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Document 32017D0487

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/487 della Commissione, del 17 marzo 2017, che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2017) 1693]

    C/2017/1693

    GU L 75 del 21.3.2017, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/487/oj

    21.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/32


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/487 DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2017

    che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

    [notificata con il numero C(2017) 1693]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della medesima direttiva, l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi è vietata.

    (2)

    La decisione 2005/51/CE della Commissione (2) ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere, a determinate condizioni, una deroga a tali disposizioni per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti, importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

    (3)

    Alcuni Stati membri hanno richiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere la summenzionata deroga. Dalle informazioni presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2005/51/CE emerge che, quando ci si è avvalsi della deroga, le condizioni specifiche stabilite da tale decisione sono state rispettate e sono sufficienti per impedire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Ne consegue che non sussiste alcun rischio fitosanitario connesso all'attività di cui alla decisione 2005/51/CE.

    (4)

    È quindi opportuno prorogare la deroga sino al 31 dicembre 2019.

    (5)

    La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata in tal senso.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE, la data «28 febbraio 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21).


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