Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2302

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2302 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)]

    C/2016/8464

    GU L 345 del 20.12.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2302/oj

    20.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 345/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2302 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 dicembre 2016

    recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2013 (3) della Commissione.

    (2)

    Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pomodoro di Pachino» (IGP).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone) (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 3).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)] (GU L 194 del 17.7.2013, pag. 1).

    (4)  GU C 271 del 26.7.2016, pag. 5.


    Top