN |
8411 21 |
Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100 kW |
8411 22 |
Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW |
8411 91 |
Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a |
ALLEGATO XII
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2
ALLEGATO XIII
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
ALLEGATO XIV
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 nonies
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo |
Data di applicazione |
Bank Otkritie |
12 marzo 2022 |
Novikombank |
12 marzo 2022 |
Promsvyazbank |
12 marzo 2022 |
Bank Rossiya |
12 marzo 2022 |
Sovcombank |
12 marzo 2022 |
VNESHECONOMBANK (VEB) |
12 marzo 2022 |
VTB BANK |
12 marzo 2022 |
Sberbank |
14 giugno 2022 |
Credit Bank of Moscow |
14 giugno 2022 |
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank |
14 giugno 2022 |
ALLEGATO XV
Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 septies
ALLEGATO XVI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 septies
Categoria VI — materiale navale
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.
ALLEGATO XVII
Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 octies
Codice NC |
Descrizione |
7206 |
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 ) |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti |
7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7213 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati |
7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate) |
7215 |
Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. |
7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a. |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7220 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7221 |
Vergella o bordione di acciai inossidabili |
7222 |
Barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a. |
7223 |
Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7224 |
Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili |
7225 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7226 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7227 |
Vergella o bordione di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili |
7228 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 |
Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche «ganasce», cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 |
Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa |
7304 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7305 |
Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, «p. es. saldati o ribaditi» |
7306 |
Tubi, tubi e profilati cavi, «p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati», di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm) |
7307 |
Accessori per tubi, «p.es. raccordi, gomiti, manicotti», di ghisa, ferro o acciaio |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni, «p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate», di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. i gas compressi o liquefatti», di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti) |
7313 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7314 |
Tele metalliche, incl. tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi) |
7315 |
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni) |
7316 |
Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7317 |
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette) |
7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati) |
7319 |
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a. |
7320 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17) |
7321 |
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali) |
7322 |
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7323 |
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 ; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215 ; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta) |
7324 |
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 , armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori) |
7325 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a. |
7326 |
Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma) |
ALLEGATO XVIII
Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3 nonies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
1) Cavalli
ex |
0101 21 00 |
Riproduttori di razza pura |
ex |
0101 29 90 |
Altri |
2) Caviale e suoi succedanei
ex |
1604 31 00 |
Caviale |
ex |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
3) Tartufi e relative preparazioni
ex |
0709 56 00 |
Tartufi |
ex |
0710 80 69 |
Altri |
ex |
0711 59 00 |
Altri |
ex |
0712 39 00 |
Altri |
ex |
2001 90 97 |
Altri |
ex |
2003 90 10 |
Tartufi |
ex |
2103 90 90 |
Altri |
ex |
2104 10 00 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex |
2104 20 00 |
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
ex |
2106 00 00 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex |
2203 00 00 |
Birra di malto |
ex |
2204 10 11 |
Champagne |
ex |
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Altri |
ex |
2204 10 94 |
Vini a indicazione geografica protetta (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Altri vini varietali |
ex |
2204 10 98 |
Altri |
ex |
2204 21 00 |
In recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
ex |
2204 29 00 |
Altri |
ex |
2205 00 00 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
ex |
2206 00 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
ex |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
ex |
2208 00 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5) Sigari e sigaretti
ex |
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
ex |
2402 90 00 |
Altri |
6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
ex |
3303 |
Profumi e acque da toletta |
ex |
3304 00 00 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
ex |
3305 00 00 |
Preparazioni per capelli |
ex |
3307 00 00 |
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
ex |
6704 00 00 |
Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove |
7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità
ex |
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
ex |
4202 00 00 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
ex |
4205 00 90 |
Altri |
ex |
9605 00 00 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)
ex |
4203 00 00 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
ex |
4303 00 00 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
ex |
6101 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6104 00 00 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
ex |
6105 00 00 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6106 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6107 00 00 |
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6108 00 00 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6109 00 00 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
ex |
6110 00 00 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
ex |
6111 00 00 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) |
ex |
6112 11 00 |
di cotone |
ex |
6112 12 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 19 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6112 20 00 |
Tute da sci e completi da sci |
ex |
6112 31 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6112 41 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6113 00 10 |
di tessuti a maglia della voce 5906 |
ex |
6113 00 90 |
Altri |
ex |
6114 00 00 |
Altri indumenti, a maglia |
ex |
6115 00 00 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
ex |
6116 00 00 |
Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia |
ex |
6117 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
ex |
6201 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli della voce 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per donna o ragazza, diversi da quelli della voce 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
ex |
6204 00 00 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
ex |
6205 00 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
ex |
6206 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
ex |
6207 00 00 |
Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
ex |
6208 00 00 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
ex |
6209 00 00 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) |
ex |
6210 10 00 |
con prodotti delle voci 5602 o 5603 |
ex |
6210 20 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
ex |
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
ex |
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
ex |
6211 20 00 |
Tute da sci e completi da sci |
ex |
6211 32 00 |
di cotone |
ex |
6211 33 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6211 42 00 |
di cotone |
ex |
6211 43 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6212 00 00 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
ex |
6213 00 00 |
Fazzoletti da naso e da taschino |
ex |
6214 00 00 |
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
ex |
6215 00 00 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6217 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
ex |
6402 20 00 |
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
ex |
6402 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6402 99 00 |
Altre |
ex |
6403 19 00 |
Altre |
ex |
6403 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
ex |
6403 40 00 |
Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
ex |
6403 51 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 59 00 |
Altre |
ex |
6403 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 99 00 |
Altre |
ex |
6404 19 10 |
Pantofole e altre calzature da camera |
ex |
6404 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
ex |
6405 00 00 |
Altre calzature |
ex |
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
ex |
6505 00 10 |
di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Berretti con visiera, chepì e simili copricapo |
ex |
6505 00 90 |
Altri |
ex |
6506 99 00 |
di altre materie |
ex |
6601 91 00 |
Con asta telescopica |
ex |
6601 99 00 |
Altri |
ex |
6602 00 00 |
Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
ex |
9619 00 81 |
Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano
ex |
5701 00 00 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
ex |
5702 10 00 |
Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
ex |
5702 20 00 |
Rivestimenti del suolo di cocco |
ex |
5702 31 80 |
Altri |
ex |
5702 32 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5702 41 90 |
Altri |
ex |
5702 42 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 50 00 |
altri, non vellutati, né confezionati |
ex |
5702 91 00 |
di lana o di peli fini |
ex |
5702 92 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 99 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5703 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
ex |
5704 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati |
ex |
5705 00 00 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
ex |
5805 00 00 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
ex |
7101 00 00 |
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
ex |
7102 00 00 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale |
ex |
7103 00 00 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
ex |
7104 91 00 |
Diamanti, escluso per impiego industriale |
ex |
7105 00 00 |
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
ex |
7106 00 00 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
ex |
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
ex |
7108 00 00 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
ex |
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
ex |
7110 11 00 |
Platino, greggio o in polvere |
ex |
7110 19 00 |
Platino, diverso dal platino greggio o in polvere |
ex |
7110 21 00 |
Palladio, greggio o in polvere |
ex |
7110 29 00 |
Palladio, diverso dal palladio greggio o in polvere |
ex |
7110 31 00 |
Rodio, greggio o in polvere |
ex |
7110 39 00 |
Rodio, diverso dal rodio greggio o in polvere |
ex |
7110 41 00 |
Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere |
ex |
7110 49 00 |
Iridio, osmio e rutenio, diversi dall'iridio, dall'osmio e dal rutenio greggi o in polvere |
ex |
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
ex |
7113 00 00 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7116 00 00 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
11) Monete e banconote non aventi corso legale
ex |
4907 00 30 |
Biglietti di banca |
ex |
7118 10 00 |
Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro |
ex |
7118 90 00 |
Altre |
12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
ex |
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
8214 00 00 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex |
8215 00 00 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex |
9307 00 00 |
Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia
ex |
6911 00 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
ex |
6912 00 23 |
di gres |
ex |
6912 00 25 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6912 00 83 |
di gres |
ex |
6912 00 85 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6914 10 00 |
di porcellana |
ex |
6914 90 00 |
Altri |
14) Articoli di cristallo al piombo
ex |
7009 91 00 |
non incorniciati |
ex |
7009 92 00 |
incorniciati |
ex |
7010 00 00 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
ex |
7013 22 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 33 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 41 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 91 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7018 10 00 |
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili |
ex |
7018 90 00 |
altri |
ex |
7020 00 80 |
Altri |
ex |
9405 50 00 |
Apparecchi per l'illuminazione non elettrici |
ex |
9405 91 00 |
di vetro |
15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Altri |
ex |
8414 60 00 |
Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
del tipo per pareti o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) |
ex |
8418 10 00 |
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati |
ex |
8418 21 00 |
a compressione |
ex |
8418 29 00 |
Altri |
ex |
8418 30 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l |
ex |
8419 81 00 |
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti |
ex |
8422 11 00 |
di tipo familiare |
ex |
8423 10 00 |
Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo |
ex |
8443 12 00 |
Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato |
ex |
8443 31 00 |
Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
ex |
8443 32 00 |
Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
ex |
8443 39 00 |
Altre |
ex |
8450 11 00 |
Macchine completamente automatiche |
ex |
8450 12 00 |
Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
ex |
8450 19 00 |
Altre |
ex |
8451 21 00 |
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
ex |
8470 10 00 |
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
ex |
8470 21 00 |
con dispositivo stampante |
ex |
8470 29 00 |
Altre |
ex |
8470 30 00 |
Altre macchine calcolatrici |
ex |
8472 90 80 |
Altre |
ex |
8479 60 00 |
Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria |
ex |
8508 11 00 |
di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Altri |
ex |
8508 60 00 |
Altri aspirapolvere |
ex |
8509 80 00 |
Altri apparecchi |
ex |
8516 31 00 |
Asciugacapelli |
ex |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
ex |
8516 60 10 |
Cucine |
ex |
8516 71 00 |
Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
ex |
8516 72 00 |
Tostapane |
ex |
8516 79 00 |
Altri |
ex |
8517 11 00 |
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
ex |
8517 13 00 |
Smartphone |
ex |
8517 18 00 |
Altri |
ex |
8529 10 65 |
Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
ex |
8529 10 69 |
Altre |
ex |
8531 10 00 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili |
ex |
8543 70 10 |
Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
ex |
8543 70 30 |
Amplificatori d'antenne |
ex |
8543 70 50 |
Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
ex |
8543 70 90 |
Altri |
ex |
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Altri |
16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR
ex |
8519 00 00 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
ex |
8521 00 00 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
ex |
8527 00 00 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
ex |
8528 71 00 |
non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video |
ex |
8528 72 00 |
Altri, a colori |
ex |
9006 00 00 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
17) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio
ex |
4011 10 00 |
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «station wagon» e auto da corsa) |
ex |
4011 40 00 |
dei tipi utilizzati per motocicli |
ex |
4011 90 00 |
Altri |
ex |
7009 10 00 |
Specchi retrovisivi per veicoli |
ex |
8407 00 00 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
ex |
8409 00 00 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex |
8428 60 00 |
Teleferiche (comprese seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex |
8512 30 10 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli |
ex |
8512 30 90 |
Altri |
ex |
8512 40 00 |
Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti |
ex |
8603 00 00 |
Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
ex |
8702 00 00 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente |
ex |
8706 00 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore |
ex |
8707 00 00 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine |
ex |
8708 00 00 |
Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
ex |
8712 00 00 |
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
ex |
8714 00 00 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte |
ex |
8716 40 00 |
Altri rimorchi e semirimorchi |
ex |
8901 10 00 |
Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
ex |
8901 90 00 |
Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
18) Orologi e loro parti
ex |
9101 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
9102 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 |
ex |
9103 00 00 |
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104 |
ex |
9104 00 00 |
Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli |
ex |
9105 00 00 |
Altri orologi |
ex |
9108 00 00 |
Movimenti di orologi tascabili, completi e montati |
ex |
9109 00 00 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
ex |
9110 00 00 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
ex |
9111 00 00 |
Casse per orologi e loro parti |
ex |
9112 00 00 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
ex |
9113 00 00 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
ex |
9114 00 00 |
Altre forniture d'orologeria |
19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR
ex |
9201 00 00 |
Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera |
ex |
9202 00 00 |
Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) |
ex |
9205 00 00 |
Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |
ex |
9206 00 00 |
Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) |
ex |
9207 00 00 |
Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) |
20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
ex |
9700 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
21) Articoli e attrezzature per sport, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici.
ex |
4015 19 00 |
Altri |
ex |
4015 90 00 |
Altri |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
ex |
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
ex |
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
ex |
6211 20 00 |
Tute da sci e completi da sci |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6402 12 00 |
Calzature da sci e da snowboard |
ex |
6402 19 00 |
altri |
ex |
6403 12 00 |
Calzature da sci e da snowboard |
ex |
6403 19 00 |
Altre |
ex |
6404 11 00 |
Calzature per lo sport; calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
ex |
6404 19 90 |
Altre |
ex |
9004 90 00 |
Altri |
ex |
9020 00 00 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
ex |
9506 11 00 |
Sci |
ex |
9506 12 00 |
Attacchi per sci |
ex |
9506 19 00 |
Altri |
ex |
9506 21 00 |
Tavole a vela |
ex |
9506 29 00 |
Altri |
ex |
9506 31 00 |
Bastoni completi |
ex |
9506 32 00 |
Palle da golf |
ex |
9506 39 00 |
Altri |
ex |
9506 40 00 |
Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
ex |
9506 51 00 |
Racchette da tennis, anche senza corde |
ex |
9506 59 00 |
Altre |
ex |
9506 61 00 |
Palle da tennis |
ex |
9506 69 10 |
Palle da cricket e da polo |
ex |
9506 69 90 |
Altri |
ex |
9506 70 |
Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini |
ex |
9506 91 |
Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica |
ex |
9506 99 10 |
Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle |
ex |
9506 99 90 |
Altri |
ex |
9507 00 00 |
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia |
22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote
ex |
9504 20 00 |
Biliardi di ogni tipo e loro accessori |
ex |
9504 30 00 |
Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
ex |
9504 40 00 |
Carte da gioco |
ex |
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Altri |
23) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore
ex |
9004 90 90 |
Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
ex |
9013 80 90 |
Mirini a punto rosso detti «red dot» |
ALLEGATO XIX
Elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 5 bis bis
Parte A
Parte B
Parte C
ALLEGATO XX
Elenco dei carboturbi e degli additivi per carburanti di cui all'articolo 3 quater
Codice NC/TARIC |
Nome del prodotto |
|
Carboturbi (diversi dal petrolio lampante) |
2710 12 70 |
Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
2710 19 29 |
Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
2710 19 21 |
Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
2710 20 90 |
Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel (1) |
|
Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri inibitori di ossidazione |
3811 90 00 |
Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
(1)
Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
ALLEGATO XXI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies
Codice NC |
Nome del prodotto |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
1604 31 00 |
Caviale |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2523 |
Cementi idraulici, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 |
Torba, compresa la torba per lettiera, anche agglomerata |
2704 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 |
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2711 12 |
Propano, liquefatto |
2711 13 |
Butani, liquefatti |
2711 14 |
Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
2711 19 |
Idrocarburi gassosi, liquefatti, n.n.a. |
2712 |
Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
2715 |
Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale |
2803 |
Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
2811 |
Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno (acido cloridrico), acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici) |
2818 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
ex 28 25 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 28252000 e 28253000 |
2834 |
Nitriti; nitrati |
ex 28 35 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 28352600 |
2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici eccetto per il codice NC 29011000 |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2931 |
Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio) |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
3104 20 |
Cloruro di potassio |
3105 20 |
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
3105 60 |
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
ex 3105 90 20 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
ex 3105 90 80 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3301 |
Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
3304 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicamenti); preparazioni per manicure o pedicure |
3305 |
Preparazioni per capelli |
3306 |
Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
3307 |
Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
3401 |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 |
Agenti organici di superficie (escl. i saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone (escl. quelle della voce 3401 ) |
3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
3907 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
3908 |
Poliammidi, in forme primarie |
3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale > 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
3917 |
Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche |
3919 |
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (escl. rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918 ) |
3920 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3923 |
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3925 |
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a. |
3926 |
Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a. |
4002 |
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4011 |
Pneumatici nuovi, di gomma |
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e (cuoi e pelli pergamenati(, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4301 |
Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escl. pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 ) |
44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna |
4703 |
Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4801 |
Carta da giornali, come definita nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803 ) |
4803 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 ) |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a. |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati) |
4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810 ) |
4818 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, n.n.a.; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. |
5402 |
Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto) |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.) |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a. |
6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (escl. quelli a maglia, giacche antivento e articoli simili, sottovesti o sottabiti, sottogonne e mutandine, tute sportive, tute da sci e completi da sci e costumi da bagno), per donna o ragazza |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta |
6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo) |
6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici) |
6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile |
6808 |
Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili) |
6810 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale) |
6815 |
Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a. |
6902 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili) |
6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe) |
7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7019 |
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
7104 |
Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 |
Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili) |
7115 |
Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a. |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 |
Ferro-leghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
7408 |
Fili di rame |
7604 |
Barre, aste e profilati di alluminio |
7605 |
Fili di alluminio |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
7608 |
Tubi di alluminio |
7801 |
Piombo greggio |
8207 |
Utensili, intercambiabili, per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
8212 |
Rasoi non elettrici e loro lame, incl. gli sbozzi in nastri, di metalli comuni |
8302 |
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8309 |
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio); |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408 |
Ex 84 11 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turbopropulsori col codice NC 8411 91 00 |
8412 |
Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti |
8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti |
8414 |
Pompe per aria o per vuoto (escl. correttori della miscela «emulsionatori», elevatori e trasportatori pneumatici); compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti |
8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 ) |
8419 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti |
8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali) |
8422 |
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande; loro parti |
8424 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a. |
8426 |
Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins) (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru |
8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8450 |
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti |
8455 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi per metalli |
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti |
8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a. |
8474 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti |
8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. in questo capitolo; loro parti |
8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti |
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici) |
8481 |
Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi «a rullini» (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti |
8483 |
Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche) |
8501 |
Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni) |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a. |
8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; loro parti |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
8516 |
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 ; loro parti |
8517 |
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo [come una rete locale o estesa]; loro parti (escl. apparecchi per la trasmissione o la ricezione delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 ) |
8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (escl. i prodotti del capitolo 37) |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti |
8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione, per una tensione > 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, incl. quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (escl. apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo) |
8538 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535 , 8536 o 8537 n.n.a. |
8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti |
8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati; loro parti |
8542 |
Circuiti integrati elettronici; loro parti |
8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 e loro parti |
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente) muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8603 |
Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 ) |
8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali) |
8701 |
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ) |
8703 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702 ) |
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, incl. telai con motore e cabine |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a. |
8802 |
Veicoli aerei a motore (ad esempio elicotteri e aeroplani); veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio suborbitali e spaziali |
8901 |
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8903 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
8904 |
Rimorchiatori e spintori |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, comprese le lenti oftalmiche a contatto, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (escl. elementi di vetro non lavorato otticamente) |
9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 ) |
9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90 |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione) |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (escl. gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 ) |
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (escl. i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili |
9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. gli oggetti di rubinetteria della voce 8481 ) |
9401 |
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (escl. quelli per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 ) |
9403 |
Altri mobili e loro parti |
9404 |
Sommier (escl. con molle metalliche per sedili); oggetti letterecci ed oggetti simili, p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (escl. materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto) |
9405 |
Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a |
9406 |
Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate |
▼M25 —————
ALLEGATO XXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies
Codice NC |
Descrizione |
0601 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
0602 30 |
Rododendri e azalee, anche innestati |
0602 40 |
Rose, anche innestate |
0602 90 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri |
0604 20 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi |
2508 |
Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse) |
2509 |
Creta |
2512 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2518 20 |
Dolomite calcinata o sinterizzata |
2519 10 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
2520 10 |
Pietra da gesso; anidrite |
2521 |
Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
2525 |
Mica, compresa la mica sfaldata in fogli o lamine irregolari («splittings»); cascami di mica |
2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
2530 20 |
Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2707 30 |
Xilolo (xileni) |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2715 |
Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri |
Ex 28 04 |
Idrogeno ed altri elementi non metallici (escl. gas rari) |
2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
2811 29 |
Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri |
2813 10 |
Disolfuro di carbonio |
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 12 |
Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) |
2818 30 |
Idrossido di alluminio |
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
2820 |
Ossidi di manganese |
2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi metallici, n.n.a. |
2827 31 |
Altri cloruri – di magnesio |
2827 35 |
Altri cloruri – di nichel |
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
2829 11 |
Clorati – di sodio |
2832 20 |
Solfiti (escl. sodio) |
2833 24 |
Solfati di nichel |
2833 30 |
Allumi |
2834 10 |
Nitriti |
2836 30 |
Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio |
2836 50 |
Carbonato di calcio |
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
2840 30 |
Perossoborati (perborati) |
2841 50 |
Altri cromati e dicromati; perossocromati |
2841 80 |
Tungstati (volframati) |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
2847 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2901 |
Idrocarburi aciclici |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
2905 13 |
Butan-1-olo (alcole n-butilico) |
2905 16 |
Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri |
2905 19 |
Monoalcoli saturi – altri |
2905 31 |
Glicole etilenico (etandiolo) |
2905 41 |
2-Etil-2-(idrossimetil)propan–1,3-diolo (trimetilolpropano) |
2905 59 |
Altri polialcoli – altri |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2911 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
2914 11 |
Acetone |
2914 61 |
Antrachinone |
2915 13 |
Esteri dell'acido formico |
2915 90 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri |
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 33 |
Ortoftalati di dinonile o di didecile |
2920 11 |
Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) |
2921 22 |
Esametilendiammina e suoi sali |
2921 41 |
Anilina e suoi sali |
2922 11 |
Monoetanolammina e suoi sali |
2922 43 |
Acido antranilico e suoi sali |
2923 20 |
Lecitine e altri fosfoamminolipidi |
2930 40 |
Metionina |
2933 54 |
Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti |
2933 71 |
6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) |
3201 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
3202 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
3203 |
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre |
3204 90 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
3205 |
Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 41 |
Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 49 |
Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti») – altre |
3207 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
3208 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi) |
3209 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
3210 |
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
3212 90 |
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri |
3214 |
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
3215 11 |
Inchiostri da stampa – neri |
3215 19 |
Inchiostri da stampa – altri |
3403 |
Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) |
3505 10 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati |
3506 99 |
Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg – altri |
3701 20 |
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei |
3701 91 |
Per la fotografia a colori (policromia) |
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
3703 |
Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati |
3705 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso) |
3706 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono |
3801 20 |
Grafite colloidale o semicolloidale |
3806 20 |
Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie) |
3807 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna «pece dei Vosgi», pece gialla, pece di stearina «catrame di stearina», pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina) |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a. |
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme) |
3814 |
Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti) |
3815 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. «acceleranti di vulcanizzazione») |
3816 |
Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801 |
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali) |
3823 13 |
Acidi grassi del tallolio, industriali |
3827 90 |
Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00) |
3824 81 |
Miscugli e preparati contenenti ossirano (ossido di etilene) |
3824 84 |
Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2 -bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO) |
3824 99 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3825 90 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti) |
3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3901 40 |
Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie |
3902 20 |
Poliisobutilene, in forme primarie |
3902 30 |
Copolimeri di propilene, in forme primarie |
3902 90 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene) |
3903 19 |
Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile) |
3903 90 |
Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)) |
3904 10 |
Poli(cloruro di vinile), in forme primarie, non miscelato con altre sostanze |
3904 50 |
Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie |
3905 |
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie |
3906 |
Polimeri acrilici, in forme primarie |
3907 21 |
Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10) |
3907 40 |
Policarbonati, in forme primarie |
3907 70 |
Acido polilattico, in forme primarie |
3907 91 |
Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli (etilene tereftalato) e acido polilattico) |
3908 |
Poliammidi in forme primarie |
3909 20 |
Resine melamminiche, in forme primarie |
3909 39 |
Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI) |
3909 40 |
Resine fenoliche, in forme primarie |
3909 50 |
Poliuretani, in forme primarie |
3910 |
Siliconi, in forme primarie |
3911 90 |
Polisolfuri, polisolfoni e altri polimeri e prepolimeri ottenuti per sintesi chimica, n.n.a., in forme primarie |
3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
3915 20 |
Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene |
3917 |
Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
3920 10 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 61 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli(metacrilato di metile), nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 69 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 73 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 91 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol«butirrale di vinile» non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 19 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) |
3925 20 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche |
4002 |
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4006 10 |
Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture |
4008 21 |
Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare |
4009 12 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
4009 41 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori |
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
4011 20 |
Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri |
4011 80 |
Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale |
4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma |
4016 93 |
Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare) |
4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4408 10 |
Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm |
4411 13 |
Pannelli di fibre di legno a media densità (detti MDF), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm |
4411 94 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità (detti MDF); pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili) |
4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
4416 |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
4418 40 |
Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato) |
4418 60 |
Pali e travi, di legno |
4418 79 |
Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico) |
4503 |
Lavori di sughero naturale |
4504 |
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato |
4701 |
Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente |
4703 |
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 |
Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4706 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche |
4707 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) |
4802 20 |
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4802 40 |
Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata |
4802 58 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a. |
4802 61 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a. |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 ) |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a. |
4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4807 |
Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 ) |
4809 |
Carta carbone, carta (detta autocopiante) e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati) |
4811 10 |
Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4811 51 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 (escl. quelli adesivi) |
4811 59 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 e quelli adesivi) |
4811 60 |
Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti della voce 4803 , 4809 o 4818 ) |
4811 90 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 a 4811.60) |
4814 90 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata) |
4819 20 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato |
4822 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti |
4823 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. |
4906 |
Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra |
5105 |
Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa») |
5106 |
Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5107 |
Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5112 |
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 ) |
5205 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5206 42 |
Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5209 11 |
Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi |
5211 |
Tessuti di cotone, contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m2 |
5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
5402 63 |
Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati) |
5403 |
Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto) |
5404 |
Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
5407 30 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura |
5501 |
Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 |
5502 |
Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55 |
5503 |
Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
5504 90 |
Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa) |
5506 |
Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5507 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5512 21 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti |
5512 99 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri) |
5516 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
5601 29 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.) |
5601 30 |
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate) |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria) |
5607 41 |
Spago per legare, di polietilene o di polipropilene |
5801 27 |
Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5803 |
Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5806 40 |
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica) |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro) |
5910 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma) |
5911 10 |
Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi |
5911 31 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2 |
5911 32 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2 |
5911 40 |
Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli |
6001 99 |
Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi) |
6003 |
Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6005 36 |
Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6005 44 |
Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6006 10 |
Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6309 |
Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) |
6802 92 |
Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi) |
6804 23 |
Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari) |
6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69 |
6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile |
6809 19 |
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico) |
6810 91 |
Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
6813 |
Materiali di attrito e loro lavori (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati) |
6814 90 |
Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto) |
6901 |
Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili |
6904 10 |
Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 ) |
6905 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia |
6906 00 |
Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici) |
6907 22 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5 % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura) |
6907 40 |
Ceramica di finitura |
6909 90 |
Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa) |
7002 |
Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato |
7003 |
Vetro (detto colato), in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7004 |
Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 11 |
Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli |
7007 29 |
Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple) |
7011 10 |
Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica |
72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 |
Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa |
7304 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio |
7305 |
Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
7306 |
Tubi e profilati cavi n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
7307 |
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni, (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto) |
7314 12 |
Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile |
7318 24 |
Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio |
7320 20 |
Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17) |
7322 90 |
Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7324 29 |
Vasche da bagno di lamiera di acciaio |
7407 |
Barre e profilati di rame |
7408 |
Fili di rame |
7409 |
Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm |
7411 |
Tubi e condotti di rame |
7412 |
Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame |
7413 |
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame (non isolati per l'elettricità) |
7415 21 |
Rondelle «comprese le rondelle destinate a funzionare da molla», di rame |
7505 |
Barre, aste, profilati e fili, di nichel |
7506 |
Lamiere, nastri e fogli, di nichel |
7507 |
Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti, (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel |
7508 |
Altri lavori di nichel |
7605 |
Fili di alluminio |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7607 20 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale) |
7608 |
Tubi di alluminio |
7609 |
Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
7610 |
Costruzioni e parti di costruzioni, (p.es. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di alluminio (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ); lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7611 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7612 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7613 |
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti |
7616 10 |
Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili |
7804 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
7905 |
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
8001 |
Stagno greggio |
8003 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
8007 |
Oggetti di stagno |
8101 10 |
Polveri di tungsteno |
8102 |
Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi |
8105 90 |
Lavori di cobalto |
8109 |
Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi |
8202 20 |
Lame di seghe a nastro, di metalli comuni |
8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
8208 10 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione dei metalli |
8208 20 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione del legno |
8208 30 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per l'industria alimentare |
8208 90 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - altri |
8301 20 |
Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni |
8301 70 |
Chiavi presentate isolatamente |
8302 30 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli |
8307 |
Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori |
8309 |
Tappi, compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»; loro parti |
8404 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti |
8405 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene) |
8406 |
Turbine a vapore; loro parti |
8407 21 |
Motori di tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi |
8407 29 |
Motori a pistone alternativo o rotante, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi (escl. motori di tipo fuoribordo) |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 99 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a. |
8410 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412 ) |
8412 |
Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turboreattori, turbopropulsori e turbine a gas); loro parti |
8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi; loro parti |
8414 10 |
Pompe per vuoto |
8414 90 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti - parti |
8415 83 |
Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente - senza attrezzatura frigorifera |
8416 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti |
8417 |
Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici |
8419 19 |
Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato) |
8419 40 |
Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
8419 50 |
Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie) |
8419 89 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri impianti della voce 8514 ) |
8419 90 |
Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a. |
8420 99 |
Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine - altri |
Ex 84 21 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. quelli per filtrare o depurare l'acqua e le bevande diverse dall'acqua, e reni artificiali); loro parti |
8424 89 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8424 90 |
Parti di estintori, pistole a spruzzo ed apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8425 11 |
Paranchi a motore elettrico |
8425 31 |
Verricelli e argani a motore elettrico |
8426 |
Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru |
8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru) |
8428 20 |
Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici |
8428 31 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei (escl. apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici) |
8428 32 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna |
8428 33 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia |
8428 39 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici) |
8428 70 |
Robot industriali |
8428 90 |
Altre macchine e apparecchi |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, n.n.a.; spazzaneve |
8431 20 |
Parti di carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, n.n.a. |
8431 39 |
Parti di macchine o apparecchi della voce 8428 , n.n.a. |
8431 41 |
Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze, di macchine o apparecchi e strumenti delle voci 8426 , 8429 o 8430 |
8431 49 |
Parti di macchine o apparecchi delle voci 8426 , 8429 o 8430 , n.n.a. |
8439 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche |
8439 30 |
Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone |
8440 90 |
Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli - parti |
8441 30 |
Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo |
8442 40 |
Parti di macchine, apparecchi e materiale |
8443 13 |
Altre macchine e apparecchi per la stampa in offset |
8443 15 |
Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici) |
8443 16 |
Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici |
8443 17 |
Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici |
8443 19 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice «stencil», macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472 , macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche) |
8443 91 |
Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 |
8444 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8451 10 |
Macchine per pulire a secco |
8451 29 |
Macchine per asciugare – altre |
8451 30 |
Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio |
8451 90 |
Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti - parti |
8453 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti |
8454 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie; loro parti |
8455 22 |
Laminatoi a freddo per metalli (escl. laminatoi per tubi) |
8455 30 |
Cilindri di laminatoi per metalli |
8456 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto |
8457 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 |
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare della voce 8461 e macchine a mano) |
8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano) |
8461 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 |
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
8463 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano) |
8464 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano) |
8465 |
Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti |
8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti |
Ex 84 71 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione con il codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione non comprese altrove corrispondenti al codice NC 8471 70 98 . |
8472 10 |
Duplicatori |
8472 30 |
Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli |
8473 |
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472 |
8474 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti |
8475 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti |
8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 10 |
Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi |
8479 30 |
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero |
8479 50 |
Robot industriali, non nominati né compresi altrove |
8479 81 |
Macchine ed apparecchi per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici, n.n.a. (escl. robot industriali, forni, essiccatori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine per pulizia ad alta pressione e altre macchine per pulizia a getto, laminatoi o laminatrici, macchine utensili e macchine per fabbricare corde e cavi) |
8479 82 |
Macchine ed apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare, n.n.a. (escl. robot industriali) |
8479 89 |
Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a. |
8479 90 |
Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 - parti |
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
8481 10 |
Valvole di riduzione della pressione |
8481 20 |
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8481 30 |
Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili |
8481 40 |
Valvole di troppo pieno o di sicurezza |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi «a rullini» (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti |
8483 |
Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
8485 |
Macchine per la fabbricazione additiva |
8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9, lettera c), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a. |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84 |
8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi gruppi elettrogeni) |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 32 |
Trasformatori di potenza > 1 kVA ma ≤ 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido) |
8504 33 |
Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA |
8504 34 |
Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA |
8505 |
Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti |
8506 |
Pile e batterie di pile elettriche; loro parti |
8507 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare; loro parti |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
8512 20 |
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per motocicli o autoveicoli (escl. lampade della voce 8539 ) |
8512 90 |
Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli, n.n.a. |
Ex 85 14 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 85141910; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
8515 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti |
8516 80 |
Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati) |
8517 61 |
Stazioni fisse di apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati |
8523 51 |
Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori per la registrazione di dati da fonte esterna (escl. i beni del capitolo 37) |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8527 21 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono |
8528 49 |
Monitor con tubo catodico (CRT) (escl. monitor per computer con ricevitore televisivo) |
8530 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti |
8532 10 |
Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza) |
8532 29 |
Condensatori elettrici fissi (escl. condensatori di tantalio, elettrolitici all'alluminio, a dielettrico di ceramica, di carta o di materie plastiche e condensatori di potenza) |
8532 30 |
Condensatori elettrici variabili o regolabili |
8532 90 |
Parti di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, n.n.a. |
8533 29 |
Altre resistenze fisse - altre |
8533 90 |
Parti di resistenze elettriche, compresi i reostati ed i potenziometri, n.n.a. |
8534 |
Circuiti stampati |
8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione > 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 ) |
8538 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 |
8539 29 |
Lampade e tubi a incandescenza, elettrici (escl. lampade e tubi alogeni al tungsteno, lampade e tubi di potenza ≤ 200 W e di tensione > 100 V e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi) |
8539 39 |
Lampade e tubi a scarica (escl. lampade e tubi fluorescenti a catodo caldo, a vapore di mercurio o di sodio, ad alogenuro metallico e a raggi ultravioletti) |
8539 41 |
Lampade ad arco |
8539 51 |
Moduli con diodi emettitori di luce (LED) |
8539 52 |
Lampade a diodi emettitori di luce (LED) |
8540 |
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti |
8541 30 |
Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541 41 |
Diodi emettitori di luce (LED) |
8541 42 |
Cellule fotovoltaiche non montate in moduli o costituite in pannelli |
8541 43 |
Cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli |
8543 10 |
Acceleratori di particelle |
8543 20 |
Generatori di segnali, elettrici |
8543 30 |
Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi |
8544 11 |
Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati |
8544 30 |
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
8544 49 |
Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. |
8544 60 |
Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, n.n.a. |
8544 70 |
Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 20 |
Spazzole di carbone per usi elettrici |
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8549 |
Cascami e avanzi elettrici ed elettronici |
8602 |
Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender |
8604 |
Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) |
8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali) |
8701 21 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) |
8701 22 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 23 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 24 |
Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8701 30 |
Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori) |
8703 10 |
Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; sui campi da golf e veicoli simili |
Ex 8703 23 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) |
Ex 8703 24 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) |
Ex 8703 32 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) |
Ex 8703 33 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) |
8703 40 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) |
8703 50 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) |
8703 60 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 70 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 80 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8703 90 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico |
Ex 87 04 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli con i codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900 cm3 |
8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche |
8709 90 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti - parti |
8716 20 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli |
8716 39 |
Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci - altri |
8716 90 |
Parti di rimorchi e semirimorchi e di altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a. |
8903 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
8904 |
Rimorchiatori e spintori |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9001 10 |
Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ) |
9002 11 |
Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione |
9002 19 |
Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione) |
9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove) |
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video) |
9010 |
Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni |
9013 |
Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90 |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti |
9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri |
9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti |
9025 90 |
Parti ed accessori di densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a. |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
9029 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso «contachilometri», pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili |
9032 81 |
Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri |
9401 10 |
Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
9401 20 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
9403 30 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
9406 |
Costruzioni prefabbricate |
9503 00 75 |
Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore n.n.a. alla voce 9503 |
9503 00 79 |
Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503 |
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli) |
9608 91 |
Pennini da scrivere e punte per pennini |
9612 20 |
di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine |
Ex98 |
Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici |
ALLEGATO XXIII BIS
Elenco dei beni di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis bis
Codice NC |
Descrizione |
2825 |
Basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi metallici, n.n.a.; Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici |
2905 31 |
Glicole etilenico (etandiolo) |
3812 10 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione» |
3812 31 |
Miscela di oligomeri di 2,2,4-trimetil-1,2 -diidrochinolina (TMQ) |
3812 39 |
Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche (escluse le miscele di oligomeri di 2,2,4-trimetil-1,2 -diidrochinolina (TMQ)) |
3816 00 90 |
Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari (esclusa la pigiata di dolomite), diversi dai prodotti della voce 3801 |
3910 |
Siliconi, in forme primarie |
3911 90 |
Polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti di cui alla nota 3 del presente capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie, escluso il poli(1,3-fenilene metilfosfonato) |
3912 12 |
Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie |
3912 20 |
Nitrati di cellulosa, compresi i collodi, in forme primarie |
3912 31 |
Carbossimetilcellulosa e suoi sali, in forme primarie |
3912 39 |
Eteri di cellulosa, in forme primarie (esclusi la carbossimetilcellulosa e suoi sali) |
3917 22 |
Tubi rigidi di polimeri di propilene |
3917 29 |
Tubi rigidi di altre materie plastiche |
4011 80 |
Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 11 |
Ferromanganese contenente, in peso, più di 2 % di carbonio |
7202 19 |
Ferromanganese non contenente, in peso, più di 2 % di carbonio |
7202 21 |
Ferrosilicio contenente, in peso, più di 55 % di silicio |
7202 29 |
Ferrosilicio contenente, in peso, 55 % o meno di silicio |
7202 30 |
Ferro-silico-manganese |
7202 41 |
Ferrocromo contenente, in peso, più di 4 % di carbonio |
7202 49 |
Ferrocromo contenente, in peso, 4 % o meno di carbonio |
7202 50 |
Ferro-silico-cromo |
7202 60 |
Ferro-nichel |
7202 70 |
Ferro-molibdeno |
7202 80 |
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno |
7202 91 |
Ferro-titanio e ferro-silico-titanio |
7202 93 |
Ferro-niobio |
7202 99 |
Altre ferro-leghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
7204 |
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
7206 |
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 ) |
7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incluse quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione, n.n.a. |
7215 10 |
Barre di acciai non legati automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, n.n.a. |
7215 90 |
Barre di ferro o di acciai non legati, non semplicemente ottenute o rifinite a freddo, n.n.a. |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
7221 |
Vergella o bordione di acciai inossidabili |
7222 11 |
Barre semplicemente laminate o estruse a caldo, di acciai inossidabili, di sezione circolare |
7222 19 |
Barre semplicemente laminate o estruse a caldo, di acciai inossidabili (escluse quelle di sezione circolare di acciai inossidabili) |
7222 20 |
Altre barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo |
7222 40 |
Profilati di acciai inossidabili |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
7227 |
Vergella o bordione di altri acciai legati |
7229 20 |
Fili di acciai silico-manganese |
7301 10 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 |
Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa |
7304 11 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili |
7304 19 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7304 22 |
Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas |
7304 23 |
Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7304 29 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (esclusi i prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7304 31 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) |
7304 39 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i prodotti di ghisa, i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7304 41 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7304 49 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti o dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7304 51 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7304 59 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili, non trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7304 90 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione non circolare, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti di ghisa) |
7305 12 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (esclusi i prodotti saldati ad arco sommerso) |
7305 19 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti saldati longitudinalmente) |
7305 20 |
Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
7305 31 |
Tubi a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente |
7305 90 |
Tubi a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 11 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di acciai inossidabili, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, o di sezione non circolare |
7306 19 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, o di sezione non circolare (esclusi i prodotti saldati di acciai inossidabili) |
7306 21 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di acciai inossidabili, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, o di sezione non circolare |
7306 29 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (esclusi i prodotti saldati e di acciai inossidabili) |
7306 30 |
Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di ferro o di acciai non legati (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 40 |
Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai inossidabili (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 61 |
Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 69 |
Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 90 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
7411 10 |
Tubi e condotti di rame raffinato |
7411 21 |
Tubi e condotti di leghe a base di rame-zinco (ottone) |
7411 22 |
Tubi e condotti di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) |
7413 |
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità |
7606 11 |
Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore superiore a 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. lamiere e nastri stirati) |
7606 12 |
Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. lamiere e nastri stirati) |
7606 91 |
Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore superiore a 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare) |
7608 |
Tubi di alluminio |
7609 |
Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
8207 13 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parti operanti di cermet |
8207 19 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, e loro parti, con parti operanti di materiali diversi da cermet |
8207 20 |
Filiere intercambiabili per trafilare o estrudere i metalli |
8207 30 |
Utensili intercambiabili per imbutire, stampare o punzonare |
8207 40 |
Utensili per maschiare o filettare, intercambiabili |
8207 50 |
Utensili per forare, intercambiabili (diversi dagli utensili di perforazione) |
8207 70 |
Utensili intercambiabili per fresare |
8207 80 |
Utensili intercambiabili per tornire |
8207 90 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili, n.n.a. |
8412 31 |
Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri) |
8412 80 |
Motori e macchine motrici (esclusi le turbine a vapore, i motori a pistone, le turbine idrauliche, le ruote idrauliche, le turbine a gas, i propulsori a reazione, i motori idraulici, i motori pneumatici) |
8413 20 |
Pompe a mano per liquidi (escluse quelle delle sottovoci 8413 11 e 8413 19 ) |
8413 40 |
Pompe per calcestruzzo |
8413 82 |
Elevatori per liquidi |
8413 92 |
Parti di elevatori per liquidi |
8417 10 |
Forni industriali o per laboratori, non elettrici, per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli |
8430 20 |
Spazzaneve (esclusi quelli montati su carri ferroviari e quelli montati su telai di autoveicoli o di autocarri) |
8430 31 |
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, semoventi |
8430 61 |
Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno, non semoventi |
8456 11 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser |
8456 12 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con fasci di luce o di fotoni diversi dal laser |
8456 30 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
8456 50 |
Tagliatrici a idrogetto |
8456 90 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni o fasci ionici |
8461 50 |
Macchine per segare o troncare, per la lavorazione di metallo o di cermet |
8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano |
8474 20 |
Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare materie minerali solide |
8474 32 |
Macchine per mescolare le materie minerali al bitume |
8480 10 |
Staffe per fonderia |
8480 41 |
Forme per metalli o carburi metallici per formare ad iniezione o per compressione |
8480 49 |
Forme per metalli o carburi metallici |
8480 50 |
Forme per vetro |
8480 79 |
Forme per gomma o materie plastiche (diverse dai tipi per formare ad iniezione o per compressione) |
8485 |
Macchine per la fabbricazione additiva |
8501 10 |
Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W |
8501 32 |
Motori a corrente continua e generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW |
8501 34 |
Motori a corrente continua e generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici, di potenza superiore a 375 kW |
8501 40 |
Motori a corrente alternata, monofase, n.n.a. |
8501 51 |
Motori a corrente alternata, polifase, n.n.a., di potenza inferiore o uguale a 750 W |
8501 52 |
Motori a corrente alternata, polifase, n.n.a., di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW |
8501 71 |
Generatori fotovoltaici a corrente continua, di potenza inferiore o uguale a 50 W |
8501 72 |
Generatori fotovoltaici a corrente continua, di potenza superiore a 50 W |
8501 80 |
Generatori fotovoltaici a corrente alternata |
8506 10 |
Pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese |
8506 30 |
Pile e batterie di pile elettriche all'ossido di mercurio |
8506 40 |
Pile e batterie di pile elettriche all'ossido di argento |
8506 50 |
Pile e batterie di pile elettriche al litio |
8506 80 |
Pile e batterie di pile elettriche, n.n.a. |
8507 50 |
Accumulatori elettrici all'idruro di nichel metallico |
8507 60 |
Accumulatori elettrici al litio-ion |
8507 80 |
Accumulatori elettrici (esclusi quelli al piombo, al nichel-cadmio, all'idruro di nichel metallico e al litio-ion) |
8507 90 |
Piastre, separatori ed altre parti di accumulatori elettrici |
8515 31 |
Macchine ed apparecchi interamente o parzialmente automatici per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma |
8515 39 |
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma, diversi da quelli interamente o parzialmente automatici |
8515 80 |
Macchine ed apparecchi elettrici per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni o per impulsi magnetici; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
8515 90 |
Parti di macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura o per spruzzare a caldo metalli o cermet |
8904 |
Rimorchiatori e spintori |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9013 20 |
Laser, diversi dai diodi laser |
9013 90 |
Parti ed accessori di laser diversi dai diodi laser, altri strumenti ed apparecchi di ottica non specificati altrove nel capitolo 90 |
9027 20 |
Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi |
9027 30 |
Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche, quali UV, visibili, IR |
9027 50 |
Strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) (esclusi gli spettrometri, gli spettrofotometri, gli spettrografi e gli analizzatori di gas o di fumi) |
9027 90 |
Microtomi; parti ed accessori |
9030 10 |
Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti |
9030 20 |
Oscilloscopi ed oscillografi |
9030 31 |
Multimetri per la misura della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore |
9030 33 |
Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore (esclusi i multimetri) |
9030 84 |
Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, con dispositivo registratore, n.n.a. (esclusi gli apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione, i multimetri, gli oscilloscopi ed oscillografi e gli apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore) |
9030 90 |
Parti ed accessori di strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche o di strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
ALLEGATO XXIII TER
Elenco dei beni di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis ter
Codice NC |
Descrizione |
3917 21 |
Tubi rigidi di polimeri di etilene |
3917 39 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, con o senza accessori, rinforzati con altre materie o associati ad altre materie (esclusi quelli che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa) |
3917 40 |
Accessori per tubi (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
7305 11 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
7307 11 |
Accessori per tubi, di ghisa non malleabile |
7307 19 |
Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio, fusi (esclusi i prodotti di ghisa non malleabile) |
7307 21 |
Flange di acciai inossidabili (esclusi i prodotti fusi) |
7307 23 |
Accessori da saldare testa a testa, di acciai inossidabili (esclusi i prodotti fusi) |
7307 29 |
Accessori, di acciai inossidabili (esclusi i prodotti fusi; le flange; i gomiti, le curve e i manicotti, filettati, e gli accessori da saldare testa a testa) |
7307 91 |
Flange di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili) |
7307 92 |
Gomiti, curve e manicotti, filettati, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili) |
7307 93 |
Accessori da saldare testa a testa, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili) |
7307 99 |
Accessori, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili; le flange; i gomiti, le curve e i manicotti, filettati; gli accessori da saldare testa a testa) |
7412 |
Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame |
8412 90 |
Parti di motori e macchine motrici (esclusi le turbine a vapore, i motori a pistone, le turbine idrauliche, le ruote idrauliche, le turbine a gas, i turboreattori) |
8413 70 |
Pompe centrifughe, a motore (escluse quelle delle sottovoci 8413 11 e 8413 19 , le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla, le pompe per calcestruzzo, le pompe volumetriche alternative e le pompe volumetriche rotative) |
8413 91 |
Parti di pompe per liquidi |
8417 80 |
Forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori (esclusi quelli per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli, per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria) |
8417 90 |
Parti di forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori |
8430 41 |
Macchine di sondaggio e di perforazione, semoventi, per la perforazione della terra o l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi (escl. quelle montate su carri ferroviari e quelle montate su telai di autoveicoli o di autocarri, macchine per perforare trafori e gallerie) |
8430 49 |
Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra o l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e utensili manovrabili a mano) |
8465 10 |
Macchine per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni |
8465 91 |
Macchine per segare per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8465 92 |
Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8465 95 |
Foratrici o mortasatrici, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8465 99 |
Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di altre materie dure simili, n.n.a. |
8474 90 |
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474 |
8480 71 |
Forme per gomma o materie plastiche per formare ad iniezione o per compressione |
ALLEGATO XXIV
Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, lettera a)
Codice NC |
Nome delle merci |
2810 00 10 |
Triossido di diboro |
2810 00 90 |
Ossidi di boro; acidi borici (escluso triossido di diboro) |
2812 15 00 |
Monocloruro di zolfo |
2814 10 00 |
Ammoniaca anidra |
2825 20 00 |
Ossido e idrossido di litio |
2905 42 00 |
Pentaeritritolo «pentaeritrite» |
2909 19 90 |
Eteri, aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi (esclusi etere dietilico e ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)) |
3006 92 00 |
Rifiuti farmaceutici |
3105 30 00 |
Diidrogenoortofosfato di ammonio (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg) |
3105 40 00 |
Diidrogenoortofosfato di ammonio anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg). |
3811 19 00 |
Antidetonanti per benzina (esclusi quelli a base di composti di piombo) |
ex 72 03 |
Ferro ridotto diretto o altro ferro spugnoso |
ex 72 04 |
Rottame ferroso |
ALLEGATO XXV
Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies
Codice NC |
Descrizione |
ex 2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 da impianti di produzione di gas naturale liquefatto. |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
ALLEGATO XXVI
Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sedecies, paragrafi 1) e 2)
|
Codice NC |
Nome delle merci |
|
7108 |
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
|
7112 91 |
Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
Ex |
7118 90 |
Monete d’oro |
ALLEGATO XXVII
Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexdecies, paragrafo 3
|
Codice NC |
Nome del prodotto |
Ex |
7113 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli placcati o ricoperti di oro |
Ex |
7114 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro |
ALLEGATO XXVIII
Prezzi di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a)
▼M23 —————
Prezzo del petrolio greggio
Codice NC |
Descrizione |
Prezzo al barile (USD) |
Data di applicazione |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
60 |
5 dicembre 2022 |
Prezzi dei prodotti petroliferi
Codice NC |
Descrizione |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio/ Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
Prezzo al barile (USD) |
Data di applicazione |
|
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli |
|
||
2710 12 |
Oli leggeri e preparazioni |
|||
2710 12 11 |
destinati a subire un trattamento definito |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 15 |
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11 |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
|
destinati ad altri usi Benzine speciali |
|
||
2710 12 21 |
Acqua ragia minerale |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 25 |
altre |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
|
altri Benzine per motori |
|
||
2710 12 31 |
Benzine avio |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
|
altre, aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per l |
|
||
2710 12 41 |
aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95 |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 45 |
aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98 |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 49 |
aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98 |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 50 |
superiore a 0,013 g per l |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 70 |
Carboturbi tipo benzina |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 12 90 |
altri oli leggeri |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 |
altre |
|
||
|
Oli medi |
|||
2710 19 11 |
destinati a subire un trattamento definito |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 15 |
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
|
destinati ad altri usi Petrolio lampante |
|
||
2710 19 21 |
Carboturbi |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 25 |
altro |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 29 |
altri |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
|
Oli pesanti Oli da gas |
|
||
2710 19 31 |
destinati a subire un trattamento definito |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 35 |
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
|
destinati ad altri usi |
|
||
2710 19 43 |
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 46 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 47 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 48 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
|
Oli combustibili |
|
||
2710 19 51 |
destinati a subire un trattamento definito |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 55 |
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
|
destinati ad altri usi |
|
||
2710 19 62 |
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 % |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 66 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 % |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 67 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
|
Oli lubrificanti ed altri |
|
||
2710 19 71 |
destinati a subire un trattamento definito |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 75 |
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
|
destinati ad altri usi |
|
||
2710 19 81 |
Oli per motore, per compressori o per turbine |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 83 |
Oli idraulici |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 85 |
Oli bianchi, paraffina liquida |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 87 |
Oli per cambi |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 91 |
Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 93 |
Oli per isolamenti elettrici |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 19 99 |
altri oli lubrificanti ed altri |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 20 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli |
|
||
|
Oli da gas |
|||
2710 20 11 |
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 20 16 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,1 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
2710 20 19 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % |
Sopra la pari rispetto al petrolio greggio |
100 |
5 febbraio 2023 |
|
Oli combustibili |
|
||
2710 20 32 |
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5 % |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 20 38 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 20 90 |
altri oli |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
|
Residui di oli |
|
||
2710 91 |
contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
2710 99 |
altri |
Sotto la pari rispetto al petrolio greggio |
45 |
5 febbraio 2023 |
ALLEGATO XXIX
Elenco dei progetti di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera c)
Ambito di applicazione dell'esenzione |
Data di applicazione |
Data di scadenza |
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia |
5 dicembre 2022 |
28 giugno 2024 |
ALLEGATO XXX
Elenco dei beni di cui all'articolo 3 bis
ALLEGATO XXXI
Elenco dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 7 e 8
Codice NC |
Descrizione |
|
Oli da gas |
2710 19 31 |
destinati a subire un trattamento definito |
2710 19 35 |
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27101931 |
|
destinati ad altri usi |
2710 19 43 |
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 % |
2710 19 46 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 % |
2710 19 47 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 % |
2710 19 48 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % |
2710 20 11 |
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 % |
2710 20 16 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,1 % |
2710 20 19 |
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % |
|
Oli leggeri e preparazioni |
2710 12 11 |
Oli leggeri e preparazioni destinati a subire un trattamento definito |
2710 12 15 |
Oli leggeri e preparazioni destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11 |
|
Oli leggeri e preparazioni destinati a usi diversi da quelli definiti alle sottovoci 2710 12 11 e 2710 12 15 |
2710 12 21 |
Benzina speciale: acqua ragia minerale |
2710 12 25 |
Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale |
2710 12 31 |
Benzina per motori d'aviazione |
2710 12 41 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) inferiore a 95 |
2710 12 45 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 95 e inferiore a 98 |
2710 12 49 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 98 |
2710 12 50 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo superiore a 0,013 g per litro |
2710 12 70 |
Carboturbi tipo benzina |
2710 12 90 |
Altri oli leggeri |
|
Oli medi |
2710 19 21 |
Petrolio lampante per carboturbo |
2710 19 25 |
Altro petrolio lampante |
|
Oli pesanti |
2710 19 51 |
Oli combustibili destinati a subire un trattamento definito |
2710 19 55 |
Oli combustibili destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 |
2710 19 62 |
Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 % |
2710 19 66 |
Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 % |
2710 19 67 |
Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % |
|
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli |
2710 20 32 |
Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5 % |
2710 20 38 |
Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % |
2710 20 90 |
Altri oli combustibili |
ALLEGATO XXXII
Elenco dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 7
Codice NC |
Descrizione |
Volumi dei contingenti di importazione in kt |
|
Oli leggeri e preparazioni destinati a usi diversi da quelli definiti alle sottovoci 2710 12 11 e 2710 12 15 |
|
2710 12 25 |
Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale |
282,8 |
2710 12 41 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) inferiore a 95 |
120,6 |
2710 12 45 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 95 e inferiore a 98 |
995,6 |
2710 12 49 |
Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 98 |
3,4 |
|
Oli pesanti destinati a usi diversi da quelli definiti alle sottovoci 2710 19 51 e 2710 19 55 |
|
2710 19 66 |
Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 % |
2,3 |
2710 19 67 |
Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % |
12,0 |
ALLEGATO XXXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui all'articolo 12 septies
Codice NC |
Descrizione |
Paese |
ALLEGATO XXXV
Elenco delle armi da fuoco e di altre armi di cui all'articolo 2 bis bis
Codice NC |
Descrizione |
9303 |
Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere |
ex 93 04 |
Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas), escluse quelle della voce 9307 |
ALLEGATO XXXVI
Elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 1
SVIZZERA
NORVEGIA
ALLEGATO XXXVII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 1 bis
Codice NC |
Descrizione |
8409 99 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a. |
8412 21 |
Motori idraulici, a movimento rettilineo (cilindri) |
8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, n.n.a. |
8421 23 |
per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 31 |
Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8428 39 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici) |
8429 59 |
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare un rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
8431 39 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a. |
8471 30 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
8471 70 |
Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
8481 20 |
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8502 20 |
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8507 10 |
Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone |
8705 10 |
Gru-automobili |
ALLEGATO XXXVIIIA
Elenco dei beni e dei prodotti di cui all'articolo 3 septdecies
Parte A
|
Codice NC |
Descrizione |
|
7102 10 |
Diamanti non selezionati |
|
7102 31 |
Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati |
|
7102 39 |
Diamanti non industriali, diversi da quelli greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati |
Parte B
|
7104 21 |
Diamanti sintetici o ricostituiti, greggi o semplicemente segati o sgrossati |
|
7104 91 |
Diamanti sintetici o ricostituiti, diversi da quelli greggi o semplicemente segati o sgrossati |
Parte C
Ex |
7113 |
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, contenenti diamanti |
Ex |
7114 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, contenenti diamanti |
Ex |
7115 90 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, contenenti diamanti, non nominati altrove, esclusi i catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino |
Ex |
7116 20 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, contenenti diamanti |
Ex |
9101 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), contenenti diamanti, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ALLEGATO XXXVIIIB
Autorità per la verifica dei diamanti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 8
Federal Public Service Economy at the Diamond Office
Hoveniersstraat 22
B-2018 Antwerpen
Belgio
ALLEGATO XXXIX
Elenco dei software di cui all'articolo 5 quindecies, paragrafo 2 ter
Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, tra cui:
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, tra cui:
ALLEGATO XL
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 12 octies
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).
( 4 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del, 28.3.2014, pag. 65).
( 6 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
( 7 ) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, p. 76).
( 8 ) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).
( 9 ) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
( 10 ) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
( 12 ) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).
( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 14 ) Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).
( 15 ) Ultima versione pubblicata in GU C 85 del 13.3.2020, pag. 147.
( 16 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 17 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 18 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( 19 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
( 20 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 21 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 22 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 28.5.2009, pag. 11).
( 23 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252, 16.9.2016, pag. 118).
( 24 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
( 26 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
( 27 ) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).
( 28 ) Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).
( 29 ) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
( 30 ) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).
( 31 ) Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).
( 32 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 33 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag 73).
( 34 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 35 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 36 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 37 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 38 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 39 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 40 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 41 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 42 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 43 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 44 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 45 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 46 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 47 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 48 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 49 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 50 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 51 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 52 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 53 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 54 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 55 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 56 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 57 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 58 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 59 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 60 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 61 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 62 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 63 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 64 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.