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Document 32017R0335
Commission Regulation (EU) 2017/335 of 27 February 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced confectionery products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/1272
GU L 50 del 28.2.2017, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2017
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
Il 27 maggio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(4) |
I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere usati per sostituire gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria di cui riducono pertanto il valore calorico, offrendo ai consumatori prodotti a ridotto apporto energetico conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'uso combinato di glicosidi steviolici e zucchero conferisce un sapore dolce a tali prodotti e ne migliora il profilo organolettico rispetto ai prodotti che utilizzano solo i glicosidi steviolici a scopo edulcorante, in quanto lo zucchero maschera il retrogusto dei glicosidi steviolici. |
(5) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(6) |
Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico (3) sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli usi proposti come additivo alimentare (E 960) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici. |
(7) |
Nel 2015 l'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici e ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (toddlers), al limite superiore delle stime più elevate (95o percentile) (4). Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati nel 2015 dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu è emerso che l'ampliamento degli usi proposto, ipotizzando una quota di mercato del 25 % per i prodotti contenenti glicosidi steviolici e una fedeltà alla marca del 100 %, non incideva sul 95o percentile di esposizione nei bambini dei Paesi Bassi di età compresa tra i due e i sei anni. |
(8) |
Nel suo parere del 2015 l'Autorità ha indicato che nel sistema di classificazione degli alimenti FoodEx non era possibile riflettere tutte le restrizioni/eccezioni che si applicano all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) negli alimenti che rientrano nella sottocategoria alimentare 05.2. Di conseguenza all'intera categoria alimentare è stato assegnato il livello massimo più alto di 2 000 mg/kg, che ha comportato una sovrastima dell'esposizione. La categoria 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» non è inoltre stata identificata come una delle principali categorie alimentari che contribuisce all'esposizione ai glicosidi steviolici (E 960). |
(9) |
Tenendo conto del fatto che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) non destano timori per la sicurezza. |
(10) |
È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico rientranti nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito»: prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane (a un livello massimo di 350 mg/kg); compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate (a un livello massimo di 670 mg/kg) e microconfetti per rinfrescare l'alito (a un livello massimo di 2 000 mg/kg). |
(11) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) The EFSA Journal 2010;8(4):1537.
(4) The EFSA Journal (2015);13(6):4146.
ALLEGATO
L'allegato II, parte E, sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
a) |
la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:
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b) |
la voce E 960 Glicosidi steviolici relativa a «Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti», è sostituita dalla seguente:
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c) |
la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:
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