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Document 32017R0335

    Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/1272

    GU L 50 del 28.2.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/335/oj

    28.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/15


    REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE

    del 27 febbraio 2017

    che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

    (2)

    Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

    (3)

    Il 27 maggio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

    (4)

    I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere usati per sostituire gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria di cui riducono pertanto il valore calorico, offrendo ai consumatori prodotti a ridotto apporto energetico conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'uso combinato di glicosidi steviolici e zucchero conferisce un sapore dolce a tali prodotti e ne migliora il profilo organolettico rispetto ai prodotti che utilizzano solo i glicosidi steviolici a scopo edulcorante, in quanto lo zucchero maschera il retrogusto dei glicosidi steviolici.

    (5)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    (6)

    Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico (3) sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli usi proposti come additivo alimentare (E 960) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici.

    (7)

    Nel 2015 l'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici e ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (toddlers), al limite superiore delle stime più elevate (95o percentile) (4). Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati nel 2015 dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu è emerso che l'ampliamento degli usi proposto, ipotizzando una quota di mercato del 25 % per i prodotti contenenti glicosidi steviolici e una fedeltà alla marca del 100 %, non incideva sul 95o percentile di esposizione nei bambini dei Paesi Bassi di età compresa tra i due e i sei anni.

    (8)

    Nel suo parere del 2015 l'Autorità ha indicato che nel sistema di classificazione degli alimenti FoodEx non era possibile riflettere tutte le restrizioni/eccezioni che si applicano all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) negli alimenti che rientrano nella sottocategoria alimentare 05.2. Di conseguenza all'intera categoria alimentare è stato assegnato il livello massimo più alto di 2 000 mg/kg, che ha comportato una sovrastima dell'esposizione. La categoria 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» non è inoltre stata identificata come una delle principali categorie alimentari che contribuisce all'esposizione ai glicosidi steviolici (E 960).

    (9)

    Tenendo conto del fatto che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) non destano timori per la sicurezza.

    (10)

    È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico rientranti nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito»: prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane (a un livello massimo di 350 mg/kg); compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate (a un livello massimo di 670 mg/kg) e microconfetti per rinfrescare l'alito (a un livello massimo di 2 000 mg/kg).

    (11)

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

    (3)  The EFSA Journal 2010;8(4):1537.

    (4)  The EFSA Journal (2015);13(6):4146.


    ALLEGATO

    L'allegato II, parte E, sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

    a)

    la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

     

    «E 960

    Glicosidi steviolici

    350

    (60)

    Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

    Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto apporto energetico

    Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto apporto energetico

    Solo liquirizia a ridotto apporto energetico

    Solo torrone a ridotto apporto energetico

    Solo marzapane a ridotto apporto energetico»

    b)

    la voce E 960 Glicosidi steviolici relativa a «Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti», è sostituita dalla seguente:

     

    «E 960

    Glicosidi steviolici

    670

    (60)

    Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»

    c)

    la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

     

    «E 960

    Glicosidi steviolici

    2 000

    (60)

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»


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